Corte II I
C-643/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 m a r z o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Madeleine Hirsig;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A.______,
rappresentata dal Patronato INAS, via della Posta,
6600 Locarno,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione dell'8 gennaio 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-643/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione dell'8 gennaio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), in esito ad una
procedura di domanda di revisione, ha comunicato al Patronato INAS
di Locarno, regolare rappresentante della cittadina italiana A.______,
nata il , che la richiesta di aggravamento formulata il 9 febbraio 2007
era stata respinta e che dunque restava vigente il diritto ad un quarto
di rendita AI;
con gravame depositato il 30 gennaio 2009, A.______, sempre
rappresentata dal Patronato INAS, ha chiesto, in sostanza,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera
d'invalidità;
a sostegno di quanto richiesto, ha prodotto diversa documentazione
sanitaria;
chiamato a pronunciarsi sul ricorso, l'Ufficio AI del Cantone Ticino,
competente per esaminare nel merito la domanda di revisione, ha
sottoposto l'incarto al Dott. Erba, del proprio servizio medico, il quale,
nella sua relazione del 10 marzo 2009, ha proposto di fare eseguire
nuovi accertamenti medici;
l'amministrazione AI cantonale, nelle sue osservazioni responsive del
13 marzo 2009, propone pertanto di rinviarle la causa al fine di
completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile;
anche l'UAIE, competente per emanare i provvedimenti per assicurati
residenti all'estero, ha proposto, nella sua risposta del 23 marzo 2009,
l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa
all'amministrazione per nuovi accertamenti sanitari;
in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
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in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della Legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno
prestare adesione visto che nel presente caso mancano una
valutazione globale delle limitazioni funzionali della ricorrente e delle
indagini specialistiche decisive (sull'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo
stato di salute effettivo di A.______ e per esaminare in maniera più
dettagliata se quest'ultima possa ancora esercitare un'attività lucrativa
e, se del caso, in quale misura;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato
in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova
decisione impugnabile;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; vista la
memoria di ricorso, e la documentazione esibita, si giustifica
riconoscere alla ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-,
da porre a carico dell'UAIE;
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alla parte ricorrente vengono inviate, per conoscenza, la risposta di
causa dell'UAI ticinese del 13 marzo 2009 e quella dell'UAIE del 23
marzo 2009, nonché copia del parere del Dott. Erba del 10 marzo
2009;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione dell'8 gennaio 2009, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla pare ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario; con allegati: la
risposta dell'UAI del cantone Ticino del 13 marzo 2009, il rapporto
del Dott. Erba del 10 marzo 2009, la risposta dell'UAIE del 23 marzo
2009).
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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