B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-657/2019
Sen t en z a d e l 2 3 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Caroline Gehring, Beat Weber,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC,
autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione vecchiaia e superstiti, perenzione di presta-
zioni arretrate della rendita di vecchiaia (decisione su opposi-
zione del 3 gennaio 2019).
C-657/2019
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, residente in Italia, nato il (…) gennaio
1940, vedovo, senza figli, ha lavorato in Svizzera sporadicamente tra il
1960 e il 1968 e poi in maniera regolare da febbraio 1969 fino giugno 2001,
solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia i su-
perstiti e l’invalidità (AVS; doc. 6, 7, 10, 13, 17, 21, 26, 27 dell’incarto della
Cassa svizzera di compensazione, in seguito CSC).
A.b A seguito del decesso l’8 marzo 2000 della moglie – beneficiaria di una
rendita AVS (doc. 1), con la quale si era unito in matrimonio il giorno pre-
cedente (doc. 21) – con domanda pervenuta alla CSC il 19 dicembre 2000
e trasmessa per competenza all’INPS il 21 febbraio 2001, l’assicurato ha
chiesto il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per su-
perstiti (doc. 3). Dagli atti non risulta tuttavia che l’interessato abbia ricevuto
prestazioni in tal senso (doc. 9).
A.c Con scritti del 7 maggio e 5 luglio 2007 la Deutsche Rentenversiche-
rung ha invitato la CSC a fornirle informazioni e documenti relativi ai diritti
pensionistici dell’assicurato in Svizzera (doc. 4 e 8). In risposta a tale ri-
chiesta, la CSC ha segnalato all’ente previdenziale tedesco che l’interes-
sato non risultava aver beneficiato in passato, né essere a presente bene-
ficiario di alcuna prestazione da parte dell’AVS/AI (doc. 9).
B.
B.a Il 9 aprile 2018 A._______ – dopo essersi rivolto in un primo tempo il 2
marzo 2018 direttamente alla CSC (doc. 10-11) – ha presentato domanda
di prestazioni di vecchiaia presso il competente INPS di B._______ (doc.
12,16). Contestualmente alla domanda (doc. 16) all’autorità inferiore sono
stati trasmessi i moduli E202 ed E207 del 7 giugno 2018 (doc. 13, 14, 17),
nonché le informazioni concernenti l’assicurato, il coniuge e i figli (doc. 20,
21). Sono state inoltre assunte agli atti le informazioni riguardanti il conto
individuale del ricorrente e della moglie defunta (doc. 18, 26).
B.b Con decisione del 30 agosto 2018 l’amministrazione ha quindi erogato,
in favore dell’insorgente, una rendita ordinaria dell’assicurazione svizzera
per la vecchiaia a decorrere dal 1° aprile 2013 di fr. 1'808.- mensili (fr.
1'816.- dal 1° gennaio 2015). A titolo di complemento d’informazione la
CSC ha precisato che il pagamento retroattivo della prestazione è limitato
ai cinque anni precedenti il deposito della domanda (doc. 30).
C-657/2019
Pagina 3
B.c Con opposizione (non datata), anticipata oralmente l’11 ottobre 2018
(doc. 33), ricevuta dall’autorità inferiore il 25 ottobre 2018, l’assicurato ha
contestato l’estinzione del diritto alle rendite arretrate, in ragione del ter-
mine di prescrizione di cinque anni, obbiettando di non aver mai ricevuto
alcuna comunicazione da parte della CSC riguardo ai propri diritti pensio-
nistici e chiedendo pertanto il versamento di tutti gli arretrati dovuti dalla
data del pensionamento (doc. 34).
B.d Con decisione su opposizione del 3 gennaio 2019, notificata il 14 gen-
naio 2019 (doc. 36), l’autorità inferiore ha confermato il proprio provvedi-
mento e, rammentando le norme applicabili alla fattispecie, ha precisato
che sebbene il diritto alla rendita è nato il 1° febbraio 2005, il diritto al pa-
gamento degli arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per
cui era dovuta la prestazione (doc. 35).
C.
C.a Con ricorso del 4 febbraio 2019 A._______ ha chiesto la liquidazione
dell’intera rendita di vecchiaia a lui spettante, ribadendo di non essere stato
per tempo avvisato dalla CSC riguardo ai propri diritti pensionistici e la-
sciando intendere che per tale ragione ha presentato tardivamente la ri-
chiesta di prestazioni (doc. TAF 1).
C.b Con risposta del 3 maggio 2019 la CSC ha proposto la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei
considerandi in diritto (doc. TAF 5).
C.c Pur avendone avuto l’occasione, l'assicurato non ha replicato (doc.
TAF 6).
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica,
in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In partico-
lare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF
conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre
C-657/2019
Pagina 4
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS
831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in
materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in
cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS
le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vec-
chiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espres-
samente una deroga alla LPGA.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
3.
Oggetto del contendere è la data a partire dalla quale le rate arretrate della
rendita di vecchiaia sono dovute, e meglio se è corretto ritenere – come
indicato dall’amministrazione – che il diritto è sorto il 1° febbraio 2005, ma
che le rate dovute fino al 31 marzo 2013, vadano considerate perente, op-
pure se tali prestazioni siano dovute a causa di una mancata informazione
da parte dell’amministrazione in relazione ai diritti pensionistici dell’interes-
sato.
4.
4.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto
transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea-
lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V
335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Se interviene un cambiamento
delle disposizioni legali durante il periodo sottoposto ad esame giudiziario,
C-657/2019
Pagina 5
il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie norme per il pe-
riodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in vi-
gore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).
4.2 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea e
risiede in Italia, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno
1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) e
il relativo Allegato II che disciplina il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale.
4.2.1 L'Allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu-
gno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavora-
tori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità, con le relative modifiche (RU 2004 121, 2008
4219 4237, 2009 4831), come pure al corrispondente Regolamento di ap-
plicazione (Regolamento [CEE] n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972,
relativo all'applicazione del Regolamento [CEE] n. 1408/71, con le relative
modifiche [RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845]), entrambi applica-
bili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012. Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge dal 1° giugno
2002 o successivamente, in sostituzione delle Convenzioni di sicurezza
sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del Regola-
mento [CEE] n. 1408/71), e che sancisce il principio della parità di tratta-
mento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risie-
denti ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento [CEE] n. 1408/71).
4.2.2 L'Allegato II ALC è stato modificato il 1° aprile 2012 (decisione 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). La nuova versione
prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel
campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici
di cui alla sezione A dello stesso Allegato, comprese eventuali loro modifi-
che o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 cap. 1) ed assimila la Svizzera,
a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 cap. 2).
Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'Allegato II sono, in particolare,
il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei si-
stemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il Regolamento d’ap-
plicazione (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11; di seguito: Regolamento n.
C-657/2019
Pagina 6
987/2009), che hanno sostituito a partire dal 1° aprile 2012 il Regolamento
(CEE) n. 1408/71 e il Regolamento d’applicazione (CEE) n. 574/72 ai quali
occorre comunque riferirsi quando ne viene fatta menzione nel Regola-
mento (CE) n. 883/2004 o nel Regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato (LOCHER/GÄCHTER, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, 4a ed. 2014, pag. 183). Secondo l'art. 4 del
Regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo
stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e
sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
4.3 Trattandosi di una rendita di vecchiaia, l’evento che produce conse-
guenze giuridiche è di norma il compimento del 65esimo anno di età, inter-
venuto il 26 gennaio 2005 (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid.
7.1; DTF 113 V 98 consid. 104). Nel caso in esame, tuttavia, il fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridi-
che è – anche – la domanda di prestazioni di vecchiaia. Ne consegue che,
in concreto, è di principio applicabile la LAVS, la LPGA, nonché le norme
di diritto europeo citate nel tenore in vigore al pensionamento, alla presen-
tazione della domanda ed eventuali modifiche intervenute prima della de-
cisione impugnata.
5.
Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione
su opposizione impugnata, in concreto il 3 gennaio 2019. Di principio, il
giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla
base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale
data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospet-
tivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid.
1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
6.
6.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia
gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i
64 anni. Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli
aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di
reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 29 cpv. 1
LAVS). Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendita completa
C-657/2019
Pagina 7
agli assicurati che hanno un periodo contributivo completo e di rendita par-
ziale a quelli che hanno un periodo di contributo incompleto (art. 29 cpv. 2
LAVS).
6.2 Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello
in cui è stata compiuta l’età stabilità dall’art. 21 cpv. 1 LAVS e si estingue
con la morte del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).
6.3 Nel caso concreto, avendo il ricorrente compiuto il 65esimo anno di età il
26 gennaio 2005, il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° febbraio
2005.
7.
7.1 Va tuttavia rilevato che le prestazioni dell'assicurazione sociale non
vengono assegnate, di principio, se non a seguito di una specifica richiesta
dell'assicurato. In altre parole, chi omette di annunciare la propria pretesa
non potrà beneficiare delle prestazioni a cui avrebbe di per sé diritto se-
condo le pertinenti disposizioni legali (DTF 101 V 261 consid. 2; cfr. anche
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Schulthess 2011, N. 2812 p. 771 e riferimenti
giurisprudenziali ivi citati).
Colui che rivendica una prestazione deve quindi annunciarsi all’assicura-
tore competente nella forma prescritta per l’assicurazione sociale interes-
sata (art. 29 cpv. 1 LPGA). Una domanda di prestazioni sussiste nella mi-
sura in cui risulta evidente che l’assicurato, attraverso il proprio annuncio
all’assicuratore, ha manifestato la chiara volontà di richiedere delle presta-
zioni (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. ed. 2015, ad art. 29, N. 12-14,
pag. 458).
Secondo l’art. 29 cpv. 3 LPGA, se una domanda non rispetta le esigenze
di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda
l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è deter-
minante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale
servizio. La disposizione regola quindi due distinte eventualità: da un lato
la domanda non conforme alle esigenze formali previste dalla legge inte-
ressata, dall’altro la trasmissione a un “servizio incompetente” ai sensi
dell’art. 30 e 39 cpv. 2 LPGA (KIESER, Op. cit., ad art. 29, N. 45-49, pag.
463). Non è pertanto l’invio di un formulario nelle debite forme che è deter-
minante per stabilire la data a cui far risalire gli effetti giuridici della do-
C-657/2019
Pagina 8
manda, quanto piuttosto il momento in cui il ricorrente ha chiaramente ma-
nifestato l’intenzione di beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione so-
ciale. In tal senso, né la semplice domanda volta all’ottenimento del formu-
lario per la richiesta di prestazioni, né una domanda di prestazioni espressa
oralmente costituiscono un valido annuncio ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 LPGA
(KIESER, Op. cit., ad art. 29, N. 12-14, pag. 458; cfr. anche sentenza del
TAF C-2658/2010 del 20 aprile 2011 consid. 3.3).
7.2 Giusta l’art. 67 cpv. 1 dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia
e i superstiti (OAVS; RS 831.101) il diritto alla rendita deve essere fatto
valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli art.
122 e seguenti OAVS un modulo di richiesta debitamente riempito (1a
frase). A tal proposito sono legittimati a inoltrare la richiesta il richiedente
e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli
o gli abiatici, i fratelli e le sorelle come pure i terzi o l’autorità che possono
domandare il versamento della rendita nelle loro mani (2a frase).
7.3 Ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 dell’Accordo amministrativo concernente le
modalità di applicazione della Convenzione relativa alla sicurezza sociale
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana del 18 dicembre
1963 (RS 0.831.109.454.23, entrato in vigore il 1° settembre 1964 e tutt’ora
in vigore), i cittadini italiani in Italia che aspirano ad una rendita dell'assicu-
razione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera devono indirizzare la loro
domanda alla sede provinciale competente dell'INPS. Le domande di ren-
dite che fossero indirizzate ad un altro organismo italiano devono essere
trasmesse a tale sede (1° paragrafo).
Quando una domanda è presentata ad un organismo svizzero corrispon-
dente all'INPS, questo organismo trasmette la domanda alla sede compe-
tente dell'INPS comunicandole la data in cui essa è stata presentata; que-
sta data è considerata come data di presentazione della domanda ai sensi
della legislazione svizzera (2° paragrafo).
La domanda deve essere redatta sul formulario messo a disposizione della
Sede provinciale competente dell'INPS dalla Cassa svizzera. Le indica-
zioni fornite sul formulario devono, in quanto questo lo preveda, essere
comprovate da documenti giustificativi (art. 5 cpv. 2).
La sede provinciale competente dell'INPS appone la data di ricezione della
domanda sulla domanda stessa, verifica, in quanto possibile, se essa è
stata redatta completamente e se è corredata dei necessari documenti giu-
stificativi e attesta, sempre sulla domanda, la validità dei documenti ufficiali
C-657/2019
Pagina 9
italiani allegati; quindi trasmette la domanda nonché i documenti giustifica-
tivi ed ogni altro allegato alla Cassa svizzera (art. 5 cpv. 3).
A richiesta della Cassa svizzera di compensazione, la sede provinciale
dell'INPS fornisce altre informazioni e attestati. La Cassa svizzera di com-
pensazione conserva il diritto di chiedere direttamente notizie ai richiedenti,
ai loro datori di lavoro o alle autorità italiane competenti (art. 5 cpv. 4).
7.4 Sennonché, l'art. 20 ALC stabilisce che, salvo disposizione contraria
contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi – riservata una loro riattivazione in caso di abrogazione dell'ALC
(Messaggio 23 giugno 1999 del Consiglio federale concernente l'approva-
zione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 V 5274) – a
decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. In maniera analoga gli art. 6-8 del Regola-
mento (CEE) n. 1408/71, applicabili in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cap. 1
Allegato II ALC (nella versione in vigore fino al 30 marzo 2012), dispongono
che il Regolamento si sostituisce per principio alle convenzioni concluse
tra due o più Stati purché i loro campi d'applicazione siano identici, fermo
restando tuttavia la possibilità per gli stati membri di mantenere in vigore
talune disposizioni delle loro convenzioni a condizione che siano iscritte
nell'Allegato III del Regolamento (art. 7 cap. 2 lett. c del Regolamento n.
1408/71; cfr. pure sentenza del TF I 449/03 del 18 settembre 2003, consid.
2.2). Tali disposizioni sono state riprese anche dal Regolamento (CE) n.
883/2004 – che ha sostituito il Regolamento (CEE) n. 1408/71 dal 1° aprile
2012 – laddove all’art. 8 precisa che pur sostituendo, nel suo ambito di
applicazione, ogni altra convenzione di sicurezza sociale applicabile tra gli
Stati membri, talune disposizioni delle suddette convenzioni stipulate dagli
Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente Regola-
mento continuano ad applicarsi nella misura in cui siano più favorevoli ai
beneficiari o discendano da circostanze storiche specifiche e i loro effetti
siano limitati nel tempo. Affinché rimangano in vigore, tali disposizioni sono
inserite nell’Allegato II del Regolamento stesso.
L'Allegato III, parte A, del Regolamento n. 1408/71 menziona, in ambito
comunitario, le disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale concluse tra
i singoli Stati che rimangono applicabili nonostante l'art. 6 del Regola-
mento. In particolare, per quel che attiene ai rapporti italo-svizzeri l’Allegato
III precisa che rimangono applicabili l'art. 3, seconda frase, come pure l'art.
9 par. 1 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962,
modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo
C-657/2019
Pagina 10
aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio
1974 e l'accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980. L’Allegato II del Regola-
mento (CE) 883/2004, dal canto suo, menziona unicamente l’art. 9 par. 1
della succitata convenzione.
Nessuno dei due regolamenti contempla per contro il disposto dell'art. 5
dell’Accordo amministrativo concernente le modalità di applicazione della
Convenzione relativa alla sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica Italiana del 18 dicembre 1963 (cfr. consid. 7.3).
7.5
7.5.1 Riguardo alle prestazioni di vecchiaia e superstiti, l’art. 44 cpv. 2 del
Regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede che, fatto salvo l’articolo 49, si
deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazioni
alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, non ap-
pena l’interessato abbia presentato una domanda di liquidazione. Si de-
roga a tale norma se l’interessato chiede espressamente di soprassedere
alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legisla-
zione di uno o più Stati membri.
In tal senso il Regolamento d’applicazione (CEE) n. 574/72 precisa che
una domanda di prestazioni presentata all’istituzione di uno Stato membro
comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni
ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri in causa alle cui condizioni
il richiedente soddisfa (art. 36 cpv. 4).
Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli da 40 a 51 del rego-
lamento, salvo i casi di cui all’articolo 35 del regolamento di applicazione,
il richiedente è tenuto a presentare domanda all’istituzione del luogo di re-
sidenza secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da detta
istituzione. Se il lavoratore subordinato o autonomo non è stato soggetto a
questa legislazione, l’istituzione del luogo di residenza trasmette la do-
manda all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato
soggetto da ultimo, indicando la data di presentazione della domanda. Tale
data è considerata come data di presentazione della domanda presso
quest’ultima istituzione (art. 36 cpv. 1).
7.5.2 Di tenore analogo l’art. 50 cap. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004,
secondo cui tutte le istituzioni competenti determinano il diritto alle presta-
zioni ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali l’interessato
è stato soggetto, quando è stata presentata una richiesta di liquidazione, a
C-657/2019
Pagina 11
meno che l’interessato non chieda espressamente di differire la liquida-
zione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno
o più stati membri. Giusta l’art. 45 cap. 4 del Regolamento di applicazione
(CE) n. 987/2009 il richiedente ha la possibilità di presentare una domanda
sia all’istituzione del proprio luogo di residenza, o all’istituzione dello Stato
membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo. Se l’interessato
non è mai stato soggetto alla legislazione applicata dall’istituzione del luogo
di residenza, quest’ultima inoltra la domanda all’istituzione dello Stato
membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo. Il cpv. 5 di-
spone inoltre che la data di presentazione della domanda vale nei riguardi
di tutte le istituzioni interessate.
7.5.3 Le regole di coordinamento previste dai Regolamenti, sia prima che
dopo il 1° aprile 2012, si prefiggono di facilitare il compito agli assicurati
sottoposti al regime pensionistico di più Stati membri, dal momento che
sarà loro sufficiente introdurre la domanda di prestazioni presso l’autorità
dello Stato di residenza – o di quella dello Stato alla cui legislazione è stato
da ultimo soggetto – per avviare la procedura di liquidazione di tutte le pre-
stazioni a cui hanno diritto secondo la legislazione dei differenti Stati mem-
bri (BETTINA KAHIL-WOLFF/PIERRE-YVES GREBER, Sécurité sociale: aspects
de droit national, international et européen, ed. Helbig & Lichtenhahn 2006,
pp. 334-335; cfr. JANDA in: Fuchs, EuSozR, Art. 50 Rn. 6). Le suddette di-
sposizioni, che “europeizzano” l’efficacia giuridica del deposito di una do-
manda di prestazioni in uno Stato membro, prevedono inoltre che la data
dell’introduzione di una domanda di prestazioni costituisce la data di riferi-
mento per procedere alle operazioni di liquidazione per tutti le istituzioni
chiamate a valutare il diritto alle prestazioni di vecchiaia (FRANCIS KESSLER,
JEAN-PHILIPPE LHERNOULD, Code annoté européen de la protection sociale,
4ème éd., Paris 2010, ad. art. 50, p. 186; cfr. JANDA in: Fuchs, EuSozR, Art.
50 Rn. 6). Una domanda di prestazioni depositata presso un’istituzione in-
competente è trasmessa da quest’ultima all’istituzione dello stato membro
a cui l’interessato è stato soggetto da ultimo (cfr. JANDA in: Fuchs, EuSozR,
Art. 50 Rn. 6).
8.
8.1 Nel caso concreto, l’autorità inferiore ha ritenuto nella decisione
impugnata che l’assicurato avesse manifestato per la prima volta
l’intenzione di ottenere delle prestazioni di vecchiaia il 9 aprile 2018. Per le
ragioni che seguono tale conclusione non può essere seguita.
C-657/2019
Pagina 12
8.2 Si osserva innanzitutto che A._______ aveva annunciato la propria ri-
chiesta di prestazioni già il 2 marzo 2018, trasmettendo alla CSC il formu-
lario per la “richiesta di versamento delle prestazioni AVS/AI su un conto
bancario personale” (doc. 10). Preso atto della richiesta, l’amministrazione
ha invitato il ricorrente a formulare una domanda nelle debite forme presso
l’ente italiano preposto a tale scopo (doc. 11) conformemente alle disposi-
zioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009. L’interessato ha quindi
presentato in data 9 aprile 2018 la domanda tendente all’ottenimento di
una “pensione di vecchiaia a carico di uno stato estero” presso la compe-
tente sede INPS di B._______ (doc. 12), che a sua volta l’ha poi inoltrata
per evasione alla CSC, unitamente ai documenti giustificativi di rito (doc.
13-25).
Alla luce delle disposizioni evocate sopra (cfr. consid. 7.1), determinante
per stabilire la data a cui far risalire gli effetti giuridici della domanda è il
momento in cui il ricorrente ha chiaramente manifestato l’intenzione di be-
neficiare delle prestazioni dell’assicurazione sociale. Ciò indipendente-
mente dal fatto che la domanda sia stata depositata in maniera irrita o
presso un’autorità non competente a riceverla. Ne consegue che tale mo-
mento, contrariamente a quanto stabilito dall’amministrazione, sarebbe
pertanto il 2 marzo 2018, piuttosto che il 9 aprile 2018.
8.3 Ciò posto, occorre tuttavia rammentare che l’autorità inferiore era stata
– indirettamente - chiamata a trattare il caso del ricorrente già nel maggio
2007 (doc. 4 pag. 1), momento in cui la Deutsche Rentenversicherung
aveva invitato la CSC a trasmetterle la domanda di prestazioni del ricor-
rente e la decisione relativa all’attribuzione di una rendita in Svizzera. Tale
richiesta è stata ribadita nel luglio 2007 (doc. 8). Sebbene fra la documen-
tazione trasmessa dall’autorità tedesca unitamente a tali inviti non figuri
alcuna formale richiesta di rendita alle istituzioni tedesche, formulata
dall’interessato o per esso dalla preposta sede provinciale dell’INPS, è pur
vero che dal tenore dello scritto datato 23 aprile 2007 (doc. 4 p. 4), emerge
in maniera evidente la volontà di quest’ultimo di beneficiare di prestazioni
di vecchiaia non solo dalla preposta autorità tedesca ma anche da quella
Svizzera. Egli ha infatti dichiarato nei confronti della Deutsche Rentenver-
sicherung di “ricorrere” contro una comunicazione di quest’ultima, allegata
allo scritto, di cui non vi è traccia agli atti, in quanto “ha lavorato anche in
Svizzera per oltre trent’anni”, trasmettendo altresì documentazione AVS,
anch’essa non ad atti. Secondo questa Corte tale asserzione permetteva
di presumere, alla luce del principio della buona fede, che presso tale isti-
tuzione era pendente una domanda di prestazioni di vecchiaia, che alla
luce delle disposizioni di diritto europeo summenzionate andava trattata
C-657/2019
Pagina 13
anche dalla CSC (consid. 7.5.1). Nonostante tali indizi con scritto del 23
luglio 2007 (doc. 9) la CSC si è tuttavia limitata a smentire l’esistenza di
una rendita in favore del ricorrente e a negare l’esistenza di una domanda
di prestazioni.
Orbene, tale modo di procedere risulta scorretto sotto differenti punti di vi-
sta. Già soltanto attenendosi alle disposizioni di diritto Svizzero, alla rice-
zione della documentazione dalla Deutsche Rentenversicherung l’ammini-
strazione non poteva rimanere passiva. Sebbene l’ente previdenziale te-
desco non sia assimilabile a un organo di attuazione della sicurezza sociale
svizzero ai sensi dell’art. 30 e 39 cpv. 2 LPGA (KIESER, Op. cit., ad art. 29,
N. 45-49, pag. 463 e ad. 39, N 17-18, p. 545), la CSC, resa attenta da
quest’ultimo circa la richiesta di prestazioni in Germania, avrebbe dovuto
attivarsi e svolgere degli accertamenti riguardo ai diritti pensionistici del ri-
corrente in Svizzera, già soltanto in virtù del principio della buona fede. A
maggior ragione se si considera la regolamentazione internazionale a cui
la Svizzera ha aderito a seguito della ratifica degli accordi bilaterali con la
Comunità europea. All’epoca dei fatti era infatti in vigore il Regolamento
(CEE) n. 1408/71 con il relativo Regolamento d’applicazione, a tenore dei
quali la domanda di prestazioni presentata all’istituzione di uno Stato mem-
bro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle presta-
zioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri presso cui l’assicurato
potrebbe rivendicare delle prestazioni di vecchiaia (cfr. consid. 7.5.1,
7.5.3). Alla ricezione della domanda della Deutsche Rentenversicherung la
CSC era pertanto tenuta ad avviare a sua volta la procedura di liquidazione
dei diritti pensionistici del ricorrente o perlomeno a trasmettere la documen-
tazione al competente istituto del luogo di residenza (INPS), il quale
avrebbe proceduto a trasmettere la domanda a tutti gli stati interessati (si
confronti in proposito anche doc. 11).
8.4 In definitiva è pertanto al più tardi al 23 aprile 2007 che occorre far
risalire la prima richiesta tendente al versamento della rendita di vecchiaia,
ossia al momento della ricezione da parte della Deutsche Rentenversiche-
rung dello scritto con cui il ricorrente ha riferito di aver lavorato per oltre
trent’anni in Svizzera (doc. 4 p. 4) e dal quale si può desumere l’intenzione
di beneficiare di prestazioni di vecchiaia (non essendo possibile risalire,
dagli atti trasmessi alla CSC unitamente alla richiesta di informazioni, alla
data del deposito della domanda di prestazioni presso l’ente previdenziale
tedesco).
C-657/2019
Pagina 14
9.
9.1 Giusta l’art. 77 OAVS, l’assicurato che non ha ricevuto una rendita alla
quale aveva diritto, può esigere dalla Cassa di compensazione il paga-
mento dell’importo dovutogli. È fatta riserva della prescrizione prevista
all’art. 46 LAVS, che per quanto concerne il diritto al pagamento delle ren-
dite arretrate rinvia all’art. 24 cpv. 1 LPGA.
9.2 A tenore dell'art. 24 cpv. 1 LPGA il diritto a prestazioni o contributi
arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la
prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell'anno civile per cui il
contributo doveva essere pagato. Si tratta di un termine di perenzione e
non di prescrizione che concerne le singole prestazioni e non il diritto
originario e che non può essere né sospeso, né interrotto, né restituito
(sentenza del TF 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011 consid. 2.1.1; cfr.
MOSER-SZELESS in: Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des
assurances sociales, 2018, NN. 19 e 21 ad art. 24, pag. 350; KIESER, Op.
cit., ad art. 24, N. 17 e segg., pag. 372).
9.3 Trattandosi del versamento di prestazioni arretrate, il termine assoluto
di perenzione di cinque anni decorre a ritroso dalla data di presentazione
della nuova domanda (KIESER, Op. cit., ad art. 24, N. 28, pag. 374; VALTE-
RIO, Op. cit., N. 3223 p. 872). Il Tribunale federale ha inoltre aggiunto che
tale termine si applica anche nel caso in cui l’amministrazione a torto non
abbia accolto una precedente richiesta di prestazioni (DTF 121 V 195 con-
sid. 5), come pure nel caso in cui abbia omesso di trattare una domanda
sufficientemente motivata (sentenza del TF 8C_233/2010 del 7 gennaio
2011, consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’Alta Corte si è confermata
nella propria giurisprudenza anche nelle sentenze 9C_582/2007 del 18
febbraio 2008 consid. 3.4, 9C_574/2008 del 27 marzo 2009 consid. 2.1,
9C_336/2012 del 6 maggio 2013 consid. 3.2 e 3.3 (non pubblicati nella
DTF 139 V 289).
9.4 Nel caso concreto, nel 2007 l’autorità inferiore ha erroneamente
omesso di trattare quella che avrebbe potuto e dovuto riconoscere quale
domanda di prestazioni, depositata dall’assicurato presso l’ente previden-
ziale di un altro Stato membro. Qualora lo avesse fatto, oltre alle rendite
decorrenti da aprile 2007, al ricorrente avrebbero potuto essere versate le
rendite arretrate, già maturate, dal 1° febbraio 2005, momento in cui è sorto
il diritto alla rendita di vecchiaia (consid. 6.3).
C-657/2019
Pagina 15
Avendo ingiustificatamente omesso di esaminare la domanda del 2007, la
CSC si è attivata unicamente nel 2018, in occasione della nuova domanda,
riconoscendo la possibilità di versare soltanto le prestazioni arretrate sca-
dute nei cinque anni precedenti.
Tale modo di procedere, alla luce della giurisprudenza citata al consid. 9.3,
riguardo all’applicazione del termine quinquennale di perenzione anche in
presenza di un errore manifesto dell’amministrazione, deve essere confer-
mato in questa sede.
9.5 Visto quanto precede, il pagamento delle rendite arretrate in favore del
ricorrente può estendersi unicamente ai cinque anni che precedono la do-
manda di prestazioni del 2 marzo 2018, essendo le prestazioni più vecchie
– ossia quelle precedenti al 1° marzo 2013 – ormai decadute.
Su questo punto il ricorso va pertanto parzialmente accolto.
10.
Il ricorrente contesta all’autorità inferiore di non essere stato informato per
tempo dei propri diritti pensionistici.
10.1
10.1.1 Per l'art. 27 cpv. 1 LPGA gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti
ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
Quello previsto dall’art. 27 cpv. 1 LPGA è un obbligo d’informazione gene-
rale e permanente riguardante una cerchia determinata di persone e che
pertanto non deve intervenire unicamente a domanda degli interessati
quanto piuttosto regolarmente e d’ufficio, ad esempio mediante il rilascio di
opuscoli informativi, di direttive, di inserzioni su internet, ecc. (DTF 131 V
472 consid. 4.1; cfr. anche sentenza del TF 9C_1005/2008 del 5 marzo
2009 consid. 3.2.1).
Tale principio è concretizzato nell’ambito AVS/AI dall’art. 67 cpv. 2 OAVS
secondo il quale le casse di compensazione cantonali devono fare, almeno
una volta all’anno, delle pubblicazioni per richiamare l’attenzione degli as-
sicurati sulle prestazioni assicurative e sulle condizioni per il loro otteni-
mento. Le informazioni mirate dei Cantoni, sono completate da quelle più
generali fornite a livello nazionale da enti previdenziali, uffici e dipartimenti
della Confederazione. L’esecuzione e la coordinazione dell’informazione
C-657/2019
Pagina 16
generale degli assicurati incombe all’Ufficio federale delle assicurazioni so-
ciali (UFAS; cfr. VALTERIO, Op. cit., N. 3149 segg., p. 853).
10.1.2 Accanto all’obbligo generale d’informazione, l’art. 27 cpv. 2 LPGA
dispone un diritto individuale di consulenza, indicando che ognuno ha di-
ritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e ob-
blighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli
interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi.
L'essenza dell'obbligo di fornire consulenza da parte dell'assicuratore so-
ciale ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGA consiste nel rendere attenta la per-
sona interessata del fatto che il suo comportamento potrebbe mettere in
pericolo la realizzazione di uno dei presupposti del diritto a prestazioni. La
norma persegue quindi lo scopo di indurre la persona a comportarsi in
modo tale che una conseguenza giuridica corrispondente al fine perseguito
dalla legge possa realizzarsi (DTF 131 V 472 consid. 4.3 pag. 480; cfr.
anche sentenza del TF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2).
La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la per-
sona interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito
ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore
in un caso concreto (sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 consid. 2.2
con riferimenti dottrinali menzionati). L'obbligo di consulenza non si
estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze
di natura giuridica (sentenza K 7/06 del 12 gennaio 2007 consid. 3.3, in
SVR 2007 KV no 14 pag. 53 con riferimento). Il contenuto dipende inoltre
dalla situazione concreta, così come può essere riconosciuta dall'ammini-
strazione (sentenza citata 9C_97/2009 consid. 2.2; ULRICH MEYER, Grund-
lagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungs-
träger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006,
no 35, pag. 27). Secondo il Tribunale federale, infatti, fintanto che, pre-
stando l'usuale attenzione, l'assicuratore sociale non può riconoscere che
la situazione è tale da pregiudicare il diritto alle prestazioni della persona
interessata, egli non è obbligato a fornire informazioni ai sensi dell'art. 27
LPGA (DTF 133 V 249 consid. 7.2 pag. 254 segg.; si confronti anche sen-
tenza citata 9C_97/2009 consid. 3.2).
Va poi precisato che, secondo la giurisprudenza, dopo l'entrata in vigore
dell'art. 27 cpv. 2 LPGA l'assicuratore sociale non è più autorizzato ad av-
valersi del fatto che l'interessato avrebbe potuto comportarsi adeguata-
mente, se non avesse ignorato la legge. In effetti l'esistenza di un obbligo
di consulenza dipende dal fatto se l'assicuratore disponga, alla luce della
C-657/2019
Pagina 17
situazione concreta di cui è a conoscenza, di indizi sufficienti, tali da impor-
gli di informare l'assicurato (sentenza citata 9C_97/2009 consid. 3.3 con
riferimenti alla dottrina).
Dall'assicuratore sociale tuttavia non ci si può aspettare che fornisca delle
informazioni ritenute generalmente note. In tale ipotesi l'amministrazione
rischierebbe preventivamente di sommergere l'assicurato di dati non ne-
cessari o addirittura indesiderati (sentenze 9C_894/2008 del 18 dicembre
2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 pag. 132, e 9C_1005/2008 del 5 marzo
2009 consid. 3.2.2, in RSAS 2009 pag. 398).
10.1.3 Giova ad ogni buon conto rilevare che nessun dovere d’informa-
zione o di consulenza ai sensi dell’art. 27 LPGA incombe all’istituto assicu-
rativo fin tanto che, prestando l’attenzione usuale richiesta dalle circo-
stanze, non sia in grado di riconoscere che l’assicurato si trova in una si-
tuazione nella quale rischia di perdere il diritto alle prestazioni (DTF 133 V
249 consid. 7.2; cfr. inoltre VALTERIO, Op. cit., N. 3160, p. 856).
10.2
10.2.1 Nell’evenienza concreta, alla luce della suesposta giurisprudenza,
la contestazione dell’insorgente risulta infondata. Tutte le informazioni di
cui egli necessitava per godere delle prestazioni di vecchiaia, erano infatti
a sua disposizione. Avendo lavorato in Svizzera per oltre trent’anni non è
né ammissibile, né verosimile che il ricorrente non fosse a conoscenza
dell’età di pensionamento in Svizzera o del fatto che avesse diritto a una
rendita di vecchiaia dalla Svizzera. Al raggiungimento del 65esimo anno di
età egli avrebbe pertanto dovuto aspettarsi il riconoscimento del diritto alla
rendita. Non ottenendo alcuna prestazione né ricevendo alcun contatto da
parte della CSC, la diligenza e la ragionevolezza di cui si presume ogni
persona sia dotata, avrebbero dovuto imporgli di rivolgersi all’ente previ-
denziale italiano preposto all’erogazione della sua pensione o a uno dei
patronati attivi nell’ambito delle assicurazioni sociali, qualora non fosse
stato in grado di contattare direttamente le autorità elvetiche o accedere
alle numerose informazioni rilasciate dalla CSC o dall’UFAS (in formato
cartaceo o on-line). Nell’ambito di una tale richiesta di informazioni il ricor-
rente avrebbe potuto facilmente capire come esercitare in maniera tempe-
stiva e corretta il proprio diritto alla rendita di vecchiaia. Ciò tuttavia non è
stato fatto, se non tredici anni dopo il raggiungimento dell’età pensionabile.
Di un tale ritardo deve pertanto essere ritenuto responsabile unicamente il
richiedente stesso.
C-657/2019
Pagina 18
10.2.2 Resta ancora da esaminare se, prestando l’attenzione usuale richie-
sta dalle circostanze, l’autorità inferiore avrebbe potuto, già prima della do-
manda di rendita del 2 marzo 2018 con cui l’interessato ha manifestato la
propria pretesa, riconoscere che quest’ultimo si trovasse in una situazione
nella quale rischiava di perdere il diritto alle prestazioni. Il ricorrente non
era infatti né beneficiario di una rendita per superstiti, né tantomeno di altre
prestazioni dell’assicurazione AVS/AI. Fino al 2007, al di fuori del conto in-
dividuale AVS, l’amministrazione non disponeva di alcuna informazione
supplementare che lo riguardava, come ad esempio l’esistenza in vita, la
capacità di discernimento o l’indirizzo di residenza o domicilio, né in con-
creto disponeva di alcun incarto. In assenza della richiesta di informazioni
proveniente dalla Deutsche Rentenversicherung (doc. 4), a ben vedere
neppure avrebbe avuto particolari ragioni per allestirne uno. Da maggio
2007 tuttavia, ossia dalla ricezione della suddetta richiesta d’informazioni,
l’amministrazione avrebbe dovuto avviare la procedura di liquidazione delle
prestazioni di vecchiaia spettanti all’assicurato. Ciò non è stato fatto visto
che è stato a torto ritenuto non sussistere alcuna valida domanda di pre-
stazioni. Ad ogni buon conto, a partire da tale momento la CSC avrebbe
potuto e dovuto rendersi conto del fatto che il ricorrente, restando inattivo,
rischiava di subire un danno pensionistico. Essa avrebbe pertanto dovuto
prendere contatto con lui rendendolo attento circa tale eventualità.
Tale obbligo, invero, risulta mitigato dal fatto che nel 2007 l’assicurato ri-
sultava essere rappresentato da un patronato, al quale incombeva in prima
battuta il compito di informare efficacemente il proprio mandante dei suoi
diritti pensionistici (doc. 4 p. 4). Per costante giurisprudenza, gli assicurati
devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone
alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. sentenze
del TF 1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2; 8C_984/2008 dell'11
mag-gio 2009; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 consid. 2.3.2;
9C_831/2007 del 19 agosto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del 9 giugno
2008 consid. 1.2.1; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b
222).
10.3 Sia quel che sia, la questione può rimanere indecisa, dal momento
che la sua risoluzione non muterebbe l’esito della presente vertenza. In
virtù della giurisprudenza citata sopra (consid. 9.3), infatti, anche in pre-
senza di un errore o di un’omissione dell’amministrazione non sarebbe co-
munque possibile impedire l’insorgere della perenzione del diritto alle ren-
dite maturate prima del 1° marzo 2013.
C-657/2019
Pagina 19
11.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso va parzialmente accolto e che
la decisione su opposizione impugnata va parzialmente riformata nel senso
che al ricorrente va riconosciuto a decorrere dal 1° marzo 2013 il diritto ad
una rendita ordinaria di vecchiaia.
12.
12.1 Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese proce-
durali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
12.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente delle indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili).
Tuttavia, nella misura in cui il ricorrente ha agito senza essere rappresen-
tata e neppure ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in
ragione della presente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a
titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 3 gen-
naio 2019 è riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto a
una rendita ordinaria di vecchiaia dal 1° marzo 2013.
2.
Non si prelevano spese processuali, né si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
C-657/2019
Pagina 20
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono
consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: