Corte II I
C-6480/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 a g o s t o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Vito Valenti, Franziska Schneider,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Valentina Errico,
via F. Petrarca 27, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 31 agosto 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6480/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il (...), coniugata, ha lavorato in
Svizzera come operaia dal 1982 al 1999, versando i contributi
obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI; doc. 6). Il 25 novembre 2008, per il tramite dell'Istituto
nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurata ha
formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita d'invalidità svizzera
(doc. 4).
B.
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- il questionario per il datore di lavoro, del 9 marzo 2009 (doc. 10), dal
quale traspare che l'assicurata è stata impiegata in Svizzera come
operaia nell'industria del cioccolato, dal 1° settembre 1986 all'11
novembre 1999, quando ha cessato la propria attività dopo avere
disdetto il contratto di lavoro per la fine di novembre 1999 (doc. 10.1),
eseguendo nel 1999 quarantuno ore alla settimana e percependo un
salario di Fr. 20.77- all'ora e Fr. 14'236.-,
- il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica,
dell'11 marzo 1999 (doc. 11), dal quale si evince, in particolare, che
l'economia domestica dell'assicurata si compone di quattro persone,
viventi in uno spazio di cinque locali, e che tutte le mansioni
casalinghe sono svolte da membri della sua famiglia,
- il questionario per l'assicurata, dell'11 marzo 1999 (doc. 13), dal
quale risulta, sostanzialmente, che quest'ultima ha cessato la propria
attività d'operaia-macchinista in una fabbrica di cioccolata il 30
novembre 1999, e ciò per rientrare in Italia nonché per motivi di salute,
- un referto d'ecografia ginecologica del 18 gennaio 2007 (doc. 16), nel
quale è riferito, tra l'altro, che lo stato dell'utero dell'assicurata è
regolare,
- un referto d'isteroscopia del 15 aprile 2007 (doc. 17), facente stato,
riassuntivamente, della diagnosi di polipo endometriale e di polipo
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cervicale, e nel quale è menzionata la necessità di procedere ad una
polipectomia,
- una cartella clinica di dimissione del 3 maggio 2007 (doc. 18),
relativa ad un ricovero avvenuto lo stesso giorno, nella quale è posta
la diagnosi di spotting, di polipo endometriale e di polipo cervicale, ed
è riportato che sono state eseguite un'isteroscopia diagnostica ed una
polipectomia endometriale e cervicale,
- un referto d'analisi otorinolaringologica del 9 luglio 2007 (doc. 19),
facente stato di un'ipoacusia di grave entità,
- una scheda di dimissione ospedaliera del 21 luglio 2007 (doc. 20),
relativa ad un ricovero protrattosi dal 16 al 21 luglio 2007, nella quale
è posta la diagnosi di tumori maligni del corpo dell'utero, eccetto
l'istmo, ed è indicato che sono state eseguite un'isterectomia
addominale totale nonché la rimozione delle ovaie,
- un referto d'analisi diabetologica del 18 settembre 2008 (doc. 21), di
difficile lettura, diagnosticante un diabete mellito di tipo II e definente
la terapia da seguire,
- un referto oncologico del 13 ottobre 2008, relativo a delle tomografie
computerizzate (TC) dell'addome inferiore, dell'addome superiore e
del torace (doc. 24),
- un referto d'analisi diabetologica del 3 dicembre 2008 (doc. 26), di
difficile lettura, nel quale è posta la diagnosi di diabete mellito di tipo II
ed è descritta la terapia consigliata,
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______,
del 14 gennaio 2009 (doc. 27), da cui risulta che l'assicurata,
portatrice di una protesi acustica bilaterale, lamenta vampate e una
facile irritabilità, e che, dal punto di vista diagnostico, soffre di esiti di
laparoisterectomia con annessiectomia bilaterale per adenocarcinoma
endometrioide di basso grado con aspetti villo-ghiandolari e
acantomatosi, di diabete mellito di tipo II e d'ipertensione arteriosa,
entrambi in trattamento, nel quadro di un'eccedenza ponderale e di
condizioni psichiche caratterizzate da note ansioso-depressive. Dalla
perizia si evince pure che l'assicurata è in grado di svolgere
regolarmente lavori leggeri, senza controindicazioni, e di esercitare,
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durante due o tre ore al giorno, attività adeguate alle sue condizioni
nonché il suo ultimo lavoro, il tasso d'invalidità essendo valutato,
conformemente al diritto italiano, al 60%.
C.
L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione raccolta per
apprezzamento al proprio servizio medico, nella persona del dott.
C._______, il quale, nel suo rapporto finale del 25 maggio 2009 (doc.
29), ha formulato la diagnosi di esiti di laparoisterectomia con
annessiectomia bilaterale per adenocarcinoma endometrioide di basso
grado con aspetti villo-ghiandolari, d'obesità e di diabete mellito di tipo
II, e ha stabilito che non sussiste alcuna incapacità lavorativa per
l'attività abituale dell'assicurata, né per le mansioni domestiche o per
altre attività a lei confacenti.
Il 28 maggio 2009 l'UAIE ha approntato un progetto di decisione (doc.
30), con il quale ha preannunciato all'assicurata il rigetto della sua
domanda d'invalidità, invitandola nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni.
Con lettera del 16 giugno 2009 (doc. 33), rappresentata dall'Ente
nazionale confederale italiano di assistenza ai lavoratori (ENCAL),
l'assicurata si è opposta al progetto di decisione, rilevando la gravità
delle affezioni di cui soffre, ed ha esibito due referti d'analisi del
sangue e delle urine (doc. 31 e 32).
Il dott. C._______ si è pronunciato su questi due referti con presa di
posizione del 26 agosto 2009 (doc. 35), sottolineando che essi non
modificano il quadro diagnostico e che, per questo motivo,
l'apprezzamento del caso rimane invariato.
Il 31 agosto 2009 l'UAIE ha così emanato una decisione (doc. 36),
mediante la quale ha respinto la domanda di rendita presentata
dall'assicurata il 25 novembre 2008.
D.
Contro questa decisione, patrocinata dall'avvocata Errico, l'assicurata
ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 10 ottobre
2009, chiedendo, a titolo principale, che le sia accordata una rendita
sulla base di un grado d'invalidità pari o superiore al 70%, ovvero, in
via subordinata, pari o superiore al 40%, a far tempo dalla domanda o
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dalla data che sarà accertata, e ha prodotto diversa documentazione
medica, già agli atti, salvo un certificato del 3 novembre 2008, di
difficile lettura, facente stato, in particolare, di un diabete mellito di tipo
II, di problemi all'udito, d'adiposità e d'ipertensione.
Il dott. D._______, medico dell'UAIE, ha preso posizione su questo
certificato il 15 dicembre 2009 (doc. 38), affermando che esso non
presenta nuovi elementi diagnostici e che, di conseguenza, la
valutazione del caso non cambia.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 6 gennaio 2010, postulando che sia
respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
La risposta dell'UAIE è stata notificata alla ricorrente, la quale non ha
replicato.
E.
Con decisione incidentale del 23 marzo 2010, questo Tribunale ha
invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali. Il relativo pagamento è stato effettuato il 19 aprile
2010.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
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1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine
impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
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normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità
europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede
nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
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chiedendo, implicitamente, che le sia riconosciuto il diritto ad una
rendita intera d'invalidità o, a titolo sussidiario, di grado inferiore.
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno 3 anni
(art. 36 cpv. 1 LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione
anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno
Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea
di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di
contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45
del Regolamento CEE n° 1408/71).
In concreto, è pacifico che la ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29
cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
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6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire
dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo
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generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314).
6.6 Occorre precisare che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete, e dal quale non
si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è
determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete (art. 5 e 28 cpv. 2bis LAI e art. 8 cpv. 3
LPGA; metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che, per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica, s'intendono gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità
di una persona assicurata che non esercita più un'attività lucrativa, si
deve verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se non fosse
subentrata l'invalidità. In altre parole, lo statuto dell'assicurato viene
determinato valutando se lo stesso, da sano, quindi se non fosse
subentrato il danno alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale del
suo lavoro all'economia domestica o ad un'occupazione remunerata, e
questo tenendo conto dell'evoluzione della situazione fino
all'emanazione della decisione impugnata. L'ipotetica ripresa di
un'attività lucrativa va ammessa dove tale eventualità si presenti alla
luce della situazione personale, familiare, sociale ed economica, con
un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 133 V 504 consid.3.3,
125 V 150 consid. 2c e 117 V 194 consid. 3b).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
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probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
8.1 In concreto, la ricorrente ha cessato di lavorare in Svizzera nel
novembre 1999 e, da allora, non ha più cercato di reinserirsi in una
nuova attività. Ora, benché la ricorrente menzioni quale motivo della
cessazione della sua attività oltre che il rimpatrio anche ragioni di
salute, risulta dal questionario compilato dall'ultimo datore di lavoro
(doc. 10), che durante il periodo di attività protrattosi dal 1986 al
novembre 1999, non erano stati rilevati problemi di salute e che, in
particolare nel corso degli anni 1997 – 1999, non erano state
registrate assenze per malattia. D'altronde l'assicurata ha presentato
la domanda di rendita dell'AI svizzera solo alla fine del 2008.
La questione se l'eventuale incapacità al lavoro debba essere valutata
quale casalinga (metodo specifico) o quale persona esercitante
un'attività lucrativa (metodo generale), può tuttavia restare indecisa,
come si vedrà nei considerandi che seguono.
8.2 Dalla documentazione medica all'incarto e, principalmente, dalla
perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______,
medico dell'INPS, del 14 gennaio 2009 (doc. 27), e dal rapporto finale
del dott. C._______, medico dell'UAIE, del 25 maggio 2009 (doc. 29),
si evince la diagnosi di esiti di laparoisterectomia con annessiectomia
bilaterale per adenocarcinoma endometrioide di basso grado con
aspetti villo-ghiandolari, d'obesità e di diabete mellito di tipo II.
Questa diagnosi è univoca agli atti e non contestata dalla ricorrente,
quindi il collegio giudicante non ha motivi per scostarsene.
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8.3 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono
di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità solo a partire dal momento in cui abbia subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40%
durante un anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e, al termine di questo anno,
sia invalido almeno al 40% (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI).
9.
9.1 Rispetto all'influenza delle dette affezioni sulla capacità lavorativa,
nella perizia E 213 è riportato un grado d'invalidità generale del 60%.
La dott.ssa B._______ ha affermato, da un lato, che la ricorrente è in
grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, senza controindicazioni,
e, dall'altro lato, che l'esercizio di attività adeguate, come pure
dell'ultimo lavoro, può avvenire solamente durante due o tre ore al
giorno.
9.2 Dal canto suo, il dott. C._______ ha considerato, nel suo rapporto
finale, che non sussiste alcuna incapacità lavorativa per l'ultima attività
esercitata dalla ricorrente, né per le mansioni domestiche o per altri
lavori a lei confacenti. Il medico dell'UAIE si è riferito espressamente al
referto oncologico del 13 ottobre 2008, relativo a delle TC dell'addome
inferiore, dell'addome superiore e del torace (doc. 24), per sottolineare
che non sono stati evidenziati segni di recidiva tumorale, come pure
alla perizia E 213, per rilevare che la ricorrente si lamenta,
soggettivamente, di vampate e di una facile irritabilità, mentre, dal
punto di vista oggettivo, è ora affetta essenzialmente da obesità, “sans
signes ou symptômes invalidants que ce soit de sa maladie ou des
suites opératoires”.
Questa valutazione del caso è stata confermata, nel quadro della
presente procedura, pure da un altro medico dell'UAIE, il dott.
D._______, mediante presa di posizione del 15 dicembre 2009 (doc.
38), il quale osserva che anche la documentazione esibita in sede di
ricorso, peraltro in gran parte già agli atti, non apporta alcun elemento
che influisca sulla capacità di lavoro dell'assicurata.
9.3 Occorre rilevare che sia il diabete che l'ipertensione arteriosa
sono dovutamente trattati farmacologicamente, come menzionato nella
perizia E 213, e che il medico dell'INPS ha rilevato un'eccedenza
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ponderale, ma nessun elemento patologico per quanto concerne
l'apparato locomotorio ed osteoarticolare (colonna vertebrale, arti
superiori ed inferiori) e l'apparato respiratorio. I movimenti (forza e
tono muscolare) come pure l'andatura sono stati ritenuti nella norma.
L'addome è descritto globoso per adipe con cicatrice di Pfannestiel,
trattabile e non dolente. Dal punto di vista psichico, sono state
evidenziate unicamente delle note ansioso-depressive. In particolare,
per quanto concerne l'apparato cardiocircolatorio, non viene riferito
alcun indizio inquietante e la visita cardiologica con
elettrocardiogramma, effettuata durante il ricovero nel luglio 2007, ha
permesso di escludere segni di scompenso e di insufficienza
coronarica acuta. A carico di tutti gli altri organi o apparati, escluso
l'udito, la ricorrente essendo portatrice di protesi, non risultano
patologie invalidanti. Inoltre, a proposito delle note ansioso-depressive,
menzionate unicamente dalla dott.ssa B._______ senza neppure
essere state riprese nella diagnosi formulata in conclusione, il collegio
giudicante considera che esse, anche se presenti, in assenza di
qualsivoglia precisazione ed indicazione di un'eventuale terapia, non
possono essere ritenute tali da esplicare un'influenza sulla capacità
lavorativa della ricorrente.
Viste le considerazioni che precedono, e tenuto conto in special modo
del fatto che fino ad oggi non vi è stata alcuna recidiva dei tumori
dell'utero asportati, il collegio giudicante è dell'avviso che la ricorrente
non presenta, come stabilito dai medici dell'UAIE, alcuna incapacità
lavorativa per l'ultima attività lucrativa da lei svolta, né per le mansioni
domestiche o per altre attività a lei confacenti, per cui non ha diritto ad
una rendita d'invalidità svizzera e la sua domanda deve essere
respinta.
10.
È vero che l'interessata, nell'apposito questionario per gli assicurati
occupati nell'economia domestica (doc. 10), ha affermato di non
essere in grado di svolgere praticamente nessun lavoro di casa. Le
risultanze mediche agli atti smentiscono però tale affermazione, che
riflette unicamente la posizione soggettiva dell'interessata.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha
l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza
del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230
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consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22
consid. 4a). In virtù di tale obbligo, anche le persone occupate
nell'economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e
in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro
capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in
generale ricorrendo all'aiuto dei famigliari che, nell'ambito della
valutazione dell'invalidità nelle attività abituali, va al di là di ciò che ci
si può attendere da questi se la persona assicurata non fosse invalida
(DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 e giurisprudenza ivi citata).
11.
Di conseguenza, considerato quanto sopra esposto, la decisione
impugnata del 31 agosto 2009 deve essere confermata e il ricorso
respinto.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 19 aprile
2010.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano
alla ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 19 aprile 2010.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- alla rappresentante della ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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