Corte II I
C-6481/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal patronato INAS,
8370 Buol. Lacordaire, Saint-Leonard,
CA-Québec H1R 3Y6,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
6 agosto 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6481/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 6 agosto 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita
AI presentata dall'interessato il 20 novembre 2007.
2.
Il 2 ottobre 2008, l'interessato ha inoltrato dinanzi all'Ufficio AVS un
ricorso datato 22 agosto 2008 contro la menzionata decisione
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita AI. Il
9 ottobre 2008, l'UAIE ha trasmesso il citato ricorso al Tribunale
amministrativo federale (TAF) per competenza.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'UAIE.
4.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla
LPGA.
5.
5.1 Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
28 novembre 2008 (notificata il 4 dicembre 2008; v. risultanze
processuali, e in particolare il doc. TAF 10 contemplante l'attestato
della competente Posta), ha invitato il ricorrente a versare, entro il 5
gennaio 2009, un anticipo sulle presumibili spese processuali di
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fr. 300.-- (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del
ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
5.2 Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle
presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso.
Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
6.
6.1 Per sovrabbondanza, giova rilevare che giusta l'art. 60 LPGA, per
rimando dell'art. 1 cvp. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Peraltro,
secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le
richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a
lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del
termine.
6.2 Ritenuto che l'allegato mandato di assistenza e rappresentanza
nella pratica relativa al ricorso in esame è stato sottoscritto dal
ricorrente il 22 agosto 2008 e che secondo quanto emergeva dagli atti
di causa la decisione impugnata appariva essere stata notificata al
Patronato INAS di Montreal al più tardi in tale data, il Tribunale
amministrativo federale, nella citata decisione incidentale del
28 novembre 2008, aveva segnalato al ricorrente che il gravame
sembrava tardivo. Aveva pertanto invitato il medesimo a dimostrare,
sempre entro il 5 gennaio 2009, che il ricorso inoltrato il 2 ottobre 2008
era nondimeno stato depositato tempestivamente, con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
6.3 Ritenuto che il ricorrente ha lasciato decorrere infruttuoso il
succitato termine accordatogli da questo Tribunale e considerato che
la dimostrazione della tempestività dell'inoltro di un ricorso incombe di
principio al ricorrente (sentenza del Tribunale federale C 13/06 del 20
giugno 2006), il gravame sarebbe da considerare inammissibile anche
perché inoltrato tardivamente. Peraltro, l'autorità inferiore, benché non
invitata ad inoltrare delle osservazioni sulla tempestività del gravame,
il 9 febbraio 2009, oltre a trasmettere al Tribunale amministrativo
federale una copia dell'incarto di causa, ha osservato che il ricorso
inoltrato dal ricorrente il 2 ottobre 2008 doveva essere dichiarato
inammissibile, la decisione impugnata essendo stata notificata al
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rappresentante del ricorrente il 19 agosto 2009, secondo l'annesso
attestato della competente posta.
7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett.
b LTAF).
8.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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