B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6459/2013
S e n t e n z a d e l 2 5 g e n n a i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Caroline Bissegger;
Cancelliere Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
patrocinato dalla Rechtsberatung für italienische
Migrantinnen und Migranten, 4054 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita
(decisione del 18 ottobre 2013).
C-6459/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1997 in
poi, nei settori della metalmeccanica e idrotecnica, come disegnatore di
macchine ed anche, nel 2003/2009 come responsabile acquisti, solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI, doc. 9).
B.
B.a In data 13 maggio 2009, in seguito ad un infortunio avvenuto il 13
settembre 2008, l'interessato ha presentato istanza volta al conseguimen-
to di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 3).
L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha acquisito ad atti l'incarto dell'Istitu-
to nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), da cui è
emerso (doc. 5 e seg. inc. INSAI) che l'infortunio, causato da una caduta
accidentale, gli aveva procurato la frattura di quattro frammenti dell'omero
prossimale destro con susseguente intervento in Italia tendente alla ridu-
zione ossea e sintesi locale (doc. 39 inc. INSAI). L'interessato ha potuto
riprendere il lavoro al 50% il 7 gennaio 2009, ma non nella precedente
mansione di responsabile acquisti. In seguito è stato licenziato (doc. 35
inc. INSAI, doc. 13) per ristrutturazione aziendale.
B.b La visita presso il Prof. Dott. Z._______, chirurgo ortopedico, su inca-
rico dell'INSAI, del 25 marzo 2009 (doc. 39 inc. INSAI) ha palesato la ne-
cessità di procedere ad un nuovo intervento artroscopico intra e periarti-
colare. L'assicurato è quindi stato operato (tenotomia, artrolisi a 360°, de-
bridement articolare bursectomia ed acromioplastica spalla destra) il 22
maggio 2009 presso la Clinica B._______ di R._________ (doc. 58, 61
inc. INSAI). Nel corso delle visite da parte dell'ispettore INSAI, già nell'ot-
tobre 2009, l'assicurato manifestava ansietà e preoccupazione a seguito
del licenziamento (doc. 63 inc. INSAI).
B.c Acquisiti tutti gli atti dell'INSAI fino al settembre 2009, nel rapporto
dell'8 settembre 2009, l'Ufficio AI cantonale ha ammesso l'esistenza di
un'invalidità totale ( doc. 18), per cui, dopo la regolare delibera (8 ottobre
2009, doc.19) e progetto di decisione (doc. 20), l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per
notificare le decisioni per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha ero-
gato a A._______, con decisione del 18 dicembre 2009, una rendita inte-
C-6459/2013
Pagina 3
ra dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con effetto 1° novembre 2009
(doc. 25).
C.
C.a Nel corso della visita circondariale INSAI del 17 giugno 2010 veniva
posta solo la diagnosi ortopedica di stato dopo frattura in quattro parti
omero prossimale destro il 13 settembre 2008, stato da osteosintesi con
fili di Kirschner, mancata consolidazione totale dei frammenti. Veniva
consigliato un nuovo intervento artroscopico e la necessità di un sostegno
psicologico e se ne deduceva un'incapacità lavorativa 100% (doc. 67 inc.
INSAI).
L'interessato è stato quindi sottoposto ad una nuova artrolisi e bursecto-
mia alla spalla destra l'11 febbraio 2011, sempre presso la clinica
B._______ (doc. 78 in toto inc. INSAI). La visita ortopedica del 12 aprile
2011 (doc. 80 inc. INSAI) segnalava un decorso post-operatorio complica-
to da rigidità. Un nuovo accertamento medico INSAI del 16 giugno 2011
(doc. 86 inc. INSAI) segnalava la diagnosi già riferita con aggiunta di uno
sviluppo di osteocondrosi delle testa omerale destra (invalidità 100%).
Nel novembre 2011 A._______ è stato sottoposto a intervento di protesi
di rivestimento delle testa omerale destra (doc. 92 inc. INSAI in toto).
L'INSAI ha considerato l'interessato ancora incapace al lavoro al 100%
nel corso della visita medica circondariale del 30 aprile 2012 (doc. 116,
pag. 4 inc. INSAI). Da un punto di vista psichico l'assicurato presentava
un sovraccarico, pertanto il Dott. C._______ ha ritenuto necessario conti-
nuare un sostegno.
C.b L' assicuratore infortuni ha quindi acquisito agli atti un rapporto d'e-
same psichiatrico del 10 settembre 2012 nel quale si faceva stato di una
cura avviata nel luglio 2010. Veniva in particolare posta la diagnosi di sin-
drome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (F 43.21
ICD 10) con prognosi di cronicizzazione non favorevole (doc. 123 inc. IN-
SAI). L'assicuratore infortuni ha disposto una perizia psichiatrica, che è
stata eseguita il 14 novembre 2012 (rapporto del 19 dicembre successi-
vo) dalla Dott.ssa D._______, la quale, dopo ampia ed approfondita inda-
gine, ha constatato un disturbo misto ansioso-depressivo, ma non si è
pronunciata sulla capacità di lavoro del paziente, accertando comunque
una causalità naturale fra la patologia psichiatrica e l'infortunio del set-
tembre 2008.
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Pagina 4
D.
Dal canto suo l'Ufficio AI ticinese, acquisiti ulteriori atti dall' INSAI, con
comunicazione del 2 maggio 2011, in via di revisione, ha confermato il di-
ritto alla rendita intera AI (doc. 36).
E.
Nell'ottobre 2011 (doc. 41) l'UAI ha avviato una nuova procedura di revi-
sione. Acquisiti gli atti dell'INSAI fino al 20 aprile 2012 (visita circondaria-
le, doc. 58), il SMR, tramite il Dott. E._______, medico generalista, ha fat-
to disporre una visita pluridisciplinare presso il Servizio di accertamento
medico dell'AI di Bellinzona (SAM; doc. 65, 66, 68).
L'assicurato è stato visitato nel gennaio/febbraio 2013 dal Dott.
H._______, specialista in reumatologia, dal Dott. F._______, specialista
in neurologia e dalla Dott.ssa G._______, psichiatra. Secondo i periti, ri-
spetto alla precedente decisione di revisione dell'8 ottobre 2009 (data del-
la delibera, doc. 19, la decisione è del 18 dicembre 2009, doc. 25) non vi
è stato alcun miglioramento (doc. 74 pag. 25). Gli esperti hanno concluso
che il paziente è incapace al lavoro in misura del 40% per ragioni psichia-
triche in qualsiasi attività già dal 2010 (pag. 24), mentre dal punto di vista
reumatologico occorre ancora ammettere un'incapacità al lavoro del 60%
in attività simili alla precedente (disegnatore o impiegato responsabile ac-
quisiti) o comunque leggere (doc. 74 in toto "in un'attività sedentaria ed in
ambito amministrativo rispettosa dei limiti e dei consigli descritti prece-
dentemente", pag. 25). Per il reumatologo è opportuna una rivalutazione
della situazione entro un anno dalla perizia e meglio nel febbraio 2014,
essendo l'evoluzione ancora incerta sia in senso positivo che negativo
(doc. 74 pag. 48). La prognosi è incerta per la psichiatra e passibile di
peggioramento (doc. 77 pag. 6).
E.a L'incarto è stato trasmesso al Dott. E._______, che nel rapporto del
18 marzo 2013 (doc. 75), ha attestato uno stato di salute invariato e quin-
di nessun miglioramento rispetto al 2009. L'incapacità lavorativa è stata
infatti considerata pari al 100% e in proposito egli ha precisato che le sin-
gole incapacità lavorative (60% per motivi psichiatrici e 40% per motivi
reumatologici) vanno parzialmente sommate.
E.b Preso atto di alcune incongruenze emerse alla lettura della perizia del
SAM e del rapporto finale del SMR (doc. 75) l'Ufficio AI cantonale ha ri-
sottoposto il caso a quest'ultimo (doc. 76), chiedendo di precisare i motivi
per cui lo stato di salute sarebbe rimasto invariato, ritenuto che al mo-
mento della decisione del 18 dicembre 2009 esso non era stabilizzato e si
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fondava sui soli motivi infortunistici. Altresì ha chiesto di precisare come
mai le incapacità lavorative andrebbero parzialmente sommate, tuttavia il
medico SMR ha riconosciuto una capacità lavorativa residua nulla.
E.c In seguito ai quesiti postigli, il Dott. E._______ ha sottoposto nuova-
mente il caso al SAM, affinché precisasse l'evoluzione della capacità la-
vorativa in attività abituale ed in attività adeguate dal 2009 in poi (doc. 80,
81). Il SAM ha posto la domanda ai tre specialisti, i quali hanno precisato
che nulla è da rilevare sul piano neurologico. Dal punto di vista psichiatri-
co è stato precisato che le prime note diagnostiche si sono delineate nel
giugno/luglio 2010 con inizio della malattia attorno a gennaio 2010, seb-
bene già si accennava a problemi di questa natura nel corso del 2009.
Dal punto di vista reumatologico il Dott. H._______ ha considerato difficile
stabilire un'evoluzione e in esito alla protesi inserita il 9 novembre 2011,
l'esperto non ha potuto che limitarsi a constatare lo stato diagnostico e
valetudinario presente il giorno della sua perizia, il 15 gennaio 2013.
La Dott.ssa I._______, direttrice sanitaria del SAM, con risposta del 28
maggio 2013 (doc. 82), ha spiegato che dal punto di vista reumatologico
si poteva ritenere definitiva e conclusiva la valutazione della capacità la-
vorativa solamente dal momento della valutazione effettuata il 15 gennaio
2013. Il paziente presentava pertanto una capacità lavorativa nulla quale
disegnatore tecnico o responsabile degli acquisti e in attività adatta dal
2009. Da metà gennaio 2013 viene attestata una capacità lavorativa del
40% (presenza tutto il giorno, rendimento ridotto) come disegnatore tec-
nico/responsabile acquisti/attività adatta (doc. 82).
L'incarto è stato trasmesso al Dott. E._______, il quale ha ritenuto un'in-
capacità al lavoro totale dal 13 settembre 2008 e del 60% dal 15 gennaio
2013 e continua, il miglioramento essendo intervenuto solo alla data delle
perizia eseguita presso il SAM (doc. 83).
F.
Con decisione del 18 luglio 2013 l'INSAI ha dichiarato l'assicurato abile al
lavoro al 100% dal 1° luglio 2013 per i soli postumi infortunistici e ha rico-
nosciuto ad A._______ un'indennità unica per menomazione dell'integrità
di fr. 25'200.- (doc. 88). Con provvedimento formale del 28 novembre
2013 l'INSAI ha respinto l'opposizione presentata dall'assicurato (si con-
fronti sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 giugno
2014, CD allegato al doc. TAF 25).
C-6459/2013
Pagina 6
G.
G.a L'Ufficio AI ticinese ha quindi proceduto ad un calcolo comparativo
dei redditi, dal quale è risultato che la perdita di guadagno dell'interessa-
to, tenendo conto di un'incapacità lavorativa del 60% e di una deduzione
dell'8% per fattori personali (per attività leggera), nel 2011 era del 67,89%
(doc. 84).
Altri referti medici sono nel frattempo giunti, segnatamente (doc. 89) una
RM dorsale e del rachide cervicale del 24 luglio 2013 e un rapporto d'e-
same neuropsichiatrico del 25 luglio 2013, attestante una sindrome da di-
sadattamento con reazione depressiva grave e prolungata (F 43.21).
G.b Il consulente in integrazione professionale nel rapporto del 23 agosto
2013 (doc. 95) ha ritenuto dal canto suo che per motivi psichici non si po-
tevano attuare provvedimenti professionali e ha proposto la riduzione del-
la prestazione in corso a tre quarti di rendita AI.
Con progetto di decisione del 26 agosto 2013 la rendita intera è stata so-
stituita in via di revisione con ¾ di rendita (doc. 96), ritenuto che, in base
agli accertamenti specialistici esperiti, era ammissibile svolgere un'attività
lavorativa adeguata nella misura del 40% dal 13 marzo 2013.
G.c Il Patronato INCA di Bellinzona, con scritto del 10 settembre 2013
(doc. 102), ha contestato il progetto dichiarando che la situazione valetu-
dinaria del proprio assistito era rimasta invariata. Ha prodotto una rela-
zione psichiatrica del 25 luglio 2013 del Dott. L._______ ove si conferma
la diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione depressiva grave
e prolungata (F 43.21), con tendenza alla cronicizzazione e prognosi sfa-
vorevole e due referti RM del rachide cervicale e dorsale del 24 luglio
2013 (doc. 102 in toto).
L'incarto è stato nuovamente sottoposto al Dott. E._______, il quale, con
nota del 17 settembre 2013 (doc. 104), si è riconfermato nelle sue prece-
denti conclusioni.
G.d Mediante decisione del 18 ottobre 2013, notificata direttamente all'in-
teressato, in quanto il Patronato INCA aveva nel frattempo cessato l'attivi-
tà (doc. 105, 106), l'UAIE ha sostituito la precedente rendita intera con tre
quarti di rendita con effetto dal 1° dicembre 2013 (doc. 109).
C-6459/2013
Pagina 7
H.
Con ricorso depositato il 19 novembre 2013, A._______, rappresentato
dalla Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten, chiede,
in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento ammini-
strativo e, di conseguenza, il ripristino del suo diritto a percepire la rendita
intera AI dal 1° dicembre 2013. Contesta in particolare la perizia del SAM
per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico. Produce al riguardo un altro re-
ferto psichiatrico del Dott. L._______ dell'8 novembre 2013 attestante la
medesima diagnosi già espressa (doc. TAF 1 ed allegati).
I.
L'UAIE, nella risposta di causa del 6 gennaio 2014, propone la reiezione
del ricorso, rinviando al preavviso del 19 dicembre 2013 dell'Ufficio AI del
Cantone Ticino, ritenuto che il referto psichiatrico esibito è del tutto simile
a quello precedente, prodotto in sede di audizione, per cui viene confer-
mata la piena validità della perizia pluridisciplinare del SAM (doc. TAF 3).
J.
Replicando, in data 18 febbraio 2014 (doc. TAF 6), l'assicurato fa presen-
te che le perizie prodotte (Dott. L._______) fanno stato di una reazione
depressiva grave prolungata e non solo (perizia SAM) di "entità medio-
grave". Inoltre l'interessato rileva che lo stesso SAM ha attestato che non
è intervenuto alcun miglioramento, ne consegue che la documentazione
medica non giustifica una riduzione dell'incapacità lavorativa dal 100 al
60%.
K.
Con comunicazione del 31 marzo 2014, l'UAIE ha riferito che l'UAI Ticino
ha rinunciato a presentare la duplica (doc. 8).
L.
Con decisione incidentale del 29 aprile 2014, la parte ricorrente è stata
invitata a versare un anticipo di fr. 400.-, corrispondente alle presunte
spese processuali, che è stato pagato il 12 maggio 2014 (doc. TAF 11,
12).
M.
Pendente causa l'UAIE ha trasmesso a questo Tribunale copia degli atti
relativi ad una nuova domanda di rendita formulata da A._______, per il
tramite dell'INPS, il 5 giugno 2014 e il 10 luglio 2014 (doc. TAF 14, 15). In
detto plico figura, fra l'altro, una perizia medica particolareggiata (E 213,
INPS di Varese, 19 giugno 2014), nella quale viene rilevata la nota dia-
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Pagina 8
gnosi ortopedica, nonché la sindrome da disadattamento, con situazione
di salute migliorata (cifra 8, 9) rispetto ad una visita precedente, ma tasso
d'invalidità del 50% in attività sostitutive. È stato prodotto anche un nuovo
dettagliato referto del Dott. L._______ del 6 giugno 2014 attestante una
sindrome da disadattamento con reazione depressiva grave e prolungata
(F 43.21).
N.
Con sentenza del 6 giugno 2014 il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha respinto il ricorso presentato da A._______ avverso la decisione su
opposizione dell'INSAI del 28 novembre 2013 (CD allegato al doc. TAF
25, consid. F).
O.
Il 26 marzo 2015 l'interessato ha prodotto un ulteriore referto del Dott.
L._______ del 27 febbraio 2015, ove si conferma succintamente la grave
diagnosi in corso (doc. TAF 18).
P.
L'UAI Ticino ha sottoposto gli atti ai Dott.ri M._______ (internista) e
N._______ (psichiatra), i quali, nella relazione del 28 aprile 2015, rilevano
che, dalla documentazione esibita di recente, non risulta una sostanziale
modifica della problematica psichica rispetto alla valutazione del SAM.
Sia l'UAIE che l'UAI Ticino ripropongono quindi la reiezione del ricorso
(doc. TAF 20).
Con ulteriore presa di posizione del 10 giugno 2015 il ricorrente conferma
le proprie conclusioni (doc. TAF 22), rilevando che nessun miglioramento
può essere sostenuto come del resto è ammesso dal SAM. L'atto è stato
trasmesso all'autorità inferiore (doc. TAF 23) il 23 giugno 2015.
Q.
Pendente causa l'INSAI ha trasmesso un CD contenente i propri atti po-
steriori al mese di dicembre 2012 (doc. TAF 25). Il ricorrente è stato in-
formato (doc. TAF 27).
C-6459/2013
Pagina 9
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am-
ministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicura-
zione per l'invalidità possono essere contestate innanzi a questo Tribuna-
le conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giu-
gno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorrente ha inoltre versato l'anticipo di 400
franchi relativo alla presunte spese processuali, entro il termine impartito.
Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1
consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel
C-6459/2013
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corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni
si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e se-
condo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata
temporis; DTF 130 V 445).
3.2 Per quel che concerne il diritto interno, le modifiche disposte dalla 6a
revisione della LAI, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, sono applicabili
nel caso di specie - oggetto del contendere essendo la sostituzione della
rendita intera con ¾ di rendita a far tempo dal 1° dicembre 2013 - pur non
avendo comportato dei cambiamenti rispetto al vecchio diritto in merito al-
la valutazione dell'invalidità.
4.
Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimi-
tato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione
di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto
dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali ele-
menti d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisio-
ne stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri ter-
mini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se so-
no suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui
detta decisione litigiosa è stata resa e meglio il 18 ottobre 2013 (cfr. sen-
tenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
5.
5.1 Essendo il ricorrente cittadino italiano, secondo il diritto internaziona-
le, è applicabile l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, del 21
giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno
2002 (ALC, RS 0142.112.681) con il suo allegato II che regola il coordi-
namento dei sistemi di sicurezza sociale. In questo contesto, dal 1° aprile
2012 l'ALC si riferisce al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordi-
namento dei sistemi di sicurezza sociale, così come il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre
2009 che regola le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n.
883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS
0.831.109.268.1 e 0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque
applicabili nella specie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011
C-6459/2013
Pagina 11
del 4 maggio 2012). Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n.
883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad
esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli
stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro come i
cittadini di tale Stato. Il regolamento (CE) n. 1408/71, al quale l'ALC rin-
viava per il periodo precedente il 31 marzo 2012, conteneva una disposi-
zione simile al suo art. 3 cpv. 1.
5.2 Il riconoscimento all'estero di una rendita d'invalidità secondo il rispet-
tivo sistema di sicurezza sociale non pregiudica la valutazione dell'invali-
dità secondo il diritto svizzero (sentenza del Tribunale federale del 4 feb-
braio 2003 I 435/02). Anche dall'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'inva-
lidità di un assicurato va infatti determinato esclusivamente secondo il di-
ritto svizzero (art. 46 del regolamento [CE] n. 883/2004 in relazione con
l'allegato VII dello stesso regolamento; rispettivamente, per il diritto in vi-
gore fino al 31 marzo 2012, art. 40 cpv. 4 in relazione con l'allegato V del
regolamento 1408/71; cfr. anche DTF 130 V 253 consid. 2.4; sentenza
del Tribunale federale I 376/05 del 5 agosto 2005 consid. 3.1). Deve es-
sere comunque dato per acquisito che la documentazione medica ed
amministrativa prodotta dagli istituti di sicurezza sociale di un altro Stato
membro deve essere presa in considerazione (art. 49 cpv. 2 del regola-
mento (CE) n. 987/2009).
6.
Oggetto del contendere è la revisione della rendita intera assegnata
all'assicurato il 1° novembre 2009 e confermata il 2 maggio 2011, in parti-
colare la sostituzione con tre quarti di rendita con effetto dal 1° dicembre
2013 (doc. 109), segnatamente contestata è la capacità lavorativa resi-
dua dell'assicurato.
6.1 Secondo l'amministrazione tale procedere si giustifica in quanto l'as-
sicurato, in base agli accertamenti medici eseguiti, sarebbe di nuovo in
grado di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute che gli per-
metterebbe di realizzare più del 30% del guadagno che potrebbe ottenere
se non fosse caduto invalido, rispettivamente la capacità lavorativa sa-
rebbe pari al 40% a partire dalla perizia del SAM.
6.2 Dal canto suo il ricorrente sostiene da un lato che la situazione vale-
tudinaria e le conseguenze della stessa sulla capacità lavorativa sono ri-
maste pressoché invariate rispetto al periodo in cui la prestazione è stata
concessa, in particolare la perizia del SAM, che accerta una situazione
C-6459/2013
Pagina 12
invariata non giustifica una riduzione del grado di incapacità lavorativa dal
100% al 60%.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'UE. Dopo l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti
(CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, i cittadini svizzeri e dell’Unione europea
che presentano un grado d'invalidità del 40% almeno, hanno diritto a un
quarto di rendita in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 LAI indipendentemente
dal loro domicilio e residenza (art. 4 del regolamento [CE] n. 883/04.
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di que-
sto anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
C-6459/2013
Pagina 13
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile.
8.
8.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta pro-
porzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La revisione avviene
d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante
del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel
momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi,
o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono
provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della gran-
de invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]). Se, di contro, è stata fatta do-
manda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'inva-
lidità è modificato in misura rilevante per il diritto a prestazioni (art. 87 cpv.
3 OAI).
8.2 La giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette
a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che
ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). La sem-
plice valutazione diversa di circostanze di fatto rimaste sostanzialmente
invariate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112
V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5
consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non può infatti giustificare un rie-
same incondizionato del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
Per le rendite dell'assicurazione invalidità, infine, anche una modifica di
poco conto dello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisio-
ne se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto)
C-6459/2013
Pagina 14
di una soglia minima (DTF 133 V 545 consid. 6 con riferimenti a dottrina e
giurisprudenza).
8.3 L'istituto della revisione è stato concepito per tenere conto di modifi-
che riguardanti la situazione personale degli assicurati, quali lo stato di
salute e fattori economici. Non ne fanno per contro parte i dati statistici
essendo dei fattori esterni (DTF 133 V 545 consid. 7.1 pag. 548). Al ri-
guardo il Tribunale federale ha precisato - in una vertenza in cui lo stato
di salute era rimasto invariato - che modifiche di poco conto nei dati stati-
stici salariali non giustificavano una revisione, nemmeno se, a seguito di
queste modifiche, il valore limite veniva superato per eccesso o per difet-
to (DTF 133 V 545 consid. 7.3 pag. 549).Per le stesse considerazioni, la
possibilità di procedere ad una revisione va ugualmente negata se la mo-
difica dei soli valori statistici è di un certo rilievo. Se infatti risulta che il
motivo effettivo per una revisione del diritto alla rendita risiede nella modi-
fica dei valori statistici (tabellari), simile operazione deve essere esclusa
(sentenza 9C_696/2007 succitata pubblicata in RTiD 2010 II p. 197 con-
sid. 5.3).
8.4 Va ancora rilevato che nel diritto delle assicurazioni sociali, fatte salve
le disposizioni transitorie e, se del caso, la presenza di diritti acquisiti, le
decisioni inizialmente non erronee riguardanti prestazioni durevoli vanno
di regola adattate alle modifiche di legge risultanti dall'intervento del legi-
slatore (DTF 121 V 157 consid. 4a pag. 161 seg.). Per contro, una nuova
prassi amministrativa o giudiziaria non giustifica, di principio, la modifica
di prestazioni durevoli fondate su una decisione cresciuta in giudicato
(DTF 129 V 200 consid. 1.2 pag. 202; 121 V 157 consid. 4a pag. 162;
120 V 128 consid. 3b pag. 132 con riferimenti). Anche una modifica giuri-
sprudenziale può comportare eccezionalmente la modifica (pro futuro) di
una decisione cresciuta in giudicato se la nuova prassi riveste una portata
tale che la sua inosservanza darebbe luogo a una violazione del principio
dell'uguaglianza di trattamento, in particolare se la precedente prassi ri-
manesse valida solo per pochi assicurati (DTF 135 V 201 consid. 7.2.2
pag. 214, 227 consid. 6.2.2, 129 V 200 consid. 1.2 pag. 202; 121 V 157
consid. 4 pag. 162; 120 V 128 consid. 3c pag. 132, 115 V 308 consid.
4a/dd pag. 314). Ciò si impone segnatamente se il mantenimento della
decisione iniziale non è assolutamente più sostenibile alla luce della nuo-
va giurisprudenza e se quest'ultima ha una tale portata generale che la
sua mancata applicazione in un singolo caso equivarrebbe a privilegiare
(o discriminare) l'interessato in maniera scioccante, violando il principio
della parità di trattamento (SVR 1995 IV n. 60 pag. 171 consid. 4a pag.
173, I 382/04; RTiD 2010 II p. 197 consid. 6). In proposito il Tribunale fe-
C-6459/2013
Pagina 15
derale ha statuito che la nuova giurisprudenza secondo cui non sono più
applicabili i valori salariali statistici regionali, non consente, alla luce dei
principi suesposti, di adattare, a sfavore dell'interessato, una decisione
cresciuta in giudicato. In particolare, la nuova prassi giudiziaria non rende
insostenibili le precedenti assegnazioni di rendite fondate sui dati statistici
salariali regionali (sentenza 9C_696/2007 succitata pubblicata in RTiD
2010 II p. 197 consid. 6.1).
9.
9.1 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'as-
sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se
la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità
si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della
soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare.
9.2 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della deci-
sione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
10.
10.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato,
la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è sta-
ta oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto
dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del
provvedimento litigioso (sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007;
DTF 133 V 108).
10.2 In concreto il periodo di riferimento è pertanto quello intercorrente fra
la decisione del 18 dicembre 2009, tramite la quale è stata erogata una
rendita intera AI all'assicurato ed il 18 ottobre 2013, data della decisione
impugnata. Di contro non può essere ritenuta decisione a titolo d'appog-
gio dell'esame comparativo la comunicazione di conferma del diritto alla
rendita intera AI del 2 maggio 2011 (doc. 36) in quanto la procedura è sta-
ta del tutto sommaria, l'Ufficio AI cantonale essendosi limitato a conferma-
re la precedente decisione tramite semplice comunicazione.
C-6459/2013
Pagina 16
11.
11.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per valuta-
re il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica
e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da inva-
lido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione sviz-
zera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
11.2 In assenza di documentazione economica, la documentazione me-
dica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico gra-
duare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per co-
stante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire impor-
tanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permetto-
no di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114
V 314 consid. 3c).
11.3 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og-
getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami comple-
ti, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato
in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del con-
testo medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di pro-
va non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio, quale perizia o rapporto (sentenza del TF 8C_153/2007 del 7
maggio 2008; DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c
pag. 160; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilun-
gen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266).
Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. la Corte ha però ri-
tenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40
PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 vOG) definire delle direttive
in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
C-6459/2013
Pagina 17
11.4 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,
considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del
diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova at-
tendibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che
modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambia-
mento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR
2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere
chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o
che i fatti preesistenti si sono modificati sostanzialmente per quanto ri-
guarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una
modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti
descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'an-
damento dell'incapacità lavorativa hanno condotto alla nuova valutazione
diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigen-
ze devono trovare riscontro nel tenore delle domande poste al perito
(sentenza del TF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag.
81 consid 4.3).
12.
Nel 2009, ai fini del riconoscimento della rendita intera, l'autorità ammini-
strativa si era fondata sulla documentazione medica agli atti dell'INSAI,
da cui emergeva la diagnosi di stato dopo intervento alla spalla destra del
22 maggio 2009 (tenotomia, artrolisi, debridement articolare, borsectomia
ed acromioplastica) per artrofibrosi in esiti di frattura accidentale omero
prossimale destro. L'autorità amministrativa non aveva messo in dubbio il
fatto che l'INSAI riconoscesse un grado d'incapacità lavorativa del 100%
dalla data dell'incidente e continua. Del resto, il grado massimo d'invalidi-
tà era stato condiviso anche nel corso della seconda revisione del maggio
2011 (doc. 36, consid. B e D).
13.
13.1 Al momento della revisione avviata nell'ottobre 2011 l'assicurato è
stato sottoposto a perizia pluridisciplinare specialistica presso il SAM di
Bellinzona (consid. E). I periti interpellati nel gennaio/febbraio 2013 hanno
posto la diagnosi con influenza sulla capacità di lavoro di ansia somatiz-
zata (ICD-10 F 45.3), episodio depressivo di gravità medio-grave (ICD 10
F 32.2), ansia non altrimenti specificata (ICD 10 F 41.9), tratti di persona-
lità accentuati (ICD 10 Z 73.1), pregressa frattura pluriframmentaria (quat-
tro segmenti) dell'omero prossimale destro con/su trauma del 13 settem-
bre 2008, pregressa osteosintesi con fili di Kirschner il 14 luglio 2008,
pregresso sviluppo di anchilosi alla spalla destra, pregresso sviluppo di
C-6459/2013
Pagina 18
osteonecrosi della testa omerale, pregressa artroscopia con tenotomia
del capo lungo del bicipite, artrolisi, debridement, regolarizzazione del
frammento del trochide, borsectomiia e fibrosectomia il 22 maggio 2009,
pregresso intervento di artrolisi con capsulotomia borsectomia sotto-
acromiale, il 12 febbraio 2011, pregresso intervento con posa di protesi di
rivestimento della testa omerale con gambo lungo il 9 novembre 2011. È
poi stata posta la diagnosi senza ripercussione invalidante di sindrome to-
racolombare, pregressa frattura del radio sinistro nel 2001, diabete mellito
compensato, adiposità con BMI di 35 kg/m2, dislipidemia, parametri ema-
tici infiammatori leggermente elevati (doc. 74 in toto).
Il SMR, rappresentato dal Dott. E._______, ha ripreso e condiviso tale
diagnosi (doc. 75).
13.2 Con riferimento all'ultimo intervento tendente all'inserzione di una
protesi di rivestimento della testa omerale del 9 novembre 2011, il Dott.
H._______ ha precisato che il decorso postoperatorio è stato, per quanto
riguarda i dolori, favorevole con la riduzione della sintomatologia dolorosa
e la diminuzione della terapia antidolorifica, sebbene i disturbi non sono
del tutto scomparsi. Non vi è stato per contro un gran miglioramento della
funzionalità del braccio. L'interessato risente una certa debolezza e ha
difficoltà a mantenere il braccio libero. Un'indagine scintigrafica è stata
prevista per escludere un'eventuale instabilità protetica (doc. 74 pag. 22,
23).
13.3 A proposito delle conseguenze del danno alla salute sulla capacità
lavorativa i periti, dopo aver dichiarato che, rispetto alla decisione dell'8
ottobre 2009 (recte: delibera cantonale), non si constatava nessun miglio-
ramento (doc. 74 pag.), hanno concluso che:
"Dal punto di vista psichiatrico l'assicurato presenta una capacità lavorati-
va del 60% già dal 2010 (giugno 2010) e successivamente non vi era più
stata nessuna modifica e la prognosi a medio e lungo termine è di possi-
bile peggioramento". A proposito della capacità lavorativa per motivi psi-
chiatrici il SAM ha precisato che "essa non va sommata, ma integrata con
altre percentuali riconosciute da altri consulenti." (doc. 74 pag. 24).
"Dal punto di vista reumatologico, l'assicurato è limitato dalla patologia al-
la spalla destra anche nelle attività quotidiane: come disegnatore tecnico
in ambito amministrativo l'A. presenta una capacità lavorativa del 40%
(attività sull'arco dell'intera giornata, ma con riduzione del rendimento)".
C-6459/2013
Pagina 19
L'esperto indica poi diversi accorgimenti (posizioni, porto pesi, ecc.) da
assumere dal paziente e altri limiti (doc. 74 pag. 24).
Per le altre discipline (neurologia, internistica), il paziente è per contro
capace al lavoro in ogni attività proponibile.
Al capitolo 7, intitolato "valutazione medico teorica globale dell'attuale ca-
pacità lavorativa", i periti hanno precisato, che "l'assicurato raggiunge una
capacità lavorativa del 40% (presenza durante tutto il giorno, ma con ren-
dimento ridotto) come disegnatore tecnico e responsabile acquisti" (doc.
74 pag. 24).
13.4 Sulla scorta della perizia del SAM in data 18 marzo 2013 il SMR,
tramite il Dott. E._______, ha dichiarato che lo stato di salute è rimasto
invariato e che, rispetto al 2009, non si constatava nessun miglioramento
(doc. 75), attestando da un lato un tasso di incapacità lavorativa del
100% nel precedente lavoro di impiegato disegnatore, sia in eventuali at-
tività sostitutive. Dall'altro il medico SMR ha pure indicato che i tassi di in-
capacità lavorativa del 40% in ambito psichiatrico e del 60% in ambito
reumatologico andavano parzialmente sommati.
13.5 In seguito agli interrogativi posti dall'UAI al Dott. E._______ da un la-
to in relazione alla somma totale dei gradi di incapacità lavorativa da lui
operata, malgrado abbia affermato nel medesimo rapporto che essi an-
davano solo parzialmente sommati e dall'altro per approfondire l'evolu-
zione dello stato di salute e della capacità lavorativa dal 2009 in poi, il ca-
so è stato sottoposto al SAM per complemento istruttorio (doc. 76, 80).
Al riguardo il reumatologo, Dott. H._______ ha ribadito la difficoltà di
esprimersi in merito al quesito posto, affermando che l'evoluzione potreb-
be essere considerata conclusa con l'inserimento della protesi di rivesti-
mento della testa omerale del 9 novembre 2011 (doc. 82 pag. 2) e la sus-
seguente riabilitazione. A suo parere è possibile valutare definitivamente
la capacità lavorativa alla data della sua visita del 15 gennaio 2013. La
capacità lavorativa è pertanto nulla dal 2009, mentre pari al 40% da metà
gennaio 2013. La Dott.ssa G._______ dal canto suo ha dichiarato che
l'esordio della patologia si può situare all'inizio del 2010 probabilmente
dopo la non risoluzione del quadro cui l'assicurato si è confrontato dopo
l'intervento chirurgico del maggio 2009 (doc. 82 pag. 19).
13.6 Alla luce del citato referto completivo il Dott. E._______, nella sua
breve relazione del 31 maggio 2013, ha quindi modificato le proprie con-
C-6459/2013
Pagina 20
clusioni attestando un'incapacità lavorativa totale dal 13 settembre 2008 e
un'incapacità lavorativa del 60% dal 15 gennaio 2013 e precisando – con-
trariamente a quanto attestato nel precedente rapporto - che il migliora-
mento dello stato di salute era valido dal momento della data delle perizia
del SAM (doc. 83).
14.
14.1 Da quanto sopra esposto da un lato emerge che la situazione da un
punto di vista reumatologico/ortopedico appare migliorata e perlomeno
parzialmente stabilizzata (il perito ha infatti considerato indicato rivedere il
caso entro un anno, alfine di valutare i risultati della prospettata scintigra-
fia ossea ed eventuali nuovi approcci terapeutici; doc. 74 pag. 25, consid.
13.2) rispetto alla situazione vigente al momento della decisione di asse-
gnazione della rendita intera. Nel 2009 l'incapacità lavorativa era infatti to-
tale, mentre nel dicembre 2013, in seguito, come detto, alla posa di una
protesi di rivestimento della testa omerale con gambo lungo del 2011 e
successiva riabilitazione, è stata considerata pari al 60%, aspetto non
contestato dal ricorrente. Tale miglioramento viene confermato anche da
quanto emerge dalla visita medica circondariale dell'INSAI del 17 maggio
2013, eseguita dal Dott. C._______, secondo cui la scintigrafia ossea non
ha evidenziato particolari segni di scollamento della protesi (documento di
cui al CD allegato al doc. TAF 25) e pertanto l'incertezza della prognosi
indicata dal Dott. H._______ in febbraio 2013 è nel frattempo superata
(doc. 74 pag. 24 e 25).
Tuttavia la situazione appare nettamente peggiorata a partire dal 2010 e
quindi posteriormente alla decisione di assegnazione della rendita intera,
in seguito all'insorgenza della malattia psichiatrica, la quale causa una li-
mitazione della capacità lavorativa pari al 40%. Quindi se l'incapacità la-
vorativa in ambito reumatologico appare migliorata nella misura del 40%,
in ambito psichiatrico essa è peggiorata nella medesima misura. In tali
circostanze la situazione parrebbe essere più o meno equivalente.
In questo senso potrebbe quindi essere intesa l'affermazione dei periti
secondo cui lo stato di salute (complessivamente) non ha subito alcun
miglioramento (doc. 74-87). Ed è probabilmente per gli stessi motivi che il
Dott. E._______, ha, in un primo momento (doc. 75), sommato integral-
mente i gradi di inabilità lavorativa, sostenendo, alla luce delle afferma-
zioni peritali, che la situazione era rimasta invariata e concludendo in fa-
vore di un'incapacità lavorativa totale.
C-6459/2013
Pagina 21
Esperiti gli accertamenti supplementari presso il SAM il medesimo medi-
co ha tuttavia modificato le proprie conclusioni, dichiarando che l'incapa-
cità lavorativa residua dal momento della redazione della perizia era del
60%. Tale dato è stato fatto proprio dall'UAI, che l'ha posto alla base della
propria decisione di revisione.
14.2 Secondo questa Corte a tale conclusione non è tuttavia possibile
aderire, nelle condizioni concrete, essendo gli accertamenti su cui si fon-
da incompleti e per nulla convincenti. In effetti se è provato, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che
la situazione di salute del ricorrente si è modificata alle condizioni esposte
al considerando precedente, è pure vero che non è per nulla chiaro quali
siano le conseguenze di questo nuovo stato di salute sulla capacità lavo-
rativa residua dell'assicurato. Non ci si può pertanto esprimere compiu-
tamente sul grado di invalidità e quindi su un eventuale revisione della
rendita. In effetti se prese singolarmente le conseguenze sulla capacità
lavorativa possono essere considerate fondate, la valutazione complessi-
va non appare per contro convincente. Su questo punto sia la perizia del
SAM, sia il suo complemento, sia, infine, i rapporti del medico SMR, non
sono chiari, sono insufficientemente motivati e a tratti contraddittori.
15.
15.1 In primo luogo va rilevato che secondo il Tribunale federale il grado
di incapacità lavorativa complessivo va stabilito in base ad una valutazio-
ne globale, un semplice cumulo dei gradi essendo inammissibile (senten-
za del TF 9C_295/2013 del 20 giugno 2013 consid. 4.4). Inoltre, sempre
secondo l'Alta Corte, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità
lavorativa vadano sommati, e, se del caso, in quale misura, è una pro-
blematica squisitamente medica, che, di principio, il giudice non rimette in
discussione (sentenza del TF 9C_400/2011 del 20 marzo 2012 che rinvia
alla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 338/01 del 4 set-
tembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72 pag. 485 consid. 2b; anche
sentenza 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.2).
15.2 Nel caso concreto il SAM sembra aver proceduto ad una valutazione
complessiva della capacità lavorativa residua dell'assicurato al capitolo 7
intitolato "valutazione medico-teorica globale" (doc. 74 pag. 24, si con-
fronti consid. 6). Tuttavia tale valutazione non è per nulla motivata. In par-
ticolare non è dato di sapere per quale ragione la capacità lavorativa
complessiva coinciderebbe con quella dettata da motivi reumatologici, né
i motivi per cui gli aspetti psichiatrici non avrebbero invece un'incidenza
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neppure minima sulla capacità lavorativa, malgrado si tratti di malattie di-
stinte. La conclusione cui è giunto il SAM inoltre non è chiara, nella misu-
ra in cui nel capitolo successivo (no. 8) viene precisato, a proposito in
particolare della capacità lavorativa residua in ambito psichiatrico, che
essa non va sommata, ma integrata con le altre percentuali riconosciute
dagli altri consulenti. Che cosa intendessero i periti concretamente con
"integrata" non è tuttavia dato di sapere, ritenuto che essa non è stata
considerata neppure parzialmente. La valutazione in esame inoltre appa-
re in contraddizione con altre affermazioni inserite nella perizia secondo
cui la situazione non sarebbe mutata. In simili circostanze la capacità la-
vorativa residua dovrebbe essere nulla e non pari al 40%.
15.3 Neppure il rapporto SMR inoltre è di aiuto da questo punto di vista,
in quanto il medico interpellato in un primo momento ha sommato com-
pletamente le incapacità lavorative giungendo ad un'incapacità lavorativa
globale totale, in netta contraddizione con quanto attestato dai periti che
hanno negato una somma dei gradi, riconoscendo unicamente un'inte-
grazione. In un secondo tempo ha concluso per un'incapacità lavorativa
del 60%, senza addurre alcuna motivazione e malgrado il rapporto com-
pletivo del SAM non abbia fatto luce in alcun modo su questo punto. Esso
infatti si è limitato a precisare l'evoluzione delle malattie e delle capacità
lavorative singolarmente senza procedere ad un esame complessivo.
15.4 In simili condizioni non è dato di sapere quale sia l'incidenza dello
stato di salute accertato dal SAM, che, secondo gli stessi periti non appa-
re globalmente migliorato, bensì risulta complessivamente invariato, an-
che se riconducibile ad una situazione di salute diversa, sulla capacità la-
vorativa residua dell'assicurato. Ne consegue che la decisione impugnata
si fonda su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti e va pertanto
annullata.
16.
16.1 In caso di annullamento della decisione il Tribunale amministrativo
federale può sostituirsi all'autorità inferiore e statuire direttamente nel me-
rito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per
nuova decisione (cfr. sentenza del TAF C-4652/2012 del 18 aprile 2013).
In particolare esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono comple-
ti o comunque sufficienti per statuire (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II 326).
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16.2 Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedente-
mente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
affinché proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile-
vanti, sottoponendo nuovamente l'incarto al SAM, in particolare a tutti i
periti interessati per chiarire in che misura globalmente la capacità lavora-
tiva dell'assicurato è limitata. I periti dovranno in particolare precisare, nel
caso confermassero un'incapacità lavorativa complessiva pari al 60%, i
motivi per cui la malattia psichica non ha alcuna incidenza sull'abilità lavo-
rativa. Il SAM dovrà anche spiegare cosa intende con l'affermazione se-
condo cui "la capacità lavorativa non va sommata ma integrata" (doc. 74
pag. 24).
Al riguardo va altresì ricordato che il Dott. H._______ aveva indicato di ri-
valutare il caso un anno dopo l'esecuzione della perizia e meglio nel mar-
zo 2014, alfine di valutare sia l'evoluzione della problematica alla spalla
che quella relativa alla malattia psichica (si confrontino al riguardo le risul-
tanze della scintigrafie nel frattempo eseguita doc. 74 pag. 25 e consid.
14.1). Nella valutazione andrà tenuto conto anche di questo fatto.
Trattandosi in concreto di far completare la perizia del SAM per quanto
concerne la capacità lavorativa residua complessiva, la giurisprudenza
del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il
consid. 4.4.1.4, anche DTF 139 V 99 consid. 1) non si oppone al rinvio
della causa all'autorità inferiore per complemento istruttorio – (DTF 137 V
314 consid. 3.2.4) - riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel
tempo dello stato di salute della ricorrente dovesse rendere necessario (si
confronti doc. TAF 19).
Chiariti i punti summenzionati l'UAIE statuirà nuovamente sul grado di in-
validità del ricorrente con effetto dal 1° dicembre 2013, tenendo conto che
la deduzione dal reddito da invalido deve, secondo la giurisprudenza cor-
rispondere a multipli di cinque e pertanto la deduzione dell'8% viola il dirit-
to federale (sentenza del TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013).
17.
A titolo abbondanziale va infine rilevato che nel caso concreto non è ne-
cessario concedere al ricorrente la possibilità di ritirare il ricorso secondo i
dettami della nuova giurisprudenza pubblicata in DTF 137 V 314. In effet-
ti, tenuto conto dell'unico accertamento ancora da esperire dall'autorità in-
feriore – che consiste nello stabilire se l'incapacità lavorativa totale è pari
o superiore al 60% -, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione
dell'UAIE a detrimento dell'insorgente, perlomeno sino alla rivalutazione
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della situazione di salute prospettata dal SAM, da eseguire l'anno suc-
cessivo la perizia (doc. 74 pag. 25), ritenuto che incontestato e compro-
vato è sia il grado di incapacità lavorativa minimo del 60% che il diritto
dell'assicurato di percepire almeno ¾ di rendita (cfr., sul quesito, la già ci-
tata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4).
18.
18.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art.
63 cpv. 2 PA e art. 37 LTAF). L'anticipo di fr. 400 versato il 12 maggio
2014 (doc. TAF 12) verrà restituito al ricorrente una volta che il presente
giudizio sarà cresciuto in giudicato.
18.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per spese indi-
spensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Si giustifica pertanto l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA in relazione con l'art. 7 e seg. del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi il Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57
consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'as-
segnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal
profilo delle ripetibili, anche se la causa è stata rinviata all'amministrazio-
ne per complemento istruttorio e nuova decisione) pari a fr. 1'000.-, IVA
esclusa, tenendo conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappre-
sentante della ricorrente (art. 10 TS-TAF). L'indennità per ripetibili è posta
a carico dell''UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
In parziale accoglimento del ricorso la decisione impugnata è annullata e
l'incarto è rinviato all'UAIE affinché esegua gli accertamenti indicati nei
considerandi e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità di
A._______ a partire dal 1° dicembre 2013.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.- verrà restituito
al ricorrente al momento della crescita in giudicato della sentenza.
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3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
fr. 1'000.-, che vien posta a carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione nella misura in cui
sono adempiute le condizioni poste dagli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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