B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6414/2018
Sen t en z a d e l 2 4 a p r i l e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Michael Peterli, Viktoria Helfenstein,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione invalidità, diritto alla rendita
(decisione del 4 ottobre 2018).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1959, domiciliato in provincia di
B._______, da dicembre 1988 ha lavorato in Svizzera come frontaliere in
qualità di panettiere, solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 1, 3 e 18-19 dell’incarto
dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti
all’estero, detto in seguito UAIE).
B.
B.a In data 18 ottobre 2017, A._______ ha formulato all’Ufficio AI del Can-
ton C._______ (UAI-C._______) una domanda volta al conseguimento di
prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 3), in ragione
del danno alla salute consecutivo al carcinoma al polmone sinistro diagno-
sticato nel mese di aprile 2016 e a causa del quale è stata prescritta un’ina-
bilità lavorativa totale dal 28 luglio 2017 (doc. 18-19).
B.b In esito all’istruttoria – dalla quale è emerso che dal 22 gennaio 2018
era esigibile una ripresa dell’attività abituale al 50% (doc 31) e dal 23 mag-
gio 2018 al 100% (doc. 33) – con progetto di decisione del 27 agosto 2014
l’UAI-C._______ ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, non
avendo riscontrato un’incapacità al lavoro media sufficiente nel corso di un
anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 let. b LAI (RS 831.20) ed avendo appurato
che dal 23 maggio 2018, nonostante il danno alla salute, egli aveva ripreso
ad esercitare in misura completa l’attività abituale di panettiere (doc. 35).
B.c Non essendo giunte osservazioni da parte dell’interessato, con deci-
sione del 4 ottobre 2018, l’UAIE ha confermato il progetto e negato al ricor-
rente il diritto a una rendita d’invalidità e a dei provvedimenti professionali
(doc. 39).
C.
C.a Contro la decisione dell’UAIE il 12 novembre 2018 A._______ ha in-
terposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1),
poi completato come richiestogli (doc. TAF 3) con il memoriale trasmesso
il 23 novembre 2018 (doc. TAF 5). Nel proprio gravame, il ricorrente ha
chiesto l’annullamento della decisione impugnata, in ragione di un accer-
tamento errato dello stato di salute – come dimostrato dal certificato del dr.
D._______, specialista in medicina interna e medicina del lavoro, atte-
stante un grado d’inabilità lavorativa nella professione abituale del 50% dal
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23 settembre 2018 – e il contestuale riconoscimento di una mezza rendita
d’invalidità (doc. TAF 5).
C.b Con decisione incidentale del 29 novembre 2018 il ricorrente è stato
invitato a versare un anticipo di fr. 800.-, corrispondente alle presunte
spese processuali (doc. TAF 6), saldato il 28 dicembre 2018 (doc. TAF 9,
10).
C.c Con risposta del 26 febbraio 2019 l’autorità inferiore, aderendo al
preavviso dell’UAI-C._______ del 25 febbraio 2018, ha fatto proprie le con-
clusioni esposte dal SMR il 14 gennaio 2019, proponendo al Tribunale
adito, di accogliere il ricorso e retrocedere gli atti all'amministrazione al fine
di completare l’istruttoria dal punto di vista medico ed economico, prima di
emettere una nuova decisione sull’eventuale diritto a una rendita d’invali-
dità (doc. TAF 12).
C.d Nonostante gliene fosse stata concessa la possibilità (con ordinanza
del 28 febbraio 2019 [doc. TAF 13], notificata il 26 marzo 2019 [doc. TAF
14]), nel termine assegnato l’insorgente non ha preso posizione riguardo
alla proposta dell’UAIE.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
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1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA) ed essendo state regolarmente pagate l’anticipo delle spese
giudiziarie (art. 63 cpv. 4 PA), il ricorso – interposto tempestivamente e ri-
spettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA)
– è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le do-
mande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i neces-
sari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in partico-
lare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di
lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
2.2 Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso.
3.
3.1 Nel caso di specie oggetto del contendere, prima della risposta di
causa, era la liceità del mancato riconoscimento, da parte dell’UAIE, del
diritto a una mezza rendita di invalidità in ragione del peggioramento dello
stato di salute riscontrato a decorrere dal 23 settembre 2018.
3.2 Con risposta del 26 febbraio 2019 (doc. TAF 12), l'autorità inferiore ha
proposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di
causa per completare l'istruttoria sia dal punto di vista medico che
economico. A fronte della nuova documentazione medica prodotta dal
ricorrente, il dr. E._______, medico generico, ha ritenuto infatti opportuno
procedere a una rivalutazione medica del caso da parte del SMR.
3.3
3.3.1 La proposta dell’autorità inferiore, a cui il ricorrente non si è opposto,
è senz’altro giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei
fatti giuridicamente rilevanti per l'assicurazione invalidità con riferimento
allo stato di salute del ricorrente e ai fini di verificare la sua capacità di
lavoro residua, segnatamente le condizioni di cui all’art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI, se del caso, qualora il SMR lo ritenesse opportuno, anche mediante
l’esperimento di una perizia bi/pluridisciplinare (medicina interna, oncologia
e psichiatria, si confronti doc. TAF 1), conformemente ai principi della più
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recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 V 210), in partico-
lare in materia di malattie psichiatriche (DTF 143 V 409, 143 V 418, 141 V
281, 140 V 8).
3.3.2 Il certificato medico esibito in sede di ricorso del dr. D._______ (da-
tato 25 ottobre 2018), pur essendo redatto posteriormente alla decisione
impugnata, attesta un’incapacità lavorativa del 50% decorrente dal 23 set-
tembre 2018, quindi precedente alla pronuncia del provvedimento ammini-
strativo. Tale documento unitamente alle considerazioni esposte dal me-
dico aziendale nel gravame del 12 novembre 2018 (“la ragione principale
per la quale il signor A._______ ha accettato di rientrare al lavoro è legata
prioritariamente al timore di vedersi licenziato”, “fossi stato il medico cu-
rante non avrei accettato che riprendesse l’attività lavorativa al 100%”), che
dovranno essere attentamente esaminate dal SMR, ha quindi palesato una
lacuna nell’istruttoria eseguita prima dell’emissione della suddetta deci-
sione, in particolare la mancata considerazione rispettivamente l’approfon-
dimento della rilevanza delle conseguenze della malattia tumorale sullo
stato di salute fisico e psichico dell’assicurato oltre che sulla contestuale
capacità lavorativa. Tale lacuna, come detto sopra, è stata messa in evi-
denza dal medico fiduciario dell’amministrazione e va pertanto colmata nel
senso indicato da quest’ultimo (cfr. rapporto SMR allegati al doc. TAF 12).
3.4 In siffatte circostanze, neppure la giurisprudenza del Tribunale federale
pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99
consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per comple-
tamento dell'istruttoria, tramite l’esperimento di ulteriori accertamenti me-
dici ed economici nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico
SMR. Un’istruttoria completa è infatti assente in concreto e pertanto senza
accertamenti complementari in tal senso, non risulta possibile determinarsi
con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sull'esistenza,
o meno, delle condizioni per il riconoscimento di una prestazione assicura-
tiva della LAI.
4.
Da quanto esposto discende che il ricorso dev’essere parzialmente ac-
colto, nel senso che la decisione impugnata, fondandosi su un accerta-
mento incompleto dei fatti rilevanti, va annullata e gli atti di causa ritornati
all'amministrazione, affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel
senso precedentemente indicato.
L'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'amministra-
zione, che disporrà con l'Ufficio competente e l'assicurato gli accertamenti
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medici necessari, ordinando se del caso un’indagine peritale nelle specia-
lizzazioni mediche indicate al consid. 3.3.1, nel rispetto del diritto di essere
sentito e, alla luce delle nuove risultanze – e dopo aver eventualmente
esperito un’indagine economica completa – l'amministrazione AI si pronun-
cerà nuovamente sul diritto dell'assicurato ad essere ammesso al beneficio
di una rendita di invalidità.
5.
5.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali
(art. 63 PA).
5.2 L’importo di fr. 800.- versato fra il 28 dicembre 2018 (doc. TAF 9, 10) a
titolo di anticipo delle presunte spese processuali, verrà restituito al ricor-
rente al momento della crescita in giudicato della sentenza.
5.3 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente delle indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili).
In concreto poiché il ricorrente, che non è rappresentato da un legale, non
ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in ragione della pre-
sente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripe-
tibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del
4 ottobre 2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché
proceda al completamento dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e si pro-
nunci nuovamente sul diritto di A._______ ad una rendita di invalidità.
2.
2.1 Non si prelevano spese processuali.
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2.2 L'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo delle spese processuali,
verrà ritornato al ricorrente al momento della crescita in giudicato del pre-
sente provvedimento.
3.
Non vengono attribuite indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: