B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6460/2013
Sen t en z a d e l 7 a p r i l e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Markus Metz e Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Rosaria Coletta,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 16 ottobre 2013).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1957, ha lavorato in Svizzera per
diversi anni (nel 1988, nel 1989, dal 1990 al 2002 ininterrottamente e nel
2003), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i su-
perstiti e l'invalidità (doc. 9 e 10). Rientrato in B._______, avrebbe lavorato
fino a dicembre del 2011 (doc. 27 pag. 1) e avrebbe cessato l'attività a
causa della comparsa di piede diabetico con ulcera all'alluce sinistro e suc-
cessivamente interessamento del IV dito del piede destro, dito che ha poi
dovuto essere amputato il 22 maggio 2012 (doc. 7 pag. 2). Il 4 marzo 2013,
ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità (doc. 1 e 2). Dagli atti di causa emerge che
l'interessato percepisce una rendita d'invalidità italiana dal 1° dicembre
2012 (doc. 2 pag. 3).
2.
2.1 Con progetto di decisione del 17 luglio 2013 (doc. 30), l'UAIE ha comu-
nicato all'interessato che dagli atti non emergeva un'incapacità al lavoro
media sufficiente, per un anno, e che, malgrado il danno alla salute, l'eser-
cizio di un'attività lucrativa era sempre esigibile in misura sufficiente per
escludere il diritto ad una rendita. In particolare, in virtù del rapporto del
Servizio medico regionale (SMR) del 5 luglio 2013, il piede diabetico, come
complicazione del diabete, non giustificava un'incapacità lavorativa di
lunga durata, una volta trattata e curata la necrosi ed equilibrato il diabete.
Anzi, in siffatta evenienza doveva ritenersi una piena capacità lavorativa in
qualsiasi attività (doc. 29).
2.2 Con scritto datato 12 settembre 2013, l'interessato ha inoltrato le pro-
prie osservazioni al progetto di decisione. Ha contestato la valutazione del
SMR secondo cui il diabete non sarebbe una malattia invalidante allor-
quando, come nel suo caso, è scompensato, provoca diverse complica-
zioni ed è all'origine pure di una sindrome ansioso-depressiva. Ha allegato
un certificato del dott. C._______ e chiesto di essere sottoposto a visita
medico-legale al fine di accertare l'effettiva impossibilità a svolgere un'atti-
vità lavorativa (doc. 37 e 38).
2.3 Nel rapporto finale del SMR del 1° ottobre 2013, il dott. D._______ ha
ribadito la valutazione di cui al rapporto SMR del 5 luglio 2013 ed indicato
che il certificato del dott. C._______ non riporta alcuna affezione invali-
dante. Non sarebbe pertanto necessario effettuare alcuna perizia medico-
legale (doc. 40).
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3.
Con decisione 16 ottobre 2013, l'UAIE, sulla base delle conclusioni del
SMR del 1° ottobre 2013, ha respinto la domanda di prestazioni dell'assi-
curazione svizzera per l'invalidità (doc. 42).
4.
Il 14 novembre 2013, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'UAIE del 16 ottobre
2013. Fa valere che la decisione impugnata è errata poiché fondata su
accertamenti carenti, in particolar modo dal profilo medico. Chiede che la
decisione impugnata sia annullata, disposta una perizia giudiziaria pluridi-
sciplinare e poi concessa una rendita corrispondente al grado di invalidità
che ne risulta (del 100% o nella misura ritenuta congrua). In via subordi-
nata, chiede il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché la stessa, dopo
il necessario complemento istruttorio, renda una nuova decisione (doc.
TAF 1).
5.
Nella risposta al ricorso del 14 gennaio 2014, l'UAIE ha proposto la reie-
zione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Ha indicato
che secondo il SMR le affezioni di cui soffre il ricorrente non sono di gravità
tale da cagionare delle ripercussioni sulla capacità lavorativa suscettibili di
giustificare l'erogazione di una rendita AI (doc. TAF 3).
6.
Il 27 febbraio 2014, il ricorrente – per il tramite di una rappresentante – ha
insistito sulla necessità di effettuare una perizia giudiziaria interdisciplinare
che possa accertare il suo effettivo stato di salute e convalidare quanto
risulta dai documenti clinici che ha prodotto con l'atto di replica. Dagli stessi
risulterebbe che egli è un malato cronico con nessuna possibilità di miglio-
ramento. Da circa un anno lamenta astenia e stanchezza continua, sensa-
zione di freddo alle estremità, calo del visus e tendenza a dimenticare l'ac-
caduto recente. Egli soffrirebbe in particolare di polineuropatia di tipo misto
ai quattro arti, più accentuata agli arti inferiori su genesi diabetica, retino-
patia diabetica, precordialgie recidivanti e piede diabetico già sottoposto
ad amputazione del IV dito del piede destro. Ha chiesto quindi nuovamente
l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della rendita
corrispondente ad un grado d'invalidità del 100% rispettivamente di quello
ritenuto congruo (doc. TAF 6).
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7.
7.1 Nella duplica del 12 maggio 2013 (recte: 2014), l'UAIE ha proposto
l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il
rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa emani una
nuova decisione. Ha indicato di avere rinunciato ad emanare una nuova
decisione poiché il ricorrente ha chiesto in via principale una rendita intera
(doc. TAF 10).
7.2 L'autorità inferiore, conformemente all'annotazione del SMR del 16
aprile 2014 allegata alla duplica, ha pure indicato che il SMR ha valutato
nella misura del 100% l'incapacità lavorativa dell'interessato nell'attività
abituale e fatto risalire tale incapacità al 1° dicembre 2011. Da settembre
del 2012, il ricorrente potrebbe altresì svolgere delle attività sostitutive ade-
guate e ciò nella misura del 100%. Ne discenderebbe un grado d'invalidità
del 42% (confronto fra un reddito da valido di EUR 1'835.80 [reddito di un
muratore in B._______ nel 2008] e di un reddito da invalido di EUR
1'069.02 [sarebbe stata operata una riduzione giurisprudenziale del 20%,
sul salario medio di manovali, cassieri e venditori nel ramo del commercio
al dettaglio in B._______ nel 2008, per tenere conto della situazione per-
sonale dell'interessato]). Per il resto, la data della presentazione della do-
manda di rendita svizzera d'invalidità determinerebbe la data dell'inizio del
versamento della prestazione (art. 29 cpv. 1 LAI). La domanda di rendita
essendo stata presentata il 4 marzo 2013, la rendita non potrebbe che de-
correre dal 1° settembre 2013.
7.3 Invitato ad esprimersi, con scritto del 4 luglio 2014 l'insorgente ha in-
dicato di mantenere il ricorso. Ha precisato che dal 1991 al 2003 ha svolto
la mansione lavorativa di aiuto tecnico catastale presso lo Studio di inge-
gneria E._______ a F._______. Pertanto, mal si comprenderebbe la ra-
gione per cui l'autorità inferiore abbia indicato quale reddito da valido quello
di un muratore. L'insorgente ha peraltro contestato nuovamente la valuta-
zione medica del SMR e fatto valere un'incapacità lavorativa del 100% in
qualsiasi attività. Ha esibito nuova documentazione medica e insistito
sull'effettuazione di perizia giudiziaria interdisciplinare che possa accertare
il suo effettivo stato di salute e la relativa incapacità lavorativa (doc. TAF
13).
7.4 Con provvedimento del 31 luglio 2014, questo Tribunale ha trasmesso
all'autorità inferiore copia delle osservazioni del 4 luglio 2014 per cono-
scenza (doc. TAF 14).
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Pagina 5
8.
8.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicu-
rati residenti all'estero (UAIE).
8.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
8.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
9.
9.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti-
colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità
di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
9.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
10.
Nel caso di specie, l'oggetto litigioso è la determinazione delle patologie di
cui soffre il ricorrente rispettivamente la loro incidenza sulla capacità lavo-
rativa sia nell'attività abituale sia in un'eventuale attività sostitutiva ade-
guata.
11.
11.1 Nel caso in esame, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa emani una nuova decisione impugnabile è condivisibile nella mi-
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sura in cui essa presuppone un completamento dell'istruttoria, in partico-
lare per quanto attiene alla corretta determinazione sia delle affezioni di cui
soffre il ricorrente, e del relativo grado d'incapacità lavorativa, sia del raf-
fronto dei redditi.
11.2 Infatti, da un lato va in particolare rilevato che la situazione medica
del ricorrente non è stata sufficientemente approfondita con i necessari
esami specialistici, di modo che la richiesta del ricorrente di essere sotto-
posto ad una perizia pluridisciplinare atta ad accertare le patologie di cui è
affetto, e l'incidenza delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua, era
ed è condizione imprescindibile per poter statuire con cognizione di causa
nella presente fattispecie. Non è consentito allo stato attuale degli atti di
causa concludere ad una specifica incapacità lavorativa sulla base delle
conclusioni di un medico SMR non specialista degli ambiti oggetto della
presente vertenza e che non può neppure fondarsi su valutazioni sufficien-
temente dettagliate e precise di specialisti che hanno visitato il ricorrente.
Quest'ultimi hanno certo indicato una diagnosi, senza precisi riferimenti ad
una incapacità lavorativa risultante da tale diagnosi, ma anche consigliato
l'effettuazione di ulteriori approfondimenti, segnatamente una RMN ence-
falo, una visita oculistica ed una cardiologica (cfr. rapporto del dott.
G._______ del 24 febbraio 2014 [doc. TAF 6]), che appaiono assoluta-
mente necessari per potere determinarsi con il necessario grado della ve-
rosimiglianza preponderante sulla residua capacità lavorativa del ricor-
rente, tanto più ove si pensi che il diabete di cui soffre l'insorgente appare
mal controllato, quindi non ancora stabilizzato, ed essere all'origine di di-
verse complicanze, come risulta in modo concludente dai diversi docu-
menti medici esibiti dal ricorrente. In siffatte circostanze, non soccorrono
l'autorità inferiore neppure generiche ed imprecise conclusioni del rapporto
E 213 del 25 marzo 2013 (doc. 7 pag. 9), secondo cui l'insorgente può
svolgere il suo precedente lavoro (di geometra o di titolare di impresa
edile?) ed ogni altro sostitutivo nella misura del 100% (opinione che infine
nemmeno il medico SMR fa sua), nonostante un'incapacità lavorativa del
70% (doc. 7 pag. 9) nella sua precedente attività ritenuta in B._______.
11.3 Dall'altro lato, la censura sollevata dal ricorrente relativa al raffronto
dei redditi come indicato nella duplica dall'autorità inferiore appare fondata.
Non è difatti dato sapere sulla base di quali precise riflessioni – che non
emergono con chiarezza neppure dal documento del 29 aprile 2014 intito-
lato "valutazione economica dell'invalidità" annesso alla duplica – l'UAIE
abbia deciso di effettuare un raffronto dei redditi riferito al mercato del la-
voro in B._______, piuttosto che a quello in Svizzera, nonostante l'assenza
di dati precisi riferiti all'attività svolta per ultimo dal ricorrente, attività che
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l'UAIE ha ritenuto essere quella di geometra e supervisore dei lavori svolta
dal 2000 fino a dicembre 2011.
11.4 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su
un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre
nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità infe-
riore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento
dell'istruttoria, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo
dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, ed emani
una nuova decisione.
11.5 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istrutto-
ria complementare, non era, né è, possibile determinarsi con cognizione,
ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulle affezioni
di cui soffre il ricorrente e la relativa residua capacità lavorativa che ne
consegue.
11.6 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 16 ottobre 2013 l'autorità inferiore ha
considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello
pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che co-
stituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di
specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Peraltro, in corso di
procedura l'autorità inferiore non ha pronunciato una nuova decisione in
sostituzione di quella del 16 ottobre 2013, ma si è limitata ad una ipotesi di
possibile soluzione del caso che peraltro non trova sufficiente fondamento
negli atti di causa e che peraltro, sia detto per sovrabbondanza, neppure
ha riscontrato il consenso del ricorrente.
12.
12.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA).
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12.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
taria professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57
consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse-
gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo
delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple-
mento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'500.-, tenuto
conto del lavoro utile e necessario svolto – peraltro solo a decorrere
dall'atto di replica – dalla rappresentante del ricorrente. L'indennità per ri-
petibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 16 ottobre
2013 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda
al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione
ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-
mento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: