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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C6507/2011
Sen t e n z a d e l 2 7 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudice unico : Francesco Parrino,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti A.______,
rappresentato dal Patronato Acli, Via IV Novembre 58,
IT22017 Menaggio (CO),
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 17 ottobre 2011.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 17 ottobre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso con
effetto dal 1° dicembre 2011 la rendita d'invalidità di cui era al beneficio il
cittadino italiano A.______, nato il ,
il 4 novembre 2011, per il tramite del Patronato ACLI, l'interessato ha
inviato una lettera all'UAIE dalla quale si evince che avrebbe trasmesso
nuova documentazione medica e che pertanto chiedeva una proroga dei
termini,
il 15 novembre 2011, il Patronato ACLI ha inviato la documentazione
medica in parola,
mediante ordinanza del 2 dicembre 2011 lo scrivente Tribunale
amministrativo federale, al quale sono stati trasmessi per competenza gli
scritti del 4 e 15 novembre 2011, ha impartito a A.______ un termine di
10 giorni dal suo ricevimento per precisare le conclusioni e i motivi del
gravame, come prescritto dall'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
avvertendolo nel contempo che in caso di mancata risposta entro il
termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
questo scritto è stato notificato al Patronato ACLI il 22 dicembre 2011
come si evince dall'avviso di ricevimento ad atti,
la parte interessata non ha dato tuttavia seguito all'ordinanza del 2
dicembre 2011 nel termine impartito né sino ad ora,
facendo difetto i requisiti formali previsti dall'art. 52 PA, è necessario
applicare la comminatoria contenuta nell'ordinanza del 2 dicembre 2011 e
non entrare nel merito della comunicazione del 4 e 15 novembre 2011.
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Non si entra nel merito del ricorso e la causa è stralciata dai ruoli.
2.
Non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per le
spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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