B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6456/2013
S e n t e n z a d e l 1 0 l u g l i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice unico: Michela Bürki Moreni
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A.______,
ricorrente,
Contro
Cassa svizzera di compensazione,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizio-
ne del 27 settembre 2013).
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Fatti:
A.
Mediante decisione del 24 agosto 1994, l'Ufficio AI per gli assicurati resi-
denti all'estero (UAI), ha ripreso, con effetto dal 1° settembre 1994, il ver-
samento, in favore di A.______, cittadino spagnolo, nato il , della rendita
intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità erogata dal 1. novembre
1989 (doc. 17, 12).
B.
Con il compimento del 65esimo anno di età dell'assicurato, mediante deci-
sione del 21 febbraio 2013, la Cassa svizzera di compensazione (CSC)
ha erogato in suo favore una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia a decorrere dal 1° marzo 2013 (doc. 100), pari a fr.
1'843.- al mese. Alla base del calcolo è stato posto un periodo contributi-
vo di 16 anni e 3 mesi, una scala rendite 38 ed un reddito annuo medio
determinante di fr. 68'796.- (doc. 100, pag. 3). La CSC ha altresì informa-
to che, poiché la rendita di vecchiaia sostituiva la rendita di invalidità, es-
sa veniva calcolata sulla base dei medesimi criteri rilevanti per quest'ulti-
ma, in quanto questa modalità di calcolo risultava più favorevole all'assi-
curato (doc. 100 pag. 4).
C.
Con atto del 27 febbraio 2013, l'assicurato ha formulato opposizione con-
tro la suddetta decisione. Egli ha in particolare fatto valere di aver lavora-
to da aprile a dicembre 1978, da marzo a dicembre 1986 e nel corso sia
del 1987 che del 1988 (doc. 101 p. 1). Il provvedimento impugnato non
terrebbe per contro conto di tali periodi.
D.
Esaminata l'opposizione, la CSC ha rifatto i calcoli da porre alla base del-
la prestazione erogata. Nella sua decisione su opposizione del 27 set-
tembre 2013, l'amministrazione AVS ha in particolare accolto le censure
sollevate dal ricorrente in relazione ai periodi contributivi mancanti (doc.
109 p. 2-4). Da un lato, quindi, tenuto conto dei principi applicabili al cal-
colo della rendita AVS, l'amministrazione ha accertato che l'assicurato
può contare su di un periodo contributivo di 21 anni e 3 mesi che, al mo-
mento dell'evento assicurato di vecchiaia (65 anni; febbraio 2013) dà dirit-
to ad una scala rendite 21, su di un reddito annuo medio determinante di
fr. 54'347.- (in cui sono stati considerati pure gli accrediti per compiti e-
ducativi) e, quindi, su un importo pensionistico di fr. 929.- al mese.
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Dall'altro, considerando che l'interessato è al beneficio di una rendita AI
dal 1989, la CSC ha rilevato che l'assicurato può contare su di una scala
rendite 38 e su di un reddito annuo medio determinante attualizzato di fr.
68'796.-, per cui la rendita mensile ammonta a fr. 1'843.-.
L'amministrazione ha pertanto concluso che, alla luce delle disposizioni
legali vigenti, all'assicurato spetta la prestazione a lui più vantaggiosa,
ossia quella stabilita in base alle disposizioni vigenti in materia di assicu-
razione invalidità ed ha quindi respinto l'opposizione.
E.
Con ricorso del 24 ottobre 2013 indirizzato alla CSC e trasmesso al Tri-
bunale amministrativo federale per competenza il 13 novembre 2013,
l'assicurato ha impugnato la predetta decisione facendo valere, come in
sede d'opposizione, il mancato computo di periodi contributivi, rinviando
alla documentazione allegata.
F.
Nelle proprie osservazioni ricorsuali del 13 gennaio 2014, la CSC propo-
ne di respingere l'impugnativa e di confermare la decisione impugnata.
L'autorità inferiore rileva infatti come l'interessato non faccia valere nuovi
argomenti e non contesti il calcolo in quanto tale, ma la presunta omis-
sione del computo di contributi AVS da lui versati negli anni dal 1986 al
1988, di cui l'amministrazione ha già tenuto conto. Inoltre, a detta
dell'amministrazione tali fatti risultano essere irrilevanti, dovendosi la ren-
dita, in quanto più vantaggiosa per il ricorrente, calcolare in base ai criteri
validi in materia di rendita di invalidità.
G.
Con ordinanza del 28 gennaio 2014, il Tribunale amministrativo federale
ha invitato il ricorrente a presentare un'eventuale replica. L'interpellato
non ha esercitato tale diritto.
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Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32.
In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo
Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20
dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS,
RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della
LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presen-
te legge non preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA), di conseguenza è ricevibile.
3.
3.1 Il diritto applicabile è costituito dalle norme in vigore al momento in
cui i fatti giuridicamente determinanti si sono prodotti. Il giudice non pren-
de in considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifi-
che del diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisio-
ne litigiosa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Quando è intervenuto un cambia-
mento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame
giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo il vec-
chio diritto per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a parti-
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re dall'entrata in vigore delle nuove norme (applicazione pro rata tempo-
ris; DTF 130 V 445).
3.2 Secondo il diritto internazionale nel caso concreto è applicabile l'Ac-
cordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS
0142.112.681) con il suo allegato II che regola il coordinamento dei si-
stemi di sicurezza sociale. In questo contesto, l'ALC è stato modificato
con effetto 1° aprile 2012 dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, così come il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settem-
bre 2009 che regola le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n.
883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS
0.831.109.268.1 e 0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque
applicabili nella specie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011
del 4 maggio 2012). Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n.
883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad
esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli
stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro come i
cittadini di tale Stato. Può essere precisato che il regolamento (CE) n.
1408/71 al quale l'ALC rinviava per il periodo precedente il 31 marzo
2012 conteneva una disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1.
3.3 Nel caso in esame il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° marzo
2013. Gli accordi di cui sopra sono pertanto applicabili.
4.
4.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, hanno diritto ad una rendita di vec-
chiaia, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni. Tale diritto (cpv. 2) nasce
il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età
stabilita al cpv. 1.
4.2 Giusta l'art. 29bis cpv. 1 LAVS, il calcolo della rendita è determinato
dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli
accrediti per compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo
alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che
precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla
rendita o decesso).
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4.3 Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo
stesso numero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter
cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i
quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha
versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono
essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter
cpv. 2 LAVS).
In base all'art. 52b dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per
i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS 831.101), quando la durata di
contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contri-
buzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20
anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive.
4.4 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate
sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di
contribuzione completo (lett. a; scala massima 44), o di rendite parziali
agli assicurati che hanno un periodo di assicurazione incompleto (lett. b).
4.5 La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita comple-
ta (art. 38 cpv. 1 LAVS) ed è calcolata conformemente agli articoli 34 a 37
LAVS; per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato
tra il numero degli anni interi di contribuzione e quello degli assicurati del-
la sua classe di età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di
contribuzione (art. 38 cpv. 2 LAVS).
4.6 In relazione agli art. 29bis e 30 LAVS, il reddito annuo medio determi-
nante è il secondo elemento che fonda l'importo una rendita di vecchiaia.
L'art. 29quater LAVS prevede che il reddito annuo medio determinante si
compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per
compiti educativi e degli accrediti per compiti assistenziali. Secondo l'art.
30 LAVS la somma dei redditi dell'attività lucrativa viene rivalutata in fun-
zione dell'indice delle rendite previsto nell'articolo 33ter LAVS. Il Consiglio
federale determina annualmente i fattori di rivalutazione (cpv. 1). La
somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti
per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di
contribuzione (cpv. 2).
Giusta l'art. 29quinqies cpv. 3 lett. a prima frase LAVS, i redditi che i co-
niugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune ven-
gono ripartiti ed attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi (splitting).
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Inoltre, giusta l'art. 29sexies cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, un ac-
credito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni du-
rante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che
non hanno ancora compiuto i 16 anni; tuttavia ai genitori che esercitano in
comune l'autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi.
5.
5.1 Deve essere tuttavia rilevato che in base all'art. 33bis cpv. 1 LAVS
(commutazione di una rendita d'invalidità), le rendite di vecchiaia o per
superstiti che sostituiscono una rendita in conformità della LAI sono cal-
colate fondandosi sugli stessi elementi che la rendita d'invalidità se ne de-
riva un vantaggio per l'avente diritto.
5.2 Ora, come già ampiamente spiegato dalla CSC nella decisione su
opposizione impugnata, nel caso concreto la soluzione di commutare la
rendita AI in vigore dal novembre 1989 in rendita AVS è nettamente e
manifestamente più vantaggiosa per il ricorrente, pur tenendo conto, nel
calcolo comparativo fondato sui criteri previsti per calcolare la rendita AVS
(consid. 4), come chiesto espressamente dal ricorrente, dei contributi
versati nel 1978 (aprile dicembre), 1979 (gennaio-febbraio), 1986 (marzo-
dicembre) e 1987 e 1988 (gennaio-dicembre), che erano stati erronea-
mente omessi nel calcolo posto alla base della decisione del 21 febbraio
2013.
Tale circostanza è quindi del tutto ininfluente ai fini dell'esito della presen-
te procedura.
6.
6.1 Vista la manifesta disparità fra le due prestazioni calcolate nei due
modi differenti, si riassumeranno le due posizioni.
6.2
6.2.1 Secondo le basi AVS, l'assicurato con 21 anni e 3 mesi contributivi
può essere collocato nella scala rendite 21 (invece della scala massima
44).
6.2.2 Il reddito complessivo conseguito dall'interessato nel corso della
sua attività in Svizzera, una volta proceduto all'operazione di splitting so-
pra ricordata, ammonta a fr. 594'344.-. Questo importo deve essere riva-
lutato secondo apposite tabelle fino all'anno in cui matura il diritto (art. 30
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Pagina 8
cpv. 1 LAVS), nella specie, per il fattore 1,199, il che comporta un reddito
rivalutato di fr. 712'619.-. che, diviso per una durata contributiva di 21 anni
e 3 mesi, comporta un reddito annuo medio determinante di fr. 33'535.-.
6.2.3 L'interessato ha inoltre diritto a degli accrediti per compiti educativi
per un totale di fr. 20'812.-, che sommato al reddito annuo medio da lavo-
ro ("splittato") di fr. 33'535.-, comporta un reddito annuo medio di fr.
54'347.-. Questo importo è arrotondato al prossimo valore contenuto nelle
tabelle, ossia fr. 54'756.-.
6.2.4 Ora, in base alla scala 21 ed un reddito annuo medio determinante
di fr. 54'756.-, l''importo mensile di vecchiaia è di fr. 929.—(2013).
6.3
6.3.1 Secondo le basi di calcolo AI quando, nel 1989, venne concesso il
diritto alla rendita, l'interessato poteva contare su 17 anni interi di contri-
buzione, il che, invece dei 20 anni richiesti per la sua classe di età (1948)
per aver diritto alla scala massima (44), comportava una scala 38. Questa
scala rendite permane fino al momento della concessione del diritto alla
rendita di vecchiaia.
6.3.2 Il reddito annuo medio viene adeguato ogni anno in base all'evolu-
zione dell'indice dei prezzi e dei salari. Nel 2013 detto reddito si situava a
fr. 68'796.-. Come si può constatare, sia la scala rendite, che il reddito
annuo medio determinante superano di gran lungo i medesimi elementi
calcolati secondo le basi della semplice rendita di vecchiaia. In base agli
elementi sopraddetti l'importo pensionistico mensile ammonta a fr. 1'843.-
e meglio è pari a quasi il doppio dell'importo calcolato secondo le basi
AVS.
6.4 Manifestamente, quindi, la soluzione fondata sull'art. 33bis cpv. 1
LAVS è la soluzione più vantaggiosa per l'avente diritto.
6.5 Ne consegue che la decisione su opposizione impugnata va confer-
mata, mentre il ricorso va respinto.
7.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o po-
steriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale ammini-
strativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice
unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in ma-
teria o il rigetto.
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Pagina 9
Alla luce dei considerandi precedenti il ricorso va considerato manifesta-
mente infondato. Di conseguenza questo Tribunale può pronunciarsi qua-
le giudice unico.
8.
8.1 Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti.
Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo
temerario o sconsiderato.
Nella fattispecie, non si prelevano spese processuali.
8.2 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili).
Visto l'esito della procedura, al ricorrente, non rappresentato, non si as-
segnano indennità per spese ripetibili.
Le autorità federali per contro non hanno diritto ad un'indennità a titolo di
ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese
ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: