Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C6620/2010
Sen t e n z a d e l 9 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Francesco Parrino, giudice unico
Dario Croci Torti, cancelliere
Parti A._______, patrocinato dall'Avv. Britta Balzan, via Rodari 1,
6900 Lugano,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 6 luglio 2010).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera a partire dal
1987 nel settore industriale ed edilizio. Dal febbraio 2006 ha lavorato in
proprio sotto la ragione sociale di A._______ & B._______, società in
nome collettivo, attiva nella posa di piastrelle e pavimentazioni. In seguito
a problemi al ginocchio destro, il nominato non ha potuto lavorare dal 28
marzo 2008 al 20 aprile successivo, dal 14 luglio al 21 settembre 2008,
dal 22 settembre al 6 novembre 2008 (attività al 50%) e dopo il 7
novembre 2008. In data 21 gennaio 2009, A._______ ha presentato una
prima domanda volta al conseguimento di una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'Ufficio AI del Cantone Ticino,
competente per esaminare sul merito la richiesta, ha acquisito ad atti
l'incarto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI/SUVA), nel quale si segnala un rapporto del Dott. Bosia,
specialista in reumatologia, che il 29 aprile 2009 conferma l'incapacità
lavorativa del paziente portatore di borsite rotulea destra da marzo 2008
e operato il 6 novembre 2008. Il nominato, in vista di un eventuale
intervento risolutore, è stato convocato (su incarico dell'assicuratore
infortuni) dal Dott. Garavaglia, chirurgo ortopedico. Il 18 giugno 2009,
l'esperto constatava un miglioramento della sintomatologia, per cui si
concordava con l'interessato una ripresa del lavoro al 100% dal 30 giugno
2009.
Il medico dell'Ufficio AI del cantone Ticino, nel rapporto del 25 agosto
2009, prende atto del rapporto del Dott. Garavaglia e ritiene il paziente
abile al 100% dal 1° luglio 2009.
Il 16 ottobre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per notificare le
decisioni relative agli assicurati non residenti in Svizzera, ha respinto la
domanda di prestazioni per il motivo che l'interessato non ha presentato
per un anno senza notevoli interruzioni un'incapacità di lavoro di almeno il
40%.
B.
Il 3 maggio 2010, A._______ ha inoltrato una nuova domanda di
prestazioni su formulario ufficiale, dal quale si desume che il nominato è
di nuovo incapace al lavoro dal 15 settembre al 1° dicembre 2009 e che
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avrebbe subito un intervento al menisco (destro?) il 18 gennaio 2010.
Nulla produce a suffragio della sua richiesta a parte un attestato della sua
ditta concernente un'incapacità lavorativa dal 28 marzo 2008.
Con progetto di decisione del 12 maggio 2010, l'Ufficio AI cantonale ha
comunicato a A._______ di non potere entrare in materia sulla nuova
richiesta di prestazioni, in quanto non aveva reso plausibile una modifica
delle circostanze oggettive giustificanti il diritto a prestazioni. L'interpellato
non ha preso posizione in merito a tale progetto, per cui, con decisione
del 6 luglio 2010, l'UAIE ha confermato la non entrata in materia.
C.
Con il ricorso del 14 settembre 2010, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Britta Balzan, chiede che si entri nel merito della
seconda domanda di rendita, che l'Ufficio AI si pronunci in merito ai nuovi
problemi sanitari insorti e che si riconosca, se del caso, il diritto a
prestazioni. L'insorgente produce diversa documentazione medica che fa
stato di un peggioramento del suo stato di salute da novembre 2009, un
intervento di meniscectomia a destra nel gennaio 2010. L'insorgente fa
presente che la SUVA ha riconosciuto prestazioni dal 15 settembre al 1°
dicembre 2009 e che a partire da questa data l'assicurazione Axa
Winterthur ha pagato un'indennità per perdita di salario. L'insorgente
ammette di non avere prodotto documentazione a suffragio della sua
domanda, ma fa valere che spettava all'amministrazione assegnargli un
termine per procedere in tal senso e ciò anche in applicazione del
principio legale della massima d'ufficio che regola il diritto sociale.
D.
Ricevuta l'impugnativa e la documentazione annessa, l'Ufficio AI
cantonale ha sottoposto gli atti al Dott. Erba, del proprio servizio medico,
il quale, nella sua relazione del 26 ottobre 2010, ha osservato che
un'incapacità lavorativa non può essere esclusa in base agli atti.
Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2010, l'Ufficio AI cantonale riferisce
che dopo la decisione negativa del 16 ottobre 2009, l'interessato ha
presentato una nuova domanda priva di documentazione e motivazione.
Il progetto di decisione del 12 maggio 2010 ricordava al richiedente i
motivi per cui l'amministrazione non poteva entrare nel merito della
richiesta. Orbene, osserva l'Ufficio AI, l'interessato neanche in
quell'occasione ha reso plausibile un aggravamento del suo stato di
salute. L'esame sul merito della pratica è quindi possibile solo nell'ambito
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di un'ulteriore domanda di rendita. Anche l'UAIE, nella sua risposta di
causa del 9 dicembre 2010, propone la reiezione del ricorso.
E.
Con la replica del 31 gennaio 2011, la parte ricorrente ricorda che l'Ufficio
AI, in base ai dati contenuti nella richiesta del 3 maggio 2010, avrebbe
potuto procedere a nuovi accertamenti e invitare esplicitamente
l'interessato a produrre la documentazione medica necessaria all'esame
del caso. L'insorgente invoca anche una violazione del principio della
buona fede e produce ulteriore documentazione sanitaria.
Ricevuta la replica, l'Ufficio AI ticinese ha risottoposto gli atti al Dott. Erba
che, nel suo rapporto del 16 marzo 2011, ha preso atto che l'assicurato è
stato ininterrottamente inabile al lavoro dal 15 settembre 2009 fino a oltre
il 25 ottobre 2010.
Nella duplica del 16 marzo 2011, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ribadisce
che la decisione impugnata, preceduta da un progetto di decisione,
merita piena conferma. Riconosce tuttavia che la documentazione
trasmessa in sede di ricorso e di replica giustifica di entrare in materia
sulla richiesta dell'interessato: questa documentazione sarà quindi
esaminata quale nuova domanda. Anche l'UAIE, nella sua duplica del 22
marzo 2011, si associa alle conclusioni dell'Ufficio cantonale.
F.
Con decisione incidentale del 29 marzo 2011, la parte ricorrente è stata
invitata a versare un anticipo di Fr. 400.. corrispondente alle presunte
spese processuali. Detto anticipo è pervenuto alla cassa di questo
Tribunale il 28 aprile 2011.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale
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amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20).
2.
2.1. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. In concreto, il ricorso è stato presentato tempestivamente, nel
rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), e
l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400. è stato
versato nei termini, per cui esso è di principio ammissibile.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
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3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
4.1. Relativamente al diritto applicabile deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione, DTF 136 V 24
consid. 4.3).
4.2. Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 6 luglio 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
136 V citata).
5.
5.1. Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 6 luglio 2010
con la quale l'UAIE ha dichiarato di non potere esaminare sul merito la
nuova domanda di rendita d'invalidità presentata il 3 maggio 2010, dopo
che il 16 ottobre 2009 una prima domanda di rendita era stata respinta
per il motivo che l'interessato non adempiva i requisiti legali.
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5.2.
5.2.1. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a
se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato
rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]).
Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta
(DTF 130 V 71 consid. 2.2 con i rif.). Se l'amministrazione entra nel
merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di
vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del grado
d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata. In
tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, DTF 130 V 71 consid. 3.2).
5.2.2. La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una
prestazione o già effettuato una sua revisione con provvedimento
cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande
con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza
allegare una modifica di fatti determinanti. Lo scopo della norma
menzionata è di evitare che gli organi preposti dell'AI debbano
ripetutamente chinarsi su domande di prestazioni, quando lo stato di fatto
è rimasto uguale o già stato esaminato senza dare luogo a prestazioni in
una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 133 V 108 consid.
5.3.1 e 130 V 64 consid. 5.2.3 con i rif.).
Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare
con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera
generale, plausibili, in altri termini se l'assicurato ha reso plausibile una
modifica importante dello stato di salute, suscettibile d'incidere sulla sua
capacità lavorativa rispettivamente sul grado d'invalidità, rispetto a quella
precedentemente ritenuta. Se ciò non è il caso, l'amministrazione può
liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in
materia. A tal proposito, occorre precisare che quanto più breve è il lasso
di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente
l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni
dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo margine di
apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (sentenza
del Tribunale federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3
con i rif.).
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5.3. Determinanti, inoltre, per verificare l'ammissibilità di una nuova
domanda sono i documenti esibiti al momento della presentazione della
stessa a corredo di quanto richiesto, o, al più tardi, quelli agli atti al
momento in cui la decisione di non entrata in materia è stata emanata
(DTF 130 V 64 consid. 5.2.4). Questa giurisprudenza si applica anche
nell'ambito della 5a revisione dell'assicurazione invalidità (sentenza del
Tribunale federale 8C_436/2008 del 29 aprile 2009 consid. 3).
6.
6.1. Nella specie, può essere osservato che con la sua seconda
domanda del 3 maggio 2010 il richiedente si è limitato a compilare un
formulario ufficiale e a trasmettere un attestato di lavoro datato 28 aprile
2010, nel quale veniva genericamente indicato che dal 28 marzo 2008
l'interessato soffre di problemi al ginocchio che gli impediscono di
assolvere al proprio lavoro. Questa domanda era priva di
documentazione medica concernente un eventuale peggioramento delle
condizioni di salute e della capacità di lavoro del richiedente. L'unico
elemento di rilievo è la circostanza che alla cifra 6.5 del formulario in
parola è precisato che l'INSAI/SUVA ha erogato delle prestazioni dal 15
settembre al 1° dicembre 2009 (oltre alle precedenti già conosciute ed
esaminate nell'ambito della prima domanda). Tale indicazione deve
essere tuttavia ritenuta insufficiente per suggerire all'amministrazione di
effettuare ricerche complementari ed entrare nel merito della richiesta. Si
poteva infatti credere che si trattasse di un'incapacità lavorativa limitata
nel tempo e non dunque paragonabile a una malattia di lunga durata a
carico dell'assicurazione invalidità. Per il resto, l'interessato, nel
formulario compilato, si limitava ad indicare i medici curanti.
6.2. Sulla base di quanto precede si può ritenere che l'assicurato con la
domanda del 3 maggio 2010 non ha reso plausibile che il suo stato di
salute si era modificato in modo rilevante per il suo diritto a prestazioni.
Sulla scorta della documentazione in possesso al momento della
decisione in esame, l'autorità inferiore poteva quindi non entrare nel
merito della domanda, soprattutto se si considera il breve lasso di tempo
intercorso tra il primo rifiuto del 16 ottobre 2009 e la data di presentazione
della seconda domanda.
7.
7.1. La parte ricorrente fa ancora valere che, dopo aver ricevuto la
domanda pur sprovvista di documentazione rilevante, l'Ufficio AI prima di
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Pagina 9
emanare il progetto di decisione, aveva il dovere di informare il
richiedente con la comminatoria che, se non avesse prodotto documenti
a comprova di quanto chiesto entro un determinato termine, la nuova
domanda sarebbe stata dichiarata inammissibile. In proposito l'insorgente
menziona l'applicazione dell'art. 29 LPGA (rivendicazione del diritto alle
prestazioni). A suo parere, all'assicurato che non rispetta le esigenze di
forma dovrebbe essere assegnato un termine per rimediarvi e ciò anche
in virtù dell'art. 43 LPGA che stabilisce il principio inquisitorio che deve
reggere e condurre l'assicuratore sociale. Inoltre, continua il ricorrente, in
base all'art. 57 LAI e 69 OAI, l'assicuratore avrebbe dovuto procurarsi di
propria iniziativa i relativi certificati medici.
7.2. Dal canto suo l'amministrazione spiega che l'interessato avrebbe
dovuto rispondere al progetto di decisione emanato il 12 maggio 2010 e
regolarmente notificato. In altre parole, l'Ufficio AI indica che tale progetto
fa funzione e colma il suo dovere di diligenza e rispetto della procedura
menzionata al considerando 5.
7.3.
7.3.1. Ora, la censura fatta valere dalla parte ricorrente deve essere
respinta. Secondo la giurisprudenza, non è necessario che
l'amministrazione, prima ancora di emanare un progetto di decisione di
non entrata in materia, invii sempre una lettera comminatoria. Una
comminatoria non è per esempio necessaria se l'assicurato non rende
plausibile in alcun modo una modifica del grado d'invalidità. L'onere della
prova incombe in primo luogo al richiedente; l'amministrazione è tenuta a
intervenire d'ufficio (e procedere a ulteriori accertamenti) solo se il
richiedente fornisce un indizio di un eventuale modifica del suo grado
d'invalidità. Nel caso contrario, lo scopo dell'art. 87 cpv. 3 OAI non
sarebbe raggiunto (cfr. consid. 5.2.2). Una comminatoria si giustifica
invece quando la domanda rimanda a mezzi di prova complementari che
non sono stati prodotti o che il richiedente si riserva di inviare (DTF 130 V
64 consid. 5.2.5 e sentenze del Tribunale federale 9C_286/2009 del 28
maggio 2009 consid. 2.2.3, 8C_1009/2010 del 7 aprile 2011 consid. 2.3,
8C 341/2011 del 27 gennaio 2011 consid. 2.2.2).
7.3.2. Nella fattispecie, il ricorrente, nella seconda domanda di rendita,
non si è avvalso di alcun documento medico né ha menzionato
un'eventuale documentazione che avrebbe prodotto o che si riservava di
produrre. L'invio di una comminatoria prima della notifica del progetto di
decisione non era quindi necessario. In sostanza, come indicato al
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consid. 6.1, l'insorgente con la seconda domanda di rendita, non ha dato
alcun indizio di una modifica rilevante del suo grado d'invalidità.
Nemmeno dopo l'invio del progetto di decisione ha fornito un elemento
che giustificasse un intervento dell'amministrazione. Nella fattispecie, la
procedura seguita dall'autorità inferiore è quindi corretta.
8.
8.1. In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione di non entrata in materia confermata. Il ricorso, manifestamente
infondato, può essere risolto da un giudice unico (art. 85bis della legge
federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti [LAVS, RS 831.10] al quale rinvia l'art. 69 cpv. 2 LAI).
8.2. La documentazione medica trasmessa dall'insorgente con il ricorso
ha reso plausibile una modifica del grado d'invalidità dell'interessato.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino, in sede di duplica, si è quindi dichiarato
disposto a considerare il ricorso quale nuova domanda di rendita e a
esaminarla sul merito. È quindi opportuno rinviare l'incarto all'autorità
inferiore affinché proceda in tal senso.
9.
9.1. Le spese processuali, ammontanti a Fr. 400., sono poste a carico
del ricorrente e sono compensate con l'anticipo già fornito il 28 aprile
2011.
9.2. Visto l'esito del ricorso, non sono riconosciute indennità per spese
ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Gli atti sono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi del
considerando 8.2.
3.
Le spese processuali, di Fr. 400., sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo già fornito.
4.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: