B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6566/2019
Sen t en z a d e l 6 ma r z o 2 0 2 0
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia),
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di
rendita (decisione su opposizione del 16 settembre 2019).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione su opposizione del 16 settembre 2019, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha respinto l’opposizione del 3 settembre 2019 e
confermato la propria decisione del 16 luglio 2019 mediante la quale ha
respinto la domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per la
vecchiaia presentata dall’interessato. Detta autorità ha segnalato che,
secondo l’art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAVS, le persone fisiche domiciliate in
Svizzera e le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera
sono assicurate alla LAVS. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati
sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività
lucrativa; se non esercitano un’attività lucrativa, l’obbligo contributivo inizia
il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura
sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65
anni. Inoltre, in virtù dell’art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS, non sono tenuti a pagare
i contributi gli adolescenti che esercitano un’attività lucrativa fino al 31
dicembre dell’anno in cui compiono i 17 anni. L’interessato ha compiuto 18
anni il 2 gennaio 1972, di modo che, anche nell’eventualità in cui avesse
lavorato fino al compimento della maggiore età, il suo datore di lavoro non
sarebbe stato tenuto a pagare i contributi per l’anno 1971. Nella citata
decisione su opposizione, l’autorità inferiore ha peraltro pure indicato che
ai sensi dell’art. 29bis cpv. 1 LAVS, il calcolo della rendita è determinato
dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa, nonché dagli
accrediti per compiti educativi tra il 1° gennaio successivo alla data in cui
l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede
l’insorgere dell’evento assicurato. Ha per conseguenza considerato che
l’interessato non adempiva il requisito minimo di un periodo contributivo di
un anno (art. 29 cpv. 1 LAVS) per poter pretendere una rendita di vecchiaia
svizzera.
2.
Con la e-mail inoltrata dinanzi alla CSC il 26 novembre 2019, l’interessato
ha chiesto di “rispondere al mio ricorso AVS fatto e spedito tramite lettera
assicurata il 07.08.2019”, segnalando che “voglio evitare di importunare il
Tribunale Federale Svizzero” e precisando che ha lavorato “per circa 2 anni
o più (…) nelle città di (…) e (…) con regolari contratti stagionali con grandi
ditte” e versato “contributi assicurativi che venivano sottratti nelle buste
paga” (doc. TAF 1), e-mail che è poi stata trasmessa dalla CSC al Tribunale
amministrativo federale con scritto datato 9 dicembre 2019 e con
l’indicazione “Per dovere d’ufficio vi trasmettiamo in allegato la
corrispondenza elettronica del 26.11.2019 a noi indirizzata da parte
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dell’assicurato indicato a margine a seguito della nostra decisione su
opposizione del 16.09.2019, che pure si compiega alla presente
unitamente all’avviso di ricevimento”(della Posta svizzera [doc. TAF 2]).
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione
con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di
compensazione.
4.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA,
in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3
lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è
disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1).
Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS
non deroghi alla LPGA.
5.
Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 13 dicembre
2019, ha invitato il ricorrente, da un lato, ad indicare se la e-mail del 26
novembre 2019 doveva essere intesa quale ricorso contro la decisione su
opposizione della CSC del 16 settembre 2019 e, in caso affermativo, a
regolarizzare il ricorso del 26 novembre 2019, mediante l’inoltro del
menzionato atto munito della propria firma manoscritta in originale, nonché,
dall’altro, a dimostrare la tempestività dell’inoltro del ricorso il 26 novembre
2019 (secondo l’avviso di ricevimento della Posta svizzera, il plico
raccomandato contenente la decisione su opposizione della CSC del 16
settembre 2019 è stato notificato al B._______ di […; quale rappresentante
del ricorrente] il 17 settembre 2019), e ciò entro il termine di 5 giorni a
decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento
medesimo. Questo Tribunale ha segnalato che, in caso di decorso
infruttuoso del termine, avrebbe di principio dichiarato il ricorso del 26
novembre 2019 siccome inammissibile (per l’assenza di firma manoscritta
o della dimostrazione della tempestività del ricorso) ed ha altresì trasmesso
all’insorgente una copia dello scritto della CSC del 9 dicembre 2019,
unitamente ad una copia del menzionato avviso di ricevimento della Posta
svizzera (doc. TAF 3).
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6.
Con e-mail inoltrata dinanzi alla CSC il 28 dicembre 2019, il ricorrente ha
allegato – per quanto qui di rilievo – che “il ricorso l’ho fatto per via
raccomandata con tutto quello che avevo in possesso il 7 agosto 2019”, e
segnalato che “se vi serve la mia firma originale inviatemi i fogli da firmare”.
Ha poi pure chiesto che “fine faranno i miei 11 mesi di contributi lavorativi
e versati che si trovano nella cassa pensione svizzera”, e-mail che è poi
stata trasmessa al Tribunale amministrativo federale dalla CSC il 22
gennaio 2020 (doc. TAF 5).
7.
7.1. A prescindere dal fatto che il ricorrente neppure si è determinato con
la necessaria chiarezza sul fatto che la sua e-mail del 26 novembre
costituiva o meno un ricorso contro la decisione su opposizione della CSC
del 16 settembre 2019, giova rilevare che giusta l'art. 60 LPGA, per
rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso deve essere depositato entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.
7.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, se
il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti,
inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal
diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente
(art. 38 cpv. 3 LPGA).
7.3. Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1
PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei
indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
7.4.
7.4.1. Nel provvedimento del 13 dicembre 2019, questo Tribunale ha indi-
cato al ricorrente – in virtù della documentazione presentata dall’autorità
inferiore – che il plico raccomandato contenente la decisione su opposi-
zione della CSC del 16 settembre 2019 è stato notificato al B._______ di
(…; quale suo rappresentante) il 17 settembre 2019 (cfr. l’avviso di ricevi-
mento della Posta svizzera [doc. TAF 2]), notifica e data di notifica che l’in-
sorgente non ha peraltro contestato in questa sede (cfr. e-mail del 26 no-
vembre e del 28 dicembre 2019 [doc. TAF 1 e 5]).
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7.4.2. Da quanto esposto, discende che, ritenuto che il termine di 30 giorni
per inoltrare ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 16
settembre 2019, notificata il 17 settembre 2019, ha iniziato a decorrere il
18 settembre 2019 ed è scaduto il 17 ottobre 2019 (art. 60 cpv. 1 LPGA in
combinazione con l’art. 38 cpv. 1 LPGA), la e-mail del 26 novembre 2019,
intesa quale ricorso contro la succitata decisione su opposizione della
CSC, lo è stata tardivamente. Pertanto, e da questo profilo, il ricorso del 26
novembre 2019 è inammissibile (art. 23 PA).
7.4.3. Nulla muta, a questa conclusione, l’allegazione del ricorrente, se-
condo cui “il ricorso l’ho fatto per via raccomandata con tutto quello che
avevo in possesso il 7 agosto 2019”, ritenuto che siffatta allegazione non è
suscettibile di dimostrare la tempestività dell’inoltro, il 26 novembre 2019,
del ricorso contro la decisione su opposizione del 16 settembre 2019, dal
momento che quest’ultima è stata resa successivamente all’evocato ri-
corso del 7 agosto 2019. Peraltro – fermo restando che non appare essere
pervenuto al Tribunale amministrativo federale alcun ricorso dell’interes-
sato del 7 agosto 2019 – il ricorrente non ha indicato o allegato dinanzi al
TAF alcun’altra decisione della CSC suscettibile di ricorso diretto, ossia
senza previa opposizione, dinanzi al TAF (né peraltro ciò è stato fatto dalla
CSC).
7.5. Ritenuto che il ricorso in esame – depositato tardivamente – è inam-
missibile, non occorre esaminare oltre la questione dell’eventuale inammis-
sibilità del ricorso per l’assenza della firma manoscritta in originale del ri-
corrente sull’atto ricorsuale del 26 novembre 2019 e non sono altresì date
le condizioni per un esame delle censure di merito sollevate dal ricorrente
con riferimento alla decisione su opposizione del 16 settembre 2019.
8.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
9.
Peraltro, le e-mail dell’interessato del 26 novembre e 28 dicembre 2019
sono ritrasmesse alla CSC per competenza, segnatamente per quanto
attiene alla sua richiesta concernente la sorte dei contributi che avrebbe
versato all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera (“… che
fine faranno i miei 11 mesi di contributi lavorati e versati che si trovano nella
cassa pensione svizzera” [e-mail del 28 dicembre 2019 {doc. TAF 5}]).
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10.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Stanti le circostanze del caso concreto,
non si giustifica altresì l’attribuzione di ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso del 26 novembre 2019 contro la decisione su opposizione della
CSC del 16 settembre 2019 è inammissibile.
2.
Le e-mail del 26 novembre e 28 dicembre 2019 sono ritrasmesse alla CSC
per competenza ai sensi del considerando 9 del presente giudizio.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata; allegati: menzionati)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono
consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: