Corte II I
C-6393/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° g i u g n o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, rappresentato dal Patronato INAS,
via Colonnello Magistri 91, IT-98057 Milazzo,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del
7 settembre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6393/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1971
al 1986, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc.
6). Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa come
aiuto carpentiere fino al 3 febbraio 2003, quando ha lasciato il lavoro
per fine cantiere (doc. 12, 13). In data 9 maggio 2006, il nominato ha
formulato una prima domanda volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 4). L'indagine
medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che il
richiedente era portatore di una sindrome del tunnel carpale bilaterale,
spondilodiscoartrosi lombosacrale con restringimento del canale e
segni di rizopatie sensitivo-motorie multiple, disturbo d'ansia con
umore deflesso di tipo reattivo, ipoacusia neurosensoriale bilaterale
(doc. 14-41). Il medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE), nella sua relazione del 3
dicembre 2007, ha ritenuto che, nonostante le patologie denunciate,
l'assicurato sarebbe stato ancora in grado di lavorare in misura
completa nella sua attività abituale di aiuto carpentiere (doc. 47).
Mediante decisione del 20 febbraio 2008, cresciuta in giudicato, l'UAIE
ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 53).
B.
In data 1 luglio 2008 (doc.69), A._______ ha formulato una seconda
domanda di rendita AI. Alla richiesta, trasmessa dall'Istituto nazionale
di previdenza sociale di Messina (INPS) erano segnatamente allegati:
- una relazione medico-legale per l'INPS a cura del Dott. Salice (16
febbraio 2007), nella quale si menziona una diagnosi identica a quella
sopra riportata (doc. 41, 57);
- un rapporto d'esame elettromiografico del 10 aprile 2008 attestante
una radicolopatia L4-L5 coesistente con una sindrome del tunnel
carpale bilaterale (doc. 58);
- un referto radiologico torace e telecuore del 12 aprile 2008 (doc. 59);
- un rapporto d'esame oculistico del 28 aprile 2008 (doc. 62);
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- un referto di risonanza magnetica (RMN) della colonna in toto del 12
maggio 2008 attestante, fra l'altro, segni di protrusione discale a livello
cervicale e lombare (doc. 63);
- un breve referto di visita cardiologica del 30 maggio 2008, ove si
inquadra una cardiopatia ipertensiva in una classe NYHA I-II (doc. 64);
- un referto tomografico assiale computerizzato (TAC) del cranio del 1°
luglio 2008 (doc. 66);
- un breve rapporto d'esame psichiatrico del 1° settembre 2008 (doc.
67);
- una perizia medica particolareggiata (E 213) del 15 ottobre 2008,
attestante "ernia del disco cervicale, con segni clinici di radicolopatia,
protrusione lombare L4-L5 con radicolopatia, sindrome del tunnel
carpale bilaterale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, sindrome
ansio-depressiva di grado moderato in trattamento farmacologico,
ipertrofia prostatica"; secondo questa perizia l'interessato sarebbe in
grado di riprendere il suo precedente lavoro a tempo pieno oppure un
altro lavoro, viene tuttavia indicata un'invalidità parziale del 70% (doc.
68).
C.
L'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott. Battaglia del Servizio
medico regionale "Rhône" (SMR) dell'UAIE, il quale, nella relazione
del 20 aprile 2009, ha affermato che la situazione valetudinaria del
richiedente non sarebbe mutata rispetto alla prima domanda di rendita
ed egli resterebbe abile al cento per cento nel suo precedente lavoro
di aiuto carpentiere (doc. 72).
Un progetto di decisione comportante il non esame della nuova
domanda è stato inviato a A._______ il 7 maggio 2009 (doc. 73).
L'interpellato, rappresentato dal Patronato INAS, si è riconfermato
nella sua domanda (doc. 78) ed ha esibito, segnatamente:
- una relazione medico-legale allestita il 16 giugno 2009 dal Dott.
Camera; l'esperto di parte indica che, attualmente, predominante è la
patologia artrosica a più livelli (cervicale e lombare), la sofferenza
neurogena importante dei muscoli degli arti inferiori, la sindrome del
tunnel carpale ed una miocardiopatia ipertensiva con insufficienza
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cardiaca classe NYHA I-II; a ciò si aggiunge una sindrome depressiva;
questo complesso patologico fa ritenere il paziente del tutto inabile al
lavoro (doc. 77);
- un referto di RM della colonna in toto del 22 novembre 2006 già ad
atti (doc. 76 = doc. 40);
- altri documenti sanitari non più recenti (doc. 74, 75).
Ricevute le osservazioni, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al
Dott. Battaglia, il quale, nella nota del 12 agosto 2009, si è
riconfermato nella sue precedenti considerazioni (doc. 80).
In data 7 settembre 2009, l'UAIE ha emanato una decisione di non
entrata in materia conformemente al progetto (doc. 81).
D.
Con il ricorso depositato l'8 ottobre 2009, perfezionato il 30 ottobre
successivo, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato
INAS di Milazzo, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. Nulla produce
(di nuovo) a suffragio delle sue conclusioni.
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'11 gennaio 2010, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa.
E.
Con scritto del 14 gennaio 2010, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alla
risposta dell'amministrazione ed altra documentazione di rilievo. Con
replica del 2 marzo 2010, il Patronato INAS ha ribadito l'intenzione del
proprio assistito di mantenere il ricorso. Ha segnatamente esibito, oltre
a documentazione già ad atti:
- una breve relazione d'esame psichiatrico del 6 febbraio 2010
attestante una sindrome depressiva cronicizzata con scarsa
compliance farmacologica;
- un referto RMN dell'encefalo del 4 febbraio 2010;
- un referto RMN della colonna lombare del 6 febbraio 2010.
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F.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del
20 aprile 2010, ha affermato che le patologie esaminate non
costituiscono una controindicazione nell'ambito dell'attività di aiuto
carpentiere e che non risulterebbe comprovata una modifica della
situazione valetudinaria rispetto alla precedente domanda di rendita
(doc. 85).
Duplicando in data 11 maggio 2010, l'amministrazione ripropone la
reiezione del gravame.
G.
Nel frattempo, con decisione incidentale dell'8 marzo 2010, il TAF ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente le
presunte spese processuali. Detto anticipo è stato versato, nella
misura di Fr. 288.- il 18 marzo 2010 e di ulteriori Fr. 24.- il 1° aprile
successivo, per un totale di Fr. 312.- (eccedenza: Fr. 12.-).
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
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l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorrente ha versato un anticipo di
Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali, con
un'eccedenza di Fr. 12.-. Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
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condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF
130 V 445 consid. 1.2).
5.
5.1 Ove la rendita o l'assegno per grandi invalidi siano stati negati
perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in
quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3 (art. 87
cpv. 4 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961 [OAI, RS 831.201]), ossia, se è fatta domanda di revisione, nella
domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
5.2 Nella fattispecie, l'amministrazione non è entrata nel merito della
seconda domanda di rendita, fondandosi sull'art. 87 cpv. 4 dell'OAI. Si
deve tuttavia constatare che, nonostante il tenore della decisione del 7
settembre 2009, nei fatti l'amministrazione è entrata nel merito della
domanda, rendendo quindi superflua la questione di sapere se
l'amministrazione aveva a ragione o a torto dichiarato la domanda
irricevibile (DTF 109 V 114 consid. 2b). Infatti, visti i documenti medici
prodotti dal richiedente, l'amministrazione ha ritenuto opportuno di
sottoporre per due volte l'incarto al proprio servizio medico, Dott.
Battaglia (doc. 72, 80), il quale nei suoi rapporti del 20 aprile 2009 e
12 agosto 2009, ha esaminato sul merito i referti menzionati. Il servizio
medico dell'UAIE è stato ancora interpellato in sede ricorsuale (Dott.
Lehmann, relazione del 20 aprile 2010, doc. 85). In questo caso è
possibile esaminare nel merito la nuova domanda rendita d'invalidità
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anche se l'amministrazione aveva giudicato irricevibile la prima
domanda sulla base dell'art. 87 cpv. 4 OAI. La decisione impugnata
può essere, se del caso, confermata con sostituzione dei motivi (DTF
117 V 8 consid. 2b/aa in fine).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi
sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
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domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; c. al termine di questo anno è invalido almeno al
40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire
dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile.
8.
8.1 L'insorgente non ha più lavorato dopo il febbraio 2003.
L'interruzione dell'attività è da imputare al contratto venuto a termine e
non a motivi di salute (doc. 12). Va rilevato che prima di svolgere il
lavoro di aiuto carpentiere, nel passato, in Italia, il nominato ha svolto
anche attività di operaio metalmeccanico. Egli beneficia di una
formazione di elettricista (doc. 13).
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8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30). La documentazione medica costituisce un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di ernia del disco
cervicale con segni clinici di radicolopatia, protrusione lombare L4-L5
con radicolopatia, sindrome del tunnel carpale bilaterale, ipoacusia
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neurosensoriale bilaterale, sindrome ansio-depressiva di grado
moderato, ipertrofia prostatica. La documentazione esibita in sede di
audizione e di replica non menziona più l'esistenza di un'ernia discale,
per le altre patologie non vi sono sostanziali modifiche rispetto a
quanto accertato in istruttoria. Viene precisata la natura della patologia
cardiaca (ipertensione).
10.
10.1 Divergenti sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. Il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del
70%, pur indicando che l'interessato potrebbe riprendere a tempo
pieno il suo precedente lavoro (punti 11.4 – 11.6 della perizia E 213). Il
Dott. Camera, autore della perizia medica esibita in sede di audizione
(16 giugno 2009), ritiene un'incapacità lavorativa completa. Dal canto
loro, i medici dell'UAIE (Dott.ri Battaglia e Lehmann) negano il
requisito dell'invalidità attingente il livello pensionabile anche nel
precedente lavoro di aiuto carpentiere.
10.2 Lo scrivente Tribunale rileva che, sebbene la spondilosi cervicale
presenti segni radicolari, i movimenti sono sostanzialmente conservati.
Le RMN della colonna in toto (12 maggio 2008, doc. 63 e quella
esibita in sede di replica, 6 febbraio 2010) mostrano unicamente una
modesta protrusione locale del contorno in sede postero-mediana; il
midollo spinale è regolare per calibro e profili e non presenta focolai di
alterazioni significative; il canale spinale ha ampiezza regolare. Al
rachide lombosacrale si evidenzia una protrusione a largo raggio del
contorno discale posteriore con impronta sul sacco durale ed il disco
di L5-S1 presenta pure una protrusione a largo raggio del contorno
posteriore. Si rilevano pure segni di spondiloartrosi. Il referto RMN del
6 febbraio 2010 non conferma l'esistenza di un'ernia del disco
cervicale. Viene solo documentata, in base all'esame elettromiografico
del 10 aprile 2008 (doc. 58), una radicolopatia L4-L5 e quella
cervicale. Dal lato ortopedico, il paziente denuncia una sindrome del
tunnel carpale bilaterale, ma questo disturbo può essere risolto tramite
un intervento chirurgico di tipo ambulatoriale.
Per il resto, l'assicurato si presenta in buone condizioni generali di
salute. Dal punto di vista cardiologico, egli manifesta solo
un'ipertensione farmacologicamente emendabile, la quale, peraltro, fa
situare il paziente, secondo il rapporto del Dott. Camera (16 giugno
2009) nella classe NYHA I-II, ossia una classificazione
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valetudinaria/medica internazionale che consente ancora attività
anche comportante sforzi fisici. Altri disturbi, come ipoacusia e la
sindrome ansiosa, sono di livello moderato. In merito alla problematica
psichiatrica, va rilevato che trattasi di un lieve disturbo d'ansia
caratterizzato unicamente da umore deflesso (cfr. doc. 57, pag. 6 o
doc. 68, cifra 4.1); non ci si trova dunque in presenza di una patologia
psichica o mentale di grado elevato giustificante un'eventuale
un'indagine più approfondita. Quanto rilevato dal Dott. Camera,
specialista in medicina interna, consistente in una "grave sindrome
depressiva..." riflette un parere personale non suffragato dagli altri atti.
10.3 I medici dell'UAIE, alla luce di questo quadro clinico, ritengono
che l'interessato sarebbe in grado di svolgere il suo precedente lavoro,
in quanto, a livello motorio/articolare non risultano impedimenti di
rilievo. A loro parere, lo stato di salute dell'interessato non si è
aggravato rispetto a quanto già constatato nell'ambito della
precedente domanda di rendita, che è stata respinta il 20 febbraio
2008, le diagnosi sono infatti pressoché sovrapponibili. In sostanza,
l'apparato muscolo-schletrico non presenta limitazioni importanti e non
vi sono ragioni per non credere al parere dei sanitari dell'UAIE,
fondato su reperti oggettivi. D'altra parte, anche il medico dell'INPS,
pur ponendo un tasso d'invalidità elevato, indica che l'interessato
sarebbe in grado di svolgere un'attività simile alla precedente a tempo
pieno.
Va ricordato che per avere diritto a una rendita d'invalidità è
necessario presentare un'incapacità lavorativa di almeno il 40%
sull'arco di un anno in media. Episodi occasionali che potrebbero
giustificare un'inabilità lavorativa limitata nel tempo non sono sufficienti
per avere diritto a una rendita d'invalidità. Ora, il collegio giudicante è
del parere che A._______ potrebbe svolgere il suo lavoro in misura
superiore al 60% di modo che non entrerebbe in linea di conto un
riconoscimento d'invalidità ai sensi di legge. Può essere infine
precisato che altri lavori sarebbero compatibili al 100% con lo stato di
salute dell'interessato, come quelli svolti nel recente passato di
operaio metalmeccanico. Parimenti, va rilevato che egli beneficia di
una formazione di elettricista.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata, con sostituzione dei motivi, nel senso che la
seconda domanda di rendita è stata di fatto e materialmente
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esaminata, ma ancora una volta deve essere constatato che non
esiste un'invalidità di livello pensionabile.
11.
11.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già versato
di Fr. 312.-. L'eccedenza di Fr. 12.- viene restituita all'insorgente.
11.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non
hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 312.-. Il succitato
saldo di Fr. 12.- gli è restituito.
3.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
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C-6393/2009
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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