B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6489/2017
Sen t en z a d e l 2 9 g e nn a i o 2 0 1 8
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, domanda di rendita (decisione
del 4 ottobre 2017).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 4 ottobre 2017, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati
residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita d’invalidità
presentata dall’interessata il 6 giugno 2016 (cfr. allegati al doc. TAF 1).
2.
Il 14 novembre 2017, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell’UAIE
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera
d’invalidità svizzera (doc. TAF 1 e allegati).
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
4.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 23
novembre 2017 (doc. TAF 2, notificata alla ricorrente il 1° dicembre 2017
[doc. TAF 3]) ha invitato la ricorrente a versare, entro l’8 gennaio 2018, un
anticipo di fr. 800.- (al netto d’eventuali spese postali o bancarie a carico
della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63
cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di
decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato
l’insorgente a produrre, sempre entro l’8 gennaio 2018, idonea
documentazione attestante che l’importo di fr. 800.- è stato
tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto
postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.
5.
Il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili
spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza,
il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). L'insorgente, benché invitata da
questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo
equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito
tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il
versamento integrale dell'importo di fr. 800.- secondo quanto indicato nella
decisione incidentale di questo Tribunale del 23 novembre 2017.
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6.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
7.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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