Corte II I
C-6574/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig e Stefan Mesmer,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
27 agosto 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6574/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il (...), nubile con un figlio, ha
lavorato in Svizzera dal 1993 al 1996, dal 1997 al 2001 e dal 2003 al
2005 (doc. A 14-2 e 15-5), solvendo contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo
(doc. A 4-1). Dal 1° settembre 2003, è stata alle dipendenze della ditta
B._______ in qualità di operaia (doc. A 3-1 e 14-2). Ha interrotto il
lavoro il 16 giugno 2005 a seguito di un infortunio (caduta dalle scale
dell'abitazione; doc. A 3-1) ed è stata licenziata con effetto al 30
novembre 2005 (doc. A 14-2). Il 30 maggio 2006, ha formulato una
richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità (doc. A 3-1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone C._______ (Ufficio AI) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
• un certificato medico del 24 gennaio 2005 del dott. D._______,
nel quale è ritenuta la diagnosi di dorsolombalgia in trattamento
fisioterapico ed una completa inabilità lavorativa sino al 7
febbraio 2005 (doc. B 1-3);
• i certificati medici del 14 e 22 febbraio 2005 del dott.
D._______, secondo cui la paziente è affetta da
tracheobronchite catarrale e che la stessa è inabile al lavoro
sino al 26 febbraio 2005 (doc. B 1-8);
• i certificati medici del 17 giugno 2005 del dott. D._______, nei
quali è evidenziata la diagnosi di algie localizzate alla regione
lombosacrale, parzialmente al fianco sinistro e all'emitorace
sinistro con parziale impotenza funzionale ai movimenti di
flesso-estensione della colonna vertebrale (in esiti di trauma
contusivo a seguito di caduta accidentale sulle scale di casa) e
ritenuta un'incapacità lavorativa del 100% sino al 10 luglio 2005
(doc. B 1-22 e 1-26);
• i certificati medici dell'11 e 18 luglio 2005 della dott.ssa
E._______, da cui emerge che l'interessata riferisce
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persistenza di dolore in regione lombare irradiato lungo l'arto
inferiore sinistro nonché parziale impotenza funzionale ai
movimenti di flesso estensione della colonna vertebrale e la
medesima necessita di riposo e cure sino al 24 luglio 2005
(doc. C 1-29 e 1-32);
• un verbale di pronto soccorso del 22 luglio 2005, da cui risulta
la diagnosi di sospetta periartrite spalla destra (doc. A 26-28);
• un certificato medico del 25 luglio 2005 del dott. F._______,
attestante la diagnosi di dolori lombari moderati agli arti inferiori
e parestesie all'arto superiore destro; secondo il medico,
l'interessata necessita di cure mediche e riposo per dieci giorni
(doc. C 1-26);
• i referti di esame RM (lombosacrale) ed ecografia e RX (spalla)
del 25 luglio e 12 agosto 2005 (doc. A 26-15 e 26-16);
• un rapporto medico del 4 agosto 2005 del dott. G._______,
specialista in microchirurgia e chirurgia sperimentale
(incaricato dall'assicurazione H._______), da cui emerge che
l'interessata è affetta da trauma contusivo spalla destra e
lombalgia da disturbo segmentario (diagnosi principale) nonché
esiti di tenolisi per 3° dito a scatto destra ed esiti neurolisi per
sindrome del tunnel carpale (STC) bilaterale (diagnosi
accessorie); è altresì ritenuta un'inabilità totale al lavoro per la
paziente dal 16 giugno al 12 agosto 2005, ma una capacità del
100% a partire dal 13 agosto 2005 (doc. C 1-21);
• la decisione della H._______ del 10 agosto 2005, nella quale
l'assicurata (dopo un'inabilità totale al lavoro dal 16 giugno al
12 agosto 2005) è stata ritenuta abile al lavoro al 100% a far
tempo dal 13 agosto 2005 con conseguente sospensione del
versamento dell'indennità giornaliera (doc. C 1-19);
• lo scritto di opposizione del 26 agosto 2005 formulata
dall'interessata alla decisione del 10 agosto 2005 della
H._______ (l'opposizione è stata ritirata il 3 ottobre 2005; doc.
C 1-7 e 1-3);
• i certificati medici del 4, 22 e 23 agosto, 12 e 23 settembre, 3 e
22 ottobre e 10 novembre 2005 della dott.ssa I._______, da cui
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appare che la paziente presenta segnatamente lombalgia
persistente con irradiazione del dolore agli arti inferiori nonché
dolore e deficit funzionale spalla destra in riscontro di
tendinopatia (a seguito di infortunio il 16 giugno 2005); la
dott.ssa I._______ postula una completa inabilità lavorativa dal
4 agosto al 30 novembre 2005 (doc. B 1-18, 1-19, 1-21 e 1-24 e
doc. C 1-5, 1-10, 1-12 e 1-18);
• un rapporto medico del 2 novembre 2005 del dott. J._______
(incaricato dall'assicurazione K._______), basato su una visita
del 28 ottobre 2005, in cui è posta la diagnosi di lombalgia
cronica persistente, senza sindrome lombo-vertebrale, senza
sintomi radicolari, periartropatia omero-scapolare alla spalla
destra nonché stato dopo infortunio con caduta all'indietro il
16.06.05, ed è consigliato di sottoporre l'assicurata ad una
perizia reumatologico-fisiatrica (doc. B 2-13);
• i rapporti medici del 18 novembre 2005 e del 28 marzo 2006
del dott. L._______, specialista in malattie reumatiche, fisiatria
e riabilitazione (incaricato dall'assicurazione K._______), basati
sulle visite del 16 novembre 2005 e del 27 marzo 2006, da cui
appare che l'interessata è affetta segnatamente da
periartropatia omeroscapolare tendinotica residuale a destra
senza impedimento funzionale di rilievo, lieve sindrome
lombovertebrale cronica con/da turbe statiche modiche del
rachide e discopatie lombari minime in uno stato dopo Morbo di
Scheuermann toracolombare, psoriasis vulgaris et unghium,
obesità (BMI 32) nonché stato dopo operazione bilaterale di
una sindrome del tunnel carpale (1993/1994); il medico ha
concluso che l'interessata presenta una completa capacità
lavorativa sia nella precedente attività (a condizione che il
lavoro venga effettuato in parte in posizione seduta) sia in
un'attività adeguata alle sue condizioni (segnatamente un
lavoro senza posizioni corporee statiche per più di due ore e
senza movimenti al di sopra della testa) (doc. B 2-7 e 2-3);
• un referto di visita ortopedica del 14 gennaio 2006, nel quale è
evidenziata la diagnosi di lombosacralgia da instabilità discale
lombare bassa e lombosacrale, tendinite capolungo del bicipite
e (più modesta) della cuffia dei rotatori; è proposto un
trattamento di rieducazione funzionale colonna nonché ciclo di
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onde d'urto alla spalla destra e postulata una completa
incapacità lavorativa della paziente, anche in un'attività leggera
(doc. A 26-40);
• un certificato medico del 19 gennaio 2006, secondo cui la
paziente è affetta da dolore a livello della spalla nonché della
colonna e confermata una completa inabilità al lavoro (doc. A
10-9; v. anche doc. A 26-25 e 26-27);
• le relazioni mediche del 20 febbraio 2006 del dott. M._______,
giusta il quale l'interessata presenta sintomatologia dolorosa
nonché deficit funzionale al rachide lombosacrale e alla spalla
destra; il medico ha ritenuto che lo stato di salute della paziente
è stazionario (suscettibile di peggioramento) e quest'ultima è
inabile al lavoro al 100% per qualsiasi attività lavorativa (doc. B
1-10) rispettivamente presenta un'invalidità permanente del
50% (doc. A 26-42);
• i referti di esame RX (mano e polso destro e bacino), RM
(lombosacrale), ecografia (regione glutea destra e sinistra) e
RMN (ginocchio destro) del 3, 15 e 23 marzo, 4 maggio e 5
luglio 2006 (doc. A 10-7, 26-23, 26-31, 26-32, 26-52 e 26-53);
• i rapporti di visita fisiatrica del 18 aprile e 18 luglio 2006, nei
quali è indicato che la paziente presenta segnatamente una
poliartrosi con discreto impegno funzionale e che sono stati
prescritti in particolare dei trattamenti con cure fisiche e
riabilitative (doc. A 26-18 e 26-19);
• un certificato medico della previdenza sociale italiana del
19 maggio 2006, da cui appare la diagnosi segnatamente di
poliartrosi, esiti interventi per tunnel carpale destro e sinistro,
tendinite capo lungo del bicipite spalla destra, lombosacralgia
da instabilità discale lombare bassa e lombo-sacrale, psoriasi
(doc. A 5-1);
• una relazione medica del 30 maggio 2006 del dott. M._______,
in cui è, da un lato, descritto un quadro clinico comprendente
persistente ed ingravescente lombosacralgia da instabilità
discale lombare bassa e lombosacrale, persistente
periartropatia omero-scapolare da tendinite del capolungo del
bicipite e (più modesta) della cuffia dei rotatori alla spalla
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destra, morbo di Scheuermann toracolombare, psoriasi,
obesità, ansia nonché insonnia e, dall'altro, segnalata una
completa inabilità per qualsiasi attività lucrativa; il medico ha
ritenuto che lo stato di salute della paziente è peggiorato (doc.
A 10-11);
• un referto di esame RX (ginocchia) del 21 giugno 2006 (doc. A
26-17);
• il questionario per il datore di lavoro del 13 luglio 2006 (doc. A
14-2);
• i rapporti medici del 24 luglio e 20 novembre 2006 della
dott.ssa N._______, nei quale è evidenziata la diagnosi di
poliartrosi, gonartrosi bilaterale nonché tendinopatia cuffia
rotatori spalla destra nonché sinistra e segnalata l'impossibilità
di svolgere lavori in posizione seduta o in stazione eretta
prolungata (doc. A 26-35 e 26-37; v. anche doc. A 26-36);
• un referto di biopsia cutanea gamba destra del 14 settembre
2006 (doc. A 26-49; v. anche doc. A 26-34);
• il rapporto medico del 12 ottobre 2006 della dott.ssa I._______,
giusta il quale l'interessata è seguita dal 16 giugno 2005 e
giustificata un'incapacità lavorativa del 100% dal 16 giugno
2005 (doc. A 22-1 e 22-3);
• un'attestazione del 5 dicembre 2006, da cui emerge la diagnosi
di sospetta artropatia psoriasica (doc. A 26-33);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana dell'11 dicembre 2006, attestante iniziali note
degenerative dei dischi intervertebrali lombari con riduzione del
canale lombare e tendinopatia spalla destra con modesto
deficit funzionale; le condizioni di salute dell'assicurata sono
state definite come migliorate e la stessa è stata ritenuta in
grado di svolgere regolari lavori leggeri, segnatamente il suo
ultimo lavoro o un lavoro (sostitutivo) adeguato a tempo pieno.
È stato segnalato che l'interessata è stata considerata invalida
al 40% nella precedente attività conformemente alle disposizio-
ni di legge del Paese di residenza (doc. A 26-1).
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C.
Nel suo rapporto del 6 dicembre 2006, il dott. O._______ ha proposto
l'effettuazione di una perizia reumatologica (doc. A 24-1).
D.
La perizia reumatologica del 7 maggio 2007, effettuata dal dott.
P._______, specialista in reumatologia e medicina interna, si fonda su
una visita dell'interessata del 7 maggio 2007, sugli atti messi a
disposizione, le informazioni fornite dalla peritanda medesima e
l'esame clinico a cui la medesima è stata sottoposta. Il perito ha posto
la diagnosi di sindrome toracolombospondilogena cronica in esiti da
morbo di Scheuermann, disturbi statici del rachide (appiattimento della
dorsale e della lombare con accentuazione dell'angolo lombosacrale,
scoliosi destroconvessa dorsale, sinistroconvessa lombare
compensata), decondizionamento e sbilancio muscolare e minime
alterazioni degenerative della colonna vertebrale, periartropatia
omeroscapolare con sintomatologia di attrito bilaterale in borsite
sottoacromeo deltoidea e tenosinovite del tendine del capo lungo
bicipite omerale a destra, minime poliartrosi delle dita, esiti da
decompressione per sindrome del canale carpale bilaterale nel 1993 e
1994, esito da asportazione di encondroma alla prima falange del
terzo dito alla mano destra e tenolisi III di dito a scatto nel 2001, piedi
cavi bilaterali, tendenza fibromialgica, obesità (peso 77,5 kg/statura
157 cm) nonché psoriasi volgare. Il dott. P._______ ha fissato a far
tempo dal 17 giugno 2005 un'incapacità al lavoro dell'assicurata del
25% nella precedente attività di operaia presso una fabbrica di
cerniere (lavoro statico in posizione eretta), considerandola altresì
abile al 100% in un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni,
descrivendo nel modo seguente l'esigibilità al lavoro dell'interessata:
“sollevamento e/o trasporto di carichi: normale per pesi molto leggeri
(fino a 5 kg), normale per pesi leggeri (da 6 a 10 kg), ridotta per pesi
superiori a 11 kg, molto ridotta per pesi pesanti (da 26 a 45 kg) e per
pesi superiori a 45 kg, normale per sollevare sopra il piano delle spalle
pesi inferiori ai 5 kg, lievemente ridotta per pesi superiori;
manipolazione di oggetti pesanti: lievemente ridotta per oggetti
leggeri/di precisione, normale per oggetti medi, ridotta per oggetti
pesanti, molto ridotta per oggetti pesanti/molto pesanti, rotazione della
mano normale; posizioni di lavoro: ridotta a braccia elevate, lievemente
ridotta con rotazione, normale per posizione seduta e piegata in
avanti, lievemente ridotta per posizione eretta e piegata in avanti,
normale inginocchiata e con ginocchia in flessione; mantenere
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posizioni statiche: lievemente ridotta per posizione seduta e posizione
eretta; spostarsi/camminare: normale oltre i 50 metri, per lunghi
tragitti, su terreno accidentato, salire/scendere scale, esigua per
ponteggi e scale a pioli; impiego delle due mani possibile
normalmente; stare in equilibrio/sbilanciarsi possibile solo in parte”.
Infine, il perito ha postulato che l'assicurata si sottoponga ad una
terapia di riabilitazione fisiatrica funzionale nonché di calo ponderale
(doc. A 35-1; v. anche doc. A 35-11).
E.
E.a Nel suo rapporto dell'11 giugno 2007, il dott. O._______ ha
ritenuto, in virtù della citata perizia, un'incapacità al lavoro
dell'interessata del 25% nella precedente attività di operaia, ma
un'abilità del 100% a far tempo dal 17 giugno 2005 in un'attività
confacente al suo stato di salute, ossia in un lavoro che tenga conto
delle limitazioni proposte dal dott. P._______ nella perizia
reumatologica del 7 maggio 2007 (doc. A 39-1).
E.b Nel rapporto del 14 giugno 2007, la consulente Q._______, del
Servizio integrazione professionale dell'AI, ha reputato l'assicurata
abile al lavoro al 75% nella precedente attività di operaia ed al 100%
in un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni (dunque
rispettosa delle limitazioni funzionali indicate dal dott. P._______ nella
perizia reumatologica del 7 maggio 2007), segnatamente quale
addetta alla vendita di carburanti e prodotti in stazioni combinate del
tipo servisol, addetta al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizione
nel campo dell'abbigliamento, confezione e maglieria, operaia
nell'industria cioccolatiera e farmaceutica, impacchettatrice e
imballatrice, a far tempo dal 17 giugno 2005. La consulente ha
effettuato una valutazione del grado d'invalidità della medesima sulla
base di un salario annuale da valida di fr. 31'329.--, conseguibile come
operaia nel 2005 (secondo le indicazioni del datore di lavoro; doc. A
14-2) e l'ha contrapposto ad un salario annuale da invalida di fr.
49'070.-- in attività semplici e ripetitive, tenuto conto di un orario
usuale nel 2005 di 41.6 ore settimanali nonché di un'indicizzazione del
salario dell'1% rispetto al 2004 (cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio
federale di statistica). Quest'ultimo importo è stato ridotto del 20%
(49'070 - 9'814) per tenere conto dell'età, delle limitazioni funzionali e
del lungo periodo di inattività dell'interessata e del fatto che
quest'ultima può esercitare solo delle attività leggere. Ne deriva un
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reddito con invalidità di fr. 39'256.-- tale da non comportare alcuna
perdita di guadagno (doc. A 42-1).
F.
F.a Il 12 giugno 2007, l'interessata ha esibito una relazione medica del
30 maggio 2006 del dott. M._______ (doc. A 41-2 nonché doc. A 10-
11).
F.b Nel suo rapporto del 21 giugno 2007, il dott. O._______ ha
osservato, da un lato, che il rapporto medico esibito è stato assunto
agli atti il 9 giugno 2006 e, dall'altro, ha rilevato che tale rapporto è
stato tenuto in considerazione nella valutazione peritale del maggio
2007 (doc. A 45-1).
G.
Con progetto di decisione del 28 giugno 2007, l'Ufficio AI del Cantone
C._______ ha comunicato all'interessata che, in virtù della
documentazione medica agli atti, la richiesta di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività
lucrativa confacente al suo stato di salute è da considerare esigibile in
misura tale da escludere il diritto ad una rendita. Ha altresì concesso
all'interessata la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla
ricezione del progetto di decisione, delle osservazioni per iscritto (doc.
A 46-1).
H.
H.a Il 26 luglio 2007, l'interessata ha prodotto una relazione medica
del 16 luglio 2007 del dott. M._______ (doc. A 47-2).
H.b Nel suo rapporto del 16 agosto 2007, il dott. O._______ ha
osservato che nel parere del luglio 2007 il dott. M._______ valuta
l'impatto della sintomatologia soggettiva sulla capacità lavorativa
dell'assicurata in modo diametralmente opposto rispetto alla perizia
del dott. P._______, senza però avere apportato nuovi elementi clinici
oggettivi suscettibili di giustificare tale diversa valutazione (doc. A 49-
1).
I.
Nella decisione del 27 agosto 2007, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero ha respinto la domanda di prestazioni
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dell'assicurazione invalidità. Ha rilevato, in virtù della perizia
reumatologica del dott. P._______, che l'assicurata presenta, dopo
un'inabilità totale al lavoro dal 17 giugno al 12 agosto 2005, una
capacità al lavoro del 75% nella precedente attività di operaia addetta
alla produzione di cerniere rispettivamente del 100% in un'attività
confacente al suo stato di salute (segnatamente in un lavoro rispettoso
delle limitazioni funzionali indicate nella citata perizia medica), quale
ad esempio addetta alla vendita di carburanti e prodotti in stazioni,
addetta al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizione nel campo
dell'abbigliamento, confezione, maglieria, operaia nell'industria
cioccolatiera e farmaceutica, impacchettatrice ed imballatrice.
L'autorità inferiore ha quindi considerato che l'assicurata, nell'ambito di
un'attività di sostituzione, non presenta alcuna perdita di guadagno
(doc. A 51-1).
J.
J.a Il 28 settembre 2007, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
27 agosto 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità. Si è
doluta di una valutazione non corretta del suo stato di salute. Ha
esibito una relazione medica del 16 luglio 2007 del dott. M._______,
documento già agli atti (doc. TAF 1).
J.b Il 18 ottobre 2007, la ricorrente ha prodotto un nuovo parere del
dott. M._______ del 28 settembre 2007 ed i documenti medici del 21
luglio 2005, del 18 luglio, 19 settembre, 3 ottobre, 5 e 18 dicembre
2006 nonché del 1°, 8, 12, 13, 27 e 30 marzo, 24 aprile, 4 maggio, 20
giugno, 11, 12 e 25 luglio e 25 settembre 2007 (doc. TAF 3).
K.
Con risposta del 7 novembre 2007, l'UAIE ha proposto la reiezione del
gravame e rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
C._______ del 2 novembre 2007, secondo il quale – in virtù del
rapporto del 16 ottobre 2007 del dott. R._______ – la relazione medica
del luglio 2007 del dott. M._______ non comporta alcun nuovo
elemento clinico tale da giustificare una modifica della valutazione
della capacità lavorativa dell'assicurata. Pertanto, ha proposto la
reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc.
TAF 5).
Pagina 10
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L.
Nella replica del 4 dicembre 2007, l'interessata ha contestato la
valutazione del suo grado d'invalidità. Ha in particolare segnalato che,
nel calcolo per la determinazione del grado d'invalidità, il reddito
annuale da invalida (fr. 49'070.--) conseguibile in attività leggere e
poco qualificate – secondo la tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari (ISS) concernente i salari medi nazionali
conseguibili nel settore privato – deve essere ridotto della medesima
percentuale derivante dalla differenza tra il reddito conseguito nella
precedente attività (fr. 32'269.--) ed il salario indicato nella tabella TA1
dell'ISS per identica attività e mansioni (doc. TAF 8).
M.
Con decisione incidentale del 6 dicembre 2007 (notificata il 7 dicembre
2007; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato la
ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il 17
gennaio 2008 (doc. TAF 9 a 12).
N.
Il 28 agosto ed il 27 ottobre 2008, l'interessata ha prodotto dei
documenti medici del 28 maggio, 7 luglio, 29 luglio e 12 agosto 2008
(doc. TAF 13 e 15 a 19).
O.
O.a Nei suoi rapporti del 10 e 18 novembre 2008, il dott. R._______
ha osservato che la nuova documentazione esibita non riferisce di
alcuna sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurata rispetto
alla valutazione peritale del dott. P._______ alla base della decisione
impugnata. Dalla documentazione è rilevabile un lieve aumento delle
alterazioni degenerative. Si tratta tuttavia di una patologia fisiologica
dovuta all'invecchiamento. La documentazione menziona altresì una
necrobiosi lipoidica, affezione cutanea già diagnosticata nel 2006
senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. TAF 21 e 22).
O.b Nel rapporto del 10 novembre 2008, la consulente Q._______ ha
effettuato una nuova valutazione del grado d'invalidità dell'assicurata,
ritenuto che quest'ultima ha percepito un reddito inferiore rispetto al
salario medio nel settore dell'industria tessile secondo la tabella TA1
dell'ISS (differenza salariale del 30,3%). Ne deriva in particolare un
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nuovo reddito con invalidità di fr. 27'361.-- (39'256 – 11'895). La
consulente ha quindi proceduto ad un nuovo calcolo comparativo dei
redditi dal quale è risultato che, svolgendo attività semplici e ripetitive,
l'assicurata subirebbe una perdita di guadagno del 13% ([31'329 –
27'361] x 100 : 31'329) (doc. TAF 21).
O.c Nelle sue osservazioni del 10 e 18 novembre 2008, l'Ufficio AI del
Cantone C._______ ha constatato, da un lato, che la documentazione
medica prodotta non apporta nuovi elementi clinici tali da modificare la
valutazione clinico-lavorativa dell'interessata e, dall'altro, ha rilevato
che quest'ultima, nell'ambito di attività di sostituzione, presenta un
grado d'invalidità del 13% che esclude il riconoscimento del diritto ad
una rendita AI. Pertanto, ha nuovamente proposto la reiezione del
ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 21 e 22).
O.d Nelle dupliche del 20 e 24 novembre 2008, l'UAIE ha nuovamente
proposto la reiezione del gravame e rinviato alle citate prese di
posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del 10 e 18 novembre
2008 (doc. TAF 21 e 22).
P.
Il 1° dicembre 2008, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza
alla ricorrente le dupliche del 20 e 24 novembre 2008, le osservazioni
dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del 10 e 18 novembre 2008, le
annotazioni del medico del 10 e 18 novembre 2008 ed il rapporto della
consulente in integrazione professionale del 10 novembre 2008 (doc.
TAF 23).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
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C-6574/2007
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
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sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 30 maggio
2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
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richiesta. Nel caso di specie, questo Tribunale può limitarsi ad
esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 30 maggio
2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 27 agosto
2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
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5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
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6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
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non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
Pagina 18
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8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
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8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 In materia d'assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione,
salvo disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza poter essere
stabiliti in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è pertanto
sufficiente che un fatto possa essere considerato come un'ipotesi
possibile (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti).
9.2 La scelta di uno dei metodi di graduazione dell'invalidità (metodo
generale del confronto dei redditi, metodo specifico o metodo misto)
dipende dallo statuto attribuito al potenziale beneficiario della rendita.
Se una persona sia da considerarsi appartenente all'una o all'altra di
queste categorie si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto,
ritenute altrimenti le medesime circostanze, se non fosse subentrato
il pregiudizio alla salute. Questo quesito si decide tenendo conto
dell'evoluzione della situazione sino all'emanazione della decisione
amministrativa litigiosa, ritenuto che l'ipotetica ripresa di un'attività
lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità
presenti un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 150
consid. 2c).
10.
Dal settembre 2003, la ricorrente è stata alle dipendenze della ditta
B._______ in qualità di operaia addetta alla produzione di cerniere. Il
16 giugno 2005, ha interrotto il lavoro, allora svolto al 100%, a
seguito di un infortunio (doc. A 3-1 e 14-2). L'autorità inferiore ha
pertanto correttamente calcolato il grado d'invalidità dell'insorgente
secondo il metodo generale del raffronto dei redditi, considerando
che se non fosse sopraggiunto il danno alla salute la stessa avrebbe
continuato, con probabilità preponderante, a lavorare al 100% nella
sua precedente attività.
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11.
Oggetto della lite è la questione di sapere se la ricorrente abbia
diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera invalidità,
come da lei postulato, ciò che presuppone un'incapacità lavorativa
media di almeno il 40% durante un anno senza interruzione notevole
(art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
11.1
11.1.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che la ricorrente
soffre segnatamente di sindrome toracolombospondilogena cronica in
esiti da morbo di Scheuermann, disturbi statici del rachide,
decondizionamento, sbilancio muscolare e minime alterazioni
degenerative della colonna vertebrale, periartropatia omeroscapolare
con sintomatologia di attrito bilaterale in borsite sottoacromeo
deltoidea e tenosinovite del tendine del capo lungo bicipite omerale a
destra, minime poliartrosi delle dita, esiti da decompressione per
sindrome del canale carpale bilaterale nel 1993 e 1994, esito da
asportazione di encondroma alla prima falange del terzo dito alla
mano destra e tenolisi III di dito a scatto nel 2001, piedi cavi bilaterali,
tendenza fibromialgica, obesità (peso 77,5 kg/statura 157 cm) nonché
psoriasi volgare.
11.1.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% durante un anno.
11.2
11.2.1 Questo Tribunale osserva che la perizia reumatologica del
7 maggio 2007 del dott. P._______ (doc. A 35-1) si fonda su
informazioni fornite dalla persona esaminata e dai medici curanti,
sull'esame del quadro clinico e sulle risultanze della visita
dell'insorgente nonché della documentazione medica agli atti (in
particolare dei rapporti medici del 2 novembre 2005 del dott.
J._______, del 18 novembre 2005 e del 28 marzo 2006 del dott.
Pagina 21
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L._______ nonché del 20 febbraio 2006 del dott. M._______). Il
rapporto di perizia comporta segnatamente l'anamnesi, informazioni
tratte dall'incarto, indicazioni della peritanda, risultati d'esami, la
diagnosi, la discussione nonché la risposta alle domande poste. Tale
perizia può essere considerata un mezzo probatorio idoneo per la
valutazione dello stato di salute della ricorrente e dell'esigibilità
dell'esercizio di un'attività sostitutiva adeguata.
11.2.2 Questo Tribunale rileva che non vi è motivo di scostarsi dalla
valutazione del caso effettuata dall'UAIE e basata sui rapporti dei dott.
O._______ e R._______, medici del SMR, e della consulente
Q._______, del Servizio integrazione professionale dell'Ufficio AI del
Cantone C._______, i quali, a loro volta, si sono fondati sulla
menzionata perizia reumatologica del maggio 2007, non essendo stati
presentati argomenti o prove suscettibili di far sorgere dubbi riguardo
all'apprezzamento effettuato. Certo, la ricorrente ha sottolineato, in
sede ricorsuale, di soffrire di affezioni, quali dolori al collo, alle spalle
ed alla regione lombare e sacrale, non debitamente prese in
considerazione e tali da comportare una completa inabilità lavorativa
per qualsiasi attività. La stessa appare volere fondare la sua diversa
opinione in particolare sulla base dei rapporti medici del 16 luglio e 28
settembre 2007 del dott. M._______. Tuttavia, come evidenziato dal
dott. R._______, nei suoi rapporti del 10 e 18 novembre 2008, non è
stata prodotta agli atti di causa nuova documentazione medica
(segnatamente di data anteriore alla decisione impugnata del 27
agosto 2007) che comporti una nuova diagnosi o renda plausibile un
peggioramento dello stato di salute (con riferimento alle conseguenze
delle affezioni connesse all'infortunio del giugno del 2005) e
suscettibile di dimostrare la sussistenza di limitazioni funzionali
maggiori di quelle ritenute dal perito nonché dai medici dell'Ufficio AI
del Cantone C._______ e suscettibili d'incidere anche sull'esercizio a
tempo pieno di un'attività sostitutiva leggera. Per quanto attiene alle
relazioni mediche del luglio e settembre 2007 del dott. M._______
(doc. TAF 1 e 3) come pure ai documenti medici esibiti dall'insorgente
in sede ricorsuale (v. lettera J.b del presente giudizio; doc. TAF 3),
giova osservare che nella misura in cui si riferiscono alle note diagnosi
– segnatamente di sindrome lombosacrale, periartropatia
omeroscapolare, morbo di Scheuermann, algie, psoriasi, obesità
nonché necrobiosi lipoidica – non apportano alcun nuovo elemento
decisivo nel senso indicato dall'insorgente per la valutazione della sua
capacità lavorativa. Laddove, invece, tali documenti fanno stato di
Pagina 22
C-6574/2007
nuove patologie – quali ansia, insonnia, fibromialgia ed osteopenia –
queste non sono corroborate da riscontri medici oggettivi e tanto meno
è dimostrato che le stesse esistessero anteriormente alla decisione
impugnata e avessero un'incidenza sulla capacità lavorativa della
ricorrente. Peraltro, secondo giurisprudenza, la fibromialgia presenta
numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in
materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il
carattere invalidante di una fibromialgia. Ciò significa che anche in
presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli
effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi
personali ragionevolmente esigibili (DTF 132 V 65 con riferimento alla
giurisprudenza sviluppata in DTF 131 V 49). Come in tema di disturbi
da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione
la possibile sussistenza di determinati fattori (presenza di una
componente psichiatrica importante per gravità, intensità e durata,
perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione
durevole, esistenza di turbe croniche, verificarsi di una perdita di
integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita o
constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie
praticate secondo le regole dell'arte, nonostante l'attitudine
cooperativa della persona assicurata) che, per la loro intensità e
costanza, rendono la persona incapace di simili sforzi. Infine, sempre
come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere
per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni
qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da
un'esagerazione dei sintomi. Nel caso concreto, i suddetti requisiti non
sono adempiuti entro la data della decisione impugnata. In particolare,
la diagnosticata fibromialgia non comporta un'incapacità lavorativa in
assenza di patologie di tipo psichico o di trattamenti specialistici o
medicamentosi, praticati secondo la regola d'arte e che non avrebbero
avuto successo nonostante l'attitudine cooperativa della ricorrente.
Infine, nella perizia medica particolareggiata E 213 dell'11 dicembre
2006 (doc. A 26-1) è stato considerato che le condizioni di salute
dell'insorgente sono migliorate e che la stessa è in grado di svolgere a
tempo pieno regolari lavori leggeri siano essi la sua precedente attività
o un'attività sostitutiva adeguata.
11.3 Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che la ricorrente
avrebbe, da agosto 2005, potuto svolgere al 75% il lavoro di addetta
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alla produzione di cerniere rispettivamente al 100% un'attività
sostitutiva confacente al suo stato di salute – dunque rispettosa delle
limitazioni funzionali indicate in particolare nella perizia medica del
maggio 2007 – in lavori semplici e poco qualificati sia nel settore
secondario (in particolare mansioni di imballaggio, etichettatura,
spedizione, operaia nell'industria cioccolatiera e farmaceutica) sia nel
settore terziario (in particolare venditrice non qualificata, addetta al
controllo).
12.
Ciò premesso, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità
calcolato dall'autorità inferiore.
12.1 Questo Tribunale osserva che il calcolo effettuato dall'UAIE per la
determinazione del grado d'invalidità (cfr. lettere E.b. e O.a del
presente giudizio) si fonda sul salario con e senza invalidità come
fissati dalla consulente in integrazione professionale nei rapporti del
14 giugno 2007 e del 10 novembre 2008 (doc. A 42-1 e doc. TAF 21).
12.2 L'autorità inferiore ha considerato quale reddito annuale da
valida il salario conseguibile dalla ricorrente nel 2005 (secondo le
indicazioni del datore di lavoro; doc. 14-2), ossia fr. 31'329.--.
12.3 L'UAIE ha inoltre ritenuto quale reddito da invalida, il salario
annuale ottenibile dall'insorgente nel 2005 in attività semplici e
ripetitive, ossia fr. 27'361.--, tenuto conto del salario medio annuale nel
2004 sulla base della tabella TA1 dell'ISS (fr. 3'893.--), di un orario
usuale di 41.6 ore settimanali, di un'indicizzazione del salario dell'1%
rispetto al 2004 (cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di
statistica), di una riduzione del 20% per tenere conto delle particolarità
personali e professionali della ricorrente nonché di una riduzione del
30,3% (differenza salariale) per tenere conto del fatto che la
medesima, da valida, ha percepito un reddito inferiore rispetto al
salario medio nel settore dell'industria tessile secondo la tabella TA1
dell'ISS.
12.3.1 Questo Tribunale rileva che secondo la giurisprudenza,
allorquando il reddito da valido è inferiore alla media dei salari per
un'attività equivalente e la persona assicurata, per motivi estranei
all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla
media senza spontaneamente accontentarsi di ciò, si procede ad un
parallelismo dei due redditi di paragone. In particolare, questo
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parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in
maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido
mediante una riduzione adeguata del valore statistico (cfr. DTF 134 V
322 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale I 630/02 del 5
dicembre 2003 consid. 2.2.2). Tuttavia, in una sentenza del 12
dicembre 2008, il Tribunale federale ha precisato che laddove un
reddito da invalido medio può essere effettivamente o, comunque,
ragionevolmente conseguito dall'assicurato, non sussiste alcun motivo,
allorquando si procede al calcolo del grado d'invalidità secondo il
metodo del raffronto dei redditi, di procedere al parallelismo di tali
redditi, ossia all'aumento del salario da valido (inferiore alla media per
motivi economici) o alla diminuzione del salario da invalido (cfr. DTF
135 V 58).
12.3.2 Per quel che concerne la determinazione del salario da
invalida, occorre pertanto osservare che il calcolo effettuato
dall'autorità inferiore durante la procedura ricorsuale, a prescindere
dalla sua correttezza in relazione alla menzionata giurisprudenza del
Tribunale federale, tiene conto delle richieste della ricorrente. Pertanto,
anche volendo, nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente, prendere in
considerazione il reddito da invalida ritenuto per ultimo dall'autorità
inferiore (doc. TAF 21), il tasso d'invalidità del 13% [con una riduzione
del 20%; ([31'329 – 27'361] x 100 : 31'329)] e del 18% [con una
riduzione del 25%, riduzione che sarebbe tuttavia eccessiva nel caso
di specie conto tenuto dell'insieme delle circostanze determinanti;
([31'329 – 25'652] x 100 : 31'329)] risulta insufficiente per giustificare il
diritto a prestazioni AI.
13.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
14.
14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dalla ricorrente stessa il
17 gennaio 2008.
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14.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 17 gennaio 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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