B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-645/2017
Sen t en z a d e l 3 1 l u g l i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Viktoria Helfenstein, Daniel Stufetti,
cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______, (Portogallo)
rappresentato dall'avv. Matteo Baggi,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita
(decisione del 12 dicembre 2016).
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Fatti:
A.
A.a Con decisione del 15 marzo 1989, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità
del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha riconosciuto a A._______ – cittadino
portoghese, nato il (…) 1957 – il diritto di percepire una rendita intera
dell’assicurazione per l’invalidità a decorrere dal 1° novembre 1988 (doc.
8 pag. 2 e doc. 10). È stato stabilito, in virtù del rapporto nefrologico del 18
maggio 1987, che all’interessato era stata diagnosticata un’insufficienza
renale cronica in paziente affetto da glomerulonefrite mesangio-prolifera-
tiva di tipo IgA (doc. 2). L’assicurato è stato considerato invalido al 75% per
qualsiasi attività dal 1° dicembre 1987 (doc. 8 pag. 2).
A.b Il diritto alla rendita intera è poi stato confermato con comunicazioni
del 20 novembre 1989 (doc. 11), del 15/22 gennaio 1991 (doc. 19 e 21) e
del 6 aprile 1994 (doc. 30).
B.
B.a Il 9 maggio 1996, in seguito al rimpatrio dell’assicurato, l’Ufficio AI ha
trasmesso l’incarto all’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assi-
curati residenti all’estero (UAIE; doc. 35). Con comunicazioni del 10 giugno
1996 (doc. 36) e del 17 luglio 1998 (doc. 71), l’UAIE ha confermato all’as-
sicurato il diritto alla rendita intera.
B.b Il 20 novembre 2000, l’UAIE ha riesaminato il diritto a una rendita d’in-
validità e deciso che la rendita intera riconosciuta sino ad allora all’interes-
sato sarebbe stata sostituita con una mezza rendita a decorrere dal 1° gen-
naio 2001 (doc. 93; cfr. anche doc. 99 [decisione quanto all’ammontare
della rendita]). Tuttavia, con sentenza del 22 agosto 2001, la Commissione
federale di ricorso in materia d’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità per le persone residenti all’estero (secondo cui l’interessato era
affetto da insufficienza renale [con trapianto renale eseguito il 30 novembre
1989, cfr. doc. 17], ipertensione arteriosa, tachicardia, iperuricemia, iperli-
pidemia e presentava un’incapacità lavorativa del 70% nell’attività abituale
di muratore e una capacità lavorativa del 50% in attività confacenti allo
stato di salute dal 26 giugno 1999 [cfr. in particolare i rapporti del 5 febbraio
2000 e del 29 gennaio 2001 del medico dell’UAIE; doc. 84 e doc. 100], ciò
che comportava un grado d’invalidità del 68% [doc. 106 pag. 9]) ha accolto
il ricorso dell’11 dicembre 2000 dell’interessato, annullato la decisione
dell’UAIE del 20 novembre 2000 e riconosciuto all’assicurato il diritto ad
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una rendita intera anche dopo il 1° gennaio 2001 (doc. 106). Tale sentenza
è cresciuta incontestata in giudicato.
B.c Con decisione del 15 settembre 2004 (doc. 124), l’UAIE ha deciso che,
a decorrere dal 1° novembre 2004, la rendita intera d’invalidità sarebbe
stata sostituita da tre quarti di rendita (il cambiamento della rendita es-
sendo dovuto a una modifica della legge [entrata in vigore della IV revisione
della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, LAI] e non a una mo-
difica del tasso d’invalidità; cfr. in particolare, anche doc. 118 e doc. 119,
nonché doc. 121 [ammontare della rendita]).
B.d Il diritto a tre quarti di rendita è poi stato confermato con comunicazioni
del 28 febbraio 2008 (doc. 145; cfr. anche doc. 144 [presa di posizione del
26 febbraio 2008 del medico dell’UAIE]) e del 6 maggio 2011 (doc. 161),
sulla base del rapporto finale del 27 aprile 2011 del medico del Servizio
medico regionale (SMR, doc. 160). In particolare, nel menzionato rapporto
finale del 27 aprile 2011, è stato ritenuto che l’assicurato soffriva di insuffi-
cienza renale cronica con stato dopo trapianto renale, nonché di stato dopo
intervento di protesi all’anca sinistra e presentava una completa incapacità
lavorativa nella precedente attività e una capacità lavorativa del 50% in
attività sostitutive adeguate.
B.e Con comunicazione del 3 novembre 2014, l’UAIE ha nuovamente con-
fermato il diritto dell’interessato di beneficiare di tre quarti di rendita (doc.
175; cfr. anche doc. 173 [presa di posizione del 24 ottobre 2014 del medico
del Servizio medico dell’UAIE]).
C.
C.a Con decisione del 23 febbraio 2015 (doc. 194), l’UAIE non è entrato
nel merito della domanda di revisione presentata dall’interessato il 21 no-
vembre 2014 (doc. 178; cfr. anche prese di posizione del medico del Ser-
vizio medico dell’UAIE del 12 dicembre 2014 [doc. 180] e del 9 gennaio
2015 [doc. 193]).
C.b Con scritto del 12 luglio 2016, l’UAIE ha prospettato la sospensione
del versamento dei tre quarti di rendita versata sinora all’interessato ai
sensi dell’art. 55 LPGA e dell’art. 56 PA. Detto Ufficio ha indicato di avere
rilevato che l’interessato eserciterebbe (non è dato sapere da quando)
un’attività lucrativa nel settore della costruzione e che sussisterebbe dun-
que un sospetto di indebita percezione di prestazioni non avendo l’interes-
sato adempito all’obbligo di informare giusta gli art. 31 LPGA e 77 OAI.
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L’amministrazione ha quindi concesso all’interessato la facoltà di presen-
tare eventuali osservazioni sulla prospettata sospensione del versamento
della rendita nell’ambito della necessaria procedura d’accertamento dei
fatti giusta gli art. 55 LPGA e 56 PA, indicando altresì che, in caso di man-
cata risposta sarebbe stata emanata una decisione soggetta a ricorso (doc.
212).
C.c Con scritto del 29 luglio 2016 (cfr. timbro postale), l’interessato ha in-
dicato all’autorità inferiore, da un lato, di non esercitare alcuna attività la-
vorativa e, dall’altro lato, che il proprio stato di salute continuava a peggio-
rare. Ha altresì allegato una dichiarazione del comune di (…) del 27 luglio
2016, dei verbali delle assemblee generali degli anni 2014, 2015 e 2016
della società C._______ Lda, degli estratti delle dichiarazioni delle remu-
nerazioni dei dipendenti all’assicurazione sociale in Portogallo per gli anni
2014, 2015 e 2016, nonché della documentazione medica del 30 giugno
2016 (cfr. doc. da 216 a 218).
C.d Con sentenza C-1782/2015 dell’11 agosto 2016, il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) ha, nella misura in cui ammissibile e su stessa pro-
posta dell’autorità inferiore (secondo cui era plausibile un peggioramento
dello stato di salute dell’interessato), accolto il ricorso presentato dall’inte-
ressato il 16 marzo 2015 contro la decisione di non entrata nel merito del
23 febbraio 2015, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti
all’UAIE affinché lo stesso entrasse nel merito della domanda di revisione
ed emanasse una decisione di merito. Questo Tribunale ha altresì indicato
che quand’anche il ricorrente avesse ripreso un’attività lavorativa (non co-
municata all’UAIE), era data la necessità di un esame di merito della do-
manda di revisione dell’interessato nella misura in cui l’UAIE avesse poi
voluto procedere alla riduzione o alla soppressione della rendita (doc. 219).
C.e Con decisione incidentale del 23 settembre 2016, l’UAIE ha sospeso il
versamento dei tre quarti di rendita a favore del ricorrente con decorrenza
dal 1° ottobre 2016. In particolare, detto Ufficio ha indicato che la docu-
mentazione trasmessa dall’interessato non è atta a dimostrare che lo
stesso non svolge alcuna attività lavorativa (doc. 220). Tale decisione inci-
dentale è cresciuta incontestata in giudicato.
C.f Mediante diffida del 23 settembre 2016, l’UAIE ha assegnato all’inte-
ressato un termine di 10 giorni per trasmettere una copia integrale della
sentenza emessa dal Tribunale di Commercio di (…), le copie delle dichia-
razioni fiscali (sue e quelle della moglie) degli ultimi 5 anni, le copie delle
dichiarazioni fiscali della società degli ultimi 5 anni, nonché qualsiasi altro
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documento utile al chiarimento della situazione. L’autorità inferiore ha pre-
cisato che, in caso di mancato riscontro, la rendita d’invalidità sarebbe stata
soppressa per mancanza di collaborazione giusta gli art. 28 cpv. 2 e 43
cpv. 3 LPGA. L’UAIE ha altresì indicato che se l’assicurato, in modo ingiu-
stificato, non collabora o si rifiuta di dare le informazioni richieste, l’Ufficio
AI può pronunciarsi in base agli atti in suo possesso, ciò che, nel caso
concreto, avrebbe comportato la soppressione della rendita (secondo l’art.
7b LAI in correlazione con l’art. 43 cpv. 3 LPGA) “retroattivamente alla data
in cui ha cessato di corrispondere i diritti dell’assicurato, qualora sia stata
erogata irregolarmente o se l’assicurato ha mancato l’obbligo di informare
secondo l’art. 77 OAI”. L’UAIE ha altresì reso attento l’interessato che
chiunque manchi all’obbligo di comunicare o violi il proprio obbligo di infor-
mare dando consapevolmente informazioni inesatte o si rifiuti di fornire, è
punito conformemente agli art. 87 e 88 LAVS, restando riservate le dispo-
sizioni penali (doc. 221).
C.g Nel corso dell’istruttoria, rispettivamente nella procedura d’accerta-
mento, l’UAIE ha assunto agli atti:
la dichiarazione dell’assicurazione sociale in Portogallo del 3 otto-
bre 2017 (doc. 223);
l’estratto del registro di commercio in Portogallo inerente la società
C._______ Lda (doc. 224 da pag. 85 a 87);
le dichiarazioni fiscali dell’interessato e della moglie per gli anni dal
2011 al 2015 (doc. 224 da pag. 36 a 84);
le dichiarazioni fiscali della società C._______ Lda per gli anni dal
2012 al 2016 (doc. 224 da pag. 1 a 35);
la sentenza del Tribunale di Commercio di (…) del 29 giugno/19
ottobre 2015, mediante la quale è stata respinta la richiesta del pa-
gamento di alcune fatture emesse dalla società C._______ Lda in
conformità a un contratto stilato il 2 dicembre 2008 per lavori ese-
guiti tra il 2 dicembre 2008 e il 6 febbraio 2009 (doc. 225);
lo scritto dell’interessato del 9 ottobre 2016 (cfr. timbro postale),
mediante il quale ha spiegato di avere verificato/seguito dei lavori
di costruzione per conto del cognato, ma di averlo fatto a titolo gra-
tuito e solo quale favore. Gli assegni che gli sono stati intestati dal
cognato del valore di euro 10'000.- (del 3 luglio 2006 [doc. 225]),
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2'000.- (del 16 novembre 2006 [doc. 225]), 2'500.- (verosimilmente
del 15 gennaio 2007 [doc. 225]) e 530.- (del 27 giugno 2008 [doc.
225]) sarebbero serviti per pagare “le imprese dei mobili”. Il cognato
avrebbe mentito al Tribunale di (...) indicando che detti versamenti
sarebbero serviti per pagare i lavori di costruzione svolti dalla so-
cietà che appartiene alla moglie. L’interessato ha altresì invitato
l’autorità inferiore a volere contattare, a conferma delle sue allega-
zioni, l’ex-moglie del cognato e la figlia di quest’ultimo (ha pure for-
nito i relativi indirizzi [cfr. doc. 226]);
lo scritto del 23 novembre 2016 dell’istituto delle assicurazioni so-
ciali in Portogallo (doc. 234);
il formulario E 205 (attestato relativo alla carriera assicurativa in
Portogallo) riguardante la moglie dell’interessato (doc. 238 e 239).
D.
D.a Con decisione del 12 dicembre 2016, l’UAIE ha soppresso retroattiva-
mente al 2 dicembre 2008 la rendita di cui beneficiava l’interessato. Detto
Ufficio ha indicato di non ritenere verosimili le dichiarazioni dell’assicurato
quanto al fatto che non avrebbe esercitato un’attività lucrativa e ciò benché
abbia prodotto una dichiarazione del “Presidente del comune di (…)” e le
dichiarazioni dei redditi da cui risulta che non ha redditi propri, al contrario
della moglie alla quale è intestata la società “C._______ Lda”. In effetti,
dagli atti di causa risulterebbe in modo chiaro che egli dirige e gestisce di
fatto tale società (che esiste dal 1995 secondo gli estratti internet novopor-
e ). Inoltre, l’attività nel campo dell’edilizia è la
stessa che lui esercitava prima del danno alla salute. Dal giudizio del Tri-
bunale di (…) del 29 giugno/19 ottobre 2015 (doc. 225), emanato in seguito
ad un’azione della succitata società (della moglie e dei fratelli del ricor-
rente), per il pagamento di euro 9’920.34, contro il cognato, emerge che
quest’ultimo tra il 2004 ed il 2008 aveva effettuato dei versamenti alla citata
società, alcuni per il tramite di assegni intestati direttamente all’assicurato
(A._______). Dal giudizio risulterebbe pure che l’interessato non si “consi-
derava una persona separata dalla società e che esercitava personal-
mente varie funzioni”. L’UAIE ha quindi ritenuto che perlomeno dal 2006
(momento in cui è stato intestato un primo assegno al ricorrente), se non
dal 2004, l’interessato esercita un’attività lucrativa. Per conseguenza,
l’UAIE – dopo avere citato gli art. 7b LAI, 21 cpv. 4 e 28 cpv. 1 e 2 LPGA,
7 LAI, 31 cpv. 1 e 43 cpv. 2 e 3 LPGA – ha considerato che l’interessato ha
chiaramente violato il suo obbligo di collaborare, ha ottenuto prestazioni
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non dovute e la sua rendita d’invalidità va soppressa retroattivamente al 2
dicembre 2008 (data della conclusione del contratto d’impresa tra la ditta
della moglie e dei fratelli con il cognato [doc. 235]).
D.b Con scritto del 20 dicembre 2016, l’UAIE ha trasmesso all’assicurato i
rimedi giuridici inerenti la decisione del 12 dicembre 2016 (doc. 236; cfr.
anche doc. 237 [scritto del rappresentante dell’assicurato del 14 dicembre
2016 mediante il quale ha chiesto di ricevere i mezzi di ricorso a disposi-
zione]).
E.
E.a Il 30 gennaio 2017, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al TAF
contro la decisione dell’UAIE del 12 dicembre 2016, mediante il quale ha
chiesto l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impu-
gnata e, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità,
mentre, in via subordinata, il rinvio degli atti all’autorità inferiore per ulteriori
accertamenti. L’interessato ha, dal profilo formale, contestato la decisione
impugnata in quanto, da un lato, alla stessa non sono stati allegati i rimedi
giuridici e, dall’altro lato, per carente motivazione. Nel merito, ha fatto va-
lere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, l’auto-
rità inferiore non avendo in particolare richiesto al medesimo ulteriori docu-
menti e precisazioni quanto alle sue affermazioni. Ha altresì fatto valere un
peggioramento dello stato di salute che conferma l’assoluta impossibilità di
svolgere qualsivoglia attività lavorativa. Infine, ha formulato una domanda
d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. TAF 1 e allegati).
E.b Con scritto del 13 marzo 2017, l’interessato ha trasmesso il formulario
“Domanda di gratuito patrocinio” debitamente compilato e corredato dei re-
lativi mezzi di prova (doc. TAF 4 e allegati).
E.c Il 14 marzo 2017, l’interessato ha trasmesso ulteriore documentazione
atta a comprovare il fatto che non ha esercitato e non esercita alcuna atti-
vità lucrativa (doc. TAF 5 e allegati).
F.
Nella risposta al ricorso del 22 marzo 2017, l’UAIE ha proposto la reiezione
del gravame e la conferma della decisione impugnata. L’autorità inferiore
ha indicato di avere trasmesso all’insorgente i rimedi giuridici con scritto
del 20 dicembre 2016. Ha altresì fatto valere d’avere sufficientemente mo-
tivato la decisione impugnata, l’assicurato avendo potuto, da un lato, com-
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prendere le ragioni poste a fondamento e la portata della medesima non-
ché, dall’altro lato, contestarla compiutamente. L’UAIE ha inoltre, e fra l’al-
tro, rilevato che le fattispecie di cui all’art. 7b cpv. 2 LAI costituiscono un
motivo proprio per procedere alla revoca di una decisione cresciuta in giu-
dicato. Ha altresì ribadito che, a suo giudizio, l’interessato ha violato l’ob-
bligo di informare non avendo comunicato il fatto di svolgere un’attività lu-
crativa, ciò che è dimostrato dalle risultanze processuali (doc. TAF 7).
G.
Con replica dell’11 maggio 2017, l’insorgente si è riconfermato nelle alle-
gazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso. In particolare al ricorrente
avrebbe dovuto essere concesso un termine superiore ai 10 giorni in rela-
zione alla diffida intimatagli il 23 settembre 2016. Il ricorrente ha fatto altresì
valere che a torto l’autorità inferiore si è basata di fatto unicamente sulla
sentenza del Tribunale di (…) resa nel 2015, sentenza che non era comun-
que chiamata a pronunciarsi sul ruolo da lui esercitato nell’impresa della
moglie e dei fratelli. L’autorità inferiore avrebbe altresì scartato senza ra-
gione le allegazioni del suo scritto del 9 ottobre 2016, peraltro confermate
dalla ex-moglie e dalla figlia del cognato (doc. D ed E allagati al doc. TAF
1). Le considerazioni dell’autorità inferiore riportate nella decisione impu-
gnata con riferimento alla posizione che avrebbe avuto sul cantiere e nella
società di moglie e fratelli sarebbero inconsistenti, fermo restando che egli
è stato udito quale testimone e non quale membro o stipendiato della so-
cietà (doc. TAF 9).
H.
H.a Con duplica del 22 maggio 2017, l’autorità inferiore ha osservato che
il ricorrente non ha fornito alcun elemento suscettibile di giustificare un di-
verso apprezzamento della fattispecie (doc. TAF 11).
H.b Questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente copia della duplica del 22
maggio 2017 con provvedimento del 6 giugno 2017 (doc. TAF 12).
I.
I.a Con scritto del 12 settembre 2017, il ricorrente ha trasmesso copia della
dichiarazione del 30 agosto 2017 dell’Istituto delle assicurazioni sociali in
Portogallo secondo cui l’interessato non è sottoposto ad alcun obbligo con-
tributivo (doc. TAF 13 e allegato).
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I.b Il 17 novembre 2017, l’interessato ha trasmesso copia della decisione
dell’UAIE del 14 novembre 2017 (che ha fatto seguito al progetto di deci-
sione del 13 luglio 2017 [cfr. doc. 260]). Mediante tale decisione, l’UAIE ha
chiesto al ricorrente la restituzione delle rendite indebitamente percepite
dal 2 novembre (recte: dicembre) 2008 al 21 ottobre 2016 pari a fr.
126'022.-. Il ricorrente ha altresì sollecitato l’evasione della causa C-
645/2017 (doc. TAF 14 e allegato).
I.c Il 2 gennaio 2018, l’interessato ha inoltrato ricorso dinanzi a questo Tri-
bunale anche contro la decisione dell’UAIE del 14 novembre 2017 (causa
C-3/2018 di questo Tribunale).
I.d Con provvedimento del 4 marzo 2019, questo Tribunale ha sospeso la
causa C-3/2018 l’esito della stessa dipendendo dalla pronuncia nella pre-
sente causa. Ha altresì indicato che la causa C-3/2018 sarebbe stata ri-
presa – d’ufficio o su richiesta di una parte – qualora non fosse più risultata
giustificata la sospensione della medesima (doc. TAF 16). Le parti non si
sono peraltro opposte alla sospensione della procedura nel termine loro
impartito da questo Tribunale a tal fine.
I.e Il 9 maggio 2019, questo Tribunale ha informato il ricorrente che la sen-
tenza era in fase di elaborazione e che avrebbe ancora dovuto circolare tra
i membri del collegio giudicante e che poteva presumibilmente essere pro-
nunciata tra fine maggio e giugno 2019.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con
rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
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(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione impu-
gnata e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e ri-
spettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA)
– è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea
(Portogallo), per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681 [cfr.
DTF 143 V 81]).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
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2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile
2016 consid. 4.2 con rinvii).
2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445). Nella fattispecie in esame, la procedura di revisione è stata avviata
nel mese di novembre 2014 (cfr. doc. 178 nonché consid. C.a della pre-
sente sentenza). Ne discende che in concreto si applicano di principio le
nuove norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le dispo-
sizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto
concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili
con la loro entrata in vigore).
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 12 dicembre
2016. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data
quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2;
C-645/2017
Pagina 12
121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente con-
nessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezza-
mento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa
(cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5;
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
4.
In via preliminare occorre esaminare le censure formali sollevate dal ricor-
rente. Quest’ultimo rimprovera infatti all’autorità inferiore di non avere alle-
gato alla decisione del 12 dicembre 2016 i rimedi giuridici rispettivamente
di non avere assegnato un congruo termine per presentare le osservazioni
alla diffida del 23 settembre 2016 e la carente motivazione della decisione
impugnata.
4.1 Quanto alla prima censura, segnatamente la mancata trasmissione dei
rimedi giuridici insieme alla decisione del 12 dicembre 2016, questo Tribu-
nale rileva quanto segue.
4.1.1 Giusta gli art. 49 cpv. 3 e 52 cpv. 2 LPGA, nonché art. 35 PA, le deci-
sioni devono indicare il rimedio giuridico. Allorquando una decisione è no-
tificata priva dei rimedi giuridici, questa corrisponde, in principio, a una no-
tifica difettosa e non può cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 38 PA).
Tuttavia, il destinatario della decisione priva dei rimedi giuridici è tenuto,
entro un tempo ragionevole, ad informarsi sulla possibilità di impugnare la
decisione in questione se ne può riconoscere il carattere di decisione e non
è d’accordo con la medesima. Nel caso in cui non sia scaturito alcun pre-
giudizio dalla notifica difettosa, ossia la decisione in questione ha potuto
essere tempestivamente e contestualmente contestata, allora la mancanza
dei rimedi giuridici può essere considerata sanata (MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a
ed. 2013, N. 2.22, pag. 37).
4.1.2 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che l’autorità in-
feriore ha trasmesso al rappresentante dell’interessato la decisione del 12
dicembre 2016 priva dell’indicazione dei rimedi giuridici. Con scritto del 14
dicembre 2016, il rappresentante dell’assicurato ha richiesto all’UAIE di tra-
smettergli la relativa indicazione (doc. 237). L’UAIE ha dato seguito alla
richiesta il 20 dicembre seguente (doc. 236). Questo Tribunale osserva al-
tresì che l’interessato, per il tramite del proprio rappresentante, ha inoltrato
ricorso dinanzi a questo Tribunale contro la decisione dell’UAIE entro il ter-
mine di 30 giorni previsto dalla legge. In altre parole, l’interessato ha potuto
C-645/2017
Pagina 13
tempestivamente e contestualmente ricorrere contro la menzionata deci-
sione dell’UAIE del 12 dicembre 2016 senza subire alcun pregiudizio dalla
mancata indicazione dei rimedi giuridici direttamente nella decisione impu-
gnata. Ne consegue che la notifica difettosa della decisione impugnata (as-
senza dei rimedi giuridici) può essere ritenuta sanata.
4.2 Quanto all’altra censura della violazione del diritto di essere sentito,
segnatamente l’insufficiente termine per presentare le osservazioni alla dif-
fida del 23 settembre 2016 e la carente motivazione della decisione impu-
gnata, questo Tribunale osserva quanto segue.
4.2.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost., le parti hanno diritto d'essere sentite.
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve essere de-
dotto il diritto per l'interessato di esprimersi su tutti i punti essenziali di un
procedimento prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi con-
fronti (DTF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid.
3a), quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedi-
mento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii). ll diritto di essere sentito di
cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche l'obbligo per l'autorità di moti-
vare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la
persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fon-
damento del provvedimento, di rendersi conto della sua portata e di poterlo
impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro lato, di permettere all'au-
torità di ricorso di esaminarne la fondatezza. Ciò non significa tuttavia che
l'autorità è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa si può infatti occupare delle sole circostanze
rilevanti per il giudizio, e meglio atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I
232 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 122 IV 8
consid. 2c). Essendo il diritto di essere sentito una garanzia costituzionale
formale, la sua violazione implica l'annullamento della decisione impu-
gnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V
387 consid. 5.1). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di
essere sentito – segnatamente nella misura in cui essa non sia di partico-
lare momento – è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà
di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione.
La sanatoria di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via ec-
cezionale (cfr. sentenza del TF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid.
4.2).
C-645/2017
Pagina 14
4.2.2 In considerazione del fatto che, come richiesto dal ricorrente, la deci-
sione impugnata deve essere annullata e gli atti di causa rinviati all’autorità
inferiore perché abbia ad approfondire la fattispecie ed emanare una nuova
decisione di merito in materia di revisione (se del caso di riconsiderazione),
la questione di sapere se la decisione impugnata abbia leso il diritto di es-
sere sentito del ricorrente (insufficiente termine per l’inoltro delle osserva-
zioni alla diffida del 23 settembre 2016; carente motivazione della deci-
sione impugnata) può essere lasciata indecisa.
5.
L’UAIE ha reso il 12 dicembre 2016 una decisione di soppressione con
effetto retroattivo al 2 dicembre 2008 della rendita accordata fino ad allora
al ricorrente in considerazione della violazione dell’obbligo d’informare
(mancata comunicazione dell’esercizio di un’attività lucrativa in Portogallo)
e collaborare nonché dell’ottenimento di prestazioni non dovute. La deci-
sione impugnata è fondata sostanzialmente sugli art. 21 cpv. 4, 28 cpv. 1 e
2, 31 cpv. 1 e 43 cpv. 2 e 3 LPGA nonché sull’art. 7b LAI (nella risposta al
ricorso è stato citato anche l’art. 17 cpv. 1 LPGA).
5.1 In virtù dell’art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicu-
rative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per ac-
certare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.
5.2 Giusta l’art. 31 LPGA, l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è
versata la prestazione sono tenuti a notificare all’Ufficio AI qualsiasi cam-
biamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’ero-
gazione di una prestazione (cpv. 1). Qualsiasi persona o servizio che par-
tecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare
l’Ufficio AI se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di
prestazioni hanno subito modifiche (cpv. 2).
5.3 In virtù dell’art. 77 OAI, l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le
autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immedia-
tamente all’Ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del
diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute,
della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del
bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza
determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del
contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente
economiche dell’assicurato.
C-645/2017
Pagina 15
5.4 Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'Ufficio AI esamina le domande, intra-
prende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui
ha bisogno. Se sono necessari o ragionevolmente esigibili esami medici o
specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi (art.
43 cpv. 2 LPGA). Se l'assicurato o altre persone che pretendono presta-
zioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di com-
piere il loro dovere di informare o di collaborare, l'Ufficio AI può, dopo diffida
scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito
un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere
l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA). Nella
misura in cui una violazione dell'obbligo di informare e collaborare inter-
viene nell'ambito di una domanda di revisione di una rendita giusta l'art. 17
cpv. 1 LPGA, una decisione di non entrata nel merito non ha senso e solo
resta aperta la variante di una decisione (di merito) della domanda di revi-
sione in virtù degli atti di causa (cfr. sentenza del Tribunale federale I
988/06 del 28 marzo 2007 consid. 6, nonché sentenza del TAF C-
5941/2010 del 28 settembre 2012 consid. 7.2.2). Peraltro, e secondo giu-
risprudenza, anche una grave violazione dell’obbligo di collaborare da
parte di un assicurato non legittima di per sé il puro e semplice rifiuto di
prestare, ma l’amministrazione deve statuire in base alle risultanze degli
atti di causa – in altri termini, deve procedere a una valutazione materiale
sulla base delle carte processuali – se necessario dopo avere esperito i
complementi d’istruzione che non occasionano delle complicazioni partico-
lari (sentenza del TF 9C_762/2014 del 18 settembre 2015 che rinvia alla
DTF 9C_505/2010 del 2 maggio 2011 [consid. 2.2 e 3.1]), fermo restando
che la violazione dell’obbligo d’informare deve riguardare aspetti pertinenti
per la determinazione del grado d’invalidità (sentenze del TF 9C_505/2010
consid. 3.1, 9C_961/2008 consid. 6.3.2 e 9C_345/2007 del 26 marzo 2008
consid. 4; cfr. anche sentenza del TAF C-5843/2011 del 6 febbraio 2013
consid. 5.3).
5.5 Secondo giurisprudenza, l’applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA nel
caso in cui delle prestazioni sono in corso e l’assicurato che le percepisce
si rifiuta in maniera ingiustificata di conformarsi al suo dovere di informare
o di collaborare all’istruzione della procedura di revisione, impedendo
quindi all’Ufficio AI di stabilire i fatti giuridicamente rilevanti, implica un’in-
versione dell’onere probatorio. Di principio, incombe all’amministrazione di
dimostrare una modifica rilevante delle circostanze determinanti per la de-
terminazione del grado d’invalidità dell’assicurato nel caso in cui intende
ridurre o sopprimere una rendita. Tuttavia, nel caso in cui l’assicurato rifiuta
in maniera ingiustificata di informare o di collaborare su fatti pertinenti, l’am-
ministrazione può trovarsi nell’impossibilità di dimostrare i fatti comportanti
C-645/2017
Pagina 16
una modifica del grado d’invalidità. In tal caso, è lecito ammettere un’inver-
sione dell’onere della prova. Competerà dunque all’assicurato dimostrare
che il suo stato di salute, o le altre circostanze determinanti, non hanno
subito una notevole modifica suscettibile di comportare un cambiamento
del grado d’invalidità che presenta (sentenze del TF 9C_372/2015 del 19
febbraio 2016 consid. 4.1.2 e 9C_961/2008 del 30 novembre 2009 consid.
6.3.3 con rinvii; cfr. anche sentenza del TAF C-5707/2016 del 28 agosto
2018 consid. 5.2.2).
5.6 L’art. 7b cpv. 1 LAI prevede che le prestazioni possono essere ridotte
o rifiutate conformemente all’art. 21 cpv. 4 LPGA se l’assicurato non ha
adempiuto gli obblighi di cui all’art. 7 LAI o all’art. 43 cpv. 2 LPGA. Secondo
l'art. 7b cpv. 2 LAI, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate, in de-
roga all'art. 21 cpv. 4 LPGA, senza diffida e termine di riflessione (cfr., tut-
tavia, i limiti imposti al riguardo nella sentenza del TF 9C_744/2011 del 30
novembre 2011 consid. 5.2), se l'assicurato non si è annunciato immedia-
tamente all'AI nonostante un'ingiunzione dell'Ufficio AI conformemente
all'art. 3c cpv. 6 e ciò si ripercuote negativamente sulla durata o sull'entità
dell'incapacità a lavoro o dell’invalidità (lett. a), non ha adempito l'obbligo
di notifica ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 LPGA (lett. b), ha ottenuto o tentato di
ottenere indebitamente prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità (lett. c)
o non fornisce all'Ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per
adempiere i suoi compiti legali (lett. d). L'art. 7b cpv. 3 LAI prevede inoltre
che la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tenere conto di
tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado di colpa
dell’assicurato. Secondo giurisprudenza, l’art. 7b cpv. 2 LAI (nel caso esa-
minato riferito alla lett. c) non stabilisce un motivo proprio per procedere al
riesame di una decisione cresciuta in giudicato. Una tale decisione deve
piuttosto essere annullata preliminarmente sulla base di un motivo di re-
voca (riconsiderazione/revisione), prima che si ponga, se del caso, la que-
stione di una sanzione nei confronti della persona assicurata responsabile
(DTF 138 V 63 consid. 4.3).
6.
Occorre quindi esaminare se l’autorità inferiore poteva, nell’ambito di una
procedura di revisione della rendita (art. 17 LPGA), rendere una decisione
di soppressione retroattiva della medesima (con decorrenza al 2 dicembre
2008) basandosi sul fatto che l’assicurato avrebbe violato l’obbligo d’infor-
mare/collaborare rispettivamente ottenuto (o tentato di ottenere) indebita-
mente prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità.
C-645/2017
Pagina 17
6.1
6.1.1 Questo Tribunale osserva che il 3 novembre 2014 l’UAIE ha confer-
mato il diritto del ricorrente di beneficiare di tre quarti di rendita (doc. 175).
Il 21 novembre 2014 è stata avviata una procedura di revisione su richiesta
dell’interessato e, il 12 dicembre 2016, l’UAIE ha emanato una decisione
di soppressione del versamento dei tre quarti di rendita in applicazione sia
dell’art. 7b cpv. 2 LAI sia dell’art. 43 cpv. 3 LPGA. Certo, nel caso di specie
è stata avviata una procedura di revisione, ma non è stata resa una deci-
sione di merito su revisione dopo esame dell’insieme delle risultanze degli
atti di causa (se del caso sulla sola base delle emergenze processuali al
loro stato il 12 dicembre 2016). Contrariamente alla menzionata giurispru-
denza del Tribunale federale (DTF 138 V 63), l’UAIE ha ritenuto a torto che
le fattispecie di cui all’art. 7b cpv. 2 LAI costituiscono un motivo proprio per
procedere alla revoca di una decisione cresciuta in giudicato e poi agito di
conseguenza, incorrendo in una violazione del diritto federale. In effetti, il
diritto del ricorrente di beneficiare dei tre quarti di rendita non può essere
revocato invocando – come ha fatto l’UAIE – le fattispecie degli art. 7b cpv.
2 lett. c e d LAI, ma può essere annullata o modificata sulla base di un
motivo di revoca, segnatamente mediante la riconsiderazione o la revi-
sione, prima che si ponga poi, se del caso, la questione di una eventuale
sanzione nei confronti della persona assicurata in applicazione appunto di
una delle fattispecie di cui all’art. 7b cpv. 2 LAI.
6.1.2 Questo Tribunale osserva quindi che non è possibile sopprimere la
rendita ai sensi dell’art. 7b cpv. 2 lett. c e d LAI, nemmeno si volesse per
denegata ipotesi ammettere l’esistenza delle evocate violazioni dell’obbligo
d’informare/collaborare rispettivamente dell’ottenimento indebito di presta-
zioni dell’AI (DTF 138 V 63 consid. 4.3 e 4.4). Un’eventuale sanzione ai
sensi di detta norma potrà, se del caso, essere pronunciata solo dopo
l’emanazione da parte dell’UAIE di una decisione in merito alla domanda
di revisione pendente (eventualmente nell’ambito di una procedura di ri-
considerazione giusta l’art. 53 LPGA), fermo restando che questa deci-
sione di merito riconosca ancora all’interessato il diritto di percepire una
rendita (DTF 138 V 63 consid. 4.3). Giova ancora rammentare che
un’eventuale decisione sanzionatoria, ai sensi dell’art. 7b cpv. 2 LAI, dovrà
comunque tenere conto, fra l’altro, di tutte le circostanze del singolo caso
(cfr. art. 7b cpv. 3 LAI) e rispettare il principio della proporzionalità. In altri
termini, la sanzione non potrà basarsi unicamente, come nel caso di spe-
cie, sulla semplice constatazione, naturalmente nella misura in cui legit-
tima, dell’adempimento di una della fattispecie di cui all’art. 7b cpv. 2 LAI,
C-645/2017
Pagina 18
ma la portata della sanzione dovrà essere giustificata dall’insieme delle cir-
costanze del caso concreto e in particolare essere proporzionata (cfr., fra
l’altro, sentenze del TF 9C_744/2011 del 30 novembre 2011 consid. 5.2
nonché sentenza del TAF C-5941/2010 del 28 settembre 2012 consid. 7.3
in fine).
6.2
6.2.1 Non soccorre l’UAIE in questo contesto neppure l’invocazione
dell’art. 43 cpv. 3 LPGA. Infatti, giusta tale disposizione, se l'assicurato o
altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiu-
tano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere di informare o di col-
laborare, l'Ufficio AI può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conse-
guenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione,
decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in
materia. Non è dunque consentito di sopprimere la rendita attraverso la
mera constatazione di una violazione da parte dell’assicurato dell’obbligo
d’informare/collaborare, come fatto dall’autorità inferiore nel caso in
esame, ma occorre che l’amministrazione proceda, in materia di revisione
di una rendita AI, ad un esame materiale dell’insieme degli atti di causa per
verificare se sono date le condizioni per procedere a detta revisione (nel
senso della riduzione o soppressione) della rendita. Certo, in tale contesto,
e nella misura in cui sussista effettivamente una violazione dell’obbligo d’in-
formare/collaborare, si giustifica di ribaltare l’onere probatorio, accollando
all’assicurato l’obbligo di dimostrare le circostanze determinanti ai fini della
rendita (sentenza del TF 9C_194/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.1 in
fine con rinvio). In concreto, l’autorità inferiore dovrà in particolare esami-
nare/valutare la residua capacità lavorativa dell’interessato (nella prece-
dente attività ed in una sostitutiva adeguata [cfr. al riguardo già la sentenza
del TAF C-1782/2015 dell’11 agosto 2016 consid. 5.4.4]), determinare quali
attività sono eventualmente ancora esigibili, verificare se la residua capa-
cità medico-teorica sia ancora sfruttabile in un mercato equilibrato del la-
voro e effettuare il necessario raffronto dei redditi determinanti, il tutto pre-
vio esperimento dei necessari complementi istruttori, se del caso (ribalta-
mento dell’onere probatorio) limitato a quegli atti istruttori che non compor-
tino eccessive difficoltà.
6.2.2 Per sovrabbondanza, questo Tribunale rileva – onde evitare che l’au-
torità inferiore riproponga nel nuovo giudizio, susseguente al presente rin-
vio degli atti, gli stessi generici ed imprecisi argomenti sull’evocata viola-
zione da parte dell’insorgente dell’obbligo di informare/collaborare rispetti-
C-645/2017
Pagina 19
vamente sull’indebito ottenimento da parte sua di prestazioni dell’assicura-
zione svizzera per l’invalidità di cui alla decisione litigiosa – che se appare
invero che l’interessato abbia violato il suo obbligo di informare tempesti-
vamente l’UAIE di avere verificato/seguito dei lavori di costruzione per il
cognato (segnatamente nel periodo di validità del contratto di impresa tra
il cognato e la ditta di sua moglie, secondo la sentenza del Tribunale di (…)
del 29 giugno/19 ottobre 2015 [doc. 225], ossia dal 2 dicembre 2008 al 6
febbraio 2009), attività da lui stesso ammessa nello scritto del 9 ottobre
2016 (doc. 226), egli ha poi prodotto senza indugio, dopo la diffida del 23
settembre 2016, la documentazione richiesta dall’UAIE. Ha in particolare
esibito la copia integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Commer-
cio di (…) del 29 giugno/19 ottobre 2015, le copie delle dichiarazioni fiscali
(sue e della moglie) degli ultimi 5 anni e le copie delle dichiarazioni fiscali
della società pure degli ultimi 5 anni nonché una dichiarazione dell’istituto
di sicurezza sociale portoghese del 13 ottobre 2016 (secondo cui non ri-
sulta nel registro delle persone remunerate) e un estratto del registro di
commercio del 15 dicembre 2015 della ditta della moglie e dei due fratelli
dell’interessato (doc. 223 a 226). Da parte sua, il ricorrente ha indicato nel
già citato scritto del 9 ottobre 2016 di avere verificato/seguito i lavori di
costruzione per il cognato, ma di non avere per questo percepito una re-
munerazione. L’insieme di questi elementi – riservata la necessaria istrut-
toria complementare che l’UAIE potrebbe effettuare senza eccessive com-
plicazioni (per esempio per il tramite delle autorità fiscali e d’assicurazione
sociale portoghesi) – vanno poi ponderati e valutati anche in applicazione
del principio della proporzionalità prima di pronunciare un’eventuale san-
zione ai sensi dell’art. 7b cpv. 2 LAI. Dal profilo della procedura di revisione
ai sensi dell’art. 17 LPGA, va rilevato che il ricorrente non si è mai rifiutato
di sottoporsi ad eventuali verifiche di natura medica e, come già indicato,
ha prodotto i documenti, anche economici, richiesti dall’UAIE nella diffida
del 23 settembre 2016. Inoltre, quand’anche il ricorrente non avesse alle-
gato rispettivamente non allegasse il vero sulla destinazione del denaro
che avrebbe ricevuto direttamente dal cognato tra il luglio del 2006 ed il
giugno del 2008 (per un totale di euro 15'030.- [ciò che indubbiamente po-
trebbe avere delle conseguenze nell’ambito dell’art. 7b cpv. 2 LAI, una volta
terminata la procedura di revisione]), questo ancora non dimostra che egli
abbia lavorato continuativamente dal dicembre del 2008 in poi nella ditta di
moglie e fratelli per una percentuale superiore al 50% che costituiva la re-
sidua capacità lavorativa in attività sostitutiva adeguata ritenuta dall’UAIE,
residua capacità lavorativa che il ricorrente non solo poteva, ma persino
doveva mettere a profitto per non esporsi al rimprovero di non avere mini-
mizzato le conseguenze del danno alla salute di cui soffre. Peraltro, l’UAIE
neppure ha effettuato il necessario confronto dei redditi, di modo che non
C-645/2017
Pagina 20
si può ritenere sulla base delle carte processuali al loro stato attuale, che
siano date le condizioni ai sensi dell’art. 17 LPGA per la soppressione dei
tre quarti di rendita di cui beneficia il ricorrente, conto tenuto di eventuali
introiti per un ammontare di euro 15'030.- su circa due anni. Tanto meno
sussistono indizi concreti e concludenti negli atti di causa per poter ritenere
che il ricorrente abbia svolto un’attività lavorativa (remunerata o meno)
dopo il 6 febbraio 2009 (data che per quanto emerge dalla sentenza del
Tribunale di (…), pone fine al contratto d’impresa tra il cognato e la ditta di
moglie e fratelli del ricorrente). Non si potrebbe giungere a tale conclu-
sione, allo stato attuale degli atti di causa, neppure si volesse giustificarla
con l’applicazione della regola dell’inversione dell’onere della prova a ca-
rico del ricorrente nell’ambito della procedura di revisione in corso, consi-
derato che dai documenti richiesti dall’UAIE e prodotti dal ricorrente non
appaiono emergere indizi in tal senso (ma piuttosto in senso contrario).
Contrariamente a quanto appare considerare l’autorità inferiore, non è dato
concludere sulla base degli atti di causa neppure che il ricorrente abbia
esercitato per il cognato la sua precedente attività lavorativa di muratore,
considerata dapprima inesigibile al 70% (cfr. rapporto della dott.ssa
D._______ del 5 febbraio 2000 [doc. 84]) e poi al 100% (cfr. rapporto SMR
del 27 aprile 2011 [doc. 160]) tra il 2006 e al più tardi il 6 febbraio 2009; in
effetti, non sussistono agli atti di causa sufficienti indizi concreti e conclu-
denti in tal senso (peraltro la sentenza del Tribunale di (…) non doveva
statuire sul tipo d’attività svolta dall’insorgente per il cognato, ma
sull’azione della ditta di moglie e fratelli del ricorrente per mancato versa-
mento alla ditta medesima di Euro 9'920.34 in virtù delle opere relative al
contratto d’impresa del 2 dicembre 2008, eseguito tra tale data ed il 6 feb-
braio 2009 [doc. 225]). Giova peraltro ancora rammentare, dal profilo me-
dico, che allo stato attuale degli atti di causa non è consentita alcuna con-
clusione definitiva, con il grado della verosimiglianza preponderante, circa
la sussistenza di un miglioramento, rispettivamente un peggioramento,
dello stato di salute del ricorrente successivamente alla comunicazione
dell’UAIE del 3 novembre 2014 mediante la quale è stata confermata una
rendita di tre quarti a favore del ricorrente in virtù di una capacità lavorativa
invariata rispetto a quella di cui al rapporto finale SMR del 27 aprile 2001
(doc. 160), ossia dello 0% nell’attività abituale e del 50% in attività sostitu-
tive adeguate (cfr. rapporto del medico dell’UAIE del 24 ottobre 2014 [doc.
173]). Peraltro, l’incapacità lavorativa in attività sostitutive adeguate, deter-
minante nella presente fattispecie per la determinazione del grado d’inva-
lidità, è invariata dalla decisione dell’UAIE del 15 settembre 2004 (doc. 124
[v. anche doc. 119 e 118]).
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7.
Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere accolto e la deci-
sione impugnata del 12 dicembre 2016 annullata. L’UAIE dovrà riprendere
l’esame della procedura di revisione (art. 17 LPGA), effettuare la necessa-
ria istruttoria ed esaminare se sono date le condizioni per procedere ad
una soppressione della rendita (eventualmente ai sensi dell’art. 53 LPGA,
se ne fossero date le condizioni). Nella misura in cui dopo tale esame do-
vesse risultare che il ricorrente ha ancora diritto perlomeno ad una rendita
parziale, l’UAIE dovrà riesaminare la questione di una sanzione giusta l’art.
7b cpv. 2 LAI (cfr. DTF 138 V 63 consid. 4.4). Occorre altresì precisare che
incombe all’UAIE di procedere in tal senso con la dovuta celerità, stante la
durata non indifferente della procedura di revisione in corso.
8.
8.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta priva di oggetto.
8.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandata-
rio professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64
PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L’ammontare di quest’ultime, in
assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF)
in fr. 2’800.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le
tante, sentenza del TAF C-3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4
con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresen-
tante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 12 dicembre
2016 è annullata ed è fatto ordine all’UAIE di procedere conformemente ai
considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dalle spese processuali, è divenuta priva di og-
getto.
3.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il
termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale
federale, all’indirizzo di questa, alla posta svizzera o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art.
48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
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