B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6450/2013
Dec i s i on e d e l 2 4 g i u gno 2 0 1 6
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
Fondazione Cardiocentro Ticino, via Tesserete 48,
6900 Lugano,
rappresentata dall'avv. Stefano Fornara,
Studio legale Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara,
via Ferruccio Pelli 2, casella postale 6316, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
1. Helsana Versicherungen AG, casella postale,
8081 Zurigo,
2. Progrès Versicherungen AG, casella postale,
8081 Zurigo,
3. Sansan Versicherungen AG, casella postale,
8081 Zurigo,
4. avanex Versicherungen AG, casella postale,
8081 Zurigo,
5. Helsana-Gruppe Versicherungen AG,
casella postale, 8081 Zurigo,
6. indivo Versicherungen AG, casella postale, 8081 Zurigo,
7. Sanitas Grundversicherungen AG, Jägergasse 3,
casella postale 2010, 8021 Zurigo,
8. Compact Grundversicherungen AG, Jägergasse 3,
casella postale 2010, 8021 Zurigo,
9. Wincare Versicherungen, Konradstrasse 14,
casella postale 299, 8401 Winterthur,
10. CPT Assurance SA, Tellstrasse 18,
casella postale 8624, 3001 Berna,
11. Agilia Krankenkasse AG, Mühlering 5,
casella postale 246, 6102 Malters,
12. Publisana Krankenkasse AG, Hauptstrasse 24,
casella postale, 5201 Brugg,
13. Kolping Krankenkasse AG, Ringstrasse 16,
casella postale 198, 8600 Dübendorf,
rappresentate da Helsana Assicurazioni SA, via Nizzola 1b,
6500 Bellinzona,
opponenti,
1. CSS Kranken-Versicherung AG, Tribschenstrasse 21,
casella postale 2568, 6002 Lucerna,
2. Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46,
5401 Baden,
3. Moove Sympany AG, Jupiterstrasse 15, 4052 Basilea,
4. Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse
Einsiedeln, Hauptstrasse 61, casella postale 57,
8840 Einsiedeln,
5. PROVITA Gesundheitsversicherung AG, Brunngasse 4,
casella postale, 8401 Winterthur,
6. Sumiswalder Krankenkasse, Spitalstrasse 47,
3454 Sumiswald,
7. Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg,
Unterdorfstrasse 37, casella postale, 3612 Steffisburg,
8. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und
Unfallversicherung AG, Bundesplatz 15, 6002 Lucerna,
9. Atupri Krankenkasse, Zieglerstrasse 29, 3000 Berna,
10. Avenir Krankenversicherung AG, Rue du Nord 5,
1920 Martigny,
11. Krankenkasse Luzerner Hinterland, Luzernstrasse 19,
6144 Zell,
12. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG,
Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart,
13. Vivao Sympany AG, Peter Merian-Weg 4, 4002 Basilea,
14. Krankenversicherung Flaachtal AG,
Bahnhofstrasse 22, casella postale 454, 8180 Bülach,
15. Easy Sana Krankenversicherung AG, Rue du Nord 5,
1920 Martigny,
16. Genossenschaft Glarner Krankenversicherung,
Säge 5, 8767 Elm,
17. Cassa da malsauns LUMNEZIANA, casella postale 41,
7144 Vella,
18. KLuG Krankenversicherung, Gubelstrasse 22,
6300 Zugo,
19. EGK Grundversicherungen, Brislachstrasse 2,
casella postale, 4242 Laufen,
20. sanavals Gesundheitskasse, Haus ISIS,
casella postale 18, 7132 Vals,
21. Krankenkasse SLKK, Hofwiesenstrasse 370,
casella postale, 8050 Zurigo,
22. sodalis gesundheitsgruppe, Balfrinstrasse 15,
3930 Visp,
23. vita surselva, Bahnhofstrasse 33, casella postale 217,
7130 Ilanz,
24. Krankenkasse Zeneggen, Neue Scheune,
3934 Zeneggen,
25. Krankenkasse Visperterminen, Wierastrasse,
3932 Visperterminen,
26. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont société
coopérative, Place centrale, casella postale 13,
1937 Orsières,
27. Krankenkasse Institut Ingenbohl, casella postale 57,
8840 Einsiedeln,
28. Stiftung Krankenkasse Wädenswil,
Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,
29. Krankenkasse Birchmeier, Hauptstrasse 22,
5444 Künten,
30. kmu-Krankenversicherung, Bachtelstrasse 5,
8400 Winterthur,
31. Krankenkasse Stoffel Mels, Bahnhofstrasse 63,
8887 Mels,
32. Krankenkasse Simplon, Blatt 1, 3907 Simplon Dorf,
33. SWICA Krankenversicherung AG, Römerstrasse 38,
8401 Winterthur,
34. GALENOS Kranken- und Unfallversicherung,
Militärstrasse 36, casella postale, 8021 Zurigo,
35. rhenusana, Heinrich-Wild-Strasse 210, casella postale,
9435 Heerbrugg,
36. Mutuel Assurances, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
37. Fondation AMB, Route de Verbier 13, 1934 Le Châble,
38. INTRAS Krankenversicherung AG, Rue Blavignac 10,
1227 Carouge,
39. Philos Kranken- und Unfallversicherung,
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
40. Visana AG, Weltpoststrasse 19/21, casella postale 253,
3000 Berna,
41. Agrisano Krankenkasse AG, Laurstrasse 10,
5201 Brugg,
42. sana24 AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna,
43. Arcosana AG, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerna,
44. vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna,
45. Sanagate AG, Tribschenstrasse 21,
casella postale 2568, 6002 Lucerna,
46. SUPRA Caisse maladie, Chemin de Primerose 35,
casella postale 190, 1000 Losanna,
47. ASSURA Kranken- und Unfallversicherung,
Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, casella postale 533,
1009 Pully,
opponenti 2-37, 39-42, 44, 46 e 47 rappresentate da
Tarifsuisse SA, Römerstrasse 20, casella postale 1561,
4500 Soletta,
a sua volta rappresentata dall'avv. dott. Vincent Augustin,
Studio legale Fryberg Augustin Schmid, Quaderstrasse 8,
7000 Coira,
opponenti 1, 38, 43 e 45 rappresentate da
CSS Assicurazione malattie SA, Tribschenstrasse 21,
casella postale 2568, 6002 Lucerna,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
Residenza Governativa, 6501 Bellinzona,
rappresentato dalla Divisione della salute pubblica,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore,
Oggetto
Tariffa per la cura ospedaliera stazionaria (decreto esecutivo
del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino del
15 ottobre 2013).
C-6450/2013
Pagina 5
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decreto esecutivo del 15 ottobre 2013 (pubblicato nel Foglio ufficiale
del Cantone Ticino no. 84 del 18 ottobre 2013), il Consiglio di Stato della
Repubblica e Cantone Ticino, ritenuto che le parti non avevano raggiunto
un accordo, ha fissato la tariffa ospedaliera per degenze presso il Cardio-
centro Ticino a fr. 10'100.- dal 1° gennaio 2012 (doc. TAF 1, doc. A).
2.
Il 18 novembre 2013, la Fondazione Cardiocentro Ticino ha interposto ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro il decreto esecu-
tivo del 15 ottobre 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino mediante
il quale ha chiesto di accogliere il gravame e, in via principale, di riformare
il decreto esecutivo, nel senso di una tariffa ospedaliera di fr. 12'117.-. In
via subordinata, ha postulato l’annullamento del decreto esecutivo ed il rin-
vio degli atti al Consiglio di Stato affinché provveda a fissare una tariffa di
fr. 12'117.- (pari a quella risultante dal baserate calcolatorio). In via ancora
più subordinata, ha chiesto che nelle due ipotesi succitate, la tariffa non
possa essere inferiore a fr. 11'300.- (pari a quella risultante dal confronto
con gli ospedali universitari; doc. TAF 1). Il 6 dicembre 2013, ha versato un
anticipo spese di fr. 6'000.- (doc. TAF 2 a 5).
3.
3.1 Con osservazioni del 6 maggio 2015, la Cooperativa di acquisti HSK
ha chiesto, in via principale, la reiezione del ricorso della Fondazione Car-
diocentro Ticino e, in via subordinata, l’annullamento del decreto esecutivo
del 15 ottobre 2013 ed il rinvio degli atti al Consiglio di Stato del Cantone
Ticino per nuova decisione (doc. TAF 22).
3.2 Con osservazioni dell’11 maggio 2015, Tarifsuisse SA ha postulato la
reiezione del ricorso della Fondazione Cardiocentro Ticino (doc. TAF 23).
4.
Nella risposta al ricorso del 18 maggio 2015, il Consiglio di Stato del Can-
tone Ticino ha proposto la reiezione del ricorso, precisando di aver effet-
tuato, nell’ambito della fissazione della tariffa, dapprima un’analisi dei costi
computabili per le prestazioni fornite dal Cardiocentro Ticino e poi un con-
fronto con le tariffe di altri istituti ospedalieri (doc. TAF 24).
5.
Nella presa di posizione del 3 luglio 2015, l’Ufficio federale della sanità
C-6450/2013
Pagina 6
pubblica ha postulato la reiezione del ricorso, rammentando in particolare
che le tariffe ospedaliere devono essere determinate in base alla remune-
razione degli ospedali che forniscono la prestazione tariffata assicurata ob-
bligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso
(doc. TAF 26).
6.
Nella presa di posizione del 17 agosto 2015, la Sorveglianza dei prezzi ha
indicato che la tariffa ospedaliera per il Cardiocentro Ticino deve ammon-
tare a fr. 9'480.- al massimo dal 1° gennaio 2012 (pari alla tariffa per gli
ospedali acuti non universitari del Cantone Zurigo, tariffa considerata sic-
come conforme al diritto da parte di questo Tribunale; doc. TAF 30).
7.
7.1 Con osservazioni finali del 13 ottobre 2015, la Cooperativa di acquisti
HSK ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni (doc. TAF 37).
7.2 Con scritto del 14 ottobre 2015, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino
ha comunicato di rinunciare ad introdurre delle osservazioni (doc. TAF 38).
7.3 Con osservazioni finali del 14 ottobre 2015, la Fondazione Cardiocen-
tro Ticino ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo che la tariffa
ospedaliera sia fissata a fr. 10'400.- (pari a quella risultante dal baserate
calcolatorio per gli anni 2012-2014 [doc. TAF 39]; v. anche gli scritti del 29
luglio e 28 agosto 2015 [doc. TAF 28 e 31]).
7.4 Con osservazioni finali del 16 ottobre 2015, Tarifsuisse SA si è ricon-
fermata nelle proprie argomentazioni e conclusioni (doc. TAF 40).
8.
Con scritto del 14 dicembre 2015, Tarifsuisse SA ha formulato una do-
manda di sospensione (fino a decisione da parte del Consiglio di Stato del
Cantone Ticino) della procedura di ricorso in ragione della stipulazione tra
Tarifsuisse SA (ad eccezione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras As-
sicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA) e la Fondazione
Cardiocentro Ticino di un contratto tariffale (trasmesso in copia a questo
Tribunale il 15 dicembre 2015) concernente “il rimborso delle prestazioni in
base a SwissDRG per le cure stazionarie acute secondo la LAMal” anno
2012, anno 2013, anno 2014, anno 2015, anno 2016 e anno 2017, accordo
che è stato trasmesso all’autorità cantonale per la ratifica (doc. TAF 42).
C-6450/2013
Pagina 7
9.
Con decisione incidentale del 23 dicembre 2015, il Tribunale amministra-
tivo federale ha sospeso – segnatamente per motivi di economia proces-
suale – la causa di cui trattasi (C-6450/2013) – fino alla decisione del Con-
siglio di Stato del Cantone Ticino sull’approvazione della surriferita conven-
zione tariffale, salvo comunicazione scritta contraria da parte della Fonda-
zione Cardiocentro Ticino. Questo Tribunale ha altresì precisato che la pro-
cedura di ricorso avrebbe potuto essere ripresa – d’ufficio o su richiesta
motivata di una parte – qualora fossero venuti meno i motivi che l’avevano
originata (doc. TAF 44).
10.
Con lettera del 18 gennaio 2016, CSS Assicurazione malattie SA ha indi-
cato di aver rinunciato, unitamente agli assicuratori Intras Assicurazione
malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA, ad essere rappresentati da Ta-
rifsuisse SA, gli stessi essendo ormai rappresentati da CSS Assicurazione
malattie SA (doc. TAF 49).
11.
Con scritto del 17 febbraio 2016, Tarifsuisse SA ha informato questo Tribu-
nale in merito alla stipulazione tra il gruppo di assicuratori rappresentato
da CSS Assicurazione malattie SA e la Fondazione Cardiocentro Ticino di
una convenzione tariffale per le prestazioni fornite dal Cardiocentro Ticino
(doc. TAF 50).
12.
Con decreto esecutivo del 18 maggio 2016 (pubblicato nel Foglio ufficiale
del Cantone Ticino no. 40 del 20 maggio 2016), il Consiglio di Stato del
Cantone Ticino ha approvato le convenzioni e i relativi allegati sottoscritti
tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e gli assicuratori malattie (Tarifsuisse
SA, Cooperativa di acquisti HSK e CSS Assicurazione malattie SA) affe-
renti alle tariffe ospedaliere per le cure somatico acute dal 2012 al 2017.
13.
Con scritto del 3 giugno 2016, Tarifsuisse SA ha segnalato che, mediante
decreto esecutivo del 18 maggio 2016 (trasmesso in copia), il Consiglio di
Stato del Cantone Ticino ha approvato, con effetto al 1° giugno 2012, le
convenzioni sottoscritte tra il Cardiocentro Ticino e gli assicuratori malattie.
Chiede pertanto, una volta cresciuto in giudicato il decreto esecutivo, di
stralciare la causa dai ruoli, con fissazione delle spese processuali e delle
ripetibile secondo apprezzamento di questo Tribunale (doc. TAF 51).
C-6450/2013
Pagina 8
14.
Con scritto del 16 giugno 2016, nell’ambito della causa C-6339/2013, la
Cooperativa di acquisti HSK ha chiesto, a seguito “dell’intervenuta transa-
zione, suggellata dall’emanazione del decreto esecutivo (del 18 maggio
2016 da parte del Consiglio di Stato del Cantone Ticino)”, di stralciare la
causa dai ruoli, con spese a carico delle parti, compensate le ripetibili (v. la
causa C-6339/2013).
15.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. i LTAF e gli art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal (RS 832.10),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA e dell'art. 47 LAMal, del
governo cantonale afferenti alla fissazione della tariffa.
16.
16.1 Questo Tribunale rileva che, nella convenzione tariffale del 1° gennaio
2012 concernente il rimborso delle prestazioni in base a SwissDRG per le
cure stazionarie acute secondo la LAMal, sottoscritta da Tarifsuisse SA (ad
eccezione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie
SA, Arcosana SA e Sanagate SA) il 27 ottobre 2015 e dalla Fondazione
Cardiocentro Ticino il 10 novembre 2015, la Fondazione e Tarifsuisse SA
(ad eccezione dei 4 menzionati assicuratori malattie) si sono accordati in
merito alla tariffa per le prestazioni del Cardiocentro Ticino per le cure so-
matiche acute per l’anno 2012 (baserate di fr. 9'950.-), l’anno 2013 (base-
rate di fr. 9'950.-), l’anno 2014 (baserate di fr. 9'900.-), l’anno 2015 (base-
rate di fr. 9'800.-), l’anno 2016 (baserate di fr. 9'700.-) e l’anno 2017 (base-
rate di fr. 9'700.-; v. in particolare il documento “Definizione tariffa” [allegato
5 della Convenzione] nelle cause C-6424/2013 e C-6450/2013). La Con-
venzione e i relativi allegati sono stati approvati dal Consiglio di Stato del
Cantone Ticino con decreto esecutivo del 18 maggio 2016 (pubblicato nel
Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 40 del 20 maggio 2016).
16.2 Dal decreto esecutivo del 18 maggio 2016 risulta pure che il Consiglio
di Stato del Cantone Ticino ha approvato anche le convenzioni e i relativi
allegati concernenti le tariffe ospedaliere per le cure somatico acute dal
2012 al 2017 sottoscritti tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e la Coope-
rativa di acquisti HSK (baserate di fr. 9'950.- per il 2012, baserate di fr.
9'900.- per il 2013, baserate di fr. 9'800.- per il 2014, baserate di fr. 9'700.-
per il 2015, baserate di fr. 9'650.- per il 2016 e baserate di fr. 9'650.- per il
C-6450/2013
Pagina 9
2017) nonché le convenzioni e i relativi allegati concernenti le tariffe ospe-
daliere per le cure somatico acute dal 2012 al 2017 sottoscritti tra la Fon-
dazione Cardiocentro Ticino e il gruppo di assicuratori rappresentato da
CSS Assicurazione malattie SA (baserate di fr. 9'950.- per il 2012, baserate
di fr. 9'900.- per il 2013, baserate di fr. 9'800.- per il 2014, baserate di fr.
9'700.- per il 2015, baserate di fr. 9'650.- per il 2016 e baserate di fr. 9'650.-
per il 2017). Scaduto infruttuoso il termine di ricorso, il decreto esecutivo
del 18 maggio 2016 è cresciuto in giudicato il 20 giugno 2016.
16.3 Da quanto esposto, discende che la procedura della causa di ricorso
C-6450/2013 ha, da un lato, da considerarsi come ripresa al più tardi il 20
giugno 2016 (momento in cui è cresciuto in giudicato il decreto esecutivo
del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 18 maggio 2016 e in cui è
venuto meno il motivo che aveva originato la sospensione della procedura).
Dall’altro lato, il ricorso viene stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l’in-
teresse degno di protezione della ricorrente all’annullamento o alla modifi-
cazione del decreto impugnato, a seguito della crescita in giudicato del de-
creto esecutivo del 18 maggio 2016 mediante il quale il Consiglio di Stato
ha approvato le convenzioni tariffali e i relativi allegati sottoscritti tra il ricor-
rente e le opponenti per le prestazioni del Cardiocentro Ticino oggetto del
litigio.
17.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle
cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
18.
Nel caso di specie, la regolamentazione delle spese processuali e delle
ripetibili che concerne il gruppo di assicuratori rappresentato da Tarifsuisse
SA, comprende anche la CSS Assicurazione malattie SA e gli assicuratori
Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA – ossia gli
opponenti n. 1, 38, 43 e 45 – ritenuto che sono stati rappresentati da Ta-
rifsuisse SA per l'essenziale della procedura ricorsuale (e che non hanno
inoltrato allegati da quando hanno rinunciato ad essere rappresentati da
Tarifsuisse SA).
18.1 Di regola, secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono poste
a carico della parte che soccombe, fermo restando che, secondo l'art. 63
cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità infe-
riore.
C-6450/2013
Pagina 10
18.1.1 Nella convenzione tariffale sottoscritta tra Tarifsuisse SA e la Fon-
dazione Cardiocentro Ticino è stato convenuto che le spese di procedura
e le tasse di giustizia saranno ripartite in ragione di metà ciascuno (v. le
cause C-6424/2013 e C-6450/2013). Con scritto del 16 giugno 2016,
nell’ambito della causa C-6339/2013, la Cooperativa di acquisti HSK ha
postulato che le spese siano poste a carico delle parti (v. la causa C-
6339/2013). Si giustifica pertanto che ogni parte si assuma le spese pro-
cessuali connesse alla causa di ricorso da lei interposta dinanzi a questo
Tribunale, e meglio la Cooperativa di acquisti HSK si assumerà le spese
processuali nella causa C-6339/2013, Tarifsuisse SA le spese processuali
nella causa C-6424/2013 e la Fondazione Cardiocentro Ticino le spese
processuali nella causa C-6450/2013.
18.1.2 Visto l’esito della causa, le spese processuali ridotte, di fr. 2'000.-,
sono poste a carico della Fondazione Cardiocentro Ticino. Esse sono com-
putate con l’anticipo spese, di fr. 6'000.-, versato dalla ricorrente stessa il 6
dicembre 2013. È pertanto restituito alla ricorrente l’importo eccedente di
fr. 4'000.-, mediante versamento sul conto che la stessa indicherà questo
Tribunale.
18.2
18.2.1 In virtù dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente
un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha
sopportato (v. anche art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
18.2.2 Nella convenzione tariffale sottoscritta tra Tarifsuisse SA (ad ecce-
zione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie SA,
Arcosana SA e Sanagate SA) e la Fondazione Cardiocentro Ticino è stato
convenuto che ogni parte si assume le proprie spese legali rispettivamente
che sarebbero state compensate le ripetibili (v. le cause C-6424/2013 e C-
6450/2013). Con scritto del 16 giugno 2016, la Cooperativa di acquisti HSK
– nell’ambito della causa C-6339/2013 – ha pure postulato che le ripetibili
siano compensate (doc. TAF 45). Si giustifica pertanto, come richiesto dalle
parti, di compensare le ripetibili fra le parti.
19.
Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro le deci-
C-6450/2013
Pagina 11
sioni in materia di assicurazione malattie, pronunciate dal Tribunale ammi-
nistrativo federale in virtù dell'art. 33 lett. i LTAF in combinazione con gli
art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal, è inammissibile, giusta l'art. 83 lett. r LTF.
Pertanto, il presente giudizio è definitivo.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-6450/2013
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La procedura di ricorso in esame ha da considerarsi siccome ripresa al più
tardi il 20 giugno 2016.
2.
La causa C-6450/2013 è stralciata dai ruoli a seguito della crescita in
giudicato del decreto legislativo del 18 maggio 2016 mediante il quale il
Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato le convenzioni tariffali
e relativi allegati sottoscritti tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e le
opponenti per le prestazioni del Cardiocentro Ticino oggetto del litigio.
3.
Le spese processuali ridotte, di fr. 2'000.-, sono poste a carico della
Fondazione Cardiocentro Ticino. L’anticipo spese di fr. 6'000.-, versato il 6
dicembre 2013, è computato con le spese processuali. L’importo
eccedente di fr. 4'000.- è restituito alla ricorrente.
4.
Le ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale
sono compensate.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante Fondazione Cardiocentro Ticino (Atto giudiziario)
– rappresentante Tarifsuisse SA (Atto giudiziario)
– CSS Assicurazione malattie SA (Atto giudiziario)
– rappresentante Cooperativa di acquisti HSK (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (Raccomandata)
– Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata)
– Sorveglianza dei prezzi (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Data di spedizione: