B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6437/2015
Sen t en z a d e l 1 ° d i c emb r e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michela Bürki Moreni e Michael Peterli,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione
del 23 settembre 2015).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 23 settembre 2015, l'Ufficio dell'assicurazione per l'inva-
lidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata il 3 aprile
2014 da A._______, cittadino portoghese residente in Italia, nato il (…).
Detta autorità ha precisato che dagli atti risulta che l'interessato (affetto
segnatamente da sindrome da immunodeficienza acquisita, stato ansioso
depressivo, cardiopatia ischemica, esiti di infarto miocardico, angioplastica
coronarica e stent dell'arteria discendente anteriore, diabete tipo II, atero-
sclerosi carotidea, lombosciatalgie con ernia discale L4-L5, esiti di polmo-
nite ed esiti di epatite B; v. i rapporti del gennaio, aprile e settembre 2015
dei dott. B._______ e C._______ [doc. 73, 78 e 83]) presenta un'incapacità
al lavoro del 20% nella precedente attività di facchino ai piani presso un
albergo, grado d'invalidità insufficiente per beneficiare del diritto ad una
rendita d'invalidità svizzera (doc. 84).
2.
Il 7 ottobre 2015, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 23 settembre
2015 mediante il quale ha chiesto d'annullare la decisione impugnata. Ha
segnalato che le patologie di cui è affetto non gli consentono di lavorare.
Ha esibito documenti da ottobre 2014 ad ottobre 2015 (doc. TAF 1).
3.
Nella risposta al ricorso del 9 novembre 2015 (doc. TAF 6), l'UAIE ha pro-
posto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa
procedere conformemente alla presa di posizione del Servizio medico
dell'UAIE del 2 novembre 2015. Secondo quest'ultima, è indicato comple-
tare l'istruttoria e pertanto sottoporre l'insorgente a nuove visite mediche
ed assumere agli atti un rapporto sulle malattie infettive, un rapporto car-
diaco e un rapporto psichico nonché richiedere una descrizione dettagliata
dell'attività svolta quale facchino ai piani presso un albergo (doc. TAF 6).
4.
4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicu-
rati residenti all'estero.
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4.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
5.
5.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti-
colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità
di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
5.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
6.
6.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 2 novembre 2015 è
giustificata dalla necessità di procedere infine all'accertamento dei fatti giu-
ridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, se-
gnatamente con un esame sulle malattie infettive, un esame sullo stato di
salute cardiaco ed un esame sullo stato di salute psichico. Sono altresì
state chieste delle indicazioni sull'attività svolta dall'insorgente quale fac-
chino ai piani presso un albergo.
6.2 Peraltro, e in siffatte circostanze (assenza totale di accertamento su
questioni mediche rilevanti in relazione già solo all'evento cardiaco del feb-
braio 2015 [v. doc. 76]), nulla – neppure la giurisprudenza del Tribunale
federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si
oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'i-
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struttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico SMR con-
sultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello
stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di
tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi
sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente con il necessario grado
della verosimiglianza preponderante.
6.3 Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclu-
sione presentata dal ricorrente, proposta che questo Tribunale accoglie,
non era necessario accordare all'insorgente la facoltà di esprimersi ri-
guardo ai citati atti prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv.
2 lett. c PA). Per conseguenza, la risposta al ricorso dell'autorità inferiore
del 9 novembre 2015, la richiesta di valutazione medica del 27 ottobre 2015
ed il rapporto del Servizio medico dell'UAIE del 2 novembre 2015 sono
trasmessi al ricorrente unitamente alla presente sentenza.
6.4 Nel caso concreto non era altresì necessario dare al ricorrente la pos-
sibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurispru-
denza del Tribunale federale di cui alla sentenza DTF 137 V 314. In effetti,
nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a
seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova
decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già ci-
tata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impu-
gnata del 23 settembre 2015 l'autorità inferiore ha considerato che il ricor-
rente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile durante
un anno senza notevole interruzione, perlomeno fino alla data della deci-
sione impugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di que-
sto Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo
volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera.
6.5 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la de-
cisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione
affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedente-
mente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sot-
toposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a
specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del
caso.
7.
7.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
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dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta
senza oggetto.
7.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non
risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativa-
mente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attri-
buzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg.
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del
23 settembre 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af-
finché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è per-
tanto divenuta senza oggetto.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegate: copie
della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 9 novembre 2015,
della richiesta di valutazione medica del 27 ottobre 2015 e del rapporto
del Servizio medico dell'UAIE del 2 novembre 2015)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
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