B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6404/2012
S e n t e n z a d e l 5 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Daniel Stufetti, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato ITAL, via al Gas 8, Casella
postale 1616, 6850 Mendrisio Stazione
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'8 novembre
2012).
C-6404/2012
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata , ha lavorato in Svizzera dall'agosto
2001, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità a partire dal 2004 al 2012 (doc. 11,
TAF). L'interessata era occupata a tempo pieno (40 ore settimanali) come
orologiaia in una ditta della zona di frontiera (doc. 14). Dal 2009 ha fatto
registrare diverse assenze da imputare a malattia, ossia dal 28 gennaio al
3 febbraio, dal 16 giugno al 31 luglio 2009; dal 25 maggio all'11 giugno,
dal 25 giugno al 9 luglio 2010; dal 15 al 25 febbraio e dal 2 marzo al 16
maggio 2011; a partire dal 17 maggio 2011 ha ripreso l'attività al 50% (cfr.
questionario del datore di lavoro compilato il 22 agosto 2011, doc. 14).
In data 22 luglio 2011, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 8).
B.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la
richiesta, ha acquisito agli atti l'incarto della Cassa malati Helsana (CM).
Dallo stesso emerge in particolare un rapporto di visita specialistica (14
maggio 2012) in ORL da parte del Dott. Melik (Locarno) dal quale, in
sintesi, si evince che l'assicurata è stata operata nel giugno 2009 per
gozzo multinodulare e nel maggio 2010 per cordectomia posteriore
destra, seguita da una cordectomia posteriore sinistra nell'aprile 2011. Lo
specialista in ORL indica che la paziente può lavorare al 50% come
orologiaia a causa di una residua dispnea con rendimento 100% e questo
vale anche per il futuro (doc. 11 CM).
Per l'Ufficio AI l'assicurata è stata ricevuta dal Dott. Cermesoni il 12
ottobre 2011 (doc. 24), il quale ha preso atto che l'interessata aveva
ricominciato a lavorare a metà tempo da maggio 2011 e ha disposto
alcune verifiche terapeutiche (il Dott. Cermesoni non aveva ancora preso
atto del rapporto del Dott. Melik). Altri documenti sono pervenuti ad atti
come i verbali degli interventi subiti, analisi ematochimiche, un rapporto
d'esame ORL del 10 settembre 2011, un rapporto d'esame pneumologico
del 3 novembre 2011 (doc. 21, 23, 25 e 27).
L'interessata è stata sottoposta a valutazione psichiatrica il 7 novembre
2011 dalla Dott.ssa Uslenghi, la quale fa stato di un quadro di normalità
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per quanto attiene alla sua specializzazione (doc. 28). Un rapporto di
esame endocrinologo del 21 novembre 2011, nonché degli esami della
funzionalità respiratoria del 25 novembre 2011 sono pervenuti all'UAI
(doc. 30). Il 3 gennaio 2012 il Dott. Cermesoni ha preso atto di tale
situazione (doc. 31).
L'Ufficio AI ha aggiornato l'incarto che è stato sottoposto il 10 agosto 2012
al Dott. Rollero dell'Ufficio AI cantonale, il quale ha confermato che
l'assicurata è abile al 50% (diminuzione del rendimento) in attività
leggere, prive di sforzi improvvisi e/o situazioni che determinano un
aumento della frequenza respiratoria, in ambienti non polverosi o malsani
(doc. 47).
L'Ufficio AI cantonale ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi
(doc. 48), dal quale è risultato che svolgendo attività alternative in misura
del 50%, l'interessata subirebbe una perdita di guadagno del 23%,
ritenuto un salario lordo privo d'invalidità (2010) di 34'450 franchi ed un
salario medio in attività leggere non qualificate di 52'887,94 (26'443,97 a
metà tempo o rendimento del 50%). Nessuna deduzione è stata
riconosciuta per il salario dopo l'invalidità.
C.
Con progetto di decisione del 3 settembre 2012, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto la reiezione della domanda di prestazioni (doc. 50). Con le
osservazioni del 1° ottobre 2012, A._______, regolarmente rappresentata
dal Patronato ITAL di Mendrisio, chiede, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto alla mezza rendita AI. L'assicurata è del
parere che il caso in esame richieda, per il calcolo comparativo dei
redditi, l'applicazione della deduzione per GAP salariale (o "parallelismo")
prescritto dalla giurisprudenza, soluzione prevista nel caso in cui il salario
da valido sia manifestamente inferiore alla media dei salari per un'attività
equivalente. Secondo i calcoli svolti dal Patronato, l'interessata subirebbe
una perdita di guadagno del 54%.
Dal momento che la non applicazione del principio del GAP salariale
presuppone di accertare che l'assicurata si sia accontentata del salario
percepito, l'Ufficio AI cantonale ha invitato la medesima a comunicare se
dal settembre 2001 al febbraio 2011 ha effettuato ricerche di lavoro volte
a trovare un'occupazione più remunerativa e, se del caso, fornirne le
prove (doc. 53). Con la risposta del 19 ottobre 2012 (doc. 54), il Patronato
ha fatto presente che di non potere provare quanto domandato dall'Ufficio
AI. L'assicurata lavora da molti anni in Svizzera e da 10 anni nel
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medesimo posto di lavoro. Per il resto, il Patronato fa presente, sulla
scorta delle argomentazioni del Dott. Melik, che la CM continua a
corrispondere un'indennità per perdita di guadagno del 50%. La parte
ricorrente ha inoltre sottolineato come l'applicazione del principio del
"parallelismo" sia in questo caso appropriato (doc. 53).
Mediante decisione dell'8 novembre 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la
richiesta di prestazioni assicurative sulla base di un raffronto dei redditi
che non tiene conto del GAP salariale (doc. 58).
D.
Con il ricorso depositato il 10 dicembre 2012, A._______, rappresentata
dal Patronato ITAL, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad una
prestazione dell'AI. Fa presente in primo luogo che la sua salute è
peggiorata e non lavora più dal 23 novembre 2012. Produce un nuovo
referto del Dott. Melik (23 novembre 2012) attestante uno stato di malattia
dal 21 novembre per peggioramento della già presente dispnea. Egli
esclude che la paziente possa lavorare sia come orologiaia che in ogni
altra professione. In merito al GAP salariale (parallelismo), la ricorrente
insiste sul fatto che se ne deve tenere conto. Per anni l'interessata ha
lavorato in Svizzera e nell'azienda in cui ha lavorato ha costantemente
migliorato la sua retribuzione (che è raddoppiata), per cui un
cambiamento del posto di lavoro non entrava in considerazione.
Con complemento del ricorso del 13 dicembre 2012 la parte ricorrente
produce un rapporto d'esame psichiatrico della Dott.ssa Zeroli dell'11
dicembre 2012 attestante un disturbo depressivo di media gravità in
trattamento.
E.
Ricevuto il ricorso e il complemento, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto
gli atti ai Dott.ri Erba ed Uslenghi, del proprio servizio medico, i quali,
nella loro nota del 15 gennaio 2013, confermano un peggioramento dello
stato di salute dal 23 novembre 2012.
Nel preavviso del 24 gennaio 2013, l'Ufficio AI cantonale propone la
reiezione dell'impugnativa rilevando come il presunto peggioramento
risulta essere posteriore alla data dell'impugnata decisione. In merito al
calcolo della perdita di guadagno, l'Ufficio AI ribadisce la sua posizione.
Anche l'UAIE, nella sua risposta del 31 gennaio 2013, propone la
reiezione del ricorso.
C-6404/2012
Pagina 5
F.
Dopo aver preso atto di queste osservazioni e del parere dei Dott.ri Erba
ed Uslenghi, il Patronato ITAL, con scritto del 5 marzo 2013, ha ribadito la
sua intenzione di mantenere il ricorso. Produce un rapporto completivo
del Dott. Melik del 19 febbraio 2013 ove si attesta un nuovo intervento
alle corde vocali di inizio febbraio 2013 che ha migliorato leggermente la
respirazione, ma ha reso afona la paziente. Il Patronato osserva che il
peggioramento è progressivo e rientrerebbe nel periodo di cognizione
giudiziaria. Per quanto riguarda il calcolo dell'incapacità di guadagno, è
escluso, osserva l'insorgente, che si sia accontentata del salario
percepito, nel senso che nel corso della lunga collaborazione con la
stessa ditta, la sua retribuzione è sempre aumentata. Le prospettiva di
avanzamento lavorativo/retributivo erano dunque migliori nell'azienda in
cui lavorava che non altrove. Pertanto, restare presso lo stesso datore di
lavoro rappresentava un vantaggio per la lavoratrice.
G.
Con decisione incidentale dell'8 marzo 2013, la parte ricorrente è stata
invitata a versare 400 franchi a titolo di anticipo delle presunte spese
processuali. Detto importo è stato versato il 12 marzo 2013.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo
Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del
19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2 L'art. 40 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), stabilisce che per la ricezione e l'esame
delle richieste è competente l'ufficio AI nel cui campo d'attività gli
assicurati hanno il loro domicilio (lett. a), l''ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero, fatti salvi i capoversi 2 e 2bis, se gli assicurati sono
domiciliati all'estero. Per la ricezione e l'esame delle richieste dei
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frontalieri è competente l'ufficio AI nel cui campo d'attività essi esercitano
un'attività lucrativa; ciò vale anche per i vecchi frontalieri a condizione che
al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella
zona di frontiera ed il danno alla salute risalga all'epoca della loro attività
frontaliera. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero notifica le
decisione.
1.3 Nella fattispecie, l'interessata è una frontaliera e, perlomeno al
momento della decisione impugnata, ancora lavorava in zona di frontiera
(fabbrica di orologi a Stabio). Competente per ricevere la richiesta di
prestazioni ed esaminare sul merito la pratica è quindi l'Ufficio AI del
Cantone Ticino. Per la notifica delle decisioni a dei frontalieri, anche nel
caso in cui questi lavorino ancora nel Cantone di pertinenza, è sempre
competente l'UAIE (cfr. a questo proposito la Circolare sulla procedura
nell'assicurazione per l'invalidità, n. 4006 e seg., in particolare 4009, stato
al 1° gennaio 2012; versione francese o tedesca, il testo in lingua italiana
non è stato a tutt'oggi ancora aggiornato).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali, entro il termine impartito. Il gravame è dunque
ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
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Pagina 7
3.1 Il diritto applicabile è costituito dalle norme in vigore al momento in cui
i fatti giuridicamente determinanti si sono prodotti. Il giudice non prende in
considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del
diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione
litigiosa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Quando è intervenuto un
cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad
esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina
secondo il vecchio diritto per il periodo anteriore e secondo le nuove
disposizioni a partire dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione
pro rata temporis; DTF 130 V 445).
3.2 Secondo il diritto internazionale è applicabile l'Accordo sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681) con
il suo allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale. In questo contesto, l'ALC è stato modificato con effetto 1° aprile
2012 dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola
le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e
0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella
specie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio
2012). Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo
quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette
godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di
cui alla legislazione di ciascuno Stato membro come i cittadini di tale
Stato. Può essere precisato che il regolamento (CE) n. 1408/71 al quale
l'ALC rinviava per il periodo precedente il 31 marzo 2012 conteneva una
disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1.
3.3 Può essere sottolineato che il riconoscimento all'estero di una rendita
d'invalidità secondo il rispettivo sistema di sicurezza sociale non
pregiudica la valutazione dell'invalidità secondo il diritto svizzero
(sentenza del Tribunale federale del 4 febbraio 2003 I 435/02). Pertanto,
anche con l'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato
che postula il riconoscimento di prestazioni AI è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (art. 46 del regolamento [CE] n.
883/2004 in relazione con l'allegato VII dello stesso regolamento;
rispettivamente, per il diritto in vigore fino al 31 marzo 2012, art. 40 cpv. 4
in relazione con l'allegato V del regolamento 1408/71; cfr. anche DTF 130
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Pagina 8
V 253 consid. 2.4; sentenza del Tribunale federale I 376/05 del 5 agosto
2005 consid. 3.1). Deve essere comunque dato per acquisito che la
documentazione medica ed amministrativa prodotta dagli istituti di
sicurezza sociale di un altro Stato membro deve essere presa in
considerazione (art. 49 cpv. 2 del regolamento (CE) n. 987/2009).
3.4 Per quanto riguarda il diritto interno, le modifiche introdotte dalla 6a
revisione della LAI, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, sono applicabili
nella fattispecie, fermo restando che le nuove norme non apportano
cambiamenti sostanziali rispetto al diritto in vigore fino al 31 dicembre
2011.
3.5 In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 cpv. 1 LAI prevede che il diritto
alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato
ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni. Il Tribunale può dunque limitarsi a esaminare se la ricorrente aveva
diritto a una rendita il 22 gennaio 2012 (6 mesi dopo la presentazione
della domanda) o se il diritto a una rendita è nato tra questa data e l'8
novembre 2012, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata,
in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3).
4.
4.1 Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45, 51 e 57 in combinato
disposto del regolamento n. 883/2004).
4.2 Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, adempie la condizione della
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Pagina 9
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione
di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%.
5.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è
cittadino dell'UE (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
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Pagina 10
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
6.
6.1 A._______ ha iniziato a lavorare come orologiaia nel 2001 per una
ditta di Stabio. La dipendente ha svolto le sue mansioni al cento per
cento, vale a dire per 40 ore la settimana. Dal 2009 ha cominciato a
registrare delle assenze da imputare a malattia, ossia: dal 28 gennaio al 3
febbraio, dal 16 giugno al 31 luglio 2009; dal 25 maggio all'11 giugno, dal
25 giugno al 9 luglio 2010; dal 15 febbraio al 25 febbraio, dal 2 marzo al
16 maggio 2011. Su consiglio del medico curante (parere peraltro poi
confermato dal servizio medico dell'AI), l'interessata ha ripreso il suo
lavoro abituale al 50% a partire dal 17 maggio 2011. Al momento della
decisione impugnata, era ancora in costanza di lavoro al 50%. È solo a
partire dal 23 novembre 2012 che A._______ si trova di nuovo in malattia
al cento per cento, come risulta dalla relazione del Dott. Melik (del 23
novembre 2012) esibita in sede ricorsuale.
6.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
6.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di
valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività
da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
C-6404/2012
Pagina 11
7.
7.1 Va rilevato che le assenze dal lavoro intercorse fra il 2009 fino al 17
maggio 2011 non si configurano in un'invalidità che dà diritto ad una
prestazione AI. Infatti, pur sommando tali inabilità di lavoro per i singoli
anni, si contano 50 giorni nel 2009, 32 giorni nel 2010, 56 giorni nel 2011
fino al 17 maggio giorno in cui l'interessata ha ripreso l'attività al 50%.
7.2 Dal punto di vista medico, l'Ufficio AI cantonale si è basato sulle
risultanze della Cassa malati Helsana. La stessa ha fatto eseguire il 14
maggio 2012 (ossia quando l'interessata aveva ripreso la sua attività al
50%) una visita specialistica ORL presso il Dott. Melik, Locarno. Dopo
avere posto la diagnosi di paralisi delle corde vocali bilaterale e stato
dopo tiroidectomia totale ha fatto osservare che la paziente presenta una
grave dispnea solo leggermente migliorata dopo le operazioni alle corde
vocali (maggio 2010 ed aprile 2011), patologia che le richiede uno sforzo
respiratorio rilevante e provoca un affaticamento veloce. Secondo
l'esperto, che prende atto di come la paziente lavori a metà tempo come
orologiaia, la stessa può continuare tale attività al 50% con un rendimento
del 100%. Lo specialista rileva che non ci sono altre attività nelle quali
l'interessata potrebbe lavorare di più o più a lungo dato che il problema è
la respirazione e quindi nessuna attività che richiede uno sforzo fisico può
essere svolta. Non vi sono nemmeno interventi, per ora, che possano
migliorare il quadro patologico descritto. Deve essere comunque rilevato
che A._______ è stata rioperata alle corde vocali ad inizio febbraio 2013
(cfr. replica della ricorrente del 5 marzo 2013).
Il Dott. Cermesoni, dell'Ufficio AI cantonale, ha fatto eseguire anche una
visita psichiatrica (Dott.ssa Uslenghi) con risultati negativi per questa
patologia (rapporto dell'8 novembre 2011, doc. 28). Il Dott. Rollero
dell'Ufficio AI ha concluso il 10 agosto 2012 (doc. 47) che l'attuale attività
era esigibile al 50% come anche altre attività adeguate e questo dal 17
maggio 2011, data di ripresa dell'attività lucrativa a tempo parziale.
L'assicurata deve evitare gli sforzi improvvisi, gli ambienti polverosi o
contaminati e di sollecitare la funzione respiratoria.
L'Ufficio AI cantonale ha condiviso questa valutazione che, in assenza di
pareri che la contraddicano, può essere confermata da questo collegio.
7.3 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua
invalidità. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
C-6404/2012
Pagina 12
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova
professione (DTF 123 V 88 consid. 4c e 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate). È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha
svolto solo l'attività di orologiaia. Si può tuttavia ritenere che, visto il
genere d'attività sostitutive in esame e la natura delle sue affezioni, un
adattamento del posto di lavoro alle condizioni di salute del ricorrente non
risulta necessario, rispettivamente è di semplice realizzazione e ciò
nonostante l'età. Questo Tribunale osserva pure che alla stessa si
presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili in
diversi settori, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale.
8.
8.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni
normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se
non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare
se, nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti
un'incapacità di guadagno di rilievo.
8.2 Nella specie, l'Ufficio AI cantonale ha proceduto ad un calcolo
comparativo dei redditi adeguando il salario percepito dall'assicurata nel
2010. Il calcolo è stato effettuato il 14 agosto 2012 (doc. 48). Invero, il
raffronto avrebbe dovuto essere effettuato basandosi sui dati 2011, anno
in cui l'interessata riprende al 50% il suo lavoro (cfr. DTF 128 V 174 e 129
V 222). I dati 2011, che non erano verosimilmente a disposizione
dell'amministrazione, non incidono ad ogni modo sull'esito della vertenza.
8.3
8.3.1 Nel 2010 il salario privo d'invalidità sarebbe ammontato a 34'450
franchi (doc. 14, cifra 2.10). Ora, si deve constatare che il reddito da
valido è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente nel
settore economico nel quale lavorava l'interessata. Infatti, secondo i dati
C-6404/2012
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dell'Ufficio federale di statistica (UFS) per il 2010 (tabella TA1, donne,
livello 4), nel settore in questione (orologeria), il salario medio annuo
equivaleva a 4'554 franchi al mese e, su di un anno a 54'648 franchi. Le
statistiche essendo fondate su di un orario standardizzato di 40 ore
settimanali, occorre riportare tale importo sull'orario medio della
categoria, ossia 40.5 ore settimanali, per un risultato finale di 55'331,10
franchi (cfr. tav. sulla durata normale del lavoro secondo la categoria,
UFS, anno 2010). Riassumendo, un'operaia del settore orologiero in
Svizzera, nel 2010, guadagnava in media 55'331,10 franchi, mentre
l'interessata avrebbe guadagnato, nel 2010, 34'450 franchi. Nella
fattispecie, la differenza è di 20'881,10 franchi, pari al 37,74%.
8.3.2 Quando una persona assicurata, per motivi estranei alla sua
invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media
senza spontaneamente accontentarsi di ciò, si procede, in primo luogo,
ad un "parallelismo" dei due redditi di paragone (da valido e da invalido).
In pratica, questo "parallelismo" può avvenire a livello di reddito da valido,
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito o
facendo capo ai valori statistici, oppure ancora a livello di reddito da
invalido, mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una
seconda fase, occorre esaminare la questione della deduzione per
circostanze personali e professionali, che si opera dal reddito da invalido
ottenuto secondo i valori statistici medi. A questo riguardo, bisogna
rilevare che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse aver tenuto
conto con il parallelismo dei redditi di raffronto, non possono essere presi
in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (sentenza del Tribunale federale
9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.1.1, DTF 135 V 297 consid.
6.2, DTF 134 V 322 consid. 4.1, 5.2 e 6.2). Questo "parallelismo" si
effettua tuttavia soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del
5% (ATF 135 V 297 consid. 6.1.3). Ciò nondimeno, in una sentenza del
12 dicembre 2008, il Tribunale federale ha precisato che, se un salario da
invalido medio può essere effettivamente o, comunque, ragionevolmente
conseguito dall'assicurato, non sussiste alcun motivo, quando si procede
al calcolo del grado d'invalidità secondo il metodo del raffronto dei redditi,
di procedere al "parallelismo" di quest'ultimi, ossia all'aumento del salario
da valido o alla diminuzione del salario da invalido (DTF 135 V 58).
8.3.3 Incombe all'Ufficio AI incaricato dell'istruttoria di esaminare se
l'assicurato si è accontentato di una retribuzione più modesta di quella
che avrebbe potuto pretendere, oppure se una formazione insufficiente gli
avrebbe impedito di realizzare un salario che si avvicina il più possibile al
C-6404/2012
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reddito medio (sentenza del Tribunale federale 9C_409/2009 dell'11
dicembre 2009 consid. 3.3; cfr. anche sentenza del Tribunale federale
9C_520/2012 del 20 agosto 2012 consid. 4.2). Il Tribunale federale ha
rilevato come la circostanza che l'assicurato, se non fosse diventato
invalido, avrebbe continuato a svolgere il suo precedente lavoro, starebbe
a dimostrare che si è accontentato della retribuzione corrisposta e,
pertanto, non sarebbero dati i presupposti per l'applicazione del principio
del parallelismo. Questa circostanza va appurata con un grado di
verosimiglianza preponderante, principio valido nel campo delle
assicurazioni sociali (sentenza del Tribunale federale 9C_205/2011 del 10
novembre 2011 consid. 8.4).
8.3.4 Nel caso qui in esame, l'Ufficio AI cantonale, nel calcolo
comparativo dei redditi (doc. 48) non ha tenuto conto del principio del
parallelismo in quanto ha ritenuto che l'assicurata si è sempre
accontentata della retribuzione erogata. In sede di audizione, dopo che
l'assicurata ha esplicitamente chiesto che si applichino le regole sul GAP
salariale, l'Ufficio AI ha invitato la stessa a produrre documentazione che
dimostrasse il suo passato interesse (dal 2001) verso attività meglio
retribuite (doc. 53). L'interpellata non è stata in grado di soddisfare tale
richiesta, ma ha indicato (doc. 54) come tale prova sia di difficile
dimostrazione in quanto la ricerca di un posto di lavoro non si fa
necessariamente per iscritto. Inoltre, la stessa si trovava bene nella ditta
per la quale lavorava, dove il salario è continuato a crescere dal 2001 in
poi.
8.3.5 L'impossibilità da parte della ricorrente di fornire prove scritte in
merito alle sue ricerche di un posto di lavoro meglio retribuito è
comprensibile. Corrisponde pure al vero il fatto che il salario
dell'assicurata è regolarmente aumentato dal 2004 (18esimo anno di età) in
poi. Infatti, se nel 2004, la dipendente (che ha sempre lavorato per la
stessa ditta) percepiva un introito annuo lordo di 22'473 franchi, il
guadagno ha raggiunto, nei periodi di piena attività (2008) l'importo di
oltre 30'000 franchi (doc. 11 TAF). Del resto il salario precedente
l'invalidità è di 34'450 franchi nel 2010. In altre parole, è verosimile che
l'interessata era ed è soddisfatta dell'attività svolta nella ditta ove avrebbe
potuto migliorare il suo salario e occupare con maggiore esperienza
anche posti di responsabilità produttiva, per cui, posta la sua formazione
scolastico-professionale, non avrebbe avuto interesse a proporre la sua
candidatura presso altri datori di lavoro dello stesso ramo od in altri settori
industriali.
C-6404/2012
Pagina 15
Tuttavia, per questo collegio giudicante, le motivazioni dell'insorgente non
sono sufficienti, stante alla recente giurisprudenza del Tribunale federale
(consid. 8.3.2 e 8.3.3), per negare il fatto che la stessa si è accontentata
della retribuzione corrisposta e non si sia operata per migliorare
sostanzialmente la sua situazione reddituale. Malgrado l'aumento
regolare, la retribuzione percepita resta inferiore alla media dei salari
versati nel settore dell'orologeria, fermo restando che il raffronto va
operato su scala nazionale (cfr. sentenza del Tribunale federale U 75/03
del 12 ottobre 2006 consid. 8 riassunta in RSAS 2007 pag. 64). Peraltro,
la stessa non ha mai aggiornato la sua preparazione scolastico-
professionale e non detiene, in base agli atti, altre formazioni specifiche.
Ne consegue quindi, atteso che l'assicurata, se non fosse diventata
invalida, avrebbe continuato a svolgere il suo precedente lavoro di
orologiaia, che la stessa si è accontentata del suo reddito e pertanto non
possono essere applicate le regole di calcolo fondate sul principio del
parallelismo.
8.4
8.4.1 Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibile
in attività di tipo leggero, semplice, non qualificata e ripetitiva. Queste
attività, secondo i salari statistici aggiornati al 2010 (tavole TA1, salario
mensile lordo [valore centrale] per divisioni economiche, livello di qualifica
4 per le donne) comportano un salario medio mensile di 4'225 franchi ed
annuo di 50'700 franchi. Questo importo deve essere adeguato secondo
un orario settimanale di 41.6 medio svizzero per un totale di 52'728
franchi.
8.4.2 Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. Va rilevato
che secondo la consolidata giurisprudenza la riduzione massima è del
25%. L'Ufficio AI, che gode di un ampio margine d'apprezzamento (DTF
137 V 71 consid. 5.2), non ha operato nessuna riduzione vista la giovane
età dell'interessata e non essendo presenti altri fattori di riduzione
oggettivabili (attività leggera, anni di servizio, tasso d'occupazione,
nazionalità e permesso di soggiorno). La limitazione della funzionalità è
già stata considerata sotto il profilo medico. La valutazione dell'Ufficio AI
può quindi essere condivisa.
8.4.3 Svolta al 50% questa attività comporta un reddito di 26'364 franchi.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 34'450 franchi ed un introito
teorico (finale) dopo l'insorgenza dell'invalidità di 26'364 franchi fa
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risultare una perdita di guadagno del 23,48%, grado che non comporta
alcun riconoscimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
9.
Con il ricorso del 10 dicembre 2012 e in sede di replica, la parte
ricorrente fa valere un peggioramento del suo stato di salute.
L'interessata non lavorerebbe più dal 23 novembre 2012. Vengono inoltre
riferiti disturbi depressivi con il certificato del Dott. Zeroli dell'11 dicembre
2012. Queste circostanze non costituiscono un motivo di annullamento
dell'impugnata decisione. Infatti, l'8 novembre 2012, A._______ era
ancora in forza al 50% presso la ditta produttrice di orologi. Fino a quella
data, limite del periodo di cognizione giudiziaria (consid. 3.5), valgono
dunque le considerazioni sopra esposte. Qualora le condizioni di salute e
la conseguente capacità di lavoro e di guadagno dell'assicurata non
fossero nel frattempo migliorate, la stessa ha facoltà di presentare una
nuova domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
10.
10.1 Le spese processuali, ammontanti a 400 franchi, sono poste a carico
della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo di pari importo da lei
fornito.
10.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non
hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
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Pagina 17
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, ammontanti a 400 franchi, sono poste a carico
della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo da lei fornito.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: