Corte II I
C-6520/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 a g o s t o 2 0 0 8
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider,
cancelliere Dario Croci Torti.
A._______, ________,
rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 28 agosto 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6520/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana residente in Italia, nata il _______, ha
lavorato in Svizzera dal 1982 al 2003, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI), durante tale periodo. Dal maggio 2001 era alle dipendenze
della ditta _______ di Mendrisio, in qualità di operaia addetta al
settore aiuto in gastronomia. Non ha più lavorato dopo il 26 giugno
2003, causa un infortunio ed è stata licenziata con effetto dal 31
dicembre 2003. In data 10 marzo 2005, la nominata ha formulato una
richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
B.
L'Ufficio dell'assicurazione dell'invalidità del Cantone Ticino, incaricato
dell'istruttoria, ha acquisito agli atti l'incarto dell'assicurazione infortuni
(Macellai-assicurazioni), dal quale emerge che in data 26 giugno
2003, l'assicurata, spostando una cassa nell'ambito del suo lavoro, è
caduta contundendosi il ginocchio sinistro e qualche giorno dopo,
scivolando, ha provocato un aggravamento della situazione di tale arto.
In una perizia, effettuata l'8 ottobre 2003 dal Dott. Simoni, medico
chirurgo e specialista in infortunistica, per conto della Macellai-
assicurazioni, ha rilevato la diagnosi di “trauma contusivo-distorsivo al
ginocchio sinistro con ferita lacero contusa in sede prepatellare”. La
paziente è rimasta degente dal 19 ottobre al 13 novembre 2003
presso la Clinica di riabilitazione di Novaggio, il cui rapporto del 20
novembre 2003 è ad atti. Altri rilevamenti specialistici sono avvenuti a
fine 2003/inizio 2004 presso la Clinica Sant'Anna di Sorengo.
L'interessata è stata visitata da medici specialisti in
ortopedia/ortochirurgia. In un rapporto dettagliato del 18 giugno 2004 il
Dott. G. Bianchi, neurologo a Lugano, destinato al Dott. Mona,
ortopedico, Sorengo, l'esperto ha indicato che la paziente presenta
due tipi di patologie: una problematica meniscale al ginocchio sinistro
con rilevante componente algica ed un'insufficiente innervazione del
territorio del nervo femorale dovuta a più fattori. Al momento
dell'esame, la paziente ha abbandonato il tutore del ginocchio e
cammina con l'ausilio di una sola stampella, pur risentendo gravi dolori
all'arto inferiore sinistro. La situazione valetudinaria sarebbe ancor
migliorata in occasione della visita dal Dott. Bianchi il 3 dicembre
2004, il quale esclude comunque che la stessa possa riprendere il suo
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precedente lavoro. L'assicurata è stata visitata dal Dott. Simoni il 12
dicembre 2005, il quale ha evidenziato la diagnosi finale di trauma
contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro con ferita lacero-contusa in
sede prepatellare con riscontro di lesione del corno posteriore del
menisco mediale rilevato alla risonanza magnetica nonché di
componente di stiramento del legamento crociato anteriore;
accertamento sonografico di lesione parziale del tendine del
quadricipite, specie nella porzione del retto femorale sinistro che
comporta una instabilità alla deambulazione ed alla posizione
accovacciata con tendenza a cedimenti in avanti e ab latum con
associata persistente atrofia muscolare, lesione del nervo femorale
sinistro con parziale ricupero della forza; l'esperto di fiducia della
Macellai-assicurazioni ritiene che la paziente è in grado di eseguire
qualsiasi tipo di lavoro in stazione seduta o seduta alternata a quella
eretta senza dover portare pesi superiori a 15 Kg; la paziente non è in
grado di eseguire lavori che richiedano deambulazioni prolungate e
ripetitive oltre 20-30 minuti, così come non è in grado di eseguire
lavori che richiedano di accovacciarsi in maniera ripetitiva.
C.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto gli atti al proprio medico
di fiducia, Dott. Klauser, il quale, nel suo rapporto del 2 maggio 2006
ha proposto di aderire alle conclusioni della perizia del Dott. Simoni in
materia infortunistica ed ha indicato di sottoporre il caso al consulente
in integrazione professionale (CIP).
Nella sua relazione del 10 maggio 2006, il CIP ha rilevato come la
residua capacità di guadagno dell'assicurata non possa essere
migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale
ed ha ritenuto la stessa direttamente reintegrabile in un ciclo
produttivo.
Con progetto di decisione del 18 maggio 2006, l'amministrazione ha
disposto il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI per il periodo
limitato dal 1° giugno 2004 (un anno dopo l'infortunio) al 30 aprile
2006 (tre mesi dopo la perizia del Dott. Simoni).
D.
Rappresentata dal Patronato INCA di Basilea, l'interessata si è
opposta a tale progetto producendo un certificato medico 9 giugno
2006 della D Luglio, psicologa, attestante una sindrome ansioso
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depressiva ed un referto del Dott. M. D'Anna ove viene ripresa la nota
diagnosi.
In esito inoltre a contatti telefonici con il neurologo Dott. Bianchi dai
quali sono emerse altre circostanze, segnatamente di come
sussistano anche patologie extra-infortunistiche, l'amministrazione ha
sospeso l'emanazione della decisione formale.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha acquisito ad atti un rapporto del 20
settembre 2006 del Dott. Mona, il quale, in conclusione, propone che
la paziente debba essere visitata anche sotto il profilo psichiatrico. Dal
canto suo, il Dott. Bianchi, neurologo, nel suo rapporto del 25
settembre 2006, ha confermato quanto da lui riscontrato nel corso
degli esami nel giugno, dicembre 2004 e 17 ottobre 2005. Vengono
altresì esibite una relazione medica del Dott. Winkler, della Clinica di
riabilitazione di Novaggio del 20 novembre 2003 al Dott. Simoni, una
RM lombosacrale e del plesso lombare della Clinica di Moncucco di
Lugano del 23 gennaio 2004 ed una RM della colonna lombosacrale
della Clinica luganese del 5 ottobre 2005, nonché relazioni di terapie
effettuate nel maggio e settembre 2004 alle Terme di Stabio.
Nella sua relazione del 20 dicembre 2006, il Dott. Erba, dell'UAI Ticino
ha proposto una visita presso il servizio medico regionale (SMR). La
stessa è stata effettuata il 5 febbraio 2007. Gli esperti incaricati hanno
ritenuto la diagnosi di discopatia L4-L5 con protrusione discale
mediolaterale sinistra, sindrome lombovertebrale, disturbo
dell'adattamento e reazione mista ansioso depressiva in risoluzione. I
medici incaricati sono del parere che dal punto di vista fisico la
paziente risulta limitata in attività a lei adeguate, in misura del 50%
anche su di un'intera giornata. La patologia psichica non sarebbe
invece limitante.
L'incarto è stato risottoposto al CIP, il quale è giunto a calcolare una
perdita di guadagno del 34%. In questo calcolo, il salario dopo
l'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 10% per tenere conto della
situazione personale dell'assicurata.
E.
Un nuovo progetto di decisione comportante il riconoscimento del
diritto alla rendita intera AI per il periodo limitato dal 1° giugno 2004 al
30 aprile 2006 è stato inviato il 23 maggio 2007 al Patronato INCA di
Bellinzona, regolare rappresentante dell'interessata.
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Con le obiezioni del 19 luglio 2007, il Patronato INCA fa valere che
non si sarebbe tenuto conto di tutta la tematica patologica del
ginocchio sinistro e dell'arto inferiore sinistro.
L'amministrazione ha risottoposto l'incarto al proprio medico Dott.
Klauser, il quale, nella sua relazione del 21 giugno 2007, ha affermato
che per quel che concerne la situazione post-infortunistica, già sono
esaustivi gli esami effettuati in sede LAINF (Macellai-assicurazioni),
mentre l'indagine presso il SMR era volta a chiarire le conseguenze
delle turbe extra-infortunistiche.
Mediante decisione del 28 agosto 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in
favore di A._______ una rendita intera AI per il periodo limitato dal 1°
giugno 2004 al 30 aprile 2006.
F.
Con gravame del 27 settembre 2007, A._______, rappresentata dal
Patronato INCA, chiede l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto a prestazioni assicurative. Il rappresentante della ricorrente
fa valere che, a torto, l'amministrazione, per calcolare i salari teorici
dopo l'insorgenza dell'invalidità, si è fondata su dati validi per gli
uomini. Produce il 24 ottobre 2007 un verbale di visita specialistica in
neurologia del 23 ottobre 2007 di cui si dirà di seguito.
Nella sua risposta del 18 ottobre 2007, l'Ufficio AI del Cantone Ticino
riconosce di essersi basato su dati non idonei e, ricalcolando la
perdita di guadagno, la fissa al 44%. Propone dunque l'accoglimento
parziale del ricorso con il riconoscimento del diritto al quarto di rendita
AI a decorrere dal 1° maggio 2006. Nella sua risposta del 29
settembre 2007, l'UAIE conferma la proposta dell'UAI-TI.
G.
Dopo aver preso atto della proposta delle amministrazioni cantonale e
federale, il Patronato INCA, con scritto del 14 novembre 2007, ha
ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il gravame.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
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contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 10 marzo 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
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richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 10 marzo 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 28 agosto 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
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7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 A._______ ha avuto un regolare lavoro nel settore alimentare fino
al 6 giugno 2003, quando ha subito un infortunio. E' stata licenziata
con effetto al 31 dicembre 2003.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
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raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che la ricorrente
soffre essenzialmente di esiti di trauma contusivo distorsivo al
ginocchio sinistro con ferita lacero-contusa in sede prepatellare con
riscontro di lesione del corno posteriore del menisco mediale (RM),
componente di stiramento del legamento crociato anteriore,
accertamento sonografico di lesione parziale del tendine del
quadricipide, specie nella porzione del retto femorale sinistro che
comporta una instabilità nella deambulazione ed alla posizione
accovacciata con tendenza a cedimenti in avanti ed ab latum con
associata persistente atrofia muscolare, lesione del nervo femorale
sinistro con parziale recupero della forza; discopatia L5 con
protrusione discale mediolaterale sinistra, sindrome lombovertebrale,
disturbo dell'adattamento reazione mista ansioso-depressiva.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
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consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Nella fattispecie non è contestato il riconoscimento di una rendita
intera dell'assicurazione per l'invalidità dal 1° giugno 2004. Resta
censurata la soppressione della prestazione dopo il 30 aprile 2006.
Nella sua risposta al ricorso, l'UAIE ha proposto di riconoscere il diritto
al quarto di rendita. L'insorgente mantiene invece la sua richiesta volta
ad ottenere la rendita intera.
10.2 Una rendita limitata nel tempo corrisponde, materialmente, ad
una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve pertanto seguire
i principi. In base a tale norma, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita
in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88 a cpv. 1
dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961
(OAI, RS 831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte
del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
cambiamento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole,
e che presumibilmente continuerà a durare.
10.3 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva
e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto
giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto della
lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è
limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi
Pagina 11
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per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V
413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164).
11.
11.1 Quando le conseguenze invalidanti sono prettamente legate ad
un infortunio, l'AI deve in linea di massima rispettare la determinazione
dell'invalidità passata in giudicato nell'ambito dell'assicurazione contro
gli infortuni. Una determinazione differente del grado d'invalidità
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità può essere ammessa solo
eccezionalmente e a condizione che esistano motivi pertinenti; non
basta invece un apprezzamento divergente ma sostenibile, neppure se
esso sia di valore equivalente. Gli organi dell'AI sono vincolati solo se
la decisione dell'altro assicuratore è cresciuta in giudicato (DTF 126 V
288).
11.2 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, l'amministrazione si è dapprima fondata sulle
risultanze che scaturivano dall'incarto della Macellai-assicurazioni. In
particolare, l'Ufficio AI cantonale si è riferito alla perizia conclusiva del
Dott. Simoni del 27 dicembre 2005 concernente la patologia al
ginocchio sinistro, ove si indicava che la paziente sarebbe stata in
grado di svolgere ogni tipo di lavoro a determinate condizioni ed
evitando certe posizioni o movimenti.
In sede di audizione, l'Ufficio AI cantonale ha constatato che
l'assicurata soffriva di affezioni extrainfortunistiche di ordine fisico,
quale un fenomeno degenerativo lombare assai pronunciato con
interessamento neurologico/radicolare ma anche problemi della sfera
psichica. Veniva quindi ordinato un esame presso il SMR. In effetti, la
perizia del Dott. Simoni, verte sul problema concernente il ginocchio
sinistro e, perlomeno nelle conclusioni, non fa cenno alla problematica
lombodorsale. È in esito ad un colloquio telefonico con il Dott. Bianchi,
neurologo, che l'amministrazione ha approfondito la tematica
ortopedica extra-infortunistica, alla luce anche di altre risultanze poste
in luce dal Dott. Mona per conto dell'assicuratore infortuni.
11.3 A mente dello scrivente Tribunale la perizia eseguita presso il
SMR non appare soddisfacente. La stessa stabilisce un tasso
d'invalidità generico del 50%. Ora, non si vede per quali motivi i medici
del SMR, discostandosi dalla valutazione del Dott. Simoni, che
riteneva l'interessata in grado di svolgere un lavoro in attività
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sostitutive al 100% (cfr. rapporto del 27 dicembre 2005), ammettono
una capacità residua di solo il 50%. Questo collegio è del parere che,
nella misura in cui le affezioni si concentrano principalmente sulla
componente ortopedica (ginocchio e colonna vertebrale), non può
essere escluso che la ricorrente possa svolgere un lavoro sedentario
senza limitazioni di rilievo. In ogni caso prima di riconoscere una
capacità limitata del 50% anche in mestieri leggeri, i medici del SMR
avrebbero dovuto procedere a tutti quegli accertamenti clinici oggettivi
che il caso richiede. Questa documentazione oggettiva non figura agli
atti.
D'altra parte l'indagine dei medici del SMR assume un carattere
contraddittorio segnatamente quando riferisce che la paziente,
considerata incapace al lavoro al 50%, ha comunque potuto seguire
un corso di mille ore come operatrice socio-sanitaria, conseguendo un
attestato e lavorando per due mesi. Inoltre, sembra che questa attività
soddisfi appieno le aspettative dell'assicurata. La valutazione espressa
dai sanitari del SMR non sembra pertanto tenere conto di questa
realtà in modo adeguato. Alla luce di queste risultanze, l'Ufficio AI
cantonale avrebbe dovuto procedere ad un'indagine complementare
atta ad accertare il tipo di tirocinio svolto dalla nominata, l'orario di
lavoro, la sua retribuzione, l'esigibilità ecc.
Inoltre, se è vero che l'interessata ha seguito, a sue spese, un corso di
assistente per persone anziane ed ha conseguito un diploma nel 2005,
le conclusioni cui è giunto il CIP nel rapporto del 10 maggio 2006 non
sarebbero attendibili per quanto attiene l'esigibilità di mestieri
sostitutivi.
12.
L'impugnata decisione non appare peraltro corretta nemmeno sul
piano dell'indagine economica con riferimento al calcolo comparativo
dei redditi.
12.1 In primo luogo, lo scrivente Tribunale non può verificare come è
stato stabilito il salario prima dell'insorgere dell'invalidità. L'importo di
Fr. 39'291.- calcolato dall'UAI-TI non è stato spiegato. Ora dal
questionario del datore di lavoro si evince solo un salario orario di
Fr. 15.50 maggiorato dell'8,33% per le gratifiche e la tredicesima. In
base ai conti individuali, si constata che l'interessata ha guadagnato
fino a Fr. 42'574.- in un anno (2002) mentre il certificato di
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assicurazione del secondo pilastro indica un importo di Fr. 44'000.-
annuali. Di fronte a questi risultati divergenti è necessario che l'UAI-TI
stabilisca quale sarebbe potuto essere il salario annuale percepito
dall'assicurata se non fosse diventata invalida.
12.2 Inoltre, se è vero che secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 126 V 75 e 129 V 472) il reddito dopo l'insorgenza
dell'invalidità deve essere determinato in applicazione dei valori
nazionali secondo i dati statistici, è altrettanto vero che lo stesso TF ha
ammesso che nei casi in cui, come quello che ci occupa, il reddito di
una persona assicurata (senza invalidità) si situi al disotto delle media
dei salari per un'attività equivalente, si deve ammettere che gli stessi
fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido
potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. In pratica, se si è
accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla
media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio
realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. VSI 1999 p. 246 consid. 1; RCC 1992 p. 94,
1989 p. 483 consid. 3b, STFA del 5 dicembre 2004 nella causa S., I
630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02,
consid. 3.3).
13.
In sostanza quindi, l'impugnata decisione non può essere tutelata dal
momento che è carente sia l'istruttoria medica che quella economica.
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare con certezza la misura dell'eventuale
incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessata dopo
l'infortunio del giugno 2003.
È quindi necessario, in queste circostanze, accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE
intimato, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA
permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel
caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia
giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e
l'ampiezza delle informazioni da raccogliere.
L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dal giugno 2003 fino alla data dell'impugnata
decisione (28 agosto 2007). A tale fine la ricorrente dovrà essere
sottoposta ad una perizia pluridisciplinare.
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Parimenti, a dipendenza delle risultanze di ordine medico, dovrà
essere svolta un'adeguata indagine economica volta ad accertare le
possibilità di reinserimento al lavoro dell'assicurata, in relazione tra
l'altro all'attività già svolta come assistente sociale a persone anziane.
14.
14.1 Non vengono prelevate spese processuali.
14.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 700.-, da porre a carico dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che, annullata la decisione
del 28 agosto 2007, gli atti sono trasmessi all'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero perché proceda ai
sensi del considerando 13 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.--, da porre a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. _______)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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