Corte II I
C-6621/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A.________,
patrocinato dall'avvocato Elio Brunetti, via Curti 19,
casella postale 5158, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del
19 settembre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6621/2008
Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal
1970 al 2005 solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) fino al maggio 2006. Dal
maggio 2002 era alle dipendenze di un'autorimessa come meccanico
d'auto frontaliero, in ragione di 42 ore settimanali; per ragioni di salute
non ha più lavorato dopo il 7 aprile 2005 ed è stato licenziato con
effetto 30 novembre 2005.
B.
In data 2 marzo 2007, il nominato ha presentato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'Ufficio AI del Catone Ticino, competente per esaminare
sul merito la richiesta, ha acquisito agli atti l'incarto della cassa malati
Cristiano Sociale (CSS). Da questo emerge che l'assicurato presenta
una vestibolopatia periferica con disfunzione temporo-mandibolare
sinistra, diabete mellito non insulinodipendente, tendinopatia achillea
destra, periartropatia omeroscapolare destra (cfr. rapporto del Dott.
Heitmann, internista, del 25 aprile 2005). L'interessato è stato visitato
per la CSS dal Dott. Pianezzi, internista, il quale, nel rapporto del 15
luglio 2005, ha rilevato uno stato dopo esostesectomia al calcagno
destro il 31 maggio 2005, una periartropatia omeroscapolare,
sindrome vertiginosa ricorrente e diabete. La CSS ha inoltre fatto
visitare l'assicurato dal Dott. Goldinger, il quale, nella relazione del 5
agosto 2005 ha approfondito la problematica della patologia
omeroscapolare ed ortopedica ed ha confermato l'incapacità di lavoro
totale dell'assicurato. Lo stesso medico, nella successiva relazione del
27 giugno 2006, ha preso atto degli esiti di un'artroscopia alla spalla
destra ed acromioplastica del 26 agosto 2005 ed ha ritenuto il
paziente abile al lavoro leggero e rispettoso di determinate condizioni
di trasporto pesi e posture in misura del 75%. In una nuova relazione
del 12 febbraio 2007, il Dott. Goldinger ha preso atto di un intervento
alla spalla destra del 30 agosto 2006 e ha ricordato che il paziente
presenta anche una artropatia avanzata del ginocchio sinistro con cisti
di Baker in attesa di soluzione artroscopica. L'ortopedico ha rivisto il
suo precedente parere ed ha considerato il paziente inabile in attività
di sostituzione perlomeno fino a definizione della patologia alla spalla
destra ed al ginocchio sinistro.
Pagina 2
C-6621/2008
C.
Il Dott. Barba, medico curante dell'interessato, invitato dall'Ufficio AI
cantonale a prendere posizione, ha confermato l'incapacità di lavoro
totale. Il medico dell'Ufficio AI cantonale (Dott. Evangelisti), nella sua
relazione del 10 settembre 2007, ha pertanto ritenuto utile fare
eseguire una perizia pluridisciplinare.
L'assicurato è stato visitato il 25, 28-30 gennaio 2008 dal Servizio di
accertamento medico dell'AI di Bellinzona ed è stato sottoposto a
visite specialistiche in reumatologia (Dott. Badaracco),
otorinolaringoiatria (Dott. Jermini) e psichiatria (Dott. Mari). Della
diagnosi in dettaglio si dirà nella parte in diritto. Gli esperti incaricati
hanno ritenuto che l'assicurato non è più in grado di svolgere il suo
precedente lavoro di meccanico d'auto; in attività sostitutive leggere
semisedentarie, a ben determinate condizioni di postura e trasporto
pesi, egli presenta un'incapacità al lavoro del 50%.
Ad atti è stata inoltre depositata una perizia medica (mod. E 213)
eseguita il 3 ottobre 2007 presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) di Como, ove il sanitario incaricato, in base alla
diagnosi di marcata sindrome algico-disfunzionale spalla destra in
esito ad artrite settica e plurimi interventi correttivi,
cervicolombosciatalgia con ernia discale L4-5, diabete, episodi di
labirintite ricorrenti, ha posto un tasso d'invalidità del 70%. È
pervenuto inoltre un attestato del servizio di psichiatria dell'Ospedale
Sant'Anna di Como del 5 giugno 2007 relativo alle cure prestate
ambulatoriamente all'assicurato per disturbi dell'adattamento con
umore ansio-depressivo.
D.
L'incarto è stato risottoposto in esame ad un medico dell'Ufficio AI
cantonale, il quale, nel rapporto del 21 aprile 2008, ha condiviso
diagnosi e valutazioni espresse dal SAM.
Il consulente in integrazione professionale (CIP), nella relazione del 4
giugno 2008, ha designato una gamma di attività che l'assicurato, sulla
base delle indicazioni sanitarie, potrebbe ancora esercitare ed ha
effettuato un calcolo comparativo dei redditi. Dallo stesso è risultato
che svolgendo attività alternative in misura del 50%, invece di quella di
meccanico d'auto, l'assicurato subirebbe una perdita di guadagno del
58% (reddito aggiornato privo d'invalidità nel 2007 di Fr. 61'750.- e
reddito statistico-teorico dopo l'invalidità di Fr. 26'162,64). In questo
Pagina 3
C-6621/2008
calcolo, il reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ridotto del
13% per tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età,
handicap).
Con progetto di decisione del 9 giugno 2008, l'Ufficio AI del Cantone
Ticino ha disposto il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI dal
1° maggio 2006 (un anno dopo la cessazione dell'attività lucrativa) e
del diritto a mezza rendita AI dal 1° giugno 2008 (tre mesi dopo il
presunto miglioramento).
Mediante decisione del 19 settembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente
per emanare provvedimenti per gli assicurati non residenti in Svizzera,
ha erogato in favore di A.________ una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° maggio 2006 al 31
maggio 2008 ed una mezza rendita AI dal 1° giugno 2008.
E.
Con il ricorso depositato il 20 ottobre 2007, A.________,
rappresentato dall'avv. Brunetti, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della
rendita intera anche dopo il 1° giugno 2008. In via preliminare
l'Insorgente ritiene che la motivazione della decisione impugnata
sarebbe insufficiente, poiché non viene precisato come la perdita di
guadagno sia stata calcolata da 100% a 58%. Inoltre, le constatazioni
dell'Ufficio AI non sarebbero state allegate alla decisione impugnata.
Quest'ultima dvrebbe pertanto essere annullata già per violazione del
diritto di essere sentito. Sul merito la parte ricorrente contesta che a
giugno 2008 vi sia stato un miglioramento delle sue condizioni di
salute (e della capacità di lavoro) e ritiene inverosimile la possibilità di
un reinserimento professionale delle attività indicate dall'Ufficio AI.
Protesta inoltre spese e ripetibili.
Nella sua risposta di causa del 5 gennaio 2009, l'Ufficio AI del
Cantone Ticino propone la reiezione del gravame indicando che sia la
decisione impugnata che le motivazioni sono state recapitate all'ex
rappresentante dell'insorgente, che peraltro avrebbe già potuto
pronunciarsi o porre domande dopo avere ricevuto il progetto di
decisione, ciò che non ha fatto. Nel merito, l'amministrazione indica
che la data di riduzione è stata determinata, in base alle disposizioni
legali, tre mesi dopo la perizia presso il SAM che aveva accertato il
miglioramento dello stato di salute dell'assicurato. Anzi, osserva
Pagina 4
C-6621/2008
l'Ufficio AI, è stata ritenuta la data di redazione della perizia anziché
quella meno favorevole delle visite avvenute nel gennaio precedente.
Anche l'UAIE, nella sua risposta del 16 gennaio 2009, propone la
reiezione del ricorso.
F.
La parte ricorrente è stata invitata a voler presentare una replica alle
osservazioni delle rispettive amministrazioni.
Con atto del 23 febbraio 2009, l'avv. Brunetti ha ribadito l'intenzione
del proprio assistito di mantenere il ricorso. Egli osserva e conferma
che la constatazione dell'Ufficio AI cantonale non è stata allegata alla
decisione impugnata e pertanto sarebbero ancora carenti i motivi per i
quali la rendita sarebbe stata ridotta. Nel merito, produce una
relazione del Dott. Liverani del 22 gennaio 2009 che attesta, in base
alla diagnosi nota, un'incapacità lavorativa del 70%.
G.
Chiamato a pronunciarsi in merito alla replica dell'insorgente, l'Ufficio
AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott. Erba, del proprio servizio
medico. Egli ha rilevato (relazione del 20 marzo 2009) che il rapporto
del Dott. Liverani non evidenzia una sostanziale modifica dello stato di
salute dell'assicurato rispetto alla situazione presente in occasione
delle perizia al SAM.
Duplicando in data 30 marzo 2009, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha
riproposto la reiezione del ricorso. Allo stesso parere è giunto l'UAIE
nella sua duplica del 3 aprile 2009. Con ordinanza del 30 aprile 2009,
il giudice dell'istruzione ha chiuso lo scambio degli allegati.
H.
In seguito è pervenuta una relazione del 3 settembre 2009 del Dott.
Sedran, chirurgo ortopedico, che attesta un peggioramento della
problematica algica alla spalla destra da trattare con un nuovo
intervento di artroscopia.
La relazione del Dott. Sedran è stata esaminata dal Dott. Erba che ha
affermato come la nuova documentazione renda verosimile un
peggioramento ma questo sarebbe intervenuto dopo la data della
decisione impugnata. La prognosi dopo intervento sarebbe comunque
favorevole.
Pagina 5
C-6621/2008
Nelle osservazioni rispettivamente del 17 e 23 novembre 2009 l'ufficio
AI cantonale e l'UAIE propongono di respingere il ricorso, il primo
osservando che il presunto peggioramento dello stato di salute non
può essere preso in considerazione nell'ambito della presente
procedura poiché insorto dopo la data della decisione impugnata.
I.
Su richiesta dello scrivente Tribunale, il ricorrente ha versato il 7
novembre 2008 un anticipo per le presunte spese processuali di
Fr. 300.-.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Pagina 6
C-6621/2008
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-, entro il
termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
Pagina 7
C-6621/2008
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
5.1 La parte ricorrente ha affermato che la decisione impugnata
sarebbe stata sommariamente motivata e non si capisce dalla stessa
su quali basi è fondato il suo parere. Inoltre, l'amministrazione non
avrebbe messo a disposizione del ricorrente le perizie mediche (o
pareri) determinanti. Ora, queste censure devono essere esaminate
nell'ambito del diritto di essere sentito, la cui violazione va esaminata
d'ufficio dallo scrivente Tribunale (DTF 120 V 357 consid. 2a).
5.2 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista dall'art. 29 cpv.
2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cst., RS 101),
comprende il diritto di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II
485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi
pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di
produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle
sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle
prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato,
allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare
(cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro
della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato
dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di
essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una
decisione motivata).
La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle
norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di
motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le
persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed
in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita
di esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232
Pagina 8
C-6621/2008
consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF
112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
(cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere
a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni,
almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in
modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di
quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF
menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende
dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale
gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del
singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più
la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la
decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19
consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che
ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle
argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che
l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisce una
grave violazione di procedura, tenuto conto del principio dell'economia
Pagina 9
C-6621/2008
di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. LORENZ
KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss).
5.3 Nella fattispecie, la decisione impugnata del 19 settembre 2008
non contiene tutti quegli elementi essenziali sopra ricordati. È vero che
vengono espresse le norme legali principali applicabili, ma mancano le
valutazioni del servizio medico dell'autorità inferiore, come pure un
breve riassunto dei fatti. Viene soltanto riportato il calcolo economico
con spiegazioni introduttive piuttosto sommarie. Con il progetto di
decisione inviato al richiedente era stato illustrato quale sarebbe stato
il risultato della sua domanda e nel contempo gli era stata offerta la
possibilità di pronunciarsi, ma non gli erano state fornite più
informazioni di quelle contenute nella decisione del 19 settembre
2008. Dalla motivazione di questo provvedimento il ricorrente non ha
potuto dedurre i fatti su cui esso si fondava e le ragioni per cui è stato
pronunciato. Si deve pertanto ammettere che la decisione impugnata
non è sufficientemente motivata ciò che costituisce una violazione del
diritto di essere sentito del ricorrente. Si rileva tuttavia che tale
carenza è stata sanata in sede ricorsuale: nella sua risposta del 5
gannaio 2009 e nella duplica del 30 marzo 2009 (con allegato il
rapporto del 20 marzo 2009 del Dott. Erba) l'Ufficio AI cantonale ha
esaurientemente spiegato per quali motivi la rendita AI è stata ridotta
della metà.
Visto quanto sopra, la censura del ricorrente, in ordine all'insufficienza
della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere
sentito, si rivela fondata ma sanata in sede ricorsuale (cfr. DTF 116 V
39/40 consid. 4b).
6.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 2 marzo 2007. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 2 marzo 2006
(ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se
un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e 19 settembre 2008, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
Pagina 10
C-6621/2008
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
7.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio
2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3
anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tal fine è
possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
8.
8.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
8.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
Pagina 11
C-6621/2008
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
8.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
8.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.5 Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne
Pagina 12
C-6621/2008
deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il
futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente, oppure
soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), se la capacità di
guadagno migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime tutto o parte del diritto a prestazioni dal
momento in cui si può supporre che il cambiamento constatato
perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare.
Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità
decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa
disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di
contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia
contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il
potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba
astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di
prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3
confermato in 131 V 164).
Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con
effetto retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta,
esiste un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione
della rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata
comunicata mediante più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V
164 consid. 2.2 e 2.3).
9.
9.1 L'interessato non ha più lavorato dopo il 7 aprile 2005 ed è stato
licenziato con effetto 30 novembre successivo. Dal 2002 era attivo
come meccanico d'auto presso un garage di Lugano in ragione di 43
ore settimanali, per uno stipendio lordo, aggiornato al 2007, di
Fr. 4'750.- mensili x 13 mesi.
9.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
Pagina 13
C-6621/2008
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30).
9.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2).
9.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352 e 122 V 160).
10.
10.1 Nel caso in esame, l'amministrazione ha preso atto del
voluminoso incarto della Cassa malati (CSS). Da questo emergono le
relazioni svolte per tale assicuratore dal Dott. Heitmann, specialista in
medicina interna, e dal Dott. Pianezzi, pure internista. La problematica
medica essendo prevalentemente ortopedica, l'interessato è stato
visitato più volte dal Dott. Goldinger, specialista in reumatologia (5
agosto 2005, 27 giugno 2006, 12 febbraio 2007). L'amministrazione AI
ha poi ritenuto utile sottoporre il paziente a visita medica
pluridisciplinare al SAM di Bellinzona.
Pagina 14
C-6621/2008
10.2 I sanitari incaricati, nella loro relazione del 21 marzo 2008 (visite
del 25, 28, 29 e 30 gennaio), hanno evidenziato:
“Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Periartropatia scapolo-omerale tendinotica cronica a destra con: stato dopo
artroscopia, tenotomia del capolungo del bicipite, débridement articolare,
borsectomia ed acromioplastica del 30 agosto 2005; stato dopo borsectomia,
acromioplastica, sutura del tendine del sovraspinato e resezione dell'epifisi
distale della clavicola a cielo aperto il 30 agosto 2006. Periartropatia
omeroscapolare tendinotica cronica a sinistra con lesione parziale del
sovraspinato. Sindrome lombospondilogena con spondilolisi bilaterale di L5
con avanzata osteocondrosi L4-L5, avanzata osteocondrosi L5-S1. Sindrome
cervicolombospondilogena cronica con avanzata uncoartrosi ed iperostosi
multisegmentale. Rottura del menisco mediale del ginocchio dopo trauma
distorsivo di diversi anni fa. Possibile artrite psoriatica da anni con entesopatia
a livello dei tendini di Achille a predominanza destra con iperostosi, stato
dopo asportazione di un'iperostosi destra il 31 maggio 2005, gonfiori dolorosi
anamnestici recidivanti ai polsi, anamnesticamente psoriasi semplice con
partecipazione delle unghie da anni, probabile iperostosi sheletrale idiopatica
diffusa. Sindrome da disadattamento con umore deflesso.
Diagnosi senza influenza sulla capacità di lavoro:
Diabete mellito non insulinodipendente in trattamento con antidiabetici orali,
sindrome vertiginosa ricorrente con sintomatologia poco compatibile con una
labirintopatia periferica, non specifica per un morbo di Menière con:
audiometria tonale con abbassamento nelle frequenze acute bilateralmente.
Sovrappeso con BMI 28 kg/m2”.
La relazione del Dott. Liverani del 22 gennaio 2009, peraltro di data
posteriore al provvedimento impugnato, come pure le visite sulle quali
si fonda, non apporta novità di rilievo in materia diagnostica.
10.3 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Pagina 15
C-6621/2008
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
11.
Una perizia richiesta dall'Ufficio AI cantonale (in casu un servizio di
accertamento medico specifico dell'assicurazione per l'invalidità) non
può essere scartata adducendo che si tratta di un referto di parte.
Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le
domande di rendita, procurandosi gli atti necessari, in particolare circa
lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità
all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono essere
domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti
sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale
organo amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le
perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono
essere considerate di parte o non conclusive alla luce di altri referti
(DTF 123 V 175 e 122 V 157). Il Tribunale federale ha inoltre precisato
che deve essere considerata rilevante una perizia affidata al SAM,
negando che tale servizio medico possa essere considerato parte in
causa per sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi
specifici dell’assicurazione per l’invalidità.
12.
12.1 L'assicurato è portatore di patologie ortopedica/articolare con
risvolti dermatologici e psichica; la turba otorinolaringoiatrica non
sembra assumere carattere invalidante.
12.1.1 Sotto il profilo reumatologico/ortopedico/articolare (Dott.
Badaracco), la periartropatia omeroscapolare, da imputare ad una
sindrome da impingment bilaterale, risente indubbiamente degli esiti
dei due interventi chirurgici i cui risultati, osserva l'esperto incaricato,
sono insoddisfacenti. A complicare il quadro morboso alle spalle si
aggiunge una sintomatologia lombospondilogena cronica con segni di
Pagina 16
C-6621/2008
spondilolistesi e avanzata osteocondrosi soprattutto fra L4-L5 ed L5-
S1. Anche la colonna cervicale è colpita da un'importante unco-artrosi.
Problemi al ginocchio sinistro sono presenti da diversi anni. Il paziente
presenta plurisettoriali segni di psoriasi che fanno pensare ad
un'incipiente artrite psoriatica od altre turbe entesopatiche. Anche i
polsi sono colpiti da frequenti gonfiori da ascrivere, verosimilmente, a
un processo infiammatorio.
L'esperto incaricato ritiene che l'assicurato è in grado di svolgere
un'attività prevalentemente sedentaria, che permetta cambiamenti di
posizione, priva di lunghi tragitti a piedi (capacità funzionale per
spostamenti fino a 50 metri è lievemente ridotta, oltre 50 metri è
ridotta, per lunghi tragitti è esigua); il paziente non può ripetutamente
salire e scendere le scale, deve evitare dei movimenti di
flesso/estensione delle ginocchia, la posizione inginocchiata; deve
evitare movimenti ripetitivi delle spalle e lavori con le spalle sopra
l'orizzontale. Anche l'impiego delle mani è possibile normalmente, ma
limitato dal problema delle spalle. In queste condizioni, il perito ritiene
che l'interessato è abile al lavoro a tempo pieno, ma con rendimento
ridotto del 50%, oppure al 50% con rendimento normale.
12.1.2 Sotto il profilo psichiatrico (perizia del Dott. Mari) è evidente
che l'insorgere delle diverse malattie e l'incapacità di continuare nel
proprio lavoro hanno sviluppato un importante disturbo
dell'adattamento con umore deflesso, senso di inquietudine, ideazione
polarizzata da tematiche inerenti allo stato di salute, ipocondria. Lo
stato ansio-depressivo accompagnato da dette preoccupazioni e la
riduzione della gamma degli interessi e da un ritiro sociale ha portato il
paziente a smarrire il suo orientamento esistenziale, a scoraggiarsi e a
manifestare segnali di rinuncia. Tutto questo complesso morboso porta
l'esperto a ritenere nel 30% almeno il tasso d'invalidità in esame sotto
il suo profilo specialistico. I fattori che riducono la capacità al lavoro
consistono in una diminuzione della resistenza ed in un infiacchimento
della capacità di autogestione di fronte alle situazioni che gli si
presentano.
12.1.3 Dal lato otorinolaringoiatrico, il Dott. Jermini esclude,
nonostante la sintomatologia vertiginosa lamentata dal paziente,
l'esistenza di una labirintopatia periferica o un morbo di Menière. Vi è
senz'altro un problema di ipoacusia, consistente, soprattutto, in un
abbassamento della frequenze acute su di un sonotrauma cronico.
Pagina 17
C-6621/2008
Questi disturbi, tuttavia, non influiscono sulla sua capacità di lavoro,
come meccanico d'auto o in attività alternative.
12.1.4 Per il resto, il paziente si presenta in buone condizioni generali
di salute, con un diabete non insulinodipendente ben controllato, un
sovrappeso non grave e gli altri organi o apparati indenni da patologie.
12.2 Sulla base di questo quadro clinico gli esperti del SAM
escludono che il paziente possa riprendere il suo precedente lavoro di
meccanico d'auto. Egli è ritenuto in grado di esercitare altre attività con
i limiti elencati nel rapporto ortopedico ed in misura del 50% (inteso
sia a tempo pieno con rendimento della metà, sia a metà tempo). I
medici dell'UAI cantonale confermano diagnosi e valutazioni
Per quanto riguarda il rapporto del Dott. Liverani del 22 gennaio 2009,
esibito in sede di replica, a prescindere dal fatto che esula dal periodo
di cognizione giudiziaria, il medico di parte fa perno, soprattutto su di
una risonanza magnetica eseguita il 2 dicembre 2008 ma non apporta
novità rispetto a quanto illustrato dal Dott. Badaracco. Tale esame non
mostra elementi in favore di una problematica radicolare e il quadro
descritto dallo specialista di parte non accenna assolutamente a
sofferenze di tipo neurogeno (cfr. rapporto del Dott. Erba del 20 marzo
2009). Neppure il rapporto del Dott. Sedran del 3 settembre 2009 può
essere preso in considerazione perché posteriore alla data della
decisione impugnata.
12.3 Da un punto di vista temporale, il miglioramento della capacità di
lavoro è stato accertato il 30 gennaio 2008, data dell'ultima visita
presso il SAM. Nella decisione impugnata l'Ufficio AI cantonale ha
ritenuto che questo miglioramento poteva essere ammesso dal 21
marzo 2008, quando è stata redatta la perizia del SAM. Ora, questo
apprezzamento non è condivisibile. Determinante per constatare un
miglioramento dello stato di salute può essere infatti la data della visita
medica, ma non certo la data di redazione della perizia, che può
dipendere da fattori esterni che nulla hanno a vedere con la
valutazione della capacità lavorativa dell'interessato. Del resto, l'Ufficio
AI cantonale è ritornato sulla sua valutazione e nella risposta di causa
ha riferito che sarebbe più corretto ritenere che lo stato di salute
dell'interessato è migliorato già da gennaio 2008.
Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri dei medici dell'UAIE,
ritiene che A.________ potrebbe svolgere, dal 30 gennaio 2008, a
Pagina 18
C-6621/2008
tempo pieno, ma con rendimento ridotto del 50%, attività di ripiego
leggere e/o semisedentarie, ripetitive e semplici, quali quella di
operaio addetto al controllo di macchine di produzione automatica,
operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo,
addetto alla ricezione in portinerie di grandi ditte, fattorino; custode di
museo o di parcheggio, aiuto magazziniere, benzinaio.
13.
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
13.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuale provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
13.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 4 giugno
2008) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel 2007
come operaio meccanico d'auto presso l'ex datore di lavoro, ossia
Fr. 61'750.-.
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate e ripetitive. Queste attività comportano
un salario medio mensile di Fr. 60'144.- (Tabelle RSS, TA1). Questo
introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione
ha operato una deduzione complessiva del 13%. Deve essere
osservato che nell'ambito dell'applicazione di tale riduzione per fattori
personali, l'amministrazione gode di un'ampia autonomia di giudizio,
che il giudice può rivedere soli in casi motivati, ciò che non è il caso in
specie. Ne consegue un reddito mensile da invalido di Fr. 52'325.-,
attività che svolta al 50% comporta un reddito di Fr. 26'162,64.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 61'750.- con un
reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 26'162,64, comporta una
perdita di guadagno del 58%, grado che apre il diritto ad una mezza
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Pagina 19
C-6621/2008
13.3 In applicazione del menzionato art. 88a cpv. 1 OAI, sarebbe stato
più corretto sostituire la rendita intera con una mezza rendita a
decorrere dal 1° maggio 2008 (tre mesi dopo il miglioramento
constatato il 30 gennaio 2008). Nella risposta di causa, l'Ufficio AI
cantonale ha rilevato questo fatto ma ha rinunciato a proporre di
riformare la decisione a svantaggio del ricorrente sostituendo la
rendita intera con una mezza rendita già dal 1° maggio 2008 (invece
del 1° giugno). Tenuto conto delle prerogative di questo Tribunale,
considerato anche che non si tratta di una rettifica di notevole
importanza, si può rinunciare a procedere a una “reformatio in peius”
della decisione impugnata (sulla questione vedi sentenza del TAF C-
909/2008 dell'11 marzo 2010 consid. 12.2 con i rif., vedi anche UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., ad art. 53 pag. 678 n. 34).
È quindi opportuno confermare la sostituzione della rendita intera con
una mezza rendita a decorrere dal 31 maggio 2008. In queste
circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione
confermata.
14.
14.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già versato
di Fr. 300.-.
14.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 20
C-6621/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr 300.- già versato.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 21