Corte II I
C-6620/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 m a r z o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Elena Avenati-Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Giacomo Lisi,
Via Stampacchia 21, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 10 agosto 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6620/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1968
al 1999, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 6). Dopo il
rimpatrio, ha svolto un'attività di bracciante agricolo stagionale ed a
tempo parziale (a fini contributivi) per un massimo di 51 giornate
agricole annue (doc. 8, 10). In data 21 aprile 2005, A._______ ha
formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 13 giugno 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Lecce, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “ipertensione
arteriosa in emiparesi destra da pregresso ictus cerebrale ischemico”
ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 14). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, quali:
- la cartella clinica relativa al ricovero dall'11 al 18 gennaio 2005 per
emiparesi destra secondaria a lesione vascolare ischemica,
vasculopatia del distretto carotideo (doc. 11);
- la cartella clinica relativa al ricovero per programma riabilitativo dal
18 gennaio al 23 febbraio 2008 (doc. 12);
- un breve rapporto d'esame reumatologico di data illeggibile (doc. 13).
C.
Nel suo rapporto del 27 settembre 2006, il medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha chiesto l'allestimento di esami complementari (doc. 16).
Ad atti è pervenuto: un rapporto d'esame neurologico del 23 marzo
2005 ed un altro stesso esame del 21 giugno 2006, nonché un
rapporto di esame reumatologico del 25 maggio 2005; un referto TAC
cerebrale del 2 agosto 2006 ed i risultati di una visita neurologica del
13 dicembre 2006 (doc. 20-25).
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L'assicurato è stato nuovamente visitato presso l'INPS (rapporto E 213
del 21 dicembre 2006, doc. 26), ove è stata ritenuta la diagnosi di
emisindrome deficitaria destra in esiti di disturbo ischemico cerebrale,
ipertensione arteriosa ed è stato posto un tasso d'invalidità del 70%
(doc. 26).
D.
Nella sua relazione del 3 aprile 2007, il Dott. Rais ha affermato che
l'interessato potrebbe svolgere il precedente lavoro di bracciante
agricolo in misura del 50% soltanto, mentre in attività sostitutive,
leggere e/o sedentarie semplici la sua capacità di lavoro sarebbe
integra (doc. 28).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio consulente medico
ed ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi (doc. 29) dal quale
è risultato che svolgendo attività alternative in misura del cento per
cento, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 22%. In
questo calcolo, il salario dopo l'invalidità è stato ulteriormente ridotto
del 20% per tenere conto della situazione personale dell'assicurato
(età, handicap).
Con progetto di decisione del 31 maggio 2007 (doc. 30),
l'amministrazione ha disposto la reiezione della domanda di rendita
per carenza d'incapacità di guadagno di livello pensionabile.
L'interpellato non ha preso posizione in merito. Mediante decisione del
10 agosto 2007, l'UAIE ha pertanto respinto la richiesta di prestazioni
AI (doc. 31).
E.
Con il ricorso depositato il 24 settembre 2007, A._______,
regolarmente rappresentato dall'avv. Lisi di Lecce, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. Egli ritiene che le sue residue capacità
lavorative sarebbero compromesse a tal punto da non permettergli
nessuna delle attività lucrative di sostituzione suggerite
dall'amministrazione. A suffragio delle sue conclusioni produce
documentazione medica già ad atti.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 5 dicembre 2007, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
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F.
Con ordinanza del 7 dicembre 2007, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in
merito alle osservazioni dell'amministrazione ed altra documentazione
di rilievo, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa.
L'interpellata non ha esercitato il suo diritto di replica.
Con decisione incidentale del 23 gennaio 2008, l'insorgente è stato
invitato a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
versato il 26 febbraio 2008.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
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2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). La parte ricorrente ha versato l'anticipo
delle presunte spese processuali entro il termine stabilito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 21 aprile 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 21 aprile 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 10 agosto 2007, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità dell'impugnata
decisione, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
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7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 L'interessato, dopo il rimpatrio, avvenuto nel 1999, ha lavorato
come bracciante agricolo stagionale. Stando a quanto dichiarato, il suo
lavoro si è limitato a 51 giornate lavorative annue ai fini di adempire
alla condizione d'assicurazione italiana (settore agricolo).
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8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione ad atti si evince che l'assicurato soffre
essenzialmente di ipertensione arteriosa non severa in emiparesi
destra da pregresso ictus cerebrale ischemico (gennaio 2005).
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9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il primo medico dell'INPS, nella sua perizia del
13 giugno 2005, pone un tasso d'invalidità del 70% pur rilevando che
l'interessato è in grado di svolgere il suo precedente lavoro e che, in
ogni caso, potrebbe essere riadattato (doc. 14). Lo stesso medico,
nella sua seconda perizia particolareggiata del 21 dicembre 2006
(doc. 26), indica che l'assicurato può svolgere solo lavori leggeri (cifra
9). Dal canto suo, il Dott. Rais, medico dell'UAIE, ritiene il paziente
inabile parzialmente come contadino (50%), ma del tutto in grado di
lavorare in attività sostitutive di tipo leggere e/o sedentario.
10.2 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del Dott. Rais,
ritiene che l'assicurato è in misura di esercitare un'attività di tipo
leggero, semileggero e/o semisedentario in misura completa. Per
quanto invece si riferisce al lavoro di bracciante agricolo, in
considerazione degli esiti, pur modesti, dell'attacco cerebrale del
2005, deve essere ammesso che non può più essere svolto.
10.3 L'assicurato è portatore di esiti ormai poco evidenziabili di un
attacco vascolare ischemico in regione pontina. Dopo un programma
riabilitativo e in relazione al tempo trascorso, si può affermare che non
sussistono più limitazioni funzionali di rilievo. Il più importante residuo
neurologico consiste in ipostenia all'emisoma destro ed una capacità a
forza prensile della mano destra discretamente deficitaria. L'esame
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neurologico richiesto dal medico dell'UAIE, effettuato il 13 dicembre
2006, non ha posto in luce sostanziali limitazioni funzionali e il referto
stesso conclude per un'incidenza funzionale di grado moderato. Il
referto TAC cerebrale del 2 agosto 2006 è normale, a parte una
piccola lesione ipodensa ischemica del ponte e minute calcificazioni
alla regione dei nuclei della base.
Per il resto, l'interessato gode di buone condizioni generali di salute,
ogni altro organo ed apparato essendo indenne da patologie. A lui,
dunque, ogni attività di ripiego di tipo leggero, semileggero e/o
sedentario sono proponibili in misura completa. Queste possono
consistere in operaio addetto al controllo di macchine di produzione
automatica, custode/guardiano, fattorino, benzinaio, altri lavori di
piccola manovalanza non richiedenti l'impiego ed una particolarità
della funzione prensile delle mani, ecc.
10.4 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età e la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire
con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe
dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione.
Secondo una costante giurisprudenza, la persona che richiede
prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo
soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se
del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V
28 consid. 4).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenta un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
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11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 6 febbraio
2007, doc. 29) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel
2005 in Italia come operaio agricolo. Sono stati ritenuti i dati statistici,
in quanto l'interessato lavora in misura ridotta e stagionale. Egli
potrebbe dunque percepire un introito di Euro 1'239.-.
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate, ripetitive. Queste attività comportano un
salario medio di Euro 1'203,14 mensili (2005). Questo introito teorico
può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato
(DTF 126 V 75), quali età, handicap, ritenuto che la diminuzione
massima è del 25%. L'amministrazione ha ritenuto una deduzione del
20% che può essere condivisa. Ne consegue un introito teorico dopo
l'insorgenza dell'invalidità di Euro 962,51. Il confronto fra un reddito
privo d'invalidità di Euro 1'239.- ed un introito teorico dopo l'insorgenza
dell'invalidità di Euro 962,51 causa una perdita di guadagno del
22,32% (arrotondato al 22%), tasso che esclude il riconoscimento del
diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
12.
12.1 In tali circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il
26 febbraio 2008.
12.3 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente.
13. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto
ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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