B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6442/2012
S e n t e n z a d e l 4 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Daniel Stufetti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, rappresentata dal Patronato INAS,
via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 14 novembre 2012).
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Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 14 novembre 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore
di A._______, cittadina italiana, nata il , una rendita intera dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità per il periodo limitato dal 1° luglio 2011 al 30
giugno 2012;
con il gravame depositato il 12 dicembre 2012 presso lo scrivente Tribu-
nale, A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INAS di
Mendrisio, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI
anche dopo il 30 giugno 2012 e la dispensa dal pagamento delle spese
giudiziarie;
a suffragio delle sue conclusioni ha esibito diversa documentazione sani-
taria concernente una ripresa della patologia cardiaca necessitante rico-
veri ospedalieri ed un'importante farmacoterapia (cfr. relazione del cardio-
logo Dott. Canziani del 10 dicembre 2010 ed attestato di degenza ospe-
daliera dall'8 al 19 novembre 2012 per infarto miocardico acuto);
lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 18 di-
cembre 2012, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricor-
so ed alla documentazione esibita;
ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per e-
saminare sul merito la pratica, ha sottoposto gli atti al proprio consulente
medico (Dott. Erba) che, nel suo rapporto del 10 gennaio 2013, ha affer-
mato che, vista soprattutto la refertazione clinica esibita attestante inequi-
vocabilmente il risorgere della patologia cardiaca (ancora prima che l'Uffi-
cio AI emanasse il provvedimento impugnato) ed il parere del Dott. Can-
ziani, occorre aggiornare l'istruttoria sotto il profilo cardiologico;
nel suo preavviso del 17 gennaio 2013, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha
pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione
degli atti affinché possa intraprendere l'aggiornamento dell'istruttoria;
anche l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 31 gennaio 2013, ha
aderito alla proposta dell'Ufficio AI cantonale;
mediante ordinanza del 5 febbraio 2013, copia delle risposte degli Uffici
AI e della relazione del Dott. Erba, sono state inviate alla parte ricorrente,
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alla quale è stata offerta la possibilità di presentare delle osservazioni en-
tro il 20 febbraio 2013;
in particolare, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), l'insorgente è stata resa attenta sulla cir-
costanza che dai nuovi accertamenti potrebbe emergere che abbia diritto
a una rendita intera d'invalidità anche dopo la data di soppressione, che
la prestazione erogata sia confermata, ma anche che questa possa veni-
re soppressa o diminuita;
lo scrivente Tribunale ha quindi invitato l'insorgente a indicare quale se-
guito intendeva dare alla presente procedura e, in particolare, a comuni-
care se intendeva ritirare il ricorso;
l'interpellata non ha risposto entro il termine assegnato;
e considerando in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ri-
correre chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposi-
zione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso, depositato il 12 dicembre 2012, è tempestivo ed ossequioso dei
requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
sul merito, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è oppor-
tuno prestare adesione: un'istruttoria complementare in cardiologia appa-
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re indispensabile dal momento che quella amministrativa precedente ap-
pare carente e non attuale, visto oltretutto che le condizioni di salute della
ricorrente sembrano peggiorate proprio nel momento in cui l'UAIE stava
per emanare l'impugnata decisione (sull'accertamento inesatto o incom-
pleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto dal medico dell'Ufficio AI
cantonale per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ anche
dopo il 30 giugno 2012, visto come l'assicurata sembra avere subito un
aggravamento importante del suo stato generale nel novembre 2012 (cfr.
documentazione esibita con il ricorso e parere del Dott. Erba del 10 gen-
naio 2013);
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal Dott. Erba,
ossia con investigazioni supplementari in cardiologia;
certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione pre-
vista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'in-
carto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 con-
sid. 4.4.1.4);
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e la
domanda di esenzione da queste diventa priva d'oggetto;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si
giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili
di 1'000 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 14 novembre 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
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2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
1'000 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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