B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6433/2011
S e n t e n z a d e l 3 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani e Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avvocato Antonio Rosania,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 24 ottobre 2011).
C-6433/2011
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadina italiana, nata il (…), coniugata, ha lavorato in
Svizzera nel 1975 (7 mesi), nel 1976 (9 mesi), nel 1977 (11 mesi) e dal
febbraio del 1978 al settembre del 2005 (in particolare, in qualità di addet-
ta alle pulizie presso un ospedale, da febbraio del 1978 ad agosto del
2005, in ragione di 44 ore alla settimana [l'interessata ha interrotto il lavo-
ro il 31 luglio 2005 a seguito di licenziamento per cessazione dell'attività
da parte dell'istituto ospedaliero {doc. 9 e 14}]) ed ha beneficiato di in-
dennità dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione dall'agosto
del 2005 al gennaio del 2007, solvendo contributi all'assicurazione svizze-
ra per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 7). Dagli atti di causa ri-
sulta che rientrata in Italia, non ha più lavorato (doc. 2). Il 18 marzo 2008,
ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicu-
razione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
A.b L'11 maggio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, ritenuto che malgrado il danno
alla salute il compimento delle mansioni consuete di casalinga è da con-
siderare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendi-
ta (doc. 43). È stato stabilito, in virtù dei rapporti del 24 gennaio e 3 mag-
gio 2009 del dott. B._______, medico dell'UAIE (doc. 19 e 42), che l'inte-
ressata era affetta da gonartrosi bilaterale, lombalgia ed ipertensione ar-
teriosa (v. i documenti medici di data intercorrente da aprile 1995 ad apri-
le 2008 [doc. 15 a 17 e doc. 23 a 39]) e che le patologie di cui la medesi-
ma soffriva non avevano alcuna ripercussione sull'attività di casalinga
(consuete mansioni domestiche).
A.c Il 17 maggio 2010, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmen-
te accolto il ricorso dell'8 giugno 2009, annullato la decisione dell'11 mag-
gio 2009 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio proce-
desse al completamento dell'istruttoria relativamente allo stato di salute
dell'interessata (con perizia sullo stato di salute generale e perizia orto-
pedica) nonché alla valutazione della residua capacità lavorativa secondo
il metodo generale del raffronto dei redditi e pronunciasse una nuova de-
cisione (doc. 46).
C-6433/2011
Pagina 3
B.
B.a Il 14 settembre 2010 (doc. 55; v. anche doc. 93), l'autorità inferiore ha
chiesto all'INPS di C._______ di sottoporre l'interessata a nuove visite
mediche e di far pervenire un rapporto sullo stato di salute generale (rap-
porto dattiloscritto su modulo E 213), copia delle eventuali cartelle clini-
che di data posteriore all'11 maggio 2009, un esame neurologico (rappor-
to dattiloscritto), un esame ortopedico (rapporto dattiloscritto), un referto
di risonanza magnetica nucleare della colonna vertebrale (tratto lombo-
sacrale e bacino) ed un referto di elettroneuromiografia delle gambe (v.
anche la presa di posizione del 30 agosto 2010 del dott. D._______, me-
dico dell'UAIE [doc. 52]).
B.b Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti i seguenti do-
cumenti:
documenti medici di data intercorrente da aprile 1995 a febbraio
2011 (doc. 60 a 78, 80 a 90 e 95 a 100);
due rapporti di visita ortopedica (non datati; doc. 79 e 94) ed un
rapporto di visita neurologica del 16 novembre 2010 (doc. 91);
la perizia medica particolareggiata E 213 del 1° febbraio 2011, da
cui emerge la diagnosi di gonartrosi bilaterale con esiti di interven-
to di meniscectomia bilaterale e ricostruzione dei legamenti al gi-
nocchio sinistro, lombalgia cronica da discopatie multiple ed ernia
discale L4-L5, ipertensione arteriosa in controllo farmacologico ed
eccedenza ponderale in brachitipo; le condizioni di salute dell'inte-
ressata sono state definite come peggiorate e la stessa è stata ri-
tenuta in grado di svolgere regolarmente lavori semipesanti non-
ché, e a tempo pieno, un lavoro adeguato alle sue condizioni, ma
non il suo ultimo lavoro a tempo pieno (massimo 4 ore al giorno).
È stato segnalato che l'assicurata è considerata invalida al 50%,
conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza,
sia nella precedente attività (di operaia di pulizie) sia in un'attività
adeguata alle sue condizioni (lavoro che tenga conto delle se-
guenti controindicazioni: umidità, freddo, rischio di cadute, salita di
piani inclinati, scale o scale a pioli e con possibilità di cambiamenti
posturali [doc. 101]);
il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica del
2 ottobre 2010 (doc. 57);
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il questionario per l'assicurato del 2 ottobre 2010 (doc. 58).
B.c Nel rapporto medico dell'11 aprile 2011 (doc. 105), il dott. D._______
ha esposto la diagnosi di gonartrosi bilaterale con stato dopo intervento
chirurgico ai legamenti ed ai menischi con limitazione funzionale lieve,
lombalgia cronica con lieve spondiloartrosi e protrusioni discali e periartri-
te cronica infiammatoria alla spalla destra. Ha altresì considerato il so-
vrappeso e l'ipertensione arteriosa compensata siccome senza ripercus-
sioni sulla capacità al lavoro. Il dott. D._______ ha quindi ritenuto un'in-
capacità lavorativa del 50% dell'interessata nella precedente attività di
addetta alle pulizie a decorrere dal 24 giugno 2008, ma una capacità al
lavoro completa, dunque del 100%, in un'attività sostitutiva confacente al
suo stato di salute (v. doc. 105.1).
B.d Nella richiesta di valutazione medica del 20 aprile 2011, l'autorità in-
feriore ha indicato al proprio servizio medico che il grado d'invalidità
dell'interessata doveva essere definito secondo il metodo specifico (doc.
106).
B.e Nel rapporto del 29 aprile 2011, il dott. D._______ (dopo aver osser-
vato che secondo la sentenza del Tribunale amministrativo federale del
17 maggio 2010, la valutazione della residua capacità lavorativa doveva
essere effettuata secondo il metodo generale del raffronto dei redditi) ha
reputato che il grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga (consuete
mansioni domestiche) è del 24% (doc. 107).
B.f Il 25 maggio 2011, l'UAIE ha determinato nel 38% il grado d'invalidità
dell'assicurata in applicazione del metodo generale del raffronto dei reddi-
ti (doc. 108).
C.
C.a Il 6 giugno 2011, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'interessata che la domanda di prestazioni sarebbe sta-
ta respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa più
leggera è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il di-
ritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessata
la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del pro-
getto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 109).
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Pagina 5
C.b Il 18 luglio 2011, l'UAIE ha trasmesso alla ricorrente copia della do-
cumentazione sanitaria e accordato un termine fino al 15 settembre 2011
per presentare le sue osservazioni al progetto di decisione (doc. 112).
C.c Il 25 agosto 2011, l'interessata ha segnalato che, secondo la perizia
medica particolareggiata E 213 del 1° febbraio 2011, le patologie di cui è
affetta giustificano il riconoscimento di un'invalidità pari al 50%. Ha pure
sottolineato che la sua età, le affezioni di cui soffre e la sua formazione
non le consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa leggera (doc.
114; v. anche lo scritto del 14 giugno 2011 [doc. 111]).
D.
Il 24 ottobre 2011, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazio-
ni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare osservato
che dalle carte processuali risulta che a causa del danno alla salute l'as-
sicurata ha un'incapacità al lavoro del 50% nella precedente attività. Tut-
tavia, l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera confacente allo stato di
salute dell'interessata medesima – quale ad esempio operaia non qualifi-
cata presso una fabbrica, impiegata in un ufficio – è da considerare esigi-
bile al 100% e conduce ad un grado d'invalidità del 38% che esclude il ri-
conoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'autorità inferiore ha poi precisato che l'assicurazione svizze-
ra per l'invalidità non è vincolata dal fatto che l'interessata è stato ricono-
sciuta quale invalida in Italia. Infine, l'autorità inferiore ha sottolineato che
l'assenza di un'occupazione lucrativa in ragione dell'età o delle circostan-
ze concrete del mercato del lavoro, non giustifica il riconoscimento di una
rendita (doc. 115).
E.
E.a Il 30 novembre 2011, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 24 otto-
bre 2011 (notificata il 2 novembre 2011; doc. TAF 1) mediante il quale ha
chiesto, sostanzialmente, di riconoscerla invalida nella misura del 60%,
come accertato nella relazione medica del 27 febbraio 2008 del dott.
E._______, allegata in copia, o nella misura del grado d'invalidità maggio-
re o minore che sarà accertato. Si è doluta di un'insufficiente motivazione
della decisione impugnata – in merito alla valutazione delle sue condizioni
di salute nonché della riduzione della capacità di guadagno rispettiva-
mente del grado d'invalidità – che non le ha consentito di esercitare com-
piutamente il suo diritto di difesa. Ha fatto valere che la motivazione della
decisione impugnata è comunque errata nel merito, ritenuto che l'autorità
C-6433/2011
Pagina 6
inferiore non si è – come richiesto nella sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale C-3793/2009 del 17 maggio 2010 (segnatamente al suo
considerando 10) – fondata sull'apprezzamento della perizia medica E
213 del febbraio 2011, allegata in copia, secondo la quale presenta un'in-
validità pari al 50%. L'insorgente ha poi segnalato che le patologie di cui è
affetta nonché le cure mediche e gli interventi chirurgici che subisce non
le consentono di svolgere una qualsiasi attività leggera confacente allo
stato di salute. In particolare, ha precisato che, conto tenuto della sua età
nonché della sua formazione, non si può esigere da lei l'esercizio di un'at-
tività di sostituzione. Ha altresì sottolineato che, nel calcolo per la deter-
minazione del grado d'invalidità, occorre riferirsi al reddito medio di un
operaio comune (attività "svolta in Svizzera […] prima dell'infortunio"). La
ricorrente ha infine formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali. Ha esibito
copiosa documentazione medica già agli atti (doc. TAF 1).
E.b Il 5 gennaio 2012, l'interessata ha esibito il formulario "domanda di
gratuito patrocinio" (doc. TAF 4).
F.
Nella risposta al ricorso del 27 febbraio 2012, l'autorità inferiore ha propo-
sto la reiezione del ricorso. In virtù del rapporto dell'11 aprile 2011 del
proprio servizio medico, la ricorrente presenta un'incapacità lavorativa del
50% nella precedente attività di ausiliaria (di pulizie), ma è abile al 100%
in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, ciò che conduce
ad un grado d'invalidità del 38% che esclude il riconoscimento del diritto
ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'autorità infe-
riore ha altresì rilevato che l'insorgente non ha esibito nuova documenta-
zione medica suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento (doc.
TAF 8).
G.
Nella replica del 13 aprile 2012, l'interessata si è riconfermata nelle ar-
gomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 30 novembre 2011. In
particolare, l'insorgente chiede di essere sottoposta ad una perizia medi-
ca (doc. TAF 11).
H.
Nella duplica del 15 maggio 2012, l'autorità inferiore ha rilevato che l'in-
sorgente non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare un
diverso apprezzamento della fattispecie. L'autorità inferiore ha quindi
nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 13).
C-6433/2011
Pagina 7
I.
Con provvedimento del 25 maggio 2012, questo Tribunale ha trasmesso
la duplica alla ricorrente per conoscenza (doc. TAF 9).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede-
rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed
il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la-
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voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-
stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a
tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi-
vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che
vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento
(CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola-
mento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce
espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un
cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n.
1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile
2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea,
che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non
sono altresì (ancora) applicabili al caso concreto.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit-
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
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Pagina 9
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli-
cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF
129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presen-
tata il 18 marzo 2008, al caso in esame si applicano di principio le dispo-
sizioni della 5a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (cfr.
DTF 138 V 475; v. sentenza del Tribunale federale 8C_249/2010 del 1°
giugno 2009; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale
C-5630/2010 del 13 settembre 2012). Al caso di specie, non sono per
contro applicabili le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pac-
chetto) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603).
3.3
3.3.1 La ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di
rendita il 18 marzo 2008. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede
che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.
29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr.
consid. 3.2 del presente giudizio]).
3.3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è
delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicura-
zioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situa-
zione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia
conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi
quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b),
in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso
e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momen-
to in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del Tribunale
federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
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Pagina 10
4.
Nel gravame, la ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere
sufficientemente motivato la decisione impugnata. La censura non appare
del tutto priva di fondamento ove si rilevi che l'insorgente ha chiesto
all'UAIE "la remissione in copia di tutta la documentazione, medica e non"
(v. lo scritto del 14 giugno 2011 [doc. 111]). Il 18 luglio 2011, prima dell'e-
manazione della decisione litigiosa, l'autorità inferiore ha però trasmesso
alla ricorrente unicamente "la documentazione sanitaria" (doc. 112). La
censura relativa all'insufficiente motivazione della decisione può essere
lasciata indecisa ritenuto che per i motivi che saranno esposti al conside-
rando 11 del presente giudizio, il ricorso va comunque parzialmente ac-
colto e la decisione impugnata annullata.
5.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati-
vamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA non-
ché art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 con-
sid. 3 e 4).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 30 anni (v.
doc. 7) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata mini-
ma di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di
legge.
6.
6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
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mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
6.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e
ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entra-
ta in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista
dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizze-
ro e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribuna-
le federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti).
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu-
to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an-
no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
6.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande in-
validità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurispruden-
ce et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Prati-
que VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
7.
7.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b,
DTF 110 V 273; v. pure sentenze del Tribunale federale 8C_636/2010 del
17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
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Pagina 12
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei red-
diti).
7.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
7.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica-
zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il
danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione-
volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V
310 consid. 3c).
8.
8.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di as-
sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi-
sogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario
per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modifica-
re questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezza-
mento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zu-
rigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04
del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste
una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29
cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
8.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi-
nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le
valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti
C-6433/2011
Pagina 13
non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche li-
mitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa
all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui
medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione
che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i
principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In parti-
colare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'am-
ministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella
speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare
i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
9.
9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
9.2 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessa-
ria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro-
nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega-
mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife-
rimenti).
9.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad-
dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate-
riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che
su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta-
mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui
si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten-
za del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
C-6433/2011
Pagina 14
10.
Dalla documentazione medica agli atti appare che la ricorrente soffre se-
gnatamente di gonartrosi bilaterale con esiti di intervento di meniscecto-
mia bilaterale e ricostruzione dei legamenti al ginocchio sinistro, lombal-
gia cronica da discopatie multiple ed ernia discale L4-L5, periartrite croni-
ca infiammatoria alla spalla destra, ipertensione arteriosa in controllo far-
macologico ed eccedenza ponderale in brachitipo (cfr. perizia medica par-
ticolareggiata E 213 del 1° febbraio 2011 [doc. 101] e presa di posizione
del medico SMR dell'11 aprile 2011 [doc. 105]).
11.
11.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se, e a partire da
quando, la ricorrente abbia subito, e senza interruzione notevole, un'inca-
pacità lavorativa media del 40% durante un anno giusta l'art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
11.2 Questo Tribunale rileva che il dott. D._______, medico dell'UAIE,
nella sua presa di posizione del 30 agosto 2010 (doc. 52), aveva a suo
tempo chiesto – come previsto nella sentenza del Tribunale amministrati-
vo federale del 17 maggio 2010 (cfr., segnatamente, il considerando 10
del menzionato giudizio) – l'effettuazione d'ulteriori accertamenti alfine di
una corretta e completa constatazione dei fatti determinanti. Come richie-
sto all'INPS di C._______ dall'UAIE il 14 settembre 2010 (doc. 55), l'in-
sorgente avrebbe dovuto essere sottoposta ad un esame sullo stato di
salute generale, un esame neurologico, un esame ortopedico, una riso-
nanza magnetica alla colonna vertebrale e ad un esame di elettroneuro-
miografia alle gambe. Nel caso in esame, facendo astrazione di due rap-
porti ortopedici (non datati; doc. 79 e 94), in pratica da maggio 2010 fino
alla data della decisione impugnata, il 24 ottobre 2011, sono però stati
assunti agli atti di causa solo due documenti medici di data posteriore
all'ulteriore istruttoria prevista nella sentenza di rinvio di questo Tribunale,
ossia un rapporto neurologico del 16 novembre 2010 (doc. 91) e la peri-
zia medica particolareggiata E 213 del 1° febbraio 2011 (doc. 101).
11.3 Nel brevissimo rapporto dell'11 aprile 2011 (doc. 105), il dott.
D._______, ha segnatamente rilevato, sulla base di detta documentazio-
ne, che il rapporto neurologico del 16 novembre 2010 (doc. 91) riferisce
di movimenti normali con un segno di lasegue positivo di grado indeter-
minato ed una leggera claudicazione a sinistra. Il referto di risonanza ma-
gnetica della colonna vertebrale dell'8 ottobre 2009 (doc. 88) non fa co-
munque stato di alcuna ernia discale. Detto medico ha pure segnalato
C-6433/2011
Pagina 15
che dalla perizia medica E 213 del 1° febbraio 2011 (doc. 101) emerge
che l'interessata presenta un'andatura normale e che può svolgere a me-
tà tempo l'ultimo lavoro. Il dott. D._______ (dopo aver indicato che i di-
sturbi ortopedici di cui soffre l'insorgente permettono l'esercizio a metà
tempo della precedente attività semipesante di addetta alle pulizie dal 24
giugno 2008) ha ritenuto esigibile al 100% (sempre a far tempo dal 24
giugno 2008) l'esercizio di un'attività leggera confacente allo stato di salu-
te della ricorrente. Il medico non si è comunque espresso sul motivo per
cui non sarebbe stato indispensabile raccogliere, prima della pronuncia
della decisione impugnata, dei documenti specialistici più recenti, visto il
tempo trascorso dalla stesura dei rapporti medici oggettivi presenti agli at-
ti di causa al 24 ottobre 2011 e che non è nota la data degli esami specia-
listici ortopedici rispettivamente non sono reperibili né una risonanza ma-
gnetica né un esame di elettroneuromiografia alle gambe recenti (segna-
tamente di data posteriore alla sentenza di cassazione del Tribunale am-
ministrativo federale del 17 maggio 2010), senza che si possa senz'altro
ritenerli siccome superflui.
11.4 Quanto alle indicazioni/valutazioni del dott. D._______ sullo stato di
salute della ricorrente emergenti dai documenti medici agli atti di causa,
occorre altresì precisare che il rapporto neurologico del 16 novembre
2010 (doc. 91) evidenzia un lieve impaccio nei passaggi posturali ed
un'andatura lievemente claudicante a sinistra, non riferisce di alcun (e-
ventuale) disturbo neurologico, ma comporta un esame obiettivo estre-
mamente generico, diagnostica un'ernia discale L4-L5 e non si pronuncia
in merito all'incidenza sulla capacità lavorativa di detta affezione, ritenuto
che nel referto di risonanza magnetica del 6 ottobre 2007 (doc. 15) era
segnalata la presenza di un'ernia discale che comprimeva la radice di L5
(nell'ultimo rapporto E 213 del 1° febbraio 2011 è stato peraltro segnalato,
rispetto alla situazione indicata nel rapporto E 213 del 24 giugno 2008,
che lo stato di salute della ricorrente è peggiorato). Non appare altresì
possibile concludere all'assenza di un (eventuale) conflitto radicolare sulla
base delle risultanze del referto di risonanza magnetica della colonna ver-
tebrale dell'8 ottobre 2009 (doc. 88), in cui non è invero specificata la pre-
senza di ernie discali, ritenuto che trattasi di un referto anteriore di 2 anni
alla decisione impugnata e che non è dato ritenere sulla base degli atti di
causa al loro stato attuale che la situazione sia rimasta invariata su que-
sto punto da tale risonanza magnetica. Inoltre, a prescindere dal fatto che
i rapporti ortopedici (doc. 79 e 94) non sono datati e non è dunque possi-
bile sapere a quale data la ricorrente sia stata sottosta a detti esami spe-
cialistici – rapporti su cui peraltro il medico dell'UAIE non si è neppure
pronunciato – gli stessi non comportano alcun esame obiettivo e non fan-
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Pagina 16
no riferimento ad una specifica incapacità lavorativa. Ora, se invero nella
perizia E 213 del febbraio 2011 il medico incaricato dell'esame ha indicato
che la ricorrente è in grado di svolgere un lavoro sostitutivo adeguato alle
sue condizioni a tempo pieno (doc. 101 pag. 9 n. 11.5 e 11.6), non è tut-
tavia possibile attribuire pieno valore probatorio a detta generica valuta-
zione, dal momento che la stessa non appare redatta da uno specialista
in ortopedia o neurologia, che l'esame obiettivo dal profilo ortopedico e
neurologico è estremamente superficiale (v. doc. 101 pag. 4 n. 4.8 e
4.10), che la diagnosi posta appare nella sostanza sovrapponibile con
quella di cui alla perizia medica E 213 del giugno 2008 (v. doc. 17 pag. 7
n. 7) e che nella perizia medica particolareggiata E 213 del 1° febbraio
2011 (doc. 101) è stato ritenuto un peggioramento delle condizioni di sa-
lute dell'insorgente rispetto a quanto indicato in quella del 24 giugno 2008
(doc. 17) e indicato un aumento del grado d'invalidità, secondo le disposi-
zioni del Paese di residenza, dal 40% al 50% (la percentuale del 50% es-
sendo stata riferita, nell'ultimo rapporto E 213, anche alle attività sostituti-
ve adeguate).
12.
Da quanto esposto, ritenuto il menzionato insufficiente accertamento dei
fatti giuridicamente rilevanti dal profilo medico, la decisione impugnata,
che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.
13.
13.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel meri-
to o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
2477/2011 dell'11 febbraio 2013 consid. 11.1). In particolare, esso si sosti-
tuirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a
statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale fe-
derale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti;
DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fatti-
specie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa sono per-
tanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, infine, a
completare adeguatamente l'accertamento dei fatti giuridicamente rile-
vanti con riferimento allo stato di salute della ricorrente, segnatamente
con un esame sullo stato di salute generale, una perizia ortopedica e
neurologica (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte
circostanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4), e con ogni ulteriore esame che l'e-
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Pagina 17
voluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere
necessario, nonché a pronunciare una nuova decisione.
13.2 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora
da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa,
non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento
dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal
momento che nella decisione impugnata del 24 ottobre 2011 l'autorità in-
feriore ha considerato che la ricorrente non ha subito un'incapacità lavo-
rativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione im-
pugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tri-
bunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda della medesima
volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invali-
dità.
14.
14.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta
senza oggetto.
14.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57
consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'as-
segnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal
profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per
complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una
nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'000.--,
tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della
ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-6433/2011
Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 24 ottobre
2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda
al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi
dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è
pertanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: