B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6458/2011
S e n t e n z a d e l 5 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinato dagli avv. Rodolfo Barsi e Franco Papadia,
viale O. Quarta 16, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 19 ottobre 2011.
C-6458/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di quattro figli,
ha lavorato in Svizzera come muratore dal 1969 al 1973 e dal 1995 al
1998, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vec-
chiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 13 a 15). Il 21 dicembre
2010, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale
(INPS), l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidi-
tà per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita
d'invalidità svizzera (doc. 11), la cui istruzione ha permesso di acquisire,
tra gli altri, i documenti seguenti:
- una scheda di dimissione ospedaliera, relativa ad un ricovero protrattosi
dal 26 al 31 marzo 2004 (doc.5), facente stato di una calcolosi ureterale e
di un'idronefrosi,
- un referto ecografico dell'addome superiore e inferiore, del 15 febbraio
2010 (doc. 6), in cui sono descritti un fegato modicamente aumentato di
volume, dei reni in sede, un pancreas, una milza, dei grandi vasi, una ve-
scica e una prostata regolari,
- un referto radiografico della colonna cervicale e dorsale, del 19 febbraio
2010 (doc. 7), in cui è riferito che la prima presenta una ridotta lordosi fi-
siologica con discreti fenomeni di artrosi intersomatica ed interapofisaria,
e la seconda una scoliosi sinistro – convessa con artrosi intersomatica ed
interapofisaria,
- un referto di risonanza magnetica della spalla destra, del 28 aprile 2010
(doc. 8), in cui sono specialmente riportati dei fenomeni degenerativi della
cuffia rotatoria,
- un referto tomografico computerizzato del torace, del 5 maggio 2010
(doc. 9), in cui è osservato, in particolare, che non appaiono lesioni
espansive e/o infiltrative del parenchima polmonare bilateralmente,
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______,
medico dell'INPS, del 10 febbraio 2011 (doc. 10), diagnosticante, nel
quadro di movimenti (forza e tono muscolare) e di un'andatura in genera-
le normali, ma con una lieve limitazione dei movimenti articolari della
spalla destra, dei pregressi episodi di fibrillazione atriale (FA) cardiovertiti
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farmacologicamente in soggetto con cardiopatia ipertensiva, un'ateroma-
sia carotidea non stenosante, una broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO), un'artropatia del rachide con discopatie lombari multiple e una
sindrome della cuffia rotatoria destra a discreto impegno funzionale, una
diverticolosi del sigma e una calcolosi renale. Nella perizia è inoltre speci-
ficato che l'assicurato è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri,
adeguati alle sue condizioni, senza controindicazioni, ma che egli non
può più eseguire la sua ultima attività a tempo pieno, per la quale il grado
d'invalidità è valutato, secondo il diritto italiano, al 65%,
- i questionari per il datore di lavoro e per l'assicurato, del 25 luglio 2011
(doc. 19 e 20), dai quali risulta che l'assicurato è attivo come muratore
presso un'impresa di costruzioni italiana dal 3 dicembre 2008, lavoro qua-
lificato di pesante ed esposto alle intemperie, otto ore giornaliere per qua-
ranta ore settimanali, che ha potuto esercitare a tempo pieno questa atti-
vità fino al 27 gennaio 2011, con interruzioni per ragioni di salute dal
1° marzo al 18 giugno 2010 e dal 28 gennaio 2011 in poi, che l'ultimo sa-
lario mensile lordo ammontava a EUR 1'841.- e che, senza danno alla sa-
lute, guadagnerebbe EUR 2'024.- al mese.
B.
L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione raccolta alla valutazione
del proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale,
mediante presa di posizione del 23 agosto 2011 (doc. 22), ha diagnostica-
to una broncopneumopatia cronica ostruttiva, una fibrillazione atriale con-
vertita, una lombalgia, un'ateromasia ed un'idronefrosi, formulando un'in-
capacità dello 0% sia per l'attività di muratore, sia per occupazioni confa-
centi, a tempo pieno e implicanti la possibilità di alternare le posizioni se-
duta ed eretta, ma senza dovere sollevare pesi superiori ai 25 kg, quali
magazziniere o venditore.
Il 2 settembre 2011 l'UAIE ha quindi messo a punto un progetto di deci-
sione (doc. 23), con il quale ha ventilato all'assicurato il rigetto della sua
domanda di rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo ad esprimere
eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni.
Rappresentato dall'ENCAL-CISAL, l'assicurato si è opposto al progetto di
decisione il 21 settembre 2011, esibendo un breve certificato del 19 set-
tembre 2011 (doc. 25), di difficile lettura, ed un referto ecografico dell'ad-
dome, del 3 settembre 2011 (doc. 26), sui quali il dott. C._______ ha pre-
so posizione il 13 ottobre 2011 (doc. 29), rilevando che essi non giustifi-
cano alcuna restrizione della capacità lavorativa.
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Pagina 4
Di conseguenza, il 19 ottobre 2011 (doc. 30), l'UAIE ha emanato una de-
cisione di rigetto della domanda di prestazioni presentata il 21 dicembre
2010.
C.
Contro questa decisione, rappresentato dagli avvocati Barsi e Papadia,
l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il
24 novembre 2011, chiedendo sostanzialmente che gli sia riconosciuto il
diritto ad una rendita d'invalidità, intera o di grado inferiore, sulla base de-
gli atti all'incarto e della nuova documentazione medica allegata all'impu-
gnativa, di cui si dirà, se del caso, in seguito.
D.
Il dott. D._______, medico dell'UAIE, si è pronunciato sul caso il 21 feb-
braio 2012 (doc. 34), fissando un'incapacità lavorativa del 50% per l'attivi-
tà di muratore da marzo 2011 (insorgenza di una fibrillazione atriale con
tentativo inefficace di cardioversione), ed una piena capacità lavorativa in
occupazioni medioleggere, che non sottopongano il sistema circolatorio,
anche per motivi pneumologici, a sforzi e che non implichino la necessità
di sollevare pesi superiori a 12 kg.
Il 2 marzo 2011 l'UAIE ha proceduto ad un calcolo del grado d'invalidità
(doc. 36). Come reddito ipotetico da valido per il 2011, secondo i dati for-
niti dal datore di lavoro, l'amministrazione ha ritenuto un valore di
EUR 2'024.-, e, come reddito da invalido, sulla base dei dati statistici
dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO) per il 2008, indicizzati al 2011,
in attività quali cassiere o venditore al dettaglio, ha considerato un valore
medio di EUR 1'431.01, ridotto del 25% in funzione delle circostanze per-
sonali dell'assicurato, ossia EUR 1'073.26. Attuando il raffronto dei due
redditi, l'UAIE ha ottenuto una perdita di guadagno del 46.97%, corri-
spondente ad un grado d'invalidità del 47%.
E.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 21 marzo 2012, sottolineando specialmen-
te che il ricorrente avrebbe diritto ad un quarto di rendita, in conformità
con le disposizioni pertinenti della legge sull'assicurazione invalidità, nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2008, a partire da marzo 2012. Tenuto
conto che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della deci-
sione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in
cui essa è stata resa, e che i fatti accaduti posteriormente devono forma-
re oggetto di un nuovo procedimento amministrativo, l'UAIE ha concluso
alla reiezione del ricorso e proposto che l'atto ricorsuale sia considerato
C-6458/2011
Pagina 5
quale nuova domanda di rendita, con trasmissione dell'incarto all'ammini-
strazione per l'esame del diritto ad una rendita dopo la data della decisio-
ne avversata.
Il ricorrente ha brevemente replicato il 12 aprile 2012, confermando le
proprie conclusioni.
F.
Con decisione incidentale del 17 aprile 2012, questo Tribunale ha invitato
il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese proces-
suali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 16 maggio
2012.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
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Pagina 6
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), ed il correlato Allegato II,
che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità, come pure il corrispondente Regolamento di
applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972, relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71). Si tratta di
una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far
data dal 1° giugno 2002 o successivamente, in sostituzione delle
Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o
più Stati (art. 6 del Regolamento), e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità
europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
L'Allegato II è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del
Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in
esame rimane regolato dalla versione dell'Allegato II in vigore fino al
31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU 2006
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Pagina 7
5851, RU 2009 2411 e 2421), secondo cui le parti contraenti applicano
tra di loro il Regolamento (CEE) n° 1408/71 e il Regolamento (CEE) n°
574/72 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU 2009 4845).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972, relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 136 V 24 con-
sid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo pacchetto di
misure), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012, non sono invece
applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
4.
Il periodo di cognizione giudiziaria di questo Tribunale si estende fino al
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Pagina 8
19 ottobre 2011, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicura-
zioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in ge-
nerale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione
in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2). Il giudice delle assicura-
zioni sociali può tuttavia tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data del-
la decisione impugnata quando essi possono imporsi quali elementi d'ac-
certamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 130 V 138, vedi anche 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).
5.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chie-
dendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità, intera o
di grado inferiore.
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicu-
razione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere, cu-
mulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni
(art. 36 LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi
sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
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7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29
cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma
al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni
(art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
C-6458/2011
Pagina 10
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de-
cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un
giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 con-
sid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, al-
lorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'in-
teressato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera comple-
ta i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte
le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle corre-
lazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclu-
sioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V
160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, se-
condo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il me-
dico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF
125 V 353; VSI 2001 p. 109).
C-6458/2011
Pagina 11
9.
9.1 In concreto, il ricorrente ha smesso di lavorare per ragioni di salute il
28 gennaio 2011 (doc. 19 e 20), e, da allora, apparentemente, non ha più
ripreso alcuna attività lucrativa, anche se nella perizia E 213 del 10 feb-
braio 2011 è indicato che egli lavora come muratore per otto ore al giorno,
dimodoché occorre fondarsi sui documenti medici per valutare la sua ca-
pacità lavorativa.
Ora, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in particolare,
dalla perizia E 213 della dott.ssa B._______, medico dell'INPS, del 10
febbraio 2011 (doc. 10), e dalle prese di posizione dei dottori C._______
e D._______, medici dell'UAIE, del 23 agosto 2011 e 21 febbraio
2012 (doc. 22 e 34), risulta la diagnosi generale di broncopneumopatia
cronica ostruttiva, d'artropatia del rachide con discopatie lombari multiple
e sindrome della cuffia rotatoria destra a discreto impegno funzionale, di
diverticolosi del sigma e di calcolosi renale. A questi elementi diagnostici
bisogna aggiungere degli esiti da politrauma dovuto ad un infortunio della
circolazione stradale, con frattura di tre costole e reazione pleurica, come
rilevato dal dott. D._______ nella documentazione medica prodotta con il
ricorso.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
dal ricorrente, il collegio giudicante non ha motivi per non adottarla.
9.2 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, la
dott.ssa B._______ ha constatato che il ricorrente è in grado di svolgere
regolarmente lavori leggeri, adeguati alle sue condizioni, senza controin-
dicazioni, ma che egli non può più eseguire la sua ultima attività di mura-
tore a tempo pieno, per la quale il grado d'invalidità è valutato, secondo il
diritto italiano, al 65%.
Dal canto suo, il dott. C._______ ha formulato, il 23 agosto 2011, un'inca-
pacità lavorativa generale dello 0%, sia per l'attività di muratore, sia per
occupazioni confacenti, a tempo pieno e implicanti la possibilità di alter-
nare le posizioni seduta ed eretta, ma senza dovere sollevare pesi supe-
riori ai 25 kg, quali magazziniere o venditore.
9.3 Nell'ambito della presente procedura il dott. D._______ ha invece
chiaramente fissato, il 21 febbraio 2012, un'incapacità lavorativa del 50%
per l'attività di muratore da marzo 2011 (insorgenza di una fibrillazione a-
triale con tentativo inefficace di cardioversione), ed una piena capacità la-
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Pagina 12
vorativa in occupazioni medioleggere, che non sottopongano il sistema
circolatorio, anche per motivi pneumologici, a sforzi e che non implichino
la necessità di sollevare pesi superiori a 12 kg.
9.4 Visto quanto precede, il collegio giudicante può concludere che, al-
meno fino alla data della decisione impugnata, il 19 ottobre 2011, il ricor-
rente non ha subito un'incapacità lavorativa del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione con, al termine di questo periodo, un'in-
validità minima del 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. consid. 7.3), e che perciò
non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità fino a quella data.
10.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata. Come proposto dall'UAIE, l'atto ricorsuale deve essere con-
siderato quale nuova domanda di rendita e l'incarto trasmesso all'ammi-
nistrazione per l'esame del diritto ad una rendita dopo la data della deci-
sione avversata.
11.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giu-
dice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto
(lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente
inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, secondo il cpv. 2, le competenze
del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicurazioni so-
ciali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare, ante-
riore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale
amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un
giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata
in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito
dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice uni-
co, il rigetto del presente ricorso.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e
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compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 16 maggio
2012.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente in-
dennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L'incarto è trasmesso all'UAIE affinché proceda ai sensi del consid. 10.
3.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 16 maggio
2012.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
– ai rappresentanti del ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
Giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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