B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6479/2013
Dec i s i on e d e l 2 9 g enna i o 2 0 1 5
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione
del 4 novembre 2013).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1 A._______, cittadino spagnolo, nato il (…), coniugato, ha lavorato in
Svizzera nel periodo dal 1979 al 1997 (doc. 22), solvendo contributi all'as-
sicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Rientrato in
Spagna, ha svolto attività lucrativa come gerente di un bar in proprio, dal
luglio del 1999 all'ottobre del 2011, allorquando ha interrotto l'attività per
motivi di salute (doc. 16 e 24). Il 4 aprile 2013, ha formulato una richiesta
volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invali-
dità (doc. 1).
1.2 Il 4 novembre 2013, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di pre-
stazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, ritenuto che dalle carte
processuali, in particolare dal rapporto dell'agosto 2013 del medico
dell'UAIE (doc. 26), risulta che a causa del danno alla salute l'assicurato
presenta, dal 26 ottobre 2011, un'incapacità lavorativa del 70% nella pre-
cedente attività, ma una capacità al lavoro dell'80% in un'attività confacente
allo stato di salute, ciò che comporta un grado d'invalidità del 37% (doc.
27), che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità sviz-
zera (doc. 29).
2.
Il 15 novembre 2013, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 4 novembre 2013
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'inva-
lidità, le patologie di cui è affetto non consentendogli, secondo i rapporti
medici allegati in copia, di svolgere una qualsivoglia attività lucrativa (doc.
TAF 1).
3.
Nella risposta al ricorso del 24 marzo 2014, l'autorità inferiore ha rilevato,
in virtù del rapporto del 27 gennaio 2014 del proprio servizio medico (doc.
45), che la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale giustifica
una modifica della valutazione clinica-lavorativa dell'insorgente, nel senso
che il medesimo presenta un'incapacità lavorativa dell'80% nella prece-
dente attività a decorrere dal 4 settembre 2013 e, dalla medesima data,
una residua capacità al lavoro di solamente il 60% in un'attività sostitutiva
confacente allo stato di salute, ciò che comporta un grado d'invalidità del
53% (doc. 47). La richiesta di una rendita d'invalidità svizzera essendo
stata presentata il 4 aprile 2013, sussisterebbe un diritto ad una mezza
rendita dal 1° ottobre 2013 (sei mesi dopo la richiesta; art. 29 cpv. 1 LAI).
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L'autorità inferiore ha quindi proposto l'ammissione del ricorso, l'annulla-
mento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'ammini-
strazione affinché la stessa possa rendere una nuova decisione secondo
la proposta di soluzione formulata, ossia una mezza rendita d'invalidità a
decorrere dal 1°ottobre 2013 (doc. TAF 6).
4.
Su esplicita richiesta di questo Tribunale se fosse sua intenzione approvare
la proposta di soluzione del caso sottoposta dall'autorità inferiore (cfr. prov-
vedimento del 9 gennaio 2015), l'insorgente ha segnalato di essere d'ac-
cordo con il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità dal 1° ottobre
2013, come proposto dall'autorità inferiore. Ha altresì chiesto di poter rice-
vere le comunicazioni del TAF in lingua italiana (doc. TAF 14).
5.
5.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicu-
rati residenti all'estero.
5.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
6.
6.1 Giusta l'art. 33a cpv. 1 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, il
procedimento si svolge di regola in una delle quattro lingue ufficiali, di re-
gola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le loro
conclusioni. Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della de-
cisione impugnata (art. 33a cpv. 2 prima frase).
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6.2 Nel caso in esame, la decisione impugnata del 4 novembre 2013 è
stata redatta in francese e la lingua francese ha costituito la lingua della
procedura ricorsuale fino al provvedimento del TAF del 9 gennaio 2015.
Considerato, tuttavia, che i procedimenti dinanzi al Tribunale amministra-
tivo federale si svolgono in una delle lingue ufficiali e che nello scritto del
15 gennaio 2015 il ricorrente, cittadino spagnolo che non è rappresentato,
ha chiesto di ricevere la corrispondenza in lingua italiana, si giustifica di
redigere eccezionalmente la presente sentenza in italiano (v., sulla que-
stione, DTF 132 IV 108 consid. 1.1).
7.
Giusta l'art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazioni
sociali possono essere composte con transazione. Per il capoverso 2, l'as-
sicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione
impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono
applicabili, naturalmente solo per analogia (cfr. UELI KIESER, in: ATSG-
Kommentar, 2a ed. 2009, art. 50 n. 22 pag. 639 e seg.), alla procedura di
opposizione e nella procedura di ricorso. Per controversie "nell'ambito delle
assicurazioni sociali", si intendono ad ogni buon conto vertenze concer-
nenti le prestazioni ai sensi degli art. 14 segg. LPGA (prestazioni in natura
[art. 14 LPGA] e prestazioni pecuniarie [art. 15 LPGA]; DTF 133 V 593
consid. 4.1 e 131 V 417 consid. 4.1).
8.
8.1 L'autorità inferiore, nella risposta al ricorso del 24 marzo 2014 (doc.
TAF 6), ha rilevato infine che il ricorrente presenta un'incapacità lavorativa
dell'80% nella precedente attività dal 4 settembre 2013 e, dalla medesima
data, una residua capacità al lavoro del 60% in un'attività sostitutiva confa-
cente allo stato di salute, ciò che comporta un grado d'invalidità del 53%.
Pertanto, il medesimo avrebbe diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal
1° ottobre 2013. Detta autorità ha quindi invitato, perlomeno implicita-
mente, questo Tribunale a confermare la valutazione del proprio servizio
medico del gennaio 2014 e, per conseguenza, ad accogliere parzialmente
il ricorso e rinviare gli atti di causa all'UAIE affinché la stessa possa rendere
una nuova decisione nel senso indicato (ossia il riconoscimento all'insor-
gente del diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° ottobre 2013). Su
esplicita richiesta di questo Tribunale del 9 gennaio 2015 se intendesse
approvare la menzionata proposta dell'UAIE, l'insorgente ha peraltro ine-
quivocabilmente risposto, nella presa di posizione del 15 gennaio 2015
(doc. TAF 14), d'essere d'accordo con il riconoscimento di una mezza ren-
dita d'invalidità dal 1° ottobre 2013.
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8.2 A prescindere dal fatto che una transazione fra le parti in sede ricor-
suale interviene, di principio, nell'ambito di un'udienza di comparizione
delle parti dinanzi al Tribunale medesimo oppure mediante la sottoscri-
zione di un accordo scritto che viene poi sottoposto al Tribunale (v., sulla
questione, le sentenze del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2,
9C_32/2010 del 28 aprile 2010, 9C_542/2009 del 18 gennaio 2010,
9C_671/2009 del 16 novembre 2009; v. pure la sentenza del TAF C-
5278/2011 del 20 marzo 2012), nulla si oppone al fatto che nel caso con-
creto – in considerazione delle circostanze particolari della fattispecie (pro-
cedura AI per persone residenti all'estero; UAIE che pare avere rinunciato
all'emanazione di una nuova decisione, nel senso della concessione al ri-
corrente di una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2013,
poiché siffatta decisione non avrebbe corrisposto completamente alle con-
clusioni ricorsuali; TAF che invita il ricorrente a indicare se è d'accordo con
la proposta soluzione dell'UAIE di accordargli una mezza rendita dal 1°
ottobre 2013; insorgente che nell'atto del 15 gennaio 2015 dichiara di es-
sere d'accordo con detta proposta di soluzione del caso sottoposta
dall'UAIE nella presa di posizione del 24 marzo 2014) – si possa senz'altro
ritenere che pendente causa è intervenuta tra le parti, perlomeno da un
punto di vista materiale, una transazione (v., sulla questione, la sentenza
del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2; v. pure la sentenza del TAF C-
2187/2013 del 30 aprile 2014 consid. 11.3).
8.3 Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto
pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma
solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tri-
bunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle transa-
zioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo
che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della tran-
sazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del
3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda
semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a
stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C
143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubblicato in DTF
133 V 593]). Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a
una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quanto-
meno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura
l'accordo sia conforme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 consid.
2.6; v. anche la sentenza del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid.
3.2).
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8.4 Nel caso in esame, il dott. B._______, medico dell'UAIE, nel dettagliato
rapporto del 27 gennaio 2014 (doc. 45), ha in particolare constatato che,
se nella perizia medica E 213 del 7 maggio 2013 (doc. 5) era fatto riferi-
mento alla presenza di aritmie cardiache senza incidenza funzionale, i rap-
porti cardiologici del 6 settembre e 6 novembre 2013 (doc. 33 e 35) riferi-
scono che il ricorrente è affetto da un'importante cardiopatia ischemica e
dilatativa cronica (in stato dopo cardioversione e interventi di ablazione su
fibrillazione atriale) con una ridotta capacità funzionale del ventricolo sini-
stro. Secondo il medico, i disturbi cardiaci causano un'elevata stancabilità.
Detto medico ha poi riconfermato, in virtù del rapporto ortopedico del 9
luglio 2013 (doc. 17), che l'insorgente soffre segnatamente di sindrome
cervico-e lombo-spondilogena con alterazioni degenerative e di periartro-
patia delle spalle, i disturbi cervicali comportando una limitazione funzio-
nale anche in un'attività sostitutiva adeguata. Il dott. B._______ ha quindi
reputato che il ricorrente presenta un'incapacità lavorativa del 70% dal 26
ottobre 2011 e dell'80% dal 4 settembre 2013 nella precedente attività, ma
una capacità al lavoro dell'80% dal 26 ottobre 2011 e del 60% dal 4 set-
tembre 2013 in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute. Questo
Tribunale non ha motivo di scostarsi, nella sostanza, dalla valutazione del
dott. B._______ sullo stato di salute dell'insorgente, non figurando altresì
agli atti di causa alcun documento medico corroborato da riscontri medici
oggettivi in favore di una valutazione diversa rispetto a quella ritenuta nella
presa di posizione del 27 gennaio 2014 del medico dell'UAIE. Per quanto
attiene al calcolo per la determinazione del tasso d'invalidità, secondo cui
dal confronto fra il reddito da valido di fr. 4'710.58 ed il reddito da invalido
di fr. 2'959.61, secondo i dati dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
nel 2010, consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 53% (doc.
47), questo Tribunale non ha motivo di modificare d'ufficio le basi di calcolo.
Peraltro, qualora si volesse fare riferimento piuttosto ai dati statistici tabel-
lari del 2013, ritenuto che il diritto ad una rendita d'invalidità svizzera è nato
nell'ottobre del 2013, nulla cambierebbe nella sostanza all'esito della
causa. Conseguentemente, il versamento della mezza rendita al ricorrente
a decorrere dal 1° ottobre 2013, vale a dire decorsi sei mesi dalla data, il 4
aprile 2013, in cui il medesimo ha rivendicato il diritto ad una rendita d'in-
validità svizzera (art. 29 cpv. 1 LAI), è in concreto conforme allo stato di
fatto e di diritto fino alla data della decisione impugnata.
8.5 Preso quindi atto della proposta dell'autorità inferiore di riconoscere al
ricorrente il diritto ad una mezza rendita d'invalidità a far tempo dal 1° otto-
bre 2013 (v. la risposta al ricorso del 24 marzo 2014; doc. TAF 6) nonché
della dichiarazione del ricorrente di essere d'accordo con il riconoscimento
di una mezza rendita AI dal 1° ottobre 2013, così come proposto dall'UAIE
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(v. la presa di posizione del 15 gennaio 2015; doc. TAF 14), questo Tribu-
nale constata che le parti sono giunte ad un accordo transattivo durante la
procedura ricorsuale, consistente nel riconoscimento all'insorgente del di-
ritto ad una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2013, tran-
sazione che può essere confermata in questa sede.
9.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle
cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
10.
10.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, versato il 16 settembre 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando
la presente decisione sarà cresciuta in giudicato.
10.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che
non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relati-
vamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'at-
tribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e
segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
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Pagina 8
1.
La causa C-6479/2013 è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione fra
le parti, consistente nel riconoscimento al ricorrente del diritto ad una
mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2013.
2.
Gli atti di causa sono ritornati all'UAIE affinché proceda al calcolo delle pre-
stazioni.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 16
settembre 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente deci-
sione sarà cresciuta in giudicato.
4.
Non si attribuiscono ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF)
Data di spedizione: