Corte II I
C-64/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 a g o s t o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Stefan Mesmer,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del
19 novembre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-64/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 19 novembre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto
la richiesta di rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera
presentata il 6 dicembre 2007 dal cittadino italiano A._______, nato il
(...);
con il gravame depositato il 6 gennaio 2009, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA, ha chiesto che gli sia attribuita una
mezza rendita d'invalidità dal dicembre 2006;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza
dell'8 gennaio 2009, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere
in merito al ricorso ed alla documentazione esibita;
l'UAIE, nella sua risposta di causa del 3 marzo 2009, ha proposto la
reiezione del ricorso e la conferma della decisuione impugnata;
il Patronato INCA ha quindi esibito con invio del 27 febbraio 2009 due
referti obiettivi concernenti la colonna vertebrale, in particolare un
referto di risonanza magnetica della colonna cervicale e lombosacrale
eseguito il 19 febbraio 2009;
su richiesta del TAF, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al proprio
servizio medico, il quale, nella sua relazione del 1° luglio 2010, alla
luce del referto obiettivo del 19 febbraio 2009, ha ritenuto necessario
un approfondimento dal punto di vista medico;
l'UAIE con duplica del 23 luglio 2010 ha pertanto proposto
l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti al
fine di effettuare un complemento d'istruttoria dal punto di vista medico
per determinare la residua capacità di lavoro del ricorrente nell'attività
abituale di coltivatore e nelle attività di sostituzione;
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
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in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno
prestare adesione visto che un'indagine medica complementare
appare indispensabile per determinare lo stato di salute effettivo di
A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata quali attività
lucrative quest'ultimo possa ancora esercitare, (sull'accertamento
inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore
in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla
parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale
viene posta a carico dell'autorità inferiore;
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
del 19 novembre 2008, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore,
perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo spese versato dal
ricorrente il 6 maggio 2009 gli è retrocesso.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
- autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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