Corte II I
C-6452/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Vito Valenti,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato da Z.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del
15 settembre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6452/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera come imbianchino dal 1967 al 1969, dal 1971 al 1976, dal
1978 al 1981 e dal 1986 al 1995, versando i contributi obbligatori
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc.
81).
Il 15 settembre 2000, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha formulato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) una domanda tendente ad ottenere una rendita d'invalidità
svizzera (doc. 2).
B.
L'UAIE ha proceduto all'istruzione della domanda, raccogliendo la
documentazione medica necessaria, tra cui una perizia medica
particolareggiata E 213 del dott. B._______, del 24 gennaio 2001,
diagnosticante degli esiti da intervento di stabilizzazione vertebrale a
livello di L4/5, eseguito nel marzo 2000 (doc. 14), in persona operata
di un'ernia del disco di L4/5 a sinistra nel luglio 1996 (doc. 10), con
discreto impegno funzionale, ed una lieve sindrome depressiva
reattiva, come pure una presa di posizione del proprio servizio medico,
del 2 dicembre 2001, valutante un'incapacità lavorativa inferiore al
40% (doc. 17 e 19). L'UAIE ha quindi emanato una decisione, il 30
gennaio 2002, con la quale ha respinto la domanda dell'assicurato
(doc. 22). Quest'ultimo ha inoltrato ricorso all'allora competente
Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'incapacità per le persone residenti all'estero,
la quale lo ha accolto mediante giudizio del 20 maggio 2002,
impartendo all'UAIE l'istruzione di realizzare una perizia medica
complementare (doc. 28).
C.
Di conseguenza, l'assicurato è stato sottoposto a degli accertamenti
ambulatoriali, avvenuti il 21, 22 e 24 ottobre 2002 presso il Servizio
d'accertamento medico dell'assicurazione per l'invalidità a Bellinzona
(SAM), a seguito dei quali è stata rilasciata una perizia
pluridisciplinare, redatta dai dott.ri C._______ e D._______ il 27
novembre 2002, sulla base di un rapporto neurologico del dott.
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E._______, del 24 ottobre 2002, di un rapporto ortopedico del dott.
F._______, del 4 novembre 2002, e di un rapporto psichiatrico del dott.
G._______, del 7 novembre 2002 (doc. 48 a 50).
Nella perizia è stata posta la diagnosi, con influenza sulla capacità
lavorativa, di stato dopo discectomia per ernia discale lombare L4/5
(luglio 1996) e di stato dopo spondilodesi intersomatica lombare L4/5
strumentata (marzo 2000), come pure la diagnosi, senza influenza
sulla capacità lavorativa, di disturbo ansioso-depressivo reattivo al
disturbo da dolore cronico ed a problemi socioeconomici.
Nella perizia sono state valutate, dal 1° luglio 1996 (ricovero in
neurochirurgia e discectomia L4/5), un'incapacità lavorativa del 75%
per l'attività d'imbianchino ed una capacità lavorativa del 60% dal 1°
luglio 1996 in attività confacenti, non implicanti posizioni statiche molto
prolungate, come pure movimenti forzati con la colonna vertebrale e
movimenti continui di flessione, estensione e rotazione del tronco.
D.
L'UAIE ha quindi sottoposto la perizia del SAM, insieme ad altra
documentazione medica, alla valutazione del proprio servizio medico,
nella persona della dott.ssa H._______, la quale, nella sua presa di
posizione del 19 dicembre 2002, riferendosi alla diagnosi stabilita dal
SAM, ha formulato un'incapacità lavorativa del 75% per l'attività
d'imbianchino e del 40% per attività confacenti, e ciò a decorrere dal
luglio 1996 (doc. 52).
Conseguentemente, il 13 gennaio 2003, l'UAIE ha proceduto al calcolo
del grado d'invalidità, considerando un salario da valido mensile di Fr.
5'040.85, ed un salario da invalido, in ragione del 60%, di Fr. 2'458.20.
Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha ottenuto una perdita
di guadagno del 56.12%, corrispondente ad un grado d'invalidità del
56% (doc. 53).
Il 15 aprile 2003 l'UAIE ha così reso una decisione, con la quale ha
riconosciuto all'assicurato il diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal
1° gennaio 2001 (doc. 55). Questa decisione è cresciuta in giudicato
senza essere stata impugnata.
E.
Il 14 settembre 2007 l'UAIE ha dato avvio alla procedura di revisione
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della rendita, chiedendo all'INPS di produrre, in particolare, un
rapporto medico sullo stato di salute attuale dell'assicurato, come pure
un esame psichiatrico ed uno ortopedico (doc. 56 e 57).
L'UAIE ha ottenuto la documentazione seguente:
- un questionario per la revisione della rendita, del 5 maggio 2008, nel
quale l'assicurato ha dichiarato di non esercitare nessuna attività
lavorativa e di essere disabile al 100% dal 1996, quando è stato
operato per ernia del disco (doc. 65),
- due certificati psichiatrici del dott. I._______, dell'11 ottobre 2006 e
del 16 maggio 2007, nei quali è posta la diagnosi di depressione di
severa entità secondaria a condizione medica generale e in cui ne è
specificato il trattamento (doc. 66 e 68),
- un referto di visita psichiatrica steso dal dott. L._______ il 12
novembre 2007, diagnosticante una sindrome depressiva endoreattiva
con incidenza funzionale di media gravità (doc. 67),
- un certificato psichiatrico del dott. I._______, del 27 agosto 2007,
facente stato della diagnosi di depressione endoreattiva di entità
severa ad evoluzione cronica ed in trattamento farmacologico continuo
(doc. 69),
- un certificato ortopedico del 29 ottobre 2007, riferentesi alla
patologia lombare a livello di L4/5 notevolmente invalidante che
impedisce al paziente ogni attività lavorativa e lo limita nell'ambito
relazionale (doc. 70),
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. M._______, del
7 novembre 2007, dalla quale si evince, nel quadro di condizioni di
salute peggiorate, la diagnosi di spondilodiscoartrosi cervicale, di
spondiloartrosi lombare in esiti da intervento di stabilizzazione
vertebrale a livello di L4/5 e di una sindrome depressiva endoreattiva,
e nella quale è stabilito che l'assicurato, portatore di un busto
ortopedico, può comunque svolgere regolarmente lavori leggeri, senza
controindicazioni, e continuare ad esercitare la sua ultima attività a
tempo pieno, ed è formulato un grado d'invalidità generale, secondo il
diritto italiano, del 60% (doc. 71),
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- un rapporto ortopedico del 6 marzo 2008, nel quale è espressa la
diagnosi di esiti di pregressa stabilizzazione lombare L4/5, in esito ad
un intervento d'ernia discale, a discreto impegno funzionale (doc. 72).
F.
L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione medica raccolta
all'apprezzamento del proprio servizio medico, nella persona del dott.
N._______, il quale, nella sua presa di posizione del 22 luglio 2008, ha
affermato che l'incapacità lavorativa è rimasta invariata, fissando la
prossima revisione per il 27 luglio 2012 (doc. 74).
Il 31 luglio 2008 l'UAIE ha quindi comunicato all'assicurato che il suo
diritto ad una mezza rendita d'invalidità continua a sussistere senza
cambiamenti (doc. 75).
Su richiesta dell'assicurato, l'UAIE ha emanato una decisione, il 15
settembre 2008, mediante la quale gli ha confermato che le
prestazioni assegnate non subivano modifiche (doc. 77).
G.
Contro questa decisione, rappresentato dal signor Ciriolo, l'assicurato
ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 10 ottobre
2008, chiedendo, in sostanza, che gli sia riconosciuto il diritto ad una
rendita intera d'invalidità in seguito ad un grave peggioramento del suo
stato di salute, ed ha allegato della documentazione medica già agli
atti.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 26 gennaio 2009, chiedendone il rigetto
e la conseguente conferma della decisione impugnata.
Il ricorrente ha replicato l'11 febbraio 2009, riconfermando le proprie
conclusioni, ed ha esibito una copia del certificato ortopedico del 29
ottobre 2007, già agli atti.
H.
Con decisione incidentale del 17 febbraio 2009, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo versamento è stato effettuato
il 3 marzo 2009.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 300.- relativo alle spese processuali è stato versato nel
termine impartito.
Pagina 6
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2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
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tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, secondo le nuove disposizioni.
4.
Il ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
dell'UAIE del 15 settembre 2008, chiedendo che gli sia riconosciuto il
diritto ad una rendita intera d'invalidità.
5.
5.1 Ai sensi dell'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI, art. 28
cpv. 2 LAI dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI
(art. 29 cpv. 4 LAI dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per
un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati
che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13
LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della
Comunità europea e vi risiede.
5.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
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C-6452/2008
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
5.4 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
6.
Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta.
6.1 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'Ordinanza federale
sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine
nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modifica del grado d'invalidità.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora o peggiora, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole e, nel
caso in cui la capacità al guadagno migliori, presumibilmente
continuerà a durare (art. 88a OAI).
L'aumento della rendita avviene al più presto, se la revisione ha luogo
d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (art. 88bis cpv. 1 let. b
OAI).
6.2 Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve
considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia
la revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono
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state emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle
prove e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108).
In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 15 aprile 2003
(doc. 55). Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se
verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del grado
d'invalidità, tale da giustificare la sostituzione della mezza rendita
d'invalidità con una rendita intera, come preteso dal ricorrente, è
quello tra il 15 aprile 2003 e il 15 settembre 2008, data della decisione
impugnata (doc. 77). Infatti, il giudice delle assicurazioni sociali
analizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V
445 consid. 1.2 e 1.2.1).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
In concreto, dalla documentazione agli atti, e in particolare dalla
perizia pluridisciplinare del SAM, del 27 novembre 2002 (doc. 50), e
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dalla perizia particolareggiata E 213 del dott. M._______, del 7
novembre 2007 (doc. 71), si evince che il ricorrente soffre,
essenzialmente, di una spondilodiscoartrosi cervicale e di una
spondiloartrosi lombare in esiti da intervento di stabilizzazione
vertebrale a livello di L4/5, nonché di una sindrome depressiva
endoreattiva.
Questa diagnosi è univoca agli atti e non è contestata dal ricorrente,
per cui il collegio giudicante non intravede nessun motivo per
discostarsene.
9.
9.1 Per quanto riguarda l'evoluzione delle conseguenze invalidanti
sulla capacità lavorativa, il dott. M._______, nella sua perizia E 213
del 7 novembre 2007 (doc. 71), ha valutato, da un lato, che le
condizioni di salute del ricorrente sono peggiorate, e, dall'altro lato,
che egli non solo può svolgere regolarmente lavori leggeri, ma pure
continuare ad esercitare l'attività d'imbianchino a tempo pieno. Sulla
base di questo apprezzamento della situazione medica, il dott.
M._______ ha formulato un grado d'invalidità generale del 60%.
Dal canto suo, il dott. N._______, medico dell'UAIE, ha rilevato, nella
sua presa di posizione del 28 luglio 2008 (doc. 74), che il ricorrente
soffre sempre degli stessi disturbi al rachide, sottolineando che il fatto
di portare un busto ortopedico corrisponde più ad un'esigenza
psichica che non fisica, ed ha preso atto dell'esistenza di una
depressione di media gravità, concludendo comunque che il grado
dell'incapacità lavorativa non ha subito modifiche determinanti durante
il periodo dal 15 aprile 2003 al 15 settembre 2008.
Gli altri documenti medici all'incarto sono silenti rispetto alle
conseguenze invalidanti delle affezioni riscontrate sulla capacità
lavorativa, ad eccezione del certificato ortopedico del 29 ottobre 2007
(doc. 70), al quale il ricorrente si è espressamente riferito con la sua
replica, e che conclude ad un'incapacità lavorativa totale.
9.2 Dalla perizia multidisciplinare effettuata presso il SAM di
Bellinzona nell'ottobre 2002, ed in particolare dal rapporto inerente
alla visita ortopedica eseguita dal dott. F._______, si evince che le
limitazioni funzionali della colonna cervicale e lombare erano già state
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evidenziate e prese in considerazione: la deambulazione era risultata
poco fluida ma senza zoppia, i movimenti di rotazione del capo erano
possibili sia verso destra che verso sinistra fino a 60° circa, e
l'inclinazione laterale della colonna cervicale era di 30° gradi a destra
e a sinistra. L'esame funzionale del rachide lombare evidenziava dei
movimenti laterali nettamente ridotti nelle due direzioni. Dal punto di
vista psichiatrico, il dott. G._______ aveva riscontrato un umore di
base depressivo, un leggero impoverimento affettivo con diminuzione
del tono vitale, e diagnosticato un disturbo ansiodepressivo reattivo al
suo disturbo da dolore cronico ed ai problemi socio-economici. Non
veniva tuttavia formulata alcuna incapacità lavorativa psichiatrica.
9.3 Ora, in base alla documentazione medica esibita nell'ambito della
procedura di revisione, il collegio giudicante è dell'avviso che il quadro
patologico presentato dal ricorrente non ha subito alcun aggravamento
determinante. Infatti, dal punto di vista ortopedico, le limitazioni
fuzionali riscontrate dal dott. M._______ non risultano essersi
modificate rispetto alle constatazioni effettuate presso il SAM di
Bellinzona nel 2002: in particolare, i movimenti e l'andatura vengono
ritenuti normali, mentre sia il rachide cervicale che lombare sono
descritti come ipomobili. Per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico, le
conclusioni del referto del dott. L._______ sono perfettamente
sovrapponibili a quelle del dott. G._______: vengono rilevati, come già
nel 2002, un calo dell'umore, un'ideazione polarizzata in contenuti
invalidanti con concentrazione e capacità critica nei limiti. Benché il
dott. M._______ abbia evocato delle condizioni di salute peggiorate,
senza indicarne e discuterne le ragioni, egli ha considerato che il
ricorrente non solo è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri,
ma anche di esercitare a tempo pieno la sua ultima attività
d'imbianchino.
Ne discende che il collegio giudicante non può che aderire alla
valutazione del dott. N._______, secondo cui lo stato di salute del
ricorrente non è peggiorato durante il periodo in esame, ossia dal 5
aprile 2003 al 15 settembre 2008, e pertanto che il diritto ad una
mezza rendita d'invalidità non subisce alcuna modifica
10.
Di conseguenza, in applicazione delle norme legali e della
giurisprudenza sopraccitate, la decisione impugnata del 10 luglio 2008
deve essere confermata e il ricorso respinto.
Pagina 12
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11.
11.1 Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola
messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, le spese processuali sono messe a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 3 marzo 2009.
11.2 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se
ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una
indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha
sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si
assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.
11.3 Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto
ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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C-6452/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 3 marzo
2009.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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