B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6484/2013
Sen t en z a d e l 1 4 l u g l i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Daniel Stufetti,
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita
(decisione del 22 ottobre 2013).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato in Svizzera il , ha lavorato in Svizzera
dal 1989 al 2000, solvendo regolari contributi all'assicurazione per la vec-
chiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. TAF13). Dopo il rimpatrio, ha
lavorato sia come operaio che come addetto alla reception (doc. 56). Dal
giugno 2011 era alle dipendenze di una ditta del settore turistico come ad-
detto al ricevimento, attività che ha terminato il 3 settembre successivo per
fine contratto (doc. 56/6).
B.
Il nominato ha formulato il 25 novembre 2011 all'UAIE una domanda volta
al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'inva-
lidità (doc. 107, 118, 19).
Dagli atti emerge che A._______ soffre di un'infezione da HIV in tratta-
mento antiretrovirale, sindrome lipodistrofica, sifilide latente, depressione
endoreattiva (cfr. E 213, perizia medica particolareggiata del 17 gennaio
2012, doc. 26). Questo stato di cose provocherebbe in Italia (secondo il
medico dell'INPS) un'invalidità del 60% (doc. 26, cfr. anche attestato di ri-
conoscimento dell'invalidità civile, doc. 16). Sia l'INPS che l'interessato
hanno prodotto diversa documentazione clinica che documenta la patolo-
gia in corso e dalla quale si evince che l'assicurato soffre anche di lichen
planus del glande (doc. 25, 29-49, 59). Dal certificato medico psichiatrico
del 18 settembre 2010 (Dott. B._______, doc. 58) emerge che il paziente
soffre di depressione endoreattiva; da un altro certificato neurologico del
10 gennaio 2012 si attesta una sindrome ansiosa reattiva con spunti de-
pressivi, somatizzazioni cardiache, attacchi di panico ed insonnia (referto
del neurologo curante Dott. C._______, doc. 60).
Il medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati resi-
denti all'estero (UAIE), Dott. D._______, ha ritenuto utile sottoporre il caso
allo psichiatra dell'UAIE, Dott. E._______, il quale, ha chiesto un'indagine
approfondita in psichiatria (doc. 67-69). Nel frattempo l'assicurato ha esi-
bito un certificato del neurologo Dott. C._______ del 13 settembre 2012
(doc. 81) attestante una sindrome ansiosa reattiva con spunti depressivi,
somatizzazioni cardiache, attacchi di panico ed insonnia (doc. 76). L'INPS
di Foggia, su richiesta dell'UAIE del 27 luglio 2012 (doc. 72), ha fatto per-
venire anche un nuovo E213 aggiornato al 20 settembre 2012, con dia-
gnosi e grado d'invalidità immutati (doc. 80).
C-6484/2013
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C.
C.a Non ritenendo sufficienti i documenti inviati dall'INPS a completazione
dell'istruttoria, che ricalcavano il rapporto precedente, il Dott. E._______,
in data 16 dicembre 2012, ha affermato che andrebbe presa in considera-
zione l'esecuzione di una perizia in medicina interna e psichiatria in Sviz-
zera (doc. 83).
L'interessato è stato reso edotto di questa intenzione con scritto raccoman-
dato del 26 febbraio 2013, in cui è stato, tra l'altro, precisato che "se per
ragioni mediche non dovesse esserle possibile spostarsi per questa perizia
deve inviarci un certificato medico dettagliato…" (doc. 89).
Con comunicazione telefonica del 6 marzo successivo A._______ ha infor-
mato di non poter intraprendere lunghi viaggi in quanto soggetto a crisi di
panico (doc. 90). Su invito dell'amministrazione l'assicurato ha inviato a tal
uopo un referto datato 28 marzo 2013 del Centro di salute mentale di
T.__________ (doc. 92) ove si conferma lo stato ansioso-depressivo e gli
attacchi di panico. In base ad un test di personalità eseguito dal Dott.
F._______, psichiatra, emergono anche elementi psichiatricamente signifi-
cativi, quali disforia, fobia, diminuzione del tono dell'umore, turbe ideative
ed emotive, ecc.; vengono prodotti i risultati di detto test ("MMPI-2") del 27
marzo 2013 (doc. 93 in toto).
C.b Con nota del 20 aprile 2013, il Dott. E._______ ha affermato che le
diagnosi di AIDS e depressione reattiva non possono limitare in modo tale
l'assicurato da impedirgli di intraprendere il viaggio fino in Svizzera (doc.
97).
D.
D.a Con una prima diffida del 24 maggio 2013 A._______ è stato invitato
a comunicare la sua disponibilità a sottoporsi a perizia in Svizzera e sono
state menzionate le conseguenze in caso di mancato riscontro (doc. 103).
Con scritto del 13 giugno 2013, l'interpellato ha ribadito l'impossibilità di
intraprendere lunghi viaggi per motivi di salute e ciò sulla scorta di precise
direttive sanitarie (doc. 104). Al riguardo ha prodotto un nuovo certificato
del neurologo Dott. C._______ del 5 giugno 2013 attestante l'impossibilità
di intraprendere lunghi viaggi in seguito alle condizioni cliniche ivi descritte
(doc. 105) ed un certificato dello psichiatra Dott. F._______ in tal senso
(doc. 106) dell'11 giugno 2013.
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Pagina 4
L'incarto è stato trasmesso alla Dott.ssa G._______, psichiatra di fiducia
dell'UAIE, la quale, nella relazione del 1° luglio 2013, ha precisato che i
nuovi documenti medici non motiverebbero l'impossibilità di effettuare lun-
ghi tragitti, aggiungendo che le diagnosi "non dovrebbero" impedirgli di
spostarsi (doc. 113).
D.b Con nuova diffida dell'11 giugno 2013, l'assicurato è stato invitato a
manifestare la sua disponibilità a sottoporsi alla perizia medica bidiscipli-
nare prevista (doc. 114).
Con scritto del 19 agosto 2013, il nominato ha ribadito la sua non disponi-
bilità facendo oltretutto presente che in quel momento era in corso una
bronchite acuta (doc. 116).
D.c Con ulteriore diffida del 10 settembre 2013, l'UAIE ha ribadito il conte-
nuto di quella precedente, riassegnando un termine di risposta di 15 giorni
(doc. 118). Con lettera del 24 settembre 2013, l'interessato, ha ribadito l'im-
possibilità di spostarsi per lunghi tragitti (doc. 119).
E.
Mediante decisione del 18 ottobre 2013 l'UAIE ha respinto la domanda di
prestazioni AI per carenza dell'obbligo di collaborare (doc. 121), segnata-
mente per il rifiuto di sottoporsi a perizia specialistica in Svizzera.
F.
Con il ricorso depositato il 18 novembre 2013, A._______, implicitamente
chiede l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo
e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicura-
tive. Chiede di essere esonerato dalle spese di ricorso essendo disoccu-
pato (dal 2011) e del tutto a carico dei genitori (doc. TAF 1).
G.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 gennaio 2014, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con i medesimi argomenti indicati nella deci-
sione impugnata (doc. TAF 3).
H.
Dopo aver preso atto della risposta dell'UAIE e di altra documentazione di
rilievo (doc. TAF 5), A._______, con scritto del 12 febbraio 2014, ha ribadito
la sua intenzione di mantenere il ricorso. Produce documentazione già ad
atti salvo un nuovo certificato del Dott. C._______ del 10 febbraio 2014
attestante le note patologie e l'impossibilità di viaggiare (doc. TAF 6).
C-6484/2013
Pagina 5
I.
Con duplica del 3 aprile 2014, l'UAIE ha rinunciato a sottoporre quanto in-
viato dal ricorrente al proprio servizio medico ed ha riproposto la reiezione
del ricorso (doc. TAF 8).
Con scritto del 16 giugno 2014, dopo aver preso atto della duplica dell'am-
ministrazione, A._______ ha ribadito la sua richiesta ricorsuale (doc. TAF
11). Questo scritto è stato inviato per conoscenza all'autorità inferire il 25
giugno 2014 (doc. TAF 12).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 con-
sid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI
per le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile nella misura in cui chiede l'annullamento della decisione impu-
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gnata (di non entrata nel merito della domanda di rendita d'invalidità sviz-
zera del 31 gennaio 2011). La causa verte, in effetti, sulla questione di sa-
pere se l'UAIE abbia a ragione, o a torto, rifiutato di esaminare nel merito
la domanda di rendita d'invalidità presentata dalla ricorrente. Per contro,
non compete a questo Tribunale di statuire anche sul merito della domanda
di rendita. Nella misura in cui è chiesto più o altro che la semplice entrata
nel merito, nel caso concreto il riesame della richiesta di una prestazione
d'invalidità svizzera, il ricorso è pertanto inammissibile (cfr. DTF 117 V 121
consid. 1 e DTF 116 V 265 consid. 2a).
2.
Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai con-
siderandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri
termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle ad-
dotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che
la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III
102 consid. 1.1 e DTF 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una parte,
e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il
1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo allegato II
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo l'art. 20
ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bi-
laterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia
di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore dell'Accordo, qua-
lora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.
3.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede che le parti contraenti applicano tra di loro,
nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuri-
dici riferiti nella sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro
modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1), assimila la Sviz-
zera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (UE; art.
1 ch. 2), e stabilisce, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dello stesso
allegato, la necessità di tenere in debita considerazione gli atti giuridici
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dell’UE riferiti nella sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli men-
zionati alla sezione C (art. 2 ch. 2).
3.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219
4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-
stano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento
(CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972
(RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche,
entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012
e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel rego-
lamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in pas-
sato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di-
verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corri-
spondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce parte
integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo all'as-
sicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi e alla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
3.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II,
non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità sviz-
zera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
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Pagina 8
4.
Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
5.
5.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1
consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel
corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle
prestazioni si determina tuttavia secondo le vecchie disposizioni per il pe-
riodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore
(applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).
5.2 In concreto oggetto del contendere è la questione a sapere se l'ammi-
nistrazione era autorizzata a respingere il diritto a prestazioni dell'assicu-
rato, in quanto quest'ultimo avrebbe violato il proprio obbligo di collaborare.
Al riguardo va rilevato che la domanda di rendita è stata introdotta il 25
novembre 2011, il diritto alla rendita sorgerebbe quindi il 1° giugno 2012,
segnatamente sei mesi dopo la presentazione dell'istanza (art. 29 cpv. 1
LAI). In concreto si applicano quindi sia le disposizioni nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2012 (6a revisione della LAI) sia quelle in vigore preceden-
temente.
6.
6.1 Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accer-
tati d'ufficio dall'amministrazione. Questo principio non è però assoluto, at-
teso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'i-
struzione della causa. Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare, nella misura in cui ciò fosse
ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
del litigio e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sop-
portare le conseguenze della carenza di prove (cfr. sentenza del Tribunale
federale I 906/05 del 23 gennaio 2007 consid. 5.1; DTF 125 V 195 consid.
2).
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In conformità al principio inquisitorio, spetta all'amministrazione determi-
nare, a seconda dello stato di fatto da accertare, quali misure d'istruzione
dovrebbero essere attuate nel caso in esame, fermo restando che la stessa
dispone di un ampio potere d'apprezzamento (cfr. sentenza del Tribunale
federale I 906/05 del 23 gennaio 2007 consid. 6; DTF 111 V 219 consid. 2).
6.2
6.2.1 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assi-
curative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per ac-
certare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.
Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA (prima frase), l'assicuratore esamina le do-
mande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le infor-
mazioni di cui ha bisogno. Se sono necessari o ragionevolmente esigibili
esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve
sottoporvisi (art. 43 cpv. 2 LPGA).
Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere di
informare o di collaborare, l'Ufficio AI può, dopo diffida scritta e avverti-
mento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e de-
cidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
Alla seconda soluzione prevista dalla norma l'amministrazione può tuttavia
far capo solo con prudenza, segnatamente quando sulla base degli atti un
esame di merito non è possibile (cfr. VALTERIO, op. cit. n° 2883 e seg.; sen-
tenza del TF 9C_961/2008 del 30 novembre 2009 consid. 3.1 e DTF 108
V 229 consid. 2; sentenza del TF I 906/05 del 23 gennaio 2007 consid.
5.4).
6.3 L'art. 7b cpv. 1 LAI (nella versione in vigore dal 1 gennaio 2008, 5a
revisione dell'AI) prevede inoltre che le prestazioni possono essere ridotte
o rifiutate conformemente all'articolo 21 capoverso 4 LPGA se l'assicurato
non ha adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 7 della presente legge o
all'articolo 43 capoverso 2 LPGA.
Al riguardo va rilevato che nel caso di specie, non si è in presenza della
problematica elencata all'art. 7 LAI, ossia l'obbligo per l'assicurato di fare
tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e
l'entità dell'incapacità al lavoro, o di partecipare attivamente all'esecuzione
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Pagina 10
di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possano contribuire
sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua inte-
grazione nella vita professionale (…).
L'art. 7b, nella presente specie, è pertanto applicabile solo nella misura in
cui si riferisce al menzionato art. 43 cpv. 2 LPGA (cfr. MICHEL VALTERIO,
Droit de l'assurance-viellesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invali-
dité (AI), Genève, Zürich, Bâle, 2011, n°1266 in fine). In questo senso, in
relazione all'art. 21 cpv. 4 LPGA, la sanzione prevista all'art. 7b LAI, per il
caso in esame, si limita al solo fatto di opporsi a delle misure istruttorie.
Ora, in queste evenienze specifiche, l'art. 7b LAI o 43 cpv. 3 LPGA si com-
pletano nella misura in cui, ambedue, regolano la procedura e le conse-
guenze in caso di rifiuto di collaborazione nelle misure istruttorie. Del resto
prima dell'entrata in vigore dell'art. 7b LAI (1° gennaio 2008) e pure della
LPGA (1° gennaio 2003), queste situazioni erano regolate dall'art. 13 PA,
secondo cui (cpv. 1), le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei
fatti: a) in un procedimento da esse proposto (…); il cpv. 2 stabilisce che
l'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei provvedi-
menti menzionati alle lettere a (…), qualora le parti neghino la coopera-
zione necessaria e ragionevolmente esigibile.
7.
Per il resto, può essere osservato che l'art. 57 LAI pone in obbligo agli uffici
AI, in relazione anche all'art. 59 LAI di valutare l'invalidità sulla scorta di
esami sanitari professionali ed efficienti, nel rispetto delle prescrizioni legali
e delle istruzioni della Confederazione. Segnatamente, gli Ufficio AI (art. 59
cpv. 3 LAI) possono far capo a specialisti, esperti, a centri di osservazione
medica e professionale, nonché a servizi di altre istituzioni preposte alle
assicurazioni sociali. Lo stesso è previsto dall'art. 69 cpv. 2 OAI, il quale
stabilisce che una volta accertato l'adempimento delle condizioni assicura-
tive, l'Ufficio AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di sa-
lute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione. A tale scopo
possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, con-
sultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi. Parimenti, l'art.
44 LPGA stabilisce che se per chiarire i fatti, l'assicuratore deve far ricorso
ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa
può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.
8.
Nel caso in esame litigiosa è la questione se l'assicuratore invalidità era
autorizzato a respingere la domanda di prestazioni di A._______ a motivo
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Pagina 11
del fatto che, rifiutando di dar seguito alla convocazione relativa all'esecu-
zione di una perizia bidisciplinare in Svizzera, l'assicurato aveva violato in-
giustificatamente il proprio obbligo di collaborare.
A motivazione del proprio rifiuto l'interessato invoca in particolare il fatto di
non essere in grado di sopportare un così lungo tragitto dal suo luogo di
residenza, H._________, Comune sito nella provincia di Foggia, sino in
Svizzera. Egli giustifica tale impossibilità con le sue precarie condizioni di
salute, aggiungendo che non può essere accompagnato dai genitori in
quanto troppo anziani e che non è possibile far capo a terze persone, non
volendo informarle dei problemi di salute di cui soffre (doc. TAF. 1).
9.
9.1 Ora, in primo luogo va evidenziato che il ricorrente, in tutta la fase
istruttoria e di ricorso non ha mai contestato la necessità di approfondire la
sua situazione valetudinaria tramite un esame specialistico in più materie.
Prova ne è che in data 21 settembre 2012 ha addirittura dichiarato all'at-
tenzione dell'UAIE, di chiedere all'INPS, in caso di necessità, di redigere
una perizia psichiatrica (doc. 75). A._______ non si è pertanto mai opposto
all'esperimento di una perizia specialistica, bensì unicamente alla lunga
trasferta dal luogo di domicilio fino in Svizzera.
9.2 Anche questo collegio giudicante, alla luce della refertazione esibita
prima della data dell'impugnata decisione, è del parere che un approfondi-
mento medico è necessario. Infatti, A._______ è portatore di una patologia
somatica, che in Italia, almeno fino ai dati aggiornati al 2012, gli causa
un'invalidità del 60% (doc. 26, 16). Inoltre è ben documentato che il nomi-
nato soffre anche di turbe psichiche di una certa rilevanza (si confronti in
particolare il rapporto dettagliato MMPI-2 redatto dal Dott. F._______, psi-
chiatra, in seguito all'esecuzione di diversi test di personalità, doc. 96, doc.
26, 93, 93, 105, 106 ed altri). Ora, ambedue queste situazioni, in base alla
documentazione fin qui esibita, non sono state chiarite in modo completo
e convincente. In altre parole, i rapporti medici ad atti non adempiono le
esigenze materiali e formali richieste per le perizie mediche sottoposte
all'autorità chiamata a decidere in merito ad una prestazione d'invalidità
(DTF 137 V 314, 125 V 352 consid. 3; 122 V 160 consid. 1c).
9.3 Va quindi esaminato se, nelle circostanze concrete, il rifiuto di sotto-
porsi a perizia in Svizzera, è giustificato o meno.
10.
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10.1 In via preliminare si ossserva che il diritto di essere sentito, sancito
esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. è una garanzia costituzionale di na-
tura formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impu-
gnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135
I 187 consid. 2.2). Tale garanzia comprende il diritto per l'interessato di
consultare l'incarto, di offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori
purché pertinenti e riguardino punti rilevanti per il giudizio, di partecipare
alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in
cui possano influire sulla decisione. In sostanza, il diritto ad essere sentito,
quale diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle fa-
coltà che devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficace-
mente far valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid.
5.1). Il diritto di essere sentito comprende anche l'obbligo per l'autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fonda-
mento delle decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e
di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere
all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occu-
parsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio atte ad influire sulla de-
cisione (DTF 134 I 83 condid. 4.1).
10.2 Al riguardo va rilevato che l'UAIE non ha mai spiegato in modo chiaro
all'assicurato i motivi – e meglio l'incompletezza degli atti medici, in parti-
colare dei due rapporti redatti dall'INPS (doc. 83) - per cui era necessario
esperire una perizia in Svizzera. In questo senso va evidenziato che, già la
prima comunicazione del 26 febbraio 2013 (doc. 89), con la quale si invi-
tava l'assicurato a presentarsi in Svizzera, era lacunosa. L'UAIE non ha
infatti accluso a detto scritto il parere del Dott. E._______ del 16 dicembre
2012 (doc. 83), all'origine di questo primo avviso.
L'interpellato ha inoltre reagito, dapprima telefonicamente, poi fornendo la
documentazione richiesta alla precisazione dell'UAIE di trasmettere un cer-
tificato medico in caso di impossibilità di spostarsi (cfr. consid. C.a; doc. 92,
93). A fronte di atti medici approfonditi e motivati (doc. 96/97), redatti dai
medici curanti dell'assicurato, che quindi ben conoscono la situazione, il
Dott. E._______, si è invece limitato ad affermare del tutto genericamente
che né l'infezione da HIV, né le patologie psichiatriche, possono essere
limitanti al punto da impedire il viaggio in Svizzera.
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10.3 Ora, nemmeno nella diffida del 24 maggio 2013 (doc. 103) l'ammini-
strazione spiega i motivi della necessità di presentarsi in Svizzera e nem-
meno questa volta invia copia del parere del Dott. E._______. Dopo oppo-
sizione dell'interessato con produzione di ulteriori certificati, la Dott.ssa
G._______, psichiatra di fiducia dell'UAIE (doc. 113), ha aderito al parere
del Dott. E._______. Ancora una volta, nella diffida dell'11 giugno 2013
(doc. 114), come pure infine nella decisione, vengono tralasciate sia la mo-
tivazione a sapere per quali ragioni il richiedente deve presentarsi in Sviz-
zera, sia la questione di fondo (necessità della perizia).
10.4 Il ricorso dovrebbe quindi essere accolto già solo per questi motivi, le
diffide dell'UAIE non essendo motivate in modo adeguato e l'autorità
avendo omesso di trasmettere – in violazione del diritto di essere sentito -
le prese di posizione dei medici interpellati su cui ha fondato le proprie dif-
fide ed in seguito la propria decisione di diniego delle prestazioni.
Per questioni di economia procedurale, comunque, si esaminerà anche il
merito della lite, un semplice rinvio per l'inadempimento di una questione
formale non risolverebbe la domanda principale, ossia la fondatezza o
meno del rifiuto di spostarsi in Svizzera ai fini peritali.
11.
11.1 Dagli atti emerge che l'interessato, in base al formulario E 213 del 17
dicembre 2012 (doc. 26 e 110), che è sovrapponibile a quello del del 20
settembre 2012 (doc. 80), soffre di infezione da HIV in trattamento anti-
retrovirale, sindrome lipodistrofica, sifilide latente, lichen planus del glande,
e depressione endoreattiva.
Dalla certificazione specialistica risulta che A._______ nel 2010 presen-
tava una depressione endoreattiva, mentre nel 2012 tale diagnosi è stata
aggiornata in sindrome ansioso-reattiva con spunti depressivi, somatizza-
zioni cardiache, attacchi di panico, insonnia (cfr. referto del Dott.
B._______, psichiatra, del 18 settembre 2010, doc. 78 e referto del Dott.
C._______ del 13 settembre 2012, doc. 81). Inoltre, lo psichiatra Dott.
F._______ ha approfondito l'aspetto della turba psichica sulla scorta di un
esame denominato "MMPI-2" "Panda", eseguito il 26 marzo 2013, i cui ri-
sultati sono minuziosamente descritti al doc. 93 pag. 2-6. Al riguardo si
rileva che il paziente presenta una marcata depressione, disforia del tono
e dell'umore con fasi di rallentamento psicomotorio alternate a fasi di irre-
quietezza motoria; psicoastenia; problemi di inserimento in gruppo; auto-
stima molto bassa; ansia centrata su polarizzazione sui disturbi somatici
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(peraltro attivi e presenti); sintomi e segnali di paranoia; accentuata ten-
denza al distacco autistico; carenza di capacità critica. Inoltre l'esperto se-
gnala che i disturbi emotivo-comportamentali appaiono particolarmente ri-
levanti con deboli capacità di controllo e di difesa e sfera pulsionale virtual-
mente incontrollabile. Nel referto del 28 marzo 2013 (doc. 95/1), il Dott.
F._______ insiste anche sugli attacchi di panico e gli spunti fobici presenti.
11.2 Proprio a causa delle crisi di panico di cui soffre, attestate ripetuta-
mente dai curanti, l'assicurato ha comunicato, alla luce della precisazione
dell'UAI (consid. C.a), di non poter effettuare lunghi tragitti, circostanza
confermata da entrambi i medici curanti, il Dott. C._______ ed il Dott.
F._______, i quali attestano a chiare lettere che il loro paziente nelle con-
dizioni di salute sopra descritte, senza peraltro entrare nel merito delle pa-
tologie somatiche, non è in grado di affrontare lunghi tragitti (cfr. referto del
Dott. C._______ del 5 giugno 2013, doc. 105, e referto del Dott. F._______
dell'11 giugno 2013, doc. 106).
Con nota del 20 aprile 2013, il Dott. E._______ afferma per contro, senza
peraltro addurre alcuna motivazione, che le diagnosi di AIDS e depressione
reattiva non possono essere talmente limitanti da impedire all'assicurato di
intraprendere il viaggio fino in Svizzera (doc. 97).
La Dott.ssa G._______, psichiatra di fiducia dell'UAIE, afferma inoltre, nella
relazione del 1° luglio 2013, che i nuovi documenti medici non motivereb-
bero l'impossibilità di effettuare lunghi tragitti, aggiungendo che le diagnosi
"non dovrebbero" impedirgli di spostarsi (doc. 113).
11.3 Questo collegio giudicante è del parere che l'opinione espressa dal
Dott. E._______ – in quanto come detto, del tutto generica e manifesta-
mente non motivata - non è atta a mettere in discussione il rifiuto – per
motivi di salute - manifestato dal ricorrente, confermato da due medici cu-
ranti, specialisti in materia, che ben conoscono il paziente, di compiere un
viaggio fino in Svizzera.
Neppure le conclusioni della Dott.ssa G._______, seppur meglio motivate,
sono convincenti. Anch'esse non possono quindi mettere in discussione i
certificati medici trasmessi dall'assicurato a giustificazione dell'impossibilità
di intraprendere lunghi viaggi. In primo luogo, contrariamente a quanto in-
dicato dal medico dell'UAIE, i certificati appaiono motivati e redatti da spe-
cialisti che ben conoscono l'assicurato. Altri atti medici inoltre confermano
in modo approfondito la problematica psichica di cui soffre l'assicurato. La
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Dott.ssa G._______ poi, sull'esigibilità del viaggio, si esprime al condizio-
nale ("les diagnostiques ne devraient pas empêcher"), insinuando così il
dubbio che potrebbe anche essa potrebbe anche non essere data. La spe-
cialista conferma altresì implicitamente la difficoltà di spostamento indi-
cando sia la necessità di sottoporsi a trattamento ansiolitico che quella di
essere accompagnato. A proposito del trattamento farmacologico va tutta-
via rilevato che l'assicurato è già normalmente sottoposto a trattamento
psichiatrico medicamentoso (doc 105) e malgrado ciò non può, secondo i
propri medici, viaggiare. Contrariamente a quanto affermato dal medico
dell'UAIE i medicamenti non sembrano quindi venire in alcun modo in soc-
corso ad eventuali attacchi di panico che potrebbero manifestarsi durante
il viaggio.
11.4 Come già accennato, infine, oltre alla patologia di natura psichiatrica,
A._______ soffre delle conseguenze della sindrome da immunodeficienza
acquisita. Anche in questo caso, non è chi non veda, secondo la generale
esperienza della vita, come la patologia in corso si manifesti a fasi alterne
con le note malattie opportunistiche che colpiscono le persone con difese
immunitarie ridotte, non da ultimo un periodo di bronchite che l'interessato
ha segnalato nell'agosto 2013 (doc. 116). Nell'anamnesi vengono inoltre
segnalati episodi di polmonite ed altre infezioni virali o batteriche (doc. 26).
Nessun medico si è tuttavia pronunciato sul tema della patologia somatica
e del rischio, oggettivamente presente, nel tipo di malattia acclarato, di con-
trarre infezioni di ogni sorta, possibilità accresciuta, secondo la generale
esperienza della vita, in caso di viaggi in contatto con persone ed ambienti
diversi ed in situazioni di stress.
A maggior ragione il rifiuto dell'assicurato va considerato giustificato.
11.5 Alla luce di quanto sopra esposto questo collegio giudicante non può
che concludere che il rifiuto di collaborare dell'assicurato, ovverosia di sot-
toporsi a perizia specialistica in Svizzera è suffragato da motivi sufficienti e
pertanto è giustificato.
12.
12.1 Una visita medica eseguita in Svizzera potrebbe sortire risultati più
soddisfacenti in materia di accertamento peritale, in quanto i medici ope-
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ranti in questo Paese sono abituati ad effettuare indagini sanitarie per or-
dine di differenti istituti assicuratori e/o tribunali. Ciò non significa tuttavia
assolutamente che gli specialisti operanti in questo Paese sono più esperti
di quelli che lavorano all'estero. Essi sono semplicemente più avvezzi a
strutturare i loro rapporti secondo le esigenze peritali dettate e consolidate
dalla prassi e dalla giurisprudenza in materia (cfr. consid. 9.2).
Tuttavia, vi sono casi in cui, come per gli assicurati residenti in altro conti-
nente e, come nella specie, assicurati che presentano patologie per cui non
è esigibile che effettuino un lungo viaggio, l'UAIE è in grado, qualora non
ritenga sufficienti i dati raccolti in istruttoria, di organizzare all'estero, tra-
mite il servizio medico dell'Ambasciata di Svizzera, un accertamento spe-
cialistico. Con un catalogo di domande ben preciso, come per esempio
quello già sottoposto al ricorrente (alla lettera del 26 febbraio 2013 l'UAIE
aveva allegato copia di una serie di domande peritali, non ad atti, doc. 89
pag. 2), con la richiesta di eseguire test, esami e prove di ogni genere in
relazione alle patologie denunciate, l'UAIE può ottenere da uno specialista
operante all'estero, con l'aiuto organizzativo del medico di fiducia dell'Am-
basciata, un soddisfacente rapporto sanitario nelle discipline interessate.
Altre soluzioni sono proponibili, come quella di chiedere all'INPS corrispon-
dente un rapporto peritale più dettagliato. Tale ultimo provvedimento, forse
perché non sufficientemente chiaro, non ha purtroppo funzionato.
In sostanza quindi, l'esigenza di sottoporsi a esame peritale in Svizzera
non è assoluta, essendo proponibile in casi eccezionali, una soluzione più
adeguata.
In simili condizioni l'amministrazione non era autorizzata a sospendere la
procedura di accertamento e respingere la domanda di prestazioni. Il ri-
corso, in quanto fondato, dev'essere pertanto accolto e la decisione impu-
gnata, pronunciata in violazione del diritto federale, annullata. L'incarto va
pertanto rinviato all'amministrazione affinché statuisca sul diritto a presta-
zioni d'invalidità dell'assicurato, facendo eseguire una perizia specialistica
all'estero nel rispetto della più recente giurisprudenza in materia di perizie
(cfr. DTF 137 V 210 e 314).
13.
13.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art.
63 cpv. 2 PA ed art. 37 LTAF). La domanda di assistenza giudiziaria formu-
lata dall'interessato in calce al suo ricorso è pertanto divenuta priva di og-
getto.
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13.2 Non si assegnano indennità per spese ripetibili, l'interessato non es-
sendo peraltro rappresentato da professionista legale (art. 64 PA in combi-
nazione con l'art. 7 e seg. TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
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Pagina 18
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati
all'UAIE affinché esegua gli accertamenti specialistici indicati nei conside-
randi e si pronunci nuovamente sul diritto di A._______ di percepire pre-
stazioni d'invalidità.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
I rimedi di diritto sono menzionati alla pagina seguente
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione nella misura in cui sono
soddisfatte le condizioni di cui all'art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: