B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6538/2012
S e n t e n z a d e l 2 3 s e t t e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Roberto Coppola,
corso Vittorio Emanuele 8, IT-83100 ...,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità
(decisione del 14 novembre 2012).
C-6538/2012
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il …, coniugata e madre di due figli, ha
lavorato in Svizzera dal 1976 al 1992, versando i relativi contributi
obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI; doc. 46). Il 10 maggio 2011, per il tramite dell'Istituto nazionale
italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurata ha formulato,
all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), una domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a
15), la cui istruzione ha permesso di acquisire, tra gli altri, i documenti
seguenti:
- diversa documentazione medica italiana, in parte di difficile lettura (doc.
1 a 10), tra cui un referto d'esame ecocardiografico del 14 settembre
2011, facente stato di un'ectasia di radice aortica e aorta ascendente, di
una valvola mitrale lievemente insufficiente, di un ventricolo sinistro
ipertrofico e di un'apparente disfunzione diastolica,
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______,
medico dell'INPS, dell'8 novembre 2011 (doc. 12), diagnosticante, nel
quadro di movimenti (forza e tono muscolare) e di un'andatura normali,
un'ipertensione arteriosa con lieve ipertrofia ventricolare sinistra (IVSX),
ectasia di radice aortica ascendente e lieve insufficienza mitralica,
complicata da una nefropatia con lieve insufficienza renale cronica (IRC),
una cefalea muscolo-tensiva cronica con lieve sindrome ansioso-
depressiva reattiva e segni strumentali di insufficienza cerebrovascolare
cronica, una cervicalgia e una lombalgia da artrosi, nonché un'artralgia
del polso destro da esiti di frattura dell'epifisi distale del radio (EDR),
trattata chirurgicamente. Nella perizia è inoltre specificato che l'assicurata
è in grado di svolgere regolarmente lavori semipesanti, non implicanti
ritmi particolarmente stressanti, ma che non può più esercitare a tempo
pieno la sua ultima attività d'operaia addetta alle pulizie, mentre è capace
di svolgere, non a tempo pieno però, un'occupazione adeguata alle sue
condizioni, il grado d'invalidità essendo stimato, conformemente alle
disposizioni di legge italiane, al 55%,
- diversa documentazione medica italiana (doc. 19 a 30), in particolare un
referto ecografico renale del 27 gennaio 2012 ed una cartella clinica
relativa ad un soggiorno per problemi nefrologici, svoltosi dal 19 al
25 febbraio 2009,
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- i questionari per il datore di lavoro, per gli assicurati occupati
nell'economia domestica e per l'assicurata, del 10 marzo 2012 (doc. 31),
da cui si evince che quest'ultima ha lavorato in Italia come bracciante
agricola solamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 (cessazione
dell'attività per motivi di salute; ditta non più rintracciabile), che la sua
economia domestica si compone di due persone, viventi in uno spazio di
cinque locali, e che le mansioni casalinghe vengono tutte svolte da
membri della sua famiglia, durante venti ore alla settimana.
B.
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio servizio
medico, nella persona della C._______, generalista, la quale, in
una presa di posizione del 27 giugno 2012 (doc. 36), ha riformulato la
diagnosi contenuta nella perizia E 213, determinando, da inizio 2011,
un'incapacità lavorativa del 50% per l'ultima attività svolta e del 31% per i
compiti dell'economia domestica, con la precisazione che non vi sono
attività sostitutive proponibili. Il medico dell'UAIE ha puntualizzato che
l'assicurata è abile al lavoro unicamente nella misura di quattro ore
giornaliere, fissando una revisione nel 2015.
Il 6 luglio 2012 (doc. 37) l'UAIE ha chiesto alla dott.ssa C._______ di
specificare da quando l'assicurata avesse rivelato un'incapacità lavorativa
di almeno il 20%. La dott.ssa C._______ ha risposto il 13 luglio 2012
(doc. 38), evidenziando che sussiste un'incapacità lavorativa del 20% per
l'attività di bracciante agricola dal 1997, ed ha corretto la sua valutazione
dell'incapacità lavorativa come casalinga, formulando un valore del 40%
da inizio 2011, con la precisazione che, per il periodo dal 1997 a fine
2010, non è possibile indicare, in mancanza di dati, eventuali limiti
funzionali nella tenuta dell'economia domestica.
C.
Il 6 agosto 2012 (doc. 40) l'UAIE ha chiesto alla dott.ssa D._______, del
proprio servizio medico, di pronunciarsi sul grado definitivo dell'incapacità
lavorativa come casalinga (31 o 40%). La dott.ssa D._______ ha preso
posizione in questo senso il 3 settembre 2012 (doc. 41), rilevando il
carattere manifestamente erroneo della modifica del grado d'incapacità
lavorativa dal 31 al 40% proposta dalla dott.ssa C._______, quest'ultima
non avendo infatti precisato le ragioni di un tale cambiamento.
L'11 settembre 2012 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione
(doc. 42), con il quale ha ventilato all'assicurata il rigetto della sua
domanda di rendita d'invalidità, invitandola nel contempo a formulare
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eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. L'assicurata non
essendosi più manifestata, l'UAIE ha emanato la corrispondente
decisione il 14 novembre 2012 (doc. 43).
D.
Contro questa decisione, rappresentata dall'avvocato Coppola,
l'assicurata ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il
14 dicembre 2012, chiedendo in sostanza il riconoscimento del suo diritto
ad una rendita intera d'invalidità o, a titolo subordinato, di grado inferiore,
e ciò a decorrere dalla data della domanda o dalla maturazione del diritto.
La ricorrente ha allegato all'impugnativa un referto di consulenza tecnica
d'ufficio del dott. E._______, del 7 agosto 2012, all'attenzione del
Tribunale civile di ..., sezione lavoro, nonché due certificati di dimissione
clinica, relativi a soggiorni dal 9 al 15 e dal 28 al 31 novembre 2012.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 12 febbraio 2013, postulandone il rigetto
con la conseguente conferma della decisione impugnata.
E.
La ricorrente ha replicato il 19 marzo 2013, allegando diversa
documentazione medica, in parte già agli atti, ed ha ribadito le proprie
conclusioni.
La dott.ssa C._______ si è nuovamente pronunciata sul caso il 23 aprile
2013 (doc. 45), specificando innanzitutto un'incapacità lavorativa del
20%, per l'attività esercitata fino al 1997, dall'estate 2010, e del 70% da
inizio 2011, nonché del 40% come casalinga da inizio 2011, tenuto conto
del fatto che la problematica principale, a carattere invalidante, ossia i
processi degenerativi della colonna vertebrale, identificati già nell'estate
2010, si è rivelata ad inizio 2011. Il medico dell'UAIE ha concluso che,
l'insieme degli elementi diagnostici accertati, tra cui un'insufficienza
renale cronica, un'ipertensione arteriosa severa, una spondilartrosi
cervicale ed una sindrome ansioso-depressiva di carattere reattivo,
occasionano, da inizio 2011, un'incapacità lavorativa generale del 70% e
del 40% come casalinga, un grado del 20% almeno d'incapacità
lavorativa essendo determinabile solamente a partire dall'estate 2010.
L'UAIE ha così duplicato il 28 maggio 2013, riproponendo, con esplicito
riferimento alla presa di posizione della dott.ssa C._______, del 23 aprile
2013, di riservare al ricorso un esito negativo e di confermare la decisione
avversata.
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Pagina 5
F.
Con decisione incidentale del 5 giugno 2013, questo Tribunale ha
trasmesso alla ricorrente copia della duplica e dell'ultimo rapporto del
medico dell'UAIE allo scopo di presentare eventuali nuove osservazioni,
ciò che non è avvenuto, invitandola nel contempo a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-, il quale è stato
effettuato il 26 giugno 2013.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
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notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità
europea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera
circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in
particolare il suo allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale. Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono
sospesi con l'entrata in vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo
sia disciplinato da quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Nella sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, gli atti giuridici riferiti nella sezione A dello stesso
allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad
essi (art. 1 ch. 1), assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato
membro dell'Unione europea (UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni dello stesso allegato, la necessità di
tenere in debita considerazione gli atti giuridici dell’UE riferiti nella
sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli menzionati alla sezione
C (art. 2 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in
particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e
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del Consiglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche,
e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
(RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le
relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del
21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati
membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel
regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009
oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C
corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce
parte integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto
diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo
allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della
stessa al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
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Pagina 8
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in
vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), sono quindi
applicabili, come lo sono le disposizioni della LPGA, se e per quanto la
LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
4.
Il periodo di cognizione giudiziaria di questo Tribunale si estende fino al
14 novembre 2012, data della decisione avversata, visto che il giudice
delle assicurazioni sociali deve analizzare, come appena ricordato al
consid. 3, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, anche se può
tenere conto dei fatti verificatisi dopo tale data, quando essi possono im-
porsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione ante-
riore alla decisione stessa (DTF 130 V 138 e 445, 121 V 366 consid. 1b,
116 V 248 consid. 1a).
5.
La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità
o, a titolo sussidiario, di grado inferiore.
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, una cittadina italiana deve,
cumulativamente, essere invalida ai sensi della legge svizzera ed avere
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni (art. 36
LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del Regolamento n. 1408/71).
In concreto, è pacifico che la ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida
ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
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ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il
quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate
solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è
cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto
dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a
partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
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7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84). La documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
7.6 Occorre precisare che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete, e dal quale non si
può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è
determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete (art. 5 e 28a cpv. 2 LAI e art. 8 cpv. 3
LPGA; metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che, per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia
domestica, s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità di
una persona assicurata che non esercita più un'attività lucrativa, si deve
verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se non fosse subentrata
l'invalidità. In altre parole, lo statuto dell'assicurato viene determinato
valutando se lo stesso, da sano, quindi se non fosse subentrato il danno
alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia
domestica o ad un'occupazione remunerata, e questo tenendo conto
dell'evoluzione della situazione fino all'emanazione della decisione
impugnata. L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa dove
tale eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare,
sociale ed economica, con un grado di verosimiglianza preponderante
(DTF 133 V 504 consid.3.3, 125 V 150 consid. 2c e 117 V 194 consid.
3b).
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Pagina 11
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e
relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi
di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 pag. 109).
9.
9.1 In concreto, la ricorrente non esercita più alcuna attività lucrativa dal
1° gennaio 1998, occupandosi da allora esclusivamente della sua
economia domestica, per cui occorre fondarsi sui documenti medici allo
scopo di valutare la sua capacità lavorativa.
9.2 Dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in particolare,
dalla perizia E 213 della dott.ssa B._______, medico dell'INPS,
dell'8 novembre 2011 (doc. 12), e dalla presa di posizione della
dott.ssa C._______, medico generalista dell'UAIE, del 27 giugno 2012
(doc. 36), confermata il 23 aprile 2013 (doc. 45), risulta la diagnosi
d'ipertensione arteriosa con lieve ipertrofia ventricolare sinistra, ectasia di
radice aortica ascendente e lieve insufficienza mitralica, complicata da
una nefropatia con lieve insufficienza renale cronica, di cefalea muscolo-
tensiva cronica con lieve sindrome ansioso-depressiva reattiva e segni
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strumentali di insufficienza cerebrovascolare cronica, di cervicalgia e
lombalgia da artrosi, nonché d'artralgia del polso destro da esiti di frattura
dell'epifisi distale del radio, trattata chirurgicamente.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
dalla ricorrente, questo Tribunale non vede nessun valido motivo per
scostarsene.
9.3 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, la
dott.ssa B._______ ha constatato che la ricorrente è in grado di svolgere
regolarmente lavori semipesanti, non implicanti ritmi particolarmente
stressanti, ma che non può più, a tempo pieno, né esercitare la sua
ultima attività d'operaia addetta alle pulizie, né un'occupazione adeguata
alle sue condizioni di salute, il grado d'invalidità essendo pari,
conformemente alle disposizioni legali italiane, al 55%.
Dal canto suo, la dott.ssa C._______ ha stabilito, il 27 giugno 2012,
un'incapacità del 50% per l'ultima attività svolta e del 31% per i compiti
dell'economia domestica, con la precisazione che non entrano in
considerazioni attività sostitutive, puntualizzando che la ricorrente è abile
al lavoro unicamente nella misura di quattro ore giornaliere. Nella sua
presa di posizione del 13 luglio 2012 (doc. 38), confermata
dettagliatamente il 23 aprile 2013 (doc. 45), la dott.ssa C._______ ha
invece formulato un'incapacità lavorativa come casalinga del 40%, a
decorrere da inizio 2011, apportando le seguenti modifiche all'allegato IV
compilato il 27 giugno 2012: la limitazione dovuta all'handicap per
l'alimentazione è aumentata da 15 a 20%, per la pulizia dell'appartamento
da 50 a 70%, per gli acquisiti da 50 a 55% e per il bucato e la
manutenzione dei vestiti da 50 a 60% (cfr. anche la Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI],
punti 3079 a 3095:
4). A questo proposito, l'opinione, espressa il 3 settembre 2012 dalla
dott.ssa D._______ (doc. 41), secondo cui la dott.ssa C._______ avrebbe
commesso un errore manifesto correggendo il grado d'invalidità dal 31 al
40% ("il s'agit manifestement d'une erreur de sa part car il n'y a qu'un
seul et unique questionnaire économique au dossier", doc. 41), non
riposa su nessun indizio all'incarto, tanto più che la dott.ssa C._______ si
è in seguito espressamente riferita alle modifiche da lei apportate
all'allegato IV ("s. neuer, revid. HH-Fragebogen!"; doc. 38).
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9.4 Visto quanto precede, questo Tribunale constata innanzitutto che
l'UAIE ha applicato a giusto titolo il metodo specifico, visto che la
ricorrente non ha più esercitato alcuna attività lucrativa dopo il
31 dicembre 1997, dedicandosi alla tenuta della propria economia
domestica. Ciò precisato, la dott.ssa C._______ ha considerato in un
primo tempo che la ricorrente, come casalinga, presentava un'invalidità
del 31% da inizio 2011, sottolineando che le indicazioni contenute nel
questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica non
erano attendibili (doc. 36). In un secondo tempo, a due riprese (doc. 38 e
45), la dott.ssa C._______ ha determinato un'invalidità del 40%, come
casalinga, sempre da inizio 2011, rilevando chiaramente di avere
modificato in questo senso l'allegato IV ("s. neuer, revid. HH-
Fragebogen!"; doc. 38). Se è vero, come ha messo in evidenza la
dott.ssa D._______ (doc. 41), che la dott.ssa C._______ non ha spiegato
in dettaglio le ragioni del cambiamento della sua valutazione, questo
Tribunale non intravvede comunque alcun motivo per pensare che la
dott.ssa C._______ abbia commesso, a due riprese, un errore nel fissare
il grado definitivo d'invalidità della ricorrente come casalinga al 40%,
soprattutto tenuto conto del fatto che ha ponderato diversamente ben
quattro dei setti punti dell'allegato IV (alimentazione, pulizia
dell'appartamento, acquisti nonché bucato e manutenzione dei vestiti)
rispetto alla sua prima valutazione. Dal canto suo, la dott.ssa D._______
non ha né specificato, né giustificato per quali ragioni il grado d'invalidità
del 40% non sarebbe attendibile. Oltre a ciò, non può non essere
evidenziato il fatto che l'UAIE, nella sua duplica del 28 maggio 2013, si è
certo riferito all'ultima presa di posizione della dott.ssa C._______, del 23
aprile 2013 (doc. 45), ma non a proposito, visto che lo ha fatto per
confermare un grado d'invalidità del 31%, mentre nella detta presa di
posizione il grado d'invalidità formulato è del 40%.
10.
Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
avversata annullata e la causa rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1
PA.
11.
Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o
eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una
tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
in concreto, se si considera che è necessario delucidare le questioni,
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senza contraddizioni, della diagnosi e della capacità lavorativa (DTF 137
V 210, consid. 4.4.1.4).
In concreto, l'UAIE dovrà risottoporre l'incarto ad un terzo medico del
proprio servizio, vista la contraddizione creatasi riguardo al grado
d'invalidità, del 31 o del 40%, come casalinga. Il detto specialista
procederà, se lo giudicherà necessario, a compilare un nuovo formulario
per la determinazione del grado d'invalidità in quanto casalinga,
dettagliando e giustificando le proprie conclusioni conformemente alle
esigenze poste dalla giurisprudenza (cfr. in particolare sentenza del
Tribunale federale del 16 luglio 2007 nella causa I 733/2006). Dopo che il
servizio medico avrà espresso il suo parere in questo senso, l'UAIE
emanerà quindi una nuova decisione impugnabile.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
non sono prelevate spese processuali e il relativo anticipo di Fr. 400.-,
versato il 26 giugno 2013, è restituito alla ricorrente.
Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). In concreto, considerato che la ricorrente ha agito per il tramite
di un rappresentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese
indispensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnargli
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE (art. 7 e
segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 14 novembre 2012, l'incarto è rinviato all'UAIE affinché
proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali e il relativo anticipo di Fr. 400.-,
versato dalla ricorrente, le sarà restituito dopo la crescita in giudicato
della presente sentenza.
3.
Alla ricorrente si assegna un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a
carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante della ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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