B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del
ricorso con decisione del 01.12.2017
(9C_793/2017)
Corte III
C-6558/2016
Sen t en z a d e l 7 s e t t emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Viktoria Helfenstein,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, versamento della rendita
per figli alla moglie (decisione del 20 luglio 2016).
C-6558/2016
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a Mediante decisione del 31 agosto 2012 l'Ufficio AI del Cantone
B._______ (in seguito UAI) ha riconosciuto dal 1° agosto 2009 a
A._______, cittadino svizzero, nato il (…), il diritto a ¾ di rendita dell'assi-
curazione svizzera per l'invalidità, con grado AI del 60% (doc. 8 dell’incarto
dell’Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all’estero [in seguito UAIE])
A.b Tale prestazione era accompagnata da una rendita completiva in fa-
vore del figlio C._______, nato il 4 gennaio 1993 dalla relazione con l’ex
coniuge D._______ (doc. 6, 9).
B.
A seguito della partenza definitiva dell’assicurato dalla Svizzera e del suo
trasferimento in Kenya, la Cassa svizzera di compensazione (in seguito
CSC) è subentrata alla Cassa cantonale di compensazione per la prose-
cuzione del versamento delle rendite d'invalidità a partire dal 1° febbraio
2013 (doc. 10-11), mentre l’incarto è stato trasmesso per competenza
all’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti
all’estero (in seguito UAIE).
C.
Nel corso del mese di giugno 2013 A._______ ha fatto richiesta all’UAIE di
un’ulteriore rendita completiva per figlio, segnalando di aver adottato
E._______, nata il (…), figlia di F._______ con la quale si era unito in ma-
trimonio in Kenya il 15 febbraio 2013 (doc. 17).
Con decisione del 26 novembre 2013 l’UAIE ha assegnato, retroattiva-
mente dal 1° maggio 2013, una rendita ordinaria completiva per la figlia
(doc. 31).
D.
Con decisione del 16 giugno 2014 è stata accolta la richiesta di rendita
completiva per il figlio di G._______, nato il (…) dall’unione con F._______
(doc. 42-44) e la prestazione versata retroattivamente dal 1° novembre
2013 (doc. 45).
E.
C-6558/2016
Pagina 3
E.a Con lettera del 30 maggio 2016, pervenuta all’autorità inferiore per il
tramite dell’Ambasciata svizzera di Nairobi, il legale di F._______, avv.
H._______, ha chiesto che la rendita completiva per i figli le fosse versata
direttamente, in ragione della separazione dall’assicurato, non ancora for-
malizzata giudizialmente, ma di fatto in essere dall’inizio dell’anno 2016.
La richiedente ha addotto che i figli abitano presso di lei e che, dalla sepa-
razione, il padre non si occupa più del loro sostentamento (doc. 67).
E.b
E.b.a Con richiesta del 9 giugno 2016 (doc. 70), anticipata via email (doc.
68), l’UAIE ha chiesto all’Ambasciata svizzera di trasmettere al legale della
richiedente le informazioni relative alle condizioni per ottenere il paga-
mento separato delle rendite per i figli e due moduli da compilare e ritornare
nel più breve termine.
E.b.b Allo stesso modo, il 9 giugno 2016, l’UAIE ha contattato il ricorrente,
informandolo della richiesta della moglie e delle condizioni che avrebbero
permesso a quest’ultima di chiedere il versamento diretto della rendita per
i figli. L’insorgente è quindi stato invitato a prendere posizione entro 30
giorni, scaduti i quali è stato reso attento che sarebbe stata emessa una
decisione formale. In attesa delle sue osservazioni e del ritorno del formu-
lario “Foglio completivo 2” compilato e firmato, l’autorità inferiore ha segna-
lato che la rendita per i figli sarebbe stata sospesa a partire dal 1° luglio
2016 (doc. 69-71).
E.c Il 6 luglio 2016, sempre per il tramite dell’Ambasciata svizzera,
F._______ ha trasmesso all’autorità inferiore un’ulteriore motivazione della
propria richiesta (doc. 74), il “questionario concernente i figli i cui genitori
sono separati, divorziati o non sposati” (doc. 73 pp. 1-3) e una dichiara-
zione giurata relativa all’affido e al mantenimento dei figli, con la relativa
traduzione (doc. 73 pp. 4-6).
E.d Dal canto suo, il ricorrente ha inviato le proprie osservazioni via e-mail
il 14 luglio 2016. Contestando la versione dei fatti esposta dalla moglie e,
obiettando che al momento di lasciare la dimora coniugale essa si era già
appropriata di denaro contante e dell’automobile, ha chiesto che la rendita
per i figli continuasse ad essergli versata unitamente alla rendita in suo
favore (doc. 79).
C-6558/2016
Pagina 4
Sollecitato dall’autorità inferiore, il 15 luglio 2016, egli ha ritornato, sempre
via e-mail, il “questionario concernente i figli i cui genitori sono separati,
divorziati o non sposati” debitamente compilato e firmato (doc. 81).
In seguito, il 20 luglio 2016, il ricorrente ha chiesto al funzionario di riferi-
mento dell’autorità inferiore di essere tenuto al corrente riguardo alla pro-
cedura in corso e di essere avvisato prima di ogni decisione. Egli ha inoltre
espressamente chiesto di ricevere la corrispondenza via e-mail in ragione
della lentezza della posta keniota (doc. 82).
F.
F.a Con decisione del 20 luglio 2016, trasmessa tramite raccomandata di-
rettamente al recapito dell’assicurato in Kenya (doc. 83), l’autorità inferiore
ha ritenuto adempiute le condizioni per accogliere la domanda di
F._______ e disposto in suo favore il versamento diretto delle rendite per i
figli a partire dal 1° luglio 2016, previa crescita in giudicato del provvedi-
mento. L’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ri-
corso (si confronti anche doc. TAF 44 e allegato).
F.b Dando seguito alla richiesta del ricorrente (consid. E.d, in fine), il giorno
stesso l’UAIE gli ha trasmesso copia della decisione via e-mail (doc. 84).
F.c Il 21 luglio 2016 A._______ si è rivolto all’UAIE contestando solo in
parte la decisione di attribuire la rendita per figli alla moglie. Egli infatti,
ribadendo quanto già indicato nelle osservazioni del 14 luglio 2016 (doc.
85), ha chiesto il versamento della rendita per i figli fino a concorrenza degli
importi, a suo dire, indebitamente sottratti dalla moglie al momento della
partenza. In allegato è stata inoltre trasmessa copia dell’accordo del 15
marzo 2016 relativo al mantenimento dei figli stipulato con la coniuge (doc.
86).
F.d Con email del 22 luglio 2016 (doc. 87) e del 25 luglio 2016 (doc. 88)
l’UAIE ha ulteriormente motivato il proprio provvedimento ed ha indicato di
non essere più competente per entrare nel merito delle contestazioni espo-
ste dall’assicurato, invitando quest’ultimo a presentare ricorso dinnanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF), senza tuttavia indicare i termini
ricorsuali. È seguito un ulteriore scambio di e-mail di cui si dirà, se neces-
sario, nei considerandi in diritto (consid. 3.3).
F.e Il 23 settembre 2016 la decisione impugnata è stata recapitata presso
l’ufficio postale keniota, a disposizione del ricorrente (doc. 109).
C-6558/2016
Pagina 5
G.
Il 13 ottobre 2016 A._______ è insorto contro la decisione del 20 luglio
2016 (doc. TAF 1), opponendosi al versamento della rendita per i figli diret-
tamente alla moglie e chiedendo di sospendere qualsiasi versamento in
attesa della decisione del Tribunale.
H.
Ancor prima di essere invitato a rispondere, il 25 novembre 2016 l’UAIE ha
inoltrato al Tribunale copia della lettera dell’Ambasciata svizzera in Kenya
del 10 novembre 2016 (doc. TAF 5), mediante la quale l’avvocato di
F._______, ha sollecitato l’8 novembre 2016 il versamento della rendita per
i figli (tradotto sub doc. TAF 10) ed ha trasmesso un documento di polizia
del 27 maggio 2016 riguardante le imputazioni a carico del ricorrente.
I.
Con ordinanza del 1° dicembre 2016 l’insorgente è stato invitato a desi-
gnare un recapito in Svizzera, con l’avvertenza che, in caso d’inosser-
vanza, i provvedimenti e le comunicazioni future sarebbero state notificate
tramite pubblicazione sul Foglio federale (doc. TAF 7).
Per la notifica dell’ordinanza è stata nuovamente chiesta la collaborazione
dell’Ambasciata (doc. TAF 8), che ha potuto confermare la ricezione della
stessa da parte dell’insorgente unicamente il 22 febbraio 2017 (doc. TAF
15, cfr. anche doc. TAF 12-14). In tale occasione il ricorrente ha comunicato
di non disporre di alcun recapito in Svizzera, né di aver autorizzato un terzo
a ricevere la propria corrispondenza in relazione alla presente vertenza
(doc. TAF 15).
J.
Nel frattempo, con risposta di causa del 7 febbraio 2017 l’UAIE ha proposto
la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, rite-
nendo legittima la richiesta della moglie tendente al versamento delle ren-
dite per figli, con i quali essa vive dal mese di aprile 2016 e sui quali detiene
l’autorità parentale, a seguito della separazione di fatto dal padre (doc. 11).
Mediante la pubblicazione dell’8 marzo 2017 sul Foglio Federale, al ricor-
rente è stato notificato il memoriale di risposta ed è stato impartito un ter-
mine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per inoltrare la pro-
pria replica (doc. TAF 16).
K.
In data 14 marzo 2017 l’insorgente ha trasmesso, via e-mail, la decisione
C-6558/2016
Pagina 6
parziale del 13 gennaio 2017 della Children’s Court di Nairobi, con la quale
gli è stato imposto di prendere a carico, almeno fino alla successiva
udienza prevista per il 9 marzo 2017, le spese scolastiche dei figli. Egli ha
inoltre chiesto al Tribunale di poter ricevere eventuali comunicazioni via e-
mail (doc. TAF 18).
In un complemento, anticipato via e-mail il 12 aprile 2017 (doc. TAF 21), e
ricevuto per posta il 27 aprile 2017 (doc. TAF 23), l’interessato ha tra-
smesso le proprie osservazioni, ricalcate su quelle già esposte in prece-
denza (cfr. doc. TAF 1), unitamente a copia di documenti già versati agli
atti (doc. TAF 18 e doc. 86).
L.
L.a L’autorità inferiore è stata quindi invitata a prendere posizione sulle os-
servazioni del ricorrente e a indicare da quali documenti emergerebbe che
F._______ detiene l’autorità parentale dei figli (doc. TAF 22; doc. TAF 11
pag. 3).
L.b Con osservazioni del 3 maggio 2017 l’autorità inferiore ha precisato
che, pur essendo prestazioni indipendenti, l’importo della rendita per figli
che eccede il contributo alimentare fissato dal giudice preposto a statuire
sugli effetti accessori della separazione dei coniugi, spetta comunque ai
ragazzi e che in caso di doppio versamento, è al summenzionato giudice
che l’insorgente dovrà rivolgersi per riottenere il versamento della rendita
in parola. In risposta alla specifica domanda del Tribunale, l’UAIE ha infine
rilevato come nulla agli atti lasci intendere che l’autorità parentale con-
giunta sia stata revocata o che l’autorità parentale sia stata revocata alla
madre nell’interesse dei figli. Di conseguenza ha ribadito la propria posi-
zione, non ritenendo che l’interessato abbia apportato alcun elemento
nuovo, suscettibile di riconsiderare le proprie conclusioni (doc. TAF 25).
M.
M.a Le osservazioni dell’autorità inferiore sono state notificate il 10 maggio
2017 mediante Foglio Federale (doc. TAF 26-28). Al ricorrente è stato con-
cesso un termine di 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per
trasmettere eventuali osservazioni ed è stata rifiutata la richiesta di ricevere
comunicazione degli atti giudiziari via e-mail (doc. TAF 18).
C-6558/2016
Pagina 7
M.b In accoglimento della richiesta di proroga formulata via e-mail dal ri-
corrente il 29 maggio 2017 (doc. TAF 31), la giudice dell’istruzione ha fis-
sato un nuovo termine per inoltrare la propria presa di posizione (doc. TAF
32). Essendo stato modificato, come da indicazione del ricorrente (doc.
TAF 20), l’indirizzo di recapito, il provvedimento è stato nuovamente notifi-
cato mediante Foglio Federale (doc. TAF 33).
N.
Con scritto del 3 giugno 2017 (doc. TAF 37, anticipato via e-mail (doc. TAF
34), completato il 23 giugno 2017 (doc. TAF 42, anticipato via e-mail doc.
TAF 39), il ricorrente ha ribadito la richiesta di versare direttamente nelle
sue mani la rendita per i figli – affinché possa far fronte al contributo di
mantenimento stabilite dalla Children’s Court di Nairobi – nonché addotto
ulteriori motivazioni di cui si dirà, se del caso, nei considerandi in diritto.
O.
L’autorità inferiore, preso atto delle osservazioni del 3 e del 23 giugno 2017,
si è riconfermata nelle proprie conclusioni (doc. TAF 41).
P.
P.a A seguito di un errore commesso dall’amministrazione nell’ambito della
procedura di revisione avviata nel corso del 2016 – in occasione della quale
sono stati trasmessi all’indirizzo errato i formulari e le richieste informative
– la rendita di invalidità, nonché le rendite completive, erano state sop-
presse dal 1° dicembre 2016 (doc. 132 – decisione del 12 dicembre 2016).
P.b Il successivo scambio di email intercorso fra dicembre 2016 e gennaio
2017 (doc. 133-142) ha permesso di chiarire l’equivoco, e di ripristinare
l’erogazione delle rendite sospese a partire dal 1° dicembre 2016 (doc.
153-155).
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in
virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA ema-
nate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni
rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett.
C-6558/2016
Pagina 8
b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giu-
dicare il presente ricorso.
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in
materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in
cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI, le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempite nel caso di specie.
3.
3.1 Alla luce delle considerazioni seguenti inoltre il ricorso contro la deci-
sione del 20 luglio 2016, notificata per posta il 23 settembre 2016, tra-
smesso al TAF il 14 ottobre 2016, va considerato tempestivo, malgrado il
ricorrente fosse al corrente dell’emanazione della decisione già il 21 luglio
2016 (consid. Fb).
3.2
3.2.1 Giusta l’art. 60 LPGA il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione.
3.2.2 In virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l’art. 1 cpv. 1 LAI, se il
termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti,
inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l’ultimo giorno del termine è
un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto fede-
rale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38
cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4
PA e 37 LTAF).
3.2.3 Giusta l’art. 22a cpv. 1 let. b PA i termini stabiliti dalla legge o dall'au-
torità in giorni non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso.
C-6558/2016
Pagina 9
3.2.4 Secondo l’art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all’art. 21 cpv. 1 PA,
le richieste scritte devono essere consegnate all’autorità oppure, a lei indi-
rizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
3.3 Nell’evenienza concreta, il ricorrente, su sua espressa richiesta, è stato
informato il 21 luglio 2016 via e-mail, della decisione presa a suo svantag-
gio dall’UAIE il 20 luglio 2016 e notificata formalmente direttamente presso
il suo indirizzo in Kenya. Il provvedimento risulta essere stato allegato con-
cretamente alla comunicazione di posta elettronica quale documento PDF
(doc. 84). Non è invece dato di sapere se pure i rimedi giuridici sono stati
trasmessi, ritenuto che non risultano stampati sulla decisione, bensì da un
documento allegato ad essa (doc. 83 pag. 2). Nella e-mail del 22 luglio
2016 l’UAIE ha poi informato l’assicurato di non poter entrare nel merito
delle censure sollevate (doc. 85) e della possibilità di contestare la deci-
sione inoltrando ricorso al TAF, senza tuttavia precisare entro quale termine
ciò avrebbe dovuto essere fatto (doc. 87). Dal canto suo con e-mail del 25
luglio 2016 (doc. 89 pag. 1) il ricorrente ha comunicato di voler inoltrare
ricorso e chiesto alcuni ragguagli circa la validità della decisione inviata per
email (“Per la vostra decisione è sufficiente la copia che mi avete mandato
tramite e-mail o io devo aspettare che arrivi l’originale?”). L’UAIE in un e-
mail di medesima data ha risposto che “per il ricorso la rimandiamo alla
decisione in originale inviata il 20 luglio 2016” (doc. 88). In due successivi
messaggi di posta elettronica l’interessato ha precisato di non aver ancora
ricevuto la decisione e quindi di non poter fare ricorso. Ha chiesto altresì
all’UAIE di verificare l’avvenuta spedizione (doc. 90, 91). Lo stesso ha fatto
nuovamente il 24 agosto 2016 (doc. 92). Il 13 settembre successivo l’inte-
ressato ha fatto presente di non aver ricevuto alcuna risposta alle sue e-
mail e ribadito di non aver ricevuto la decisione (doc. 94). L’UAIE dal canto
suo ha risposto soltanto il 14 settembre, confermando unicamente di aver
inviato una e-mail in data 21 luglio che conteneva la decisione di paga-
mento alla moglie (doc. 95). Il 16 settembre l’interessato ha nuovamente
ribadito di non aver mai ricevuto l’originale della decisione e di non poter
pertanto fare ricorso. Egli ha quindi chiesto come procedere (doc. 96).
L’UAIE ha dunque nuovamente indicato l’indirizzo, ma non il termine di ri-
corso (doc. 97).
La verifica postale eseguita pendete causa di ricorso ha permesso di ac-
certare che l’originale della decisione impugnata è stata recapitata presso
l’ufficio postale a disposizione del ricorrente soltanto il 23 settembre 2016
(doc. 109, 112 = doc. TAF 3).
C-6558/2016
Pagina 10
3.4 Nel caso in esame, in virtù del tenore dello scambio di e-mail suespo-
sto, alla luce del principio della buona fede la decisione impugnata va con-
siderata notificata il 23 settembre 2016 e non già il 16 agosto precedente
(cioè il giorno successivo allo scadere delle ferie giudiziarie). Il ricorso è
pertanto tempestivo. In effetti malgrado il ricorrente si sia ripetutamente in-
formato circa la validità della decisione inviata per e-mail ai fini ricorsuali,
l’amministrazione ha fornito soltanto informazioni parziali o atte a fargli cre-
dere che, per presentare ricorso, doveva attendere la notifica postale della
decisione (“per il ricorso la rimandiamo alla decisione in originale inviata il
20 luglio 2016”). Tale fatto è peraltro confermato dallo scritto del 24 ottobre
2016 alla moglie del ricorrente, secondo cui l’amministrazione era ancora
in attesa della scadenza del termine di ricorso (doc. 104). Egli poteva per-
tanto ritenere di non dover agire immediatamente. Altresì non è dato di sa-
pere se l’assicurato è stato correttamente informato circa i termini ricor-
suali. Ne consegue che la decisione trasmessa per email potrebbe essere
viziata.
3.5 A titolo abbondanziale è in ogni caso utile rilevare che già il 21 luglio
2016 e meglio il giorno stesso in cui è stato informato via e-mail della deci-
sione del 20 luglio 2016, l’insorgente aveva contestato la stessa, seppure
non nelle debite forme e presso l’autorità sbagliata (doc. 85). Già tale atto
a ben vedere avrebbe dovuto essere trasmesso per competenza al TAF da
parte dell’UAIE (art. 8 cpv. 1 PA in relazione con l’art. 37 LTAF).
4.
Oggetto del contendere è la liceità del pagamento dal 1° luglio 2016 delle
rendite completive per i figli E._______ e G._______ alla moglie, invece
che al padre, titolare della rendita principale d’invalidità.
5.
5.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid.
1.2). Se le disposizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sot-
toposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo
le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire
della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).
In concreto si applicano quindi le disposizioni in vigore il 1 luglio 2016.
C-6558/2016
Pagina 11
5.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 20 luglio 2016. Il
giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi
posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accerta-
mento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF
129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi
sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di in-
fluire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione liti-
giosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011
consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF
118 V 200 consid. 3a in fine).
6.
6.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invali-
dità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse
fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione
per la vecchiaia e i superstiti. La prestazione permette in particolare al ge-
nitore che percepisce una rendita d’invalidità di far fronte al suo obbligo di
mantenimento (DTF 134 V 15 consid. 2.3.3)
6.2 Il cpv. 4 di questa disposizione precisa che la rendita completiva è ver-
sata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un im-
piego appropriato della rendita (art. 20 LPGA, si tratta del versamento a
terzi o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza
nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente) e le di-
sposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consi-
glio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente
per i figli di coppie separate o divorziate.
6.3 L'art. 71ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101, versione in vigore dal 1°
gennaio 2011), applicabile per il rinvio dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gen-
naio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede in
particolare che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono
separati la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha
diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale
sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte
dal giudice civile o all'autorità tutoria (cpv. 1).
C-6558/2016
Pagina 12
Per il capoverso 2 del medesimo articolo il cpv. 1 è pure applicabile per il
pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla
rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al
pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili
forniti.
6.4 In relazione alle norme sopra menzionate, va ancora ricordato l'art. 285
del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2016 (CC, RS 210), giusta il quale il
contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del fi-
glio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inol-
tre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione
del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cpv. 1).
Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d’as-
sicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio,
spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al
contributo (cpv. 2). Per legge l’obbligo di mantenimento e quello di versare
la rendita completiva al figlio sono pertanto cumulativi (DTF 134 V 15 con-
sid. 2.3.5).
Tuttavia, l'obbligato al mantenimento che, per motivi d’età o invalidità, ri-
ceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe pre-
stazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di
un’attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contri-
buto di mantenimento va diminuito per legge dell’importo di tali nuove pre-
stazioni (cpv. 2bis).
Per il Tribunale federale secondo l’art. 285 CCS compete al giudice civile
in base a una valutazione globale della situazione finanziaria stabilire i con-
tributi di mantenimento e, in tale ambito, tener conto delle pretese derivanti
dal diritto delle assicurazioni sociali. Nell’ambito di una procedura in mate-
ria di assicurazioni sociali non può pertanto essere statuito sull’obbligo di
mantenimento di diritto civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5).
7.
Secondo il citato art. 71ter cpv. 1 OAI quindi, in caso di separazione o divor-
zio, affinché il coniuge non titolare della rendita d’invalidità possa preten-
dere il versamento delle rendite completive per i figli deve disporre dell’au-
torità parentale e vivere con i figli.
C-6558/2016
Pagina 13
7.1 Nell’evenienza concreta, è incontestato che A._______ e F._______
sono separati di fatto sin dal mese di marzo-aprile 2016 (doc. 67, 73 p. 6,
74 p. 3, 79, 115, 147, doc. TAF 21).
7.2
7.2.1 Giusta l’art. 296 cpv. 2 CC, finché minorenni, i figli sono soggetti
all'autorità parentale congiunta del padre e della madre.
7.2.2 Non essendovi agli atti nulla che lasci supporre una diversa disposi-
zione del diritto keniota, o un accordo matrimoniale che deroghi a tale
norma del diritto svizzero, occorre ritenere pacifico il fatto che entrambi i
genitori siano detentori dell’autorità parentale. Ciò è inoltre confermato
dallo stesso ricorrente (doc. TAF 37), che pure è d’accordo nel lasciare
piena autonomia alla madre, non interferendo, nelle decisioni importanti
riguardanti i figli (accordo 15 marzo 2016 allegato al doc. TAF 23). D’altro
canto, come rettamente indicato dall’autorità inferiore, non vi è alcun ele-
mento agli atti che permetta di negare che entrambi i genitori abbiano l’au-
torità parentale o, ancora, che questa sia stata revocata alla madre.
7.3 Più controverso è invece l’ultimo presupposto, ovvero determinare se
il genitore non titolare della rendita principale viva effettivamente con i figli
E._______ e G._______. La madre, dal canto suo, ha sempre sostenuto,
anche con dichiarazione giurata (doc. 73 p. 4 e 6), di vivere con i figli e di
prendersene cura (doc. 67, 73 pp. 1-3, 99, 115, 147, doc. TAF 29, 38).
La versione del ricorrente è invece più contradditoria. Inizialmente egli non
contestava che i figli stessero dalla madre, ma sosteneva che questi vives-
sero in entrambi gli appartamenti dei genitori (cfr. doc. 79, doc. 81). In se-
guito egli ha segnalato di aver denunciato la moglie per sottrazioni di mi-
nori, circostanza che lascia presumere che i figli vivessero esclusivamente
presso di lei (doc. 94 ribadito nel doc. TAF 1). Tale conclusione trova con-
ferma nelle ulteriori indicazioni dell’insorgente che asserisce di aver fatto
richiesta di custodia condivisa nella domanda di divorzio – sebbene non si
sappia se e presso quale istanza sia pendente il preteso procedimento
(doc. TAF 21, 23) - nonché nel documento definito “Important Points to be
Recognized by the Nairobi Court” allegato al doc. TAF 34 (anche doc. TAF
37), nel quale il ricorrente postula per il riconoscimento di un diritto di visita
durante il fine settimana, presumibilmente in via sussidiaria rispetto al
punto 2 in cui chiede l’affidamento esclusivo o condiviso dei figli. Tuttavia,
nelle osservazioni del 3 giugno 2017 allegate allo stesso doc. TAF 34,
C-6558/2016
Pagina 14
come pure nelle osservazioni del 23 giugno 2017 (doc. TAF 39), egli con-
testa che i figli vivano con la madre, sostenendo che questi siano invece
affidati a una persona estranea, nello specifico la madre di F._______, os-
sia la loro nonna.
Alla luce della documentazione agli atti, in particolar modo preso atto dei
provvedimenti della Children’s Court di Nairobi (doc. TAF 18, 34, 37, 39)
presso la quale, a detta dello stesso ricorrente, è in corso una procedura
volta a determinare sia il contributo di mantenimento dei figli che il loro
affido (doc. TA 31, 39), risulta altamente verosimile che attualmente essi
vivano con la madre. Il fatto che i figli siano affidati alle cure della nonna
materna, quando la madre si reca a lavorare, in nulla muta questa conclu-
sione, essendo tale circostanza del tutto normale e ritenuto che buona
parte del loro tempo E._______ e G._______ lo passano a scuola (fre-
quentata a tempo pieno, secondo quanto sostenuto dallo stesso ricorrente
– doc. TAF 18 e doc. 157). Da ultimo, si osserva che il ricorrente, comuni-
cando il nuovo recapito, ha espressamente indicato “io cambio indirizzo”,
non lasciando intendere, né in tale occasione né in seguito che presso la
nuova abitazione potessero viverci anche i figli (doc. TAF 20). In definitiva,
occorre ritenere verosimile che, a partire dalla separazione dei genitori e
quantomeno fino alla prospettata decisione della Children’s Court di Nai-
robi riguardante l’affido, i figli abbiano vissuto e tutt’ora vivano presso la
madre.
7.4
7.4.1 Pertanto, in applicazione dell'art. 71ter cpv. 1 OAVS la rendita comple-
tiva per i figli dovrebbe essere di primo acchito versata a F._______. È
infatti determinante il fatto che i figli vivono con la madre che dispone
dell’autorità parentale (cfr. consid. 6.3). L'importo di queste rendite do-
vrebbe di principio aggiungersi a un eventuale contributo di mantenimento
incombente al ricorrente (art. 285 cpv. 2 CC), a meno che, con un provve-
dimento giudiziario, non sia stato disposto diversamente, come lo permet-
tono gli art. 285 cpv. 2 CC e 71ter cpv. 1 OAVS.
In tal senso, può entrare in linea di conto sia una convenzione stipulata fra
i coniugi e ratificata in sede giudiziaria, sia, in mancanza d’accordo, una
decisione del giudice civile, al quale spetterebbe in tal caso il compito di
fissare l'importo del contributo di mantenimento (art. 133 e 287 CC).
7.4.2 Nell’evenienza concreta, i coniugi hanno effettivamente sottoscritto il
15 marzo 2016 un accordo con cui avevano stabilito l’importo del contributo
C-6558/2016
Pagina 15
di mantenimento dei figli che il padre avrebbe dovuto versare alla madre
(allegato al doc. TAF 23). Lo stesso non risulta tuttavia rilevante ai fini del
presente gravame in quanto non contiene alcuna disposizione relativa alle
rendite completive per i figli. Non essendovi alcuna deroga, di conse-
guenza nulla osta al versamento di tali prestazioni direttamente alla madre,
indipendentemente dal fatto che essa già percepisca (o quantomeno le sia
stato riconosciuto) un contributo di mantenimento.
Vale inoltre la pena ricordare che l’accordo del 15 marzo 2016, oltre a non
essere mai stato ratificato dal giudice civile, neppure pare essere mai stato
veramente adempiuto dal ricorrente, convinto di dover compensare i con-
tributi mensili da lui dovuti, con degli importi a suo dire sottratti dalla moglie
al momento della separazione (doc. 81 p.4, 85 e doc.TAF 21). Tale circo-
stanza è contestata dall’interessata che ha lamentato a più riprese il man-
cato versamento dell’importo pattuito (doc. 73, 74, doc. TAF 38) e che ha
verosimilmente condotto alla procedura giudiziaria pendente dinnanzi alla
Children’s Court di Nairobi.
7.5
7.5.1 Nell’ambito di tale procedimento, volto appunto a regolare il manteni-
mento dei figli nonché le relazioni personali con i genitori, il giudice civile
ha ordinato a A._______, con provvedimento del 13 gennaio 2017, di pren-
dere a carico le spese scolastiche dei figli, quantomeno fino al 9 marzo
2017, giorno in cui si sarebbe dovuta tenere un’ulteriore udienza (allegato
al doc. TAF 23). Di tale udienza non vi è traccia nell’incarto. Parrebbe tut-
tavia che F._______ abbia inoltrato in data 13 aprile 2017 un’ulteriore
istanza sulla quale il ricorrente ha preso posizione per iscritto il 22-24 mag-
gio 2017 (doc. TAF 34), sostenendo di non ricevere da dicembre 2016 la
rendita AI (pt. 7 [sulla questione si rimanda ai consid. P.b - P.c]) a causa
della sospensione della stessa da parte dell’amministrazione svizzera (pt.
8) e pertanto di non essere in grado di far fronte alle spese di mantenimento
(pti. 9-14) se non in misura ridotta (pt. 15). Stando allo scritto del 29 maggio
2017 dell’avvocato del ricorrente, sarebbe stato inoltre possibile prendere
ulteriormente posizione oralmente in occasione dell’udienza prevista per il
6 giugno 2017 (allegato al doc. TAF 31 e 34). Ciononostante, oltre a non
esservi traccia della suddetta udienza, parrebbe che il 5 giugno 2017 l’in-
sorgente sia stato condannato dalla Children’s Court di Nairobi al paga-
mento di KES 45'600.- (= fr. 450.-) a titolo di mantenimento dei figli (non è
dato sapere se mensilmente o una tantum). Tale circostanza si desume
dagli atti del 14 giugno 2017, con cui è stata impugnata la decisione con-
dannatoria del 5 giugno 2017, trasmessi dall’insorgente (doc. TAF 39 e 42).
C-6558/2016
Pagina 16
7.5.2 Non disponendo di maggiori informazioni riguardo allo stato della pro-
cedura, non è chiaro se la decisione in parola metta fine alla controversia
o costituisca soltanto un provvedimento incidentale o cautelare in attesa
che il giudice civile emetta il giudizio di merito riguardante il contributo di
mantenimento e i rapporti personali con i figli. Neppure è dato sapere se la
procedura dinnanzi alla Children’s Court sia legata o meno a un eventuale
procedimento di separazione giudiziaria o di divorzio avviato in parallelo.
Del resto, indipendentemente da tali considerazioni, vale la pena rammen-
tare che spetta in prima battuta a A._______ definire in corso di causa – o
nell’ambito di una revisione, qualora sia già stato emesso un giudizio nel
merito della vertenza – gli aspetti pecuniari accessori alla separazione. In
tale contesto è al giudice civile keniota a cui l’insorgente dovrà chiedere di
pronunciarsi riguardo alla sorte della rendita completiva per i figli prove-
niente da una prestazione principale di pensione estera (DTF 134 V 19
consid. 2.3.5) e di determinare, se del caso, se la stessa dovrà sommarsi
all’importo del contributo di mantenimento stabilito o essere imputata sullo
stesso.
7.6 Visto quanto precede, ne discende, da un lato, che i coniugi non hanno
previsto nulla riguardo alla sorte della rendita completiva per figli. Dall’altro
che neppure il giudice civile, nell’ambito della procedura pendente dinnanzi
alla Children’s Court, ha predisposto delle particolari misure, in deroga a
quanto previsto dall’art. 285 cpv. 2 CC, volte a coordinare il contributo di
mantenimento e le rendite per figli. A ben vedere, di queste prestazioni,
neppure viene fatta menzione negli atti procedurali.
Alla luce di queste circostanze, è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha
decretato il versamento delle rendite per i figli direttamente alla madre,
senza tenere conto delle contestazioni del ricorrente relative alla sparti-
zione dei beni della coppia al momento della separazione, rispettivamente
all’importo del contributo alimentare che sarà tenuto a pagare su ordine del
giudice, che, in ultima analisi, sono aspetti di natura squisitamente civili-
stica. Al riguardo, il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare in un
caso analogo che l’autorità svizzera competente in materia di assicurazioni
sociali, non deve immischiarsi nella procedura riguardante il riconosci-
mento e l’importo dei contributi di mantenimento, essendo un ambito di
esclusiva competenza del giudice civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5; sen-
tenza del TF I 364/05, del 19 giugno 2006, consid. 5).
C-6558/2016
Pagina 17
8.
Così stando le cose, la richiesta della moglie del ricorrente di ricevere per-
sonalmente la rendita completiva dei figli E._______ e G._______ a lei af-
fidati, appare legittima.
Il pagamento della rendita completiva per i figli a F._______ può essere
pertanto disposto a partire dal 1° luglio 2016. Il versamento nelle mani della
madre, durerà fintanto che saranno adempiute le condizioni dell'art. 71ter
cpv. 1 OAVS, oppure fino a diverso ordine del giudice civile.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e la decisione impu-
gnata confermata.
9.
9.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 800.-, sono po-
ste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
9.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario).
Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio
diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo ecce-
zioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. L’im-
porto va versato, previa indicazione del numero di ruolo C-6558/2016, alla
cassa del Tribunale amministrativo federale (No. IBAN CH 54 0900 0000
3021 7609 6, SWIFT-Code POFICHBEXXX) entro 30 giorni dalla crescita
in giudicato della presente sentenza.
C-6558/2016
Pagina 18
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (tramite pubblicazione sul Foglio federale in applicazione
dell’art. 36 lett. b PA)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
– F._______ (tramite pubblicazione sul Foglio federale in applicazione
dell’art. 36 lett. b PA)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: