Corte II I
C-6419/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, patrocinata dall'avv. Sybille Plouda,
via Nassa 56, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione
dell'8 settembre 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6419/2009
Fatti:
A.
Mediante decisione su opposizione dell'11 settembre 2006, l'Ufficio AI
per gli assicurati residenti all'estero (UAI; ora Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE), ha erogato
in favore di A._______, cittadina italiana, nata , un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° giugno 2006 ed una
rendita intera AI dal 1° settembre 2006.
L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che
l'assicurata era portatrice di una periartropatia omero scapolare destra
di tipo anchilosante in esiti a frattura del 1997 ed intervento di
osteosintesi, valgismo delle ginocchia bilateralmente per condrosi
rotulea, episodio depressivo di grado lieve, obesità, ipertensione
arteriosa trattata, steatosi epatica, gozzo multinodulare in pregressa
lobectomia all'istmo destro nel novembre 2003 (cfr. perizia del Servizio
medico di accertamento dell'assicurazione per l'invalidità, SAM, del 1°
luglio 2005). Ne risultava una capacità lavorativa residua del 60% nel
suo mestiere di operaia presso una ditta farmaceutica, ma dell'80% in
attività più leggere che tengono conto delle sue patologie. Da un
raffronto dei redditi prima e dopo l'invalidità è risultata una perdita di
guadagno del 33%. In un secondo tempo (fase di opposizione) è
tuttavia risultato che l'interessata è stata ricoverata nel maggio 2006
per emitiroidectomia sinistra a seguito di un carcinoma tiroideo
papillare T3 NO MO, da cui il riconoscimento di un'incapacità
lavorativa completa e del diritto a una rendita AI.
B.
Ritenuto il debole carattere patologico dell'affezione tumorale e la
relativa breve terapia post-operatoria (cfr. nota del Dott. Erba del 22
marzo 2006), l'amministrazione ha immediatamente avviato nel
settembre 2006 una procedura di revisione. Dopo aver riunito i
documenti medici necessari (scintigrafie tiroidee, esame radiologico
del collo, esami ematochimici, ecc.), l'incarto è stato sottoposto in
esame al Dott. Fauth, medico dell'Ufficio AI del Cantone Ticino
(competente per esaminare sul merito la revisione), il quale, nella sua
relazione dell'11 giugno 2007, ha sostanzialmente rilevato che
l'affezione tiroidea, che aveva motivato il riconoscimento dell'intera
prestazione AI, era da considerarsi non più incidente sulla capacità di
lavoro dell'assicurata. L'assicurata avendo ritrovato la sua capacità
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C-6419/2009
lavorativa come prima dell'affezione tumorale, è stata confermata una
perdita di guadagno del 33%. Pertanto l'UAIE, con decisione del 20
agosto 2007, ha soppresso il diritto alla prestazione con effetto dal 1°
ottobre 2007.
C.
In data 24 settembre 2007, A._______, rappresentata dal Patronato
INAS, ha formulato ricorso contro il summenzionato provvedimento
amministrativo e nel contempo, il giorno successivo, ha presentato una
domanda di aggravamento, come da lei testualmente asserito
"unicamente a titolo precauzionale in caso di respinta o parziale
accoglimento del ricorso". A suffragio delle sue conclusioni produce i
risultati di un'ecografia del capo e del collo del 2 luglio 2007, un
certificato medico del Dott. Barba del 4 luglio 2007 ed altri referti
oggettivi (esami strumentali e ematochimici). Successivamente
produce una relazione sanitaria del Dott. Heitmann, specialista in
medicina interna, Chiasso del 7 novembre 2007. L'esperto di parte
ricorda i differenti elementi anamnestici/diagnostici, insiste sulla
componente invalidante dell'affezione psichica e ritiene la paziente
invalida in misura completa.
Ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI ticinese ha sottoposto gli atti al Dott.
Erba, del proprio servizio medico, il quale, nella relazione del 17
dicembre 2007, ha proposto di far eseguire nuovi accertamenti sanitari
al SAM. Con il preavviso al ricorso del 4 gennaio 2008, l'Ufficio AI
ticinese ha proposto l'accoglimento del gravame ed il rinvio degli atti
per eseguire quanto indicato dal Dott. Erba. Con sentenza del 1°
febbraio 2008, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
parzialmente accolto l'impugnativa ed ha rinviato gli atti
all'amministrazione per eseguire quanto richiesto.
D.
A._______ è stata visitata il 4, 6, 12 e 25 agosto 2008 al SAM di
Bellinzona. L'assicurata è stata sottoposta a consulti specialistici in
psichiatria, reumatologia ed oncologia. Della diagnosi particolareggiata
si dirà nei considerandi in diritto. Gli esperti incaricati hanno ritenuto
che la capacità al lavoro dell'interessata come operaia non qualificata
è del 60% (orario normale, rendimento del 40%), mentre in attività
confacenti il tasso d'invalidità in questione si situa fra il 15 ed il 20%
(valida in misura dell'80-85%) a partire dal gennaio 2007.
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Sulla base di questa perizia, il medico dell'UAI ticinese, Dott.
Cermesoni, nel rapporto del 24 settembre 2008, ha proposto di
ritenere un'incapacità al lavoro in attività adeguate dell'80-85%.
Nel frattempo, nell'ambito della domanda di aggravamento,
l'interessata ha inviato un voluminoso plico contenente
documentazione medica in gran parte già ad atti e già esaminata in
ambito SAM. Vanno in particolare menzionati i certificati del Dott.
Barba del 15 dicembre 2008 e quelli del Dott. Vascotto del 12 gennaio
2009 attestanti quanto noto.
Nel rapporto finale del 9 febbraio 2009, il Consulente in integrazione
professionale (CIP) ponendo un'esigibilità al lavoro dell'82% (media fra
80-85%) ha calcolato la perdita di guadagno subita dall'interessata in
15.78%. Egli ha ritenuto un introito precedente l'invalidità (dati
attualizzati nel 2007) di Fr. 47'251.-, un guadagno teorico dopo
l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 51'082.-, praticabile all'82%, con una
riduzione per motivi personali (età, handicap) del 5%, ossia
Fr. 39'793.-.
Con progetto decisione del 13 marzo 2009, l'amministrazione ha
disposto la conferma della soppressione della rendita dal 1° ottobre
2007.
Nelle sue osservazioni del 20 aprile 2009, A._______, regolarmente
rappresentata dall'avv. Plouda, chiede, sostanzialmente, il
riconoscimento del diritto alla rendita intera AI o, in via eventuale, di
sottoporre ai consulenti medici dell'assicurata tutte le domande che
l'UAI ha posto ai periti del SAM, di applicare nel calcolo comparativo
dei redditi (reddito da invalido) le tabelle regionali e non federali, di
concedere, in via sub eventuale, l'aiuto al collocamento per l'attività di
venditrice di merce leggera. Ulteriori risultati di indagini sanitarie sono
stati inviati il 19 maggio 2009 (esami ematochimici del 3 aprile 2009,
referto d'esame oculistico del 5 maggio 2009, i risultati di una visita
internistica del 6 maggio 2009, i risultati di una visita oncologica
dell'11 maggio 2009 ed altri referti.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Cermesoni, il quale ha
annotato, nelle relazioni del 3 giugno/8 luglio/19 agosto 2009, che la
documentazione esibita non apportano novità determinanti nel quadro
consuetudinario per cui ha confermato il suo precedente parere.
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Mediante decisione dell'8 settembre 2009, l'UAIE ha respinto la
richiesta di prestazioni assicurative.
E.
Con il ricorso depositato il 12 ottobre 2009, A._______, sempre
rappresentata dall'avv. Plouda fa valere le stesse richieste presentate
con le osservazioni al progetto di decisione ed adduce, in sostanza, le
stesse argomentazioni. L'insorgente lamenta, segnatamente, la
mancata consistenza delle argomentazioni del Dott. Cermesoni,
soprattutto in considerazione dei documenti presentati dopo la perizia
al SAM. Fa valere che l'amministrazione avrebbe dovuto porre le
stesse domande che ha rivolto al SAM ai vari medici che essa ha
consultato. L'amministrazione avrebbe inoltre palesemente ignorato i
rapporti medici importanti posteriori alla data della perizia al SAM.
Contesta anche l'esigibilità di alcuni lavori di sostituzione elencati nel
rapporto del CIP e propone un nuovo raffronto dei redditi. Chiede, a
titolo provvisorio, in caso di rinvio degli atti per nuovi accertamenti, il
riconoscimento di una rendita parziale. Domanda il riconoscimento del
gratuito patrocinio.
F.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al
proprio consulente medico, Dott. Erba. Lo stesso rileva, in sostanza,
che i molteplici eventi patologici insorti dopo la perizia al SAM del 17
settembre 2008 (problemi di anomalie cardiache riscontrati all'eco
cardiogramma nell'aprile 2009, calcaneite sinistra, steatosi epatica
rilevata nel luglio 2009, un episodio di polmonite minima dell'ottobre
2009) sono eventi benigni e non invalidanti e non intaccano
minimamente la valutazione del SAM. Tenendo conto, in parte, delle
considerazioni ricorsuali in merito al calcolo della perdita di guadagno,
l'amministrazione ha proceduto a un nuovo calcolo ed è giunta alla
conclusione che l'interessata subirebbe uno scapito economico del
19.9%.
Nella sua risposta ricorsuale del 22 febbraio 2010, l'amministrazione
propone la reiezione dell'impugnativa osservando che la perizia SAM,
relativamente recente (settembre 2008) come pure le osservazioni del
Dott. Cermesoni conservano pieno valore probante. In merito alle
patologie insorte dopo la data dell'impugnata decisione, queste sono
irrilevanti dal punto di vista valetudinario. L'amministrazione considera
inutile un nuovo esame sanitario dal momento che non sussistono
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C-6419/2009
patologie di rilievo in atto od una loro fondamentale modifica. Anche
l'UAIE, nelle sue osservazioni del 26 febbraio 2010, propone la
reiezione del ricorso.
G.
Con decisione incidentale del 4 marzo 2010, il Tribunale
amministrativo federale, dopo aver esaminato la documentazione
prodotta, ha ammesso A._______ al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio. L'avv. Plouda è stata designata come
rappresentante d'ufficio della ricorrente.
H.
Dopo aver preso atto delle risposte ricorsuali delle rispettive
amministrazioni, con replica del 17 maggio 2010, ha ribadito
l'intenzione della propria assistita di mantenere il gravame. Ribadisce
che l'amministrazione deve considerare in maniera più adeguata le
certificazioni dei Dott.ri Barba, Vascotto e Heitmann. Chiede, per
quanto attiene l'esame della perdita di guadagno, una riduzione del
25% (massima) del reddito di quello dopo l'insorgenza dell'invalidità e
l'applicazione delle tabelle regionali. Produce i risultati di un esame
ematochimico del 12 maggio 2010 e una documentazione relativa a un
rifiuto di ricovero in ospedale per ipoestesia emivolto destro.
I.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Erba, il quale, nella sua nota del 5 luglio 2010, ha affermato che la
documentazione esibita (TAC toracale, esame neurologico, referto rx
calcaneare bilaterale) non fa che confermare l'assenza di gravi
patologie invalidanti in atto.
Duplicando in data 6 luglio 2010, l'Ufficio AI cantonale ripropone la
reiezione del ricorso. Alle stesse conclusioni giunge l'UAIE nella
duplica del 15 luglio 2010, le quali sono state trasmesse alla parte
ricorrente per conoscenza.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
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contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
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normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
Pagina 8
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5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
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considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Se è
fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (art. 87 cpv. 3 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]). Ove la rendita o
l'assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé
stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano
soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3 (art. 87 cpv. 4 OAI).
6.2 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V 108 consid. 5.4). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra
la decisione dell'11 settembre 2006, con la quale l'UAI ha erogato in
favore dell'assicurata un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2006 e la rendita intera dal 1°
settembre 2006 (tre mesi dopo), e l'8 settembre 2009, data
dell'impugnata decisione.
6.3 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento constatato perduri; lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett.a OAI, la riduzione o la
soppressione della rendita è messa in atto il più presto il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
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7.
Da ultimo, l'interessata ha lavorato con un contratto a termine dal 20
gennaio al 31 luglio 2003 come operatrice laser per una ditta di
materiale medico sita in Ticino, con orario di lavoro normale (40 ore
settimanali). La dipendente è rimasta assente per ragioni di malattia a
partire dal 22 aprile 2003. In precedenza l'interessata aveva lavorato
nel nostro Paese come operaia nel settore tessile, come pure
nell'ambito farmaceutico.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
104 V 136, VSI 2000 p. 84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.
8.1 Durante l'indagine effettuata presso il SAM di Bellinzona il 1° luglio
2005, è stato accertato che l'assicurata era portatrice di una
periartropatia omero-scapolare destra di tipo anchilosante in esiti a
frattura del 1997 ed intervento di osteosintesi, valgismo delle
ginocchia bilateralmente per condrosi rotulea, sindrome depressiva
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lieve, obesità, ipertensione arteriosa trattata, steatosi epatica, gozzo
nodulare (precedentemente lobectomizzato all'istmo destro nel
novembre 2003). Queste patologie giustificavano che un'incapacità
lavorativa del 40% nell'ultimo lavoro svolto ma del 20% in attività più
leggere.
Nel corso della procedura d'opposizione, l'Ufficio AI è venuto a
conoscenza che l'assicurata era stata operata per un carcinoma
tiroideo papillare T3 MO MO (maggio 2006). In esito a tale affezione
oncologica l'amministrazione ha ritenuto opportuno riconoscere
un'incapacità di lavoro totale da maggio 2006. Peraltro, la decisione su
opposizione dell'11 settembre 2006 indicava in grassetto che " la
patologia (tumorale) ed il conseguente trattamento implicano che
l'assicurata è da considerare totalmente inabile al lavoro in ogni tipo di
attività dal 19 maggio 2006 e ciò fino a conclusione della terapia
(aggiornamento della situazione medica dell'assicurata per settembre
2006)".
8.2 Al momento della revisione in esame, procedura peraltro iniziata
immediatamente dopo la decisione di riconoscimento della prestazione
AI, è stato rilevato (perizia del SAM del 17 settembre 2008):
"diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Periartropatia omero-scapolare cronica parzialmente anchilosante a
destra in stato dopo frattura della diafisi omerale nel 1997, trattata con
osteosintesi (placca e viti); successiva complicazione infettiva seguita
da revisioni con asportazione di sequestri ossei; stato dopo
decompressione del nervo ulnare nel 1998; stato dopo drenaggio di un
ascesso sottofasciale nel 2004; sindrome lombospondilogena sub-
acuta in risoluzione, con TAC del 16 luglio 2008 normale; incipiente
gonartrosi bilaterale e predominanza destra, distimia.
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
carcinoma tiroideo papillare stadio PT3 pMO, stato dopo
emitiroidectomia nel giugno 2006 e stato dopo emitiroidectomia destra
nel 2003 (per struma multinodulare), stato dopo radioterapia, nessuna
evidenza clinica o paraclinica di recidiva neoplastica all'ultimo controllo
follow-up oncologico del 18 giugno 2008, diabete mellito tipo II non
insulinorichiedente evidenziato nell'ottobre-novembre 2005 con
obesità corporea (BMI 41%), situazione metabolica equilibrata,
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C-6419/2009
ipertensione arteriosa e dislipidemia trattate, assenza di
complicazione agli organi bersaglio, lieve tenosinovite cronica (di
natura meccanica) dei peronei della caviglia destra, artralgie di tipo
meccanico alle dita della mani, eventualmente legate ad incipienti
alterazioni degenerative, possibile steato-epatite non alcoolica, stato
dopo cauterizzazione della zona E della portio uterina con striscio
citologico nella norma nel 2007".
Dalla documentazione sanitaria esibita dopo la perizia del SAM del
settembre 2008 (osservazioni, ricorso, replica), esaminata,
segnatamente, dai Dott.ri Cermesoni ed Erba medici dell'Ufficio AI
cantonale, si possono menzionare minimi disturbi della funzione
cardiocircolatoria posti in evidenza da un ecocardiogramma del 4
aprile 2009, ossia lieve ingrandimento del lato cardiaco sinistro con
lieve insufficienza mitralica e tricuspidale; sperone calcaneare calcifico
al piede destro (Rx del 25 agosto 2009); calcaneite sinistra (rapporto
ortopedico del 9 luglio 2009). Può essere anche segnalato un episodio
di polmonite nell'ottobre 2009 che ha causato anche un problema di
allergia all'antibiotico utilizzato per curare tale affezione (eritema).
Ampiamente dopo la data dell'impugnata decisione è stato segnalato
un episodio di ipoestesia all'emivolto destro con diasartria anteriore e
deviazione della rima orale (12 maggio 2010). Una TAC del 10 febbraio
2010, che conferma l'assenza di recidiva tiroidea, segnala delle
alterazioni di tipo degenerativo a livello del rachide.
9.
9.1 Divergenti sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. L'interessata, sulla scorta della documentazione
esibita (Dott.ri Barba, Vascotto ed Heitmann) sostiene di essere
invalida in misura sicuramente superiore al 70%, di modo che avrebbe
diritto alla rendita intera AI. I medici del SAM dell'Ufficio AI cantonale
negano tale assunto.
9.2 Al proposito, va rilevato che una perizia richiesta dall'UAIE (in
casu un servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione
per l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un
referto di parte. Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il
compito di istruire le domande di rendita, procurandosi gli atti
necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di
lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono
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C-6419/2009
essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti
sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale
organo amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le
perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono
essere considerate di parte o non conclusive alla luce di altri referti
(DTF 123 V 175 e 122 V 157). Il Tribunale federale ha inoltre precisato
che deve essere considerata rilevante una perizia affidata al SAM,
negando che tale servizio medico possa essere considerato parte in
causa per sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi
specifici dell’assicurazione per l’invalidità.
Determinante è invece la circostanza che la perizia del SAM rispetti
tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti,
per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in
particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i
temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle
censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella
presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui
giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non
è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione
del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c).
9.3
9.3.1 Il collegio giudicante non ha motivo valido per scostarsi dal
parere dei sanitari del SAM. L'affezione più importante e per la quale
l'interessata è stata riconosciuta invalida al cento per cento è quella
oncologica: è tuttavia risultato nel corso dell'attuale procedura di
revisione che questa non è più esistente. Il SAM ha avuto modo di
constatare che gli ultimi controlli "Follow-up" (18 giugno 2008) sono
del tutto negativi, segnatamente la scintigrafia locale è normale; i test
specifici sono pure nella normalità. Determinante, nel presente caso, è
dunque la circostanza che a distanza di ormai 4 anni dall'episodio
tumorale non si sono verificate né metastasi né recidive del male.
Oltretutto, si trattava di un carcinoma di categoria scarsamente
maligna, facilmente curabile e con prognosi generale molto buona. Sul
piano valetudinario, l'esperto oncologo del SAM (Dott. Spataro) ritiene
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C-6419/2009
che ora, l'attuale diagnosi silente come detto di recidive e/o metastasi
non giustifichi alcuna incapacità di lavoro nell'ultima attività svolta od
ogni altra a lei accessibile. La procedura ricorsuale, fino alla replica,
non ha apportato novità dal punto di vista oncologico. Gli ultimi esami
(febbraio 2010) sono normali.
Pertanto, il motivo principale per cui all'insorgente venne riconosciuto
un tasso d'invalidità totale è venuto a cadere. La procedura di
revisione ha dimostrato un netto miglioramento dello stato di salute e
della capacità di lavoro in tale senso.
9.3.2 La situazione reumatologica/ortopedica è dal canto suo rimasta
sostanzialmente invariata rispetto al periodo in cui la nominata venne,
per la prima volta, visitata al SAM (luglio 2005). L'esperto incaricato
del SAM (Dott. Badaracco) ha peraltro esaminato in modo attendo
anche le osservazioni formulate dal Dott. Heitmann in sede di
audizione (rapporto 7 novembre 2007). Il Dott. Badaracco osserva che
per quanto riguarda la spalla destra la situazione è da ritenere
invariata sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. La frattura è
ben consolidata e radiologicamente non vi sono segni di osteomielite o
miosite ossificante, né altre complicazioni. Quale unica novità è da
segnalare che da circa un mese (dalla visita al SAM) l'assicurata
soffre di una sindrome lombospondilogena con irradiazione non
radicolare a destra, ma l'esame clinico mostra solo una modica
diminuzione della mobilità lombare, senza segni che fanno pensare ad
una compressione radicolare (TAC locale nei limiti delle norma).
Riguardo alle poliartralgie, l'esperto incaricato afferma che non
sussiste evidenza clinica per una problematica reumatologica
infiammatoria, né per una cherioartropatia di tipo diabetico.
Sul piano valetudinario, dal punto di vista reumatologico, l'esperto
valuta al 60% la capacità lavorativa dell'interessata nella sua ultima
attività (operaia non qualificata presso ditte farmaceutiche) e in lavori
analoghi. Ritiene sia possibile una soluzione a tempo pieno con
rendimento ridotto o una soluzione a tempo parziale con rendimento
pieno. La paziente è da considerare in grado di svolgere un'attività
prettamente leggera, prevalentemente sedentaria o semisedentaria
che non implichi, se non eccezionalmente, compiti mediamente
pesanti. Non devono essere richiesti movimenti eccessivamente
ripetitivi che richiedano un'importante ampiezza di movimento della
spalla destra; non devono essere richiesti movimenti con l'arto
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superiore destro al di sopra dell'orizzontale, né la rotazione interna
oltre alla cresta iliaca. Sono invece possibili movimenti anche ripetitivi,
ma con un'escursione limitata della spalla destra e sforzi limitati.
L'assicurata non è inoltre in grado di affrontare lunghi spostamenti a
piedi o spostamenti ripetuti o di eseguire movimenti ripetitivi di
flessione-estensione delle ginocchia né di rimanere a lungo in
posizione inginocchiata. In sostanza, la situazione è rimasta invariata,
praticamente sovrapponibile a quella esistente nel 2005.
9.3.3 Dal lato psichiatrico, risulta che dal 2006 la paziente è seguita
ambulatoriamente da una specialista (Dott.ssa Vascotto). Molti referti
di quest'ultima sono stati esaminati dall'esperto del SAM (Dott. Mari), il
quale ha preso atto anche delle considerazioni del Dott. Heitmann. Il
Dott. Mari non evidenzia turbe cognitive maggiori; il contatto affettivo è
buono, non vi è alcuna alterazione della forma o del contenuto del
pensiero. La paziente è tendenzialmente ansiosa e l'umore tende
verso un polo negativo ciò che induce l'esperto a porre una diagnosi di
distimia in trattamento. Egli afferma che rispetto alla valutazione
specialistica effettuata al SAM nel 2005, si evidenziano due aspetti
salienti: dapprima la presa a carico di problemi psichici
precedentemente non trattati da uno specialista e, poi l'evoluzione
della patologia in atto che ha consentito di migliorare il tono dell'umore
ed a contenere la quota ansiosa, pur rimanendo immodificato lo stile di
funzionamento psicologico. Egli ritiene che si sia in presenza di un
assestamento di una sindrome affettiva persistente, con delle
caratteristiche di distimia, ciò che provocherebbe un'incapacità del
lavoro massima del 15-20%. Egli giustifica la limitazione dello stato
valetudinario con una minore reattività psichica ed una ridotta capacità
di effettuare gli sforzi.
9.3.4 Per il resto, le affezioni in corso, esaminate dai medici del SAM,
non si caratterizzano per un'incidenza debilitante di rilievo. Dal lato
neurologico, si nota unicamente una modica ipostesia tatto-algica
ripartita alle prime tre dita della mano destra, con estensione lungo
l'avambraccio destro; non più evidenziabili sono invece i disturbi
estensori del polso e delle dita a destra. Dal lato puramente
internistico il diabete, scoperto alla fine del 2005, non è
insulinodipendente e può essere facilmente trattato con farmaci ad
assunzione orale. Questa patologia non colpisce organi notoriamente
sensibili ad una grave forma diabetica (reni, cuore). Nulla da rilevare
sotto il profilo cardiologico, nemmeno con la documentazione esibita
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dopo il ricorso. L'ipertensione è tenuta sotto controllo con farmaci;
l'obesità può essere anch'essa adeguatamente trattata in vari modi;
l'epatite steatosica non è altro che un accumulo di grasso attorno e nel
fegato.
9.4 Da quanto precede, ne consegue che la situazione valetudinaria di
A._______ è tornata ad essere quella presente nel corso dell'esame
del SAM del luglio 2005. L'evento tumorale è stato un fattore di
peggioramento di lunga durata, ma finalmente per un periodo limitato.
L'interessata sarebbe dunque in grado di svolgere, in misura dell'80-
85% attività come da indicazioni poste dal reumatologo. Tutti i referti
esibiti dopo l'accertamento del SAM dell'agosto 2008, adeguatamente
e puntualmente esaminati dall'Ufficio AI del Cantone Ticino (Dott.ri
Cermesoni ed Erba), non hanno dimostrato alcun aggravamento della
situazione valetudinaria della nominata.
Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la situazione congiunturale;
tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di sfruttare la sua
residua capacità lavorativa e di guadagno, non può essere compito
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire con il
versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe dovuto,
semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione. Secondo
una costante giurisprudenza, la persona che richiede prestazioni
d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei esigibile per
ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo soprattutto a
profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se del caso,
anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V 28
consid. 4).
10.
10.1 La ricorrente fa valere che l'amministrazione avrebbe dovuto
sottoporre ai medici di parte come la Dott.ssa Vascotto (psichiatra), il
Dott. Barba (medico curante) ed il Dott. Heitmann (autore della perizia
esibita in sede di audizione nel novembre 2007) le stesse domande
rivolte al SAM, e questo anche dopo l'esecuzione della perizia SAM.
La ricorrente chiede in sostanza un ulteriore apprezzamento ad opera
dei tre medici da lei designati.
10.2 l collegio giudicante considera tale richiesta infondata. Da una
parte si deve rilevare che l'amministrazione ha debitamente tenuto
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conto dei documenti medici prodotti dalla parte ricorrente. Non deve
essere dimenticato che il perizia al SAM è stata chiesta dalla stessa
amministrazione nel gennaio 2008 con le osservazioni al ricorso che
l'assicurata aveva formulato contro la decisione di soppressione della
rendita del 20 agosto 2007. A quell'epoca già erano dunque conosciuti
i pareri della Dott.ssa Vascotto, del Dott. Heitmann e del Dott. Barba. I
pareri formulati da questi medici dopo la data di deposito della perizia
in questione non hanno lo spessore qualitativo di una perizia
pluridisciplinare del SAM. Tuttavia, come è d'obbligo, l'amministrazione
ha sempre sottoposto tali referti ai propri medici consulenti, Dott.
Cermesoni dapprima ed il Dott. Erba poi.
Dall'altra, la giurisprudenza permette di rinunciare ad assumere altre
prove quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio ha condotto
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti debba essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d con i rif.; SVR 2001 IV n. 10, p. 27).
Alla luce di queste considerazioni, il collegio giudicante ritiene che non
sia necessario sottoporre le conclusioni del SAM alla valutazione dei
medici di parte del'insorgente.
11.
11.1 Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di
sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe
conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
11.2
11.2.1 In concreto, occorre tenere conto del reddito che l'interessata
avrebbe potuto ottenere presso la ditta ove ha lavorato da ultimo,
ossia Fr. 3'500.- mensili nel 2004, pari a Fr. 45'500.- annuali (dati
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forniti dal datore di lavoro sul questionario del 12 gennaio 2005).
Questo introito deve essere indicizzato fino al 2009 (indice medio del
settore secondario; dati dell'Ufficio federale di statistica);
rispettivamente: 1.2% per il 2005, 1.1% per il 2006, 1.5% per il 2007,
1.8% per il 2008 e 2.3% per il 2009. Il reddito da valido ammonta
quindi a Fr. 49'207.63 nel 2009 per un'attività al 100%.
Ora si deve constatare che il reddito da valido è inferiore alla media
dei salari per un'attività equivalente nel settore della produzione.
Infatti, secondo i dati dell'UFS per il 2008, nel settore dell'industria e
dell'artigianato, categoria comprensiva della professione della
ricorrente, il salario medio mensile equivaleva a Fr. 4'203.-, per una
settimana lavorativa di quaranta ore. Indicizzando questo valore al
2009, sulla base di una variazione del 2.3% rispetto al 2008, si ottiene
un salario mensile di Fr. 4'299.66, ossia un salario annuo di
Fr. 51'596.02. Prendendo in considerazione una settimana lavorativa di
41.7 ore, risulta un salario annuo pari a Fr. 53'788.85.
11.2.2 A questo proposito, il Tribunale federale ha osservato che,
quando il reddito da valido è inferiore alla media dei salari per
un'attività equivalente, si deve ammettere che gli stessi fattori che
hanno inciso negativamente sul reddito da valido, potrebbero anche
influenzare il reddito da invalido. In pratica, se si è accertato che
l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei
motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul
mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in
proporzione (cfr. VSI 1999 p. 246 consid. 1; RCC 1992 p. 94, 1989 p.
483 consid. 3b, le sentenze del Tribunale federale del 5 dicembre
2004, nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2, e del 2 dicembre 2002,
nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).
Il Tribunale federale ha inoltre stabilito, in una sentenza del 12 giugno
2008, che se una persona assicurata, per motivi estranei alla sua
invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla
media senza spontaneamente accontentarsi di ciò, si procede, in
primo luogo, ad un parallelismo dei due redditi di paragone (da valido
e da invalido). In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di
reddito da valido, aumentando in maniera adeguata il reddito
effettivamente conseguito o facendo capo ai valori statistici, oppure
ancora a livello di reddito da invalido, mediante una riduzione
adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare
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la questione della deduzione per circostanze personali e professionali,
che si opera dal reddito da invalido ottenuto secondo i valori statistici
medi. A questo riguardo, bisogna rilevare che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse aver tenuto conto con il parallelismo dei
redditi di raffronto, non possono essere presi in considerazione una
seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali (DTF 134 V 322 consid. 4.1, 5.2 e 6.2). Questo
parallelismo si effettua tuttavia soltanto per la parte percentuale
eccedente la soglia del 5 % (ATF 135 V 297 consid. 6.1.3).
Ciò nondimeno, in una sentenza del 12 dicembre 2008, il Tribunale
federale ha precisato che, se un salario da invalido medio può essere
effettivamente o, comunque, ragionevolmente conseguito
dall'assicurato, non sussiste alcun motivo, quando si procede al
calcolo del grado d'invalidità secondo il metodo del raffronto dei
redditi, di procedere al parallelismo di quest'ultimi, ossia all'aumento
del salario da valido o alla diminuzione del salario da invalido (DTF
135 V 58).
11.2.3 Nella fattispecie, si deve constatare che la differenza tra il
salario da valido che la ricorrente avrebbe percepito dal suo ex datore
di lavoro nel 2009 (Fr. 49'207.65) e il salario medio svizzero nel suo
settore d'attività (Fr. 53'788.85) corrisponde al 8.51%. Anche se si
dovesse procedere a un parallelismo dei due redditi di paragone, che
per la parte eccedente al 5% corrisponde a 3.51%, l'interessata non
avrebbe diritto a una rendita d'invalidità.
11.3 Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico
ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate, ripetitive. Queste
attività comportano un salario medio mensile di Fr. 4'116.- nel 2008,
pari a Fr. 49'392.- annuali (valori dell'UFS, tabella TA1, livello 4,
donne). Questo importo deve essere indicizzato al 2009 (+2.1%) e
adeguato secondo un orario settimanale di 41,7 medio svizzero, ciò
che permette di ottenere rispettivamente Fr. 50'429.23 e Fr. 52'572.47.
Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap.
L'amministrazione ha operato una deduzione complessiva del 5%
(vedi allegato alla risposta di causa del 22 febbraio 2010), il che può
essere condiviso, atteso che la riduzione massima consentita si situa
al 25%, ma solo in casi eccezionali. Ne consegue un reddito di
Fr. 49'943.84. Svolta all'80%, questa attività di sostituzione comporta
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un introito annuo di Fr. 39'955.07. Questo importo può essere
ulteriormente ridotto del 3.51% per tenere conto del parallelismo dei
redditi di cui sopra, di modo da ottenere Fr. 38'552.65.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 49'207.63 ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 38'552.65 causa
una perdita di guadagno del 21.65% (arrotondato al 22%), tasso che
esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
Va rilevato, a titolo abbondanziale, che il tasso d'invalidità non
attingerebbe il livello del 40% (diritto al quarto di rendita), nemmeno se
si dovesse considerare una riduzione del reddito dopo l'insorgenza
dell'invalidità per fattori personali del 25%.
12.
In conclusione, considerato che il miglioramento della capacità di
guadagno della ricorrente deve essere fatto risalire al più tardi al
gennaio 2007, e che esso è durato più di tre mesi e che
presumibilmente continuerà a perdurare (art. 88a cpv. 1 OAI), la
soppressione della rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° ottobre
2007 deve essere tutelata in questa sede (art. 88biscpv. 2 lett. a OAI).
13.
Per quanto attiene al riconoscimento di una rendita provvisoria
pendente lite, questa domanda è divenuta priva d'oggetto in quanto
con il presente giudizio si è statuito sul merito ed ha stabilito che non
esiste un diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
14.
14.1 La parte ricorrente è stata posta al beneficio di una assistenza
giudiziaria. Non si prelevano pertanto spese processuali.
14.2 Visti gli atti di ricorso e di replica, si giustifica riconoscere
all'insorgente un'indennità di Fr. 2'500.- a titolo di gratuito patrocinio, la
quale è posta a carico della cassa di questo Tribunale.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
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1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente, posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, è
riconosciuta un'indennità di Fr. 2'500.-, la quale è posta a carico della
cassa di questo Tribunale.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AI IT/756.4870.2981.32/JU)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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