Corte II I
C-6626/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider e Madeleine Hirsig,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Roberto Coppola,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
22 agosto 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6626/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il (...), coniugata, ha lavorato in
Svizzera dal 1966 a marzo del 1968, solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 7). Rientrata in Italia, si è dedicata ai lavori
della propria economia domestica (doc. 12). Il 24 maggio 2006, ha
formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). L'assicurata
percepisce, a far tempo dal 1° agosto 2007, una rendita dell'
assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 8).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• un referto di visita oculistica (non datato) (mal leggibile), in cui
è evidenziata la diagnosi segnatamente di blefarocongiuntivite
(doc. 13);
• un certificato medico del 22 settembre 2000 (mal leggibile),
secondo cui la paziente presenta crisi epilettiche (da circa
cinque anni) e che, nonostante la terapia, le crisi si verificano
con frequenza mensile (doc. 14);
• un referto di visita oculistica del 14 gennaio 2004 (mal leggibile)
(doc. 15);
• un referto di visita neurologica del gennaio 2004 (mal leggibile),
nel quale è posta la diagnosi in particolare di cardiopatia
cronica e vasculopatia cerebrale con crisi epilettiformi (doc. 16);
• un referto di visita neurologica del 29 luglio 2005 (mal
leggibile), da cui appare la diagnosi segnatamente di diabete
mellito, crisi cefalalgiche con confusione mentale, insonnia
(doc. 17);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 27 ottobre al
1° dicembre 2005 per cardiopatia ipertensiva in III (terza)
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classe NYHA, ateromasia carotidea bilaterale, diabete mellito,
poliartrosi, vasculopatia cerebrale, epilessia tipo grande male
(doc. 18);
• una ricetta medica del 7 febbraio 2006 (doc. 19);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 20 aprile al
30 maggio 2006 per epilessia tipo grande in paziente con
radicolopatia compressiva C5-C6 (soprattutto a sinistra),
diabete mellito tipo 2 non insulino dipendente, cardiopatia
ipertensiva, sindrome ansiosa depressiva, vasculopatia
cerebrale cronica, obesità (doc. 20);
• un referto di visita oculistica del 13 luglio 2006, da cui risulta
che la paziente è diabetica da circa tre anni e che la medesima
assume terapia con ipoglicemizzanti orali (doc. 21);
• un referto di esame ginecologico del 26 luglio 2006 (doc. 22);
• un resoconto concernente il ricovero del 24 agosto 2006
segnatamente per incontinenza urinaria in paziente diabetica,
obesa, isterectomizzata (doc. 23);
• un'attestazione del 24 agosto 2006, nella quale è accertata la
diagnosi di incontinenza urinaria da sforzo, correlata a cistocele
e a grave obesità, vulvo vaginite batterica, esiti di isterectomia,
diabete mellito (doc. 24);
• un certificato medico del 26 agosto 2006, da cui emerge che la
paziente è affetta da dolore scapolomerale da tendinite del
sovraspinoso a sinistra, osteoartrite lombare, malattia da
reflusso, laringotracheite catarrale, osteoporosi (doc. 25);
• un referto di visita neurologica del 27 settembre 2006, da cui si
evince la diagnosi di diabete mellito, cardiopatia ipertensiva,
vasculopatia cerebrale cronica, cervicoartrosi, rachidopatia
compressiva cervicale (C5-C6) a sinistra, sindrome depressiva
ansiosa, epilessia (doc. 26);
• un referto di esame elettrocardiografico del 19 ottobre 2006,
nel quale è evidenziata la diagnosi di cardiopatia ipertensiva in
III classe NYHA in soggetto con diabete mellito, vasculopatia
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cerebrale nonché epilessia e indicato che la paziente riferisce
dispnea per piccoli sforzi e sporadicamente a riposo (doc. 27);
• un certificato medico del 23 ottobre 2006, giusta il quale
l'interessata è affetta da diabete mellito tipo 2 dall'anno 2004
(in terapia con antidiabetici orali) e che la stessa presenta
complicanze croniche legate al diabete, segnatamente
neuropatie periferiche polidistrettuali, cardiopatia ipertensiva
nonché vasculopatia cerebrale cronica (doc. 28);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 24 ottobre 2006, da cui emerge la diagnosi
di epilessia tipo grande male, cardiopatia ipertensiva, diabete
mellito complicato, poliartrosi ed obesità. L'interessata è stata
ritenuta in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, ma né
il suo ultimo lavoro quale operaia tessile né a tempo pieno un
lavoro adeguato alle sue condizioni. È stato segnalato che
l'assicurata è stata considerata, conformemente alle
disposizioni di legge del Paese di residenza, invalida all'80%
sia nella precedente attività sia in un'attività adeguata alle sue
condizioni (lavoro con pause supplementari) (doc. 29);
• un referto di visita neurologica del 22 dicembre 2006,
attestante diabete mellito, vasculopatia cerebrale cronica,
epilessia, radicolopatia cervicale sinistra, sindrome ansiosa
depressiva (doc. 30);
• un referto di visita ortopedica del 27 febbraio 2007 (mal
leggibile), in cui è evidenziata la diagnosi segnatamente di
cervicobrachialgia con compressione C5-C6 nonché osteo-
artrosi (doc. 31);
• il certificato di pensione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) di B._______, da cui risulta che l'assicurata
percepisce una pensione d'invalidità italiana (doc. 6);
• il questionario per l'assicurata del 28 marzo 2007, nel quale
l'assicurata ha dichiarato di non esercitare alcuna attività
lavorativa (doc. 11);
• il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica
del 28 marzo 2007, nel quale l'assicurata ha affermato di non
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essere più in grado di svolgere le mansioni consuete che
competono ad una casalinga e di necessitare dell'aiuto di terzi
(segnatamente di una persona esterna alla famiglia) (doc. 12);
• la decisione del 2 luglio 2007 mediante la quale la Cassa
svizzera di compensazione ha deciso di erogare in favore
dell'assicurata una rendita dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia a decorrere dal 1° agosto 2007 (doc. 8).
C.
Nel suo rapporto dell'8 giugno 2007, il dott. C._______, medico
dell'UAIE, ha esposto la diagnosi secondaria senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa, di epilessia di tipo grande male, obesità, diabete
mellito tipo 2, cardiopatia ed artrosi. Il medico ha in particolare rilevato
che il formulario E 213 del 24 ottobre 2006 postula un'incapacità al
lavoro dell'80%. L'esercizio di un'attività leggera è comunque da
considerare esigibile. L'assicurata è stata ricoverata nel 2005 e nel
2006 per affezioni cardiovascolari-osteoarticolari ed epilessia. Tali
patologie non comportano alcuna incapacità lavorativa nell'attività di
casalinga. L'interessata deve certo essere curata, ma la stessa è in
grado di adempiere alle mansioni di casalinga. In conclusione, il dott.
C._______ ha reputato che l'assicurata è completamente abile quale
casalinga (doc. 33).
D.
Il 12 giugno 2007, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'assicurata che la richiesta di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto in particolare che il compimento delle mansioni
consuete di casalinga è da considerare esigibile in misura sufficiente
per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì
concesso all'interessata la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni
dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto
(doc. 34), facoltà di cui l'assicurata non ha fatto uso.
E.
Il 22 agosto 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato
che l'assicurata non ha subito né un'incapacità permanente di
guadagno né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai
sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In
particolare, ha precisato che il compimento delle mansioni consuete di
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casalinga è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere
il diritto ad una rendita (doc. 35).
F.
Il 25 settembre 2007, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
22 agosto 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità a far
tempo da maggio del 2006 (data della richiesta volta all'ottenimento di
una rendita). Ha segnalato che le patologie di cui è affetta,
segnatamente lombalgia, diabete mellito, vasculopatia cerebrale
cronica, epilessia associata sindrome ansioso depressivo marcata,
cervicale cronica, poliartrosi, cardiopatia ipertensiva con insufficienza
mitralica lieve e dilatazione aneurismatica dell'aorta ascendente in
classe NYHA III nonché grave obesità, non le consentono di muoversi,
quindi tantomeno di svolgere una qualsiasi attività lucrativa, neanche
leggera. Ha precisato di presentare una completa incapacità al lavoro.
Ha osservato che le affezioni di cui soffre sono da considerare
evolutive, ossia suscettibili di solo peggioramento, e non labili. Ha fatto
valere, in via subordinata, d'essere invalida ben oltre il 50%, ma
almeno nella misura del 40%. Ha esibito copiosa documentazione
medica (alcuni documenti medici già agli atti) (doc. TAF 1).
G.
Nella risposta al ricorso del 29 gennaio 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del gravame. Ha precisato che nel caso di specie
è possibile limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 24 maggio 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda) oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 18 luglio 2007 (data in cui l'interessata ha compiuto i 64 anni). In
particolare, ha sottolineato che il diritto alla rendita d'invalidità si
estingue con l'inizio del diritto ad una rendita di vecchiaia. In virtù del
rapporto medico del giugno 2007, il servizio medico ha rilevato che
l'assicurata è affetta da epilessia grande male, cardiopatia ipertensiva,
diabete mellito complicato, poliartrosi nonché obesità. Detto servizio
medico, conto tenuto di un'economia domestica composta da due
persone adulte e di un'abitazione di tre vani, ha considerato che
l'interessata è in grado di svolgere le abituali mansioni di casalinga.
Per conseguenza, non ha mai subito un'incapacità al lavoro di livello
pensionabile. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che la ricorrente non
ha allegato alcun fatto nuovo e neppure ha esibito nuova
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documentazione suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento.
In particolare, i documenti medici prodotti (peraltro posteriori rispetto
alla data a partire dalla quale l'insorgente beneficia di una rendita di
vecchiaia) non permettono di accertare retrospettivamente lo stato di
salute della medesima nel periodo di riferimento. In siffatte
circostanze, ulteriori accertamenti medici non appaiono utili (doc. TAF
5).
H.
Nella replica del 7 marzo 2008, la ricorrente – dopo avere segnalato di
essere affetta da demenza senile grave, cardiopatia ipertensiva con
insufficienza mitralica ed aortica lieve disfunzione sistolica del vs in
classe NYHA III, lieve versamento pericardico, diabete mellito tipo II,
ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica con I.M-I.A – ha chiesto
il riconoscimento di una rendita intera fin dalla domanda in quanto
assolutamente inabile al 100% con impossibilità a svolgere qualsiasi
attività lavorativa. Ha esibito documenti medici del 21 febbraio e 3
marzo 2008 (doc. TAF 8).
I.
I.a Chiamato ad esprimersi sulla replica dell'insorgente, l'UAIE ha
sottoposto l'incarto al proprio servizio medico (doc. 36).
I.b Nel suo rapporto del 16 aprile 2008, il dott. D._______ ha rilevato
che il certificato medico del 3 marzo 2008 dell'Azienda sanitaria locale
di B._______ (posteriore rispetto a luglio del 2007, data a partire dalla
quale la ricorrente beneficia della rendita di vecchiaia) attesta una
demenza grave (stato mentale minimo con pessimo risultato al test
MMSE). Tale patologia non potrebbe comunque svilupparsi in simile
dimensione in poche settimane e i documenti agli atti non menzionano
alcun disturbo cognitivo. Il dott. D._______ ha altresì constatato, sulla
base dei referti di esami cardiaci agli atti, che l'assicurata presenta
una frazione di eiezione ventricolare sinistra del 45% compatibile con il
compimento delle mansioni consuete di casalinga. La dispnea da
sforzo, di cui la medesima soffre, non sarebbe quindi causata da
un'affezione cardiaca. Il medico dell'UAIE ha infine precisato che
l'interessata non assume alcun medicamento per l'ipertensione
arteriosa, l'insufficienza cardiaca od una malattia cognitiva. Pertanto, e
conto tenuto dello stato di salute dell'assicurata dal profilo cardiaco e
mentale, ha confermato la precedente presa di posizione (doc. 37).
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I.c Nella duplica del 13 maggio 2008, l'autorità inferiore ha constatato,
in virtù del rapporto del 16 aprile 2008 del servizio medico dell'UAIE,
che la documentazione medica prodotta non comporta elementi tali da
modificare la valutazione riguardo alla capacità lavorativa
dell'insorgente. In particolare, detto servizio medico ha reputato che
l'assicurata è stata in grado di adempiere alle proprie mansioni
consuete, come casalinga, nel periodo di riferimento. L'autorità
inferiore ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc.
TAF 10).
J.
Con decisione incidentale del 20 maggio 2008 (notificata il 21 maggio
2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha
trasmesso alla ricorrente per conoscenza la duplica e l'ha invitata a
versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione
incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle
presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il 12 giugno
2008 (doc. TAF 11 a 14).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
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cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
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del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 24 maggio
2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. Giova rilevare che, giusta l'art. 30 LAI, il diritto alla rendita
(d'invalidità) si estingue con l'inizio del diritto a una rendita di vecchiaia
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Peraltro, secondo l'art. 21
cpv. 1 lett. b della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicura-
zione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), le donne
che hanno compiuto i 64 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia;
il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese
successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita (art. 21 cpv. 2
LAVS). Nel caso di specie, questo Tribunale può quindi limitarsi ad
esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 24 maggio
2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
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oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 1° agosto
2007, data a partire dalla quale è nato il diritto dell'insorgente ad una
rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Il
giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e
DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
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5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
Pagina 12
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6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
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C-6626/2007
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
Pagina 14
C-6626/2007
principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti).
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione
valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle
censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un
rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua
origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o
rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
Pagina 15
C-6626/2007
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare una diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, fondata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo
conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità
presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e
intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien-
nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la
perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato
psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano
terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle
regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale
federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5).
8.5 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
Pagina 16
C-6626/2007
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 In materia d'assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione,
salvo disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza poter essere
stabili in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è pertanto
sufficiente che un fatto possa essere considerato come un'ipotesi
possibile (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti).
9.2 La scelta di uno dei metodi di graduazione dell'invalidità (metodo
generale del confronto dei redditi, metodo specifico o metodo misto)
dipende dallo statuto attribuito al potenziale beneficiario della rendita.
Se una persona sia da considerarsi appartenente all'una o all'altra di
queste categorie si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto,
ritenute altrimenti le medesime circostanze, se non fosse subentrato
il pregiudizio alla salute. Questo quesito si decide tenendo conto
dell'evoluzione della situazione sino all'emanazione della decisione
amministrativa litigiosa, ritenuto che l'ipotetica ripresa di un'attività
lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità
presenti un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 150
consid. 2c).
10.
10.1 Alfine di determinare lo statuto della ricorrente, si deve
segnatamente esaminare se la stessa, da sana, avrebbe consacrato
l'essenziale della sua attività all'economia domestica o a
un'occupazione lucrativa, questo alla luce della sua situazione
personale, famigliare, sociale e finanziaria (cfr. sentenza del Tribunale
federale I 382/04 del 18 ottobre 2005 e DTF 117 V 195).
10.2 Nel caso di specie, l'UAIE ha ritenuto che da sana la ricorrente
avrebbe consacrato la sua attività all'economia domestica.
L'insorgente non ha contestato in sede di ricorso questo
apprezzamento delle risultanze processuali. Non appare altresì
sussistere motivo per un intervento d'ufficio in merito da parte di
questo Tribunale (doc. 11 e 12).
Pagina 17
C-6626/2007
11.
11.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che la ricorrente
soffre segnatamente di epilessia tipo grande male, sindrome ansiosa
depressiva, cardiopatia ipertensiva in classe NYHA III, vasculopatia
cerebrale cronica, diabete mellito tipo 2 complicato da neuropatie
periferiche polidistrettuali, poliartrosi ed obesità.
11.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare (o anche solo di peggiorare). Ne discende che,
in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare
in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la
quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40%
durante un anno.
12.
In merito all'impedimento a svolgere le mansioni consuete, nella
fattispecie quelle di casalinga, l'invalidità deve essere valutata sulla
base di un confronto delle attività da attuare di principio mediante
un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97). Siffatta indagine domiciliare è
peraltro, e di principio, primordiale – e quella medica di massima
insufficiente ad essa sola – per la determinazione dell'incapacità a
svolgere le consuete mansioni nei casi in cui l'incapacità si fonda
principalmente su problemi fisici (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_784/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.2.1 e relativi riferimenti,
tra cui segnatamente il consid. 5.2.1 della sentenza del Tribunale
federale I 246/05 del 30 ottobre 2007 non pubblicato in DTF 134 V 9).
12.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se, dal 24
maggio 2005 al 1° agosto 2007, la ricorrente ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40%
durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI.
12.2 L'insorgente ha fatto valere di non essere in grado di svolgere le
mansioni consuete che competono ad una casalinga, le patologie di
cui è affetta comportando una completa incapacità al lavoro e
giustificando il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera
Pagina 18
C-6626/2007
d'invalidità (v. in particolare le risposte di cui al questionario per
assicurati occupati nell'economia domestica; doc. 12).
12.3 Secondo il medico dell'UAIE, dott. C._______, le patologie
menzionate non comportano alcuna incapacità nell'attività di
casalinga. La ricorrente sarebbe in grado, nel periodo di riferimento, di
adempiere alle proprie mansioni consuete come casalinga. Non
sussisterebbe pertanto un'incapacità lavorativa di lunga durata.
12.4 Questo Tribunale osserva che la perizia medica particolareggiata
E 213 dell'ottobre 2006 (doc. 29) fa stato a pagina 8 della seguente
diagnosi: epilessia tipo grande male, cardiopatia ipertensiva, diabete
mellito complicato, poliartrosi nonché obesità. Tale diagnosi appare
comunque imprecisa ed incompleta rispetto alle affezioni accertate
nella documentazione medica obiettiva agli atti di causa. Dagli stessi
risulta in effetti un quadro clinico più articolato rispetto a quello
indicato nella menzionata diagnosi di cui a pagina 8 della perizia
particolareggiata E 213 dell'ottobre 2006, perizia che contempla
tuttavia ulteriori indicazioni mediche determinanti anche al di là della
sua pagina 8. Questo Tribunale osserva altresì che il dott. C._______,
nel suo rapporto del giugno 2007 (doc. 33), ha certo incluso nella sua
valutazione le patologie come sommariamente indicate nella diagnosi
di cui a pagina 8 della citata perizia E 213, ritenendole senza
incidenza sulla capacità lavorativa della ricorrente, ma non l'insieme
preciso delle malattie di cui appare effettivamente soffrire la ricorrente.
12.4.1 Questo Tribunale osserva inoltre che nel 2005 è stata
diagnosticata all'insorgente una cardiopatia ipertensiva in classe
NYHA III nonché una vasculopatia cerebrale cronica (doc. 18),
confermata e ribadita nel referto di esame elettrocardiografico
dell'ottobre 2006 (doc. 27). Il dott. C._______, nel suo rapporto del
giugno 2007, ha certo incluso nella diagnosi cardiopatia ipertensiva. I
dubbi sul giudizio del medico dell'UAIE concernenti la problematica
cardiaca derivano nondimeno dall'incompletezza della diagnosi
riportata e dall'assenza di una motivazione topica sul perché non sia
stata ritenuta alcuna limitazione od impedimento nell'esercizio delle
consuete mansioni di casalinga. Basti qui rilevare che risaputamente
uno scompenso cardiaco in classe NYHA III appare di regola implicare
una limitazione marcata già per sforzi fisici minimi, per cui il soggetto
affetto da tale patologia non riesce di regola più, per esempio, a pulire
i pavimenti e pulire le finestre, mansioni che richiedono sforzi fisici
Pagina 19
C-6626/2007
conseguenti. Va altresì rilevato che non emerge dalle carte processuali
per quale motivo si sia ritenuto che un complemento d'istruttoria in
merito sarebbe stato inutile. Ne discende un insufficiente
accertamento dei fatti dal profilo cardiaco.
12.4.2 Questo Tribunale rileva altresì che l'insorgente soffre, almeno
da luglio del 2005, di diabete mellito tipo 2 non insulino dipendente e
che la medesima assume terapia con antidiabetici orali (doc. 17; v.
anche doc. 28). Nel certificato medico dell'ottobre 2006 del Centro
diabetologico di E._______ è evidenziato che la paziente presenta
delle complicanze associate al diabete, segnatamente una neuropatia
periferica polidistrettuale (doc. 28). La perizia medica particolareggiata
E 213 dell'ottobre 2006 fa stato di movimenti lenti nonché di andatura
con appoggio (doc. 29 pag. 5). In sede di ricorso, la ricorrente ha
esibito pure un certificato medico del giugno 2007 dell'ospedale
“F._______” di E._______ (doc. TAF 1), da cui risulta che è affetta da
parestesie agli arti superiori ed inferiori. Invero, il dott. C._______, nel
suo rapporto del giugno 2007, ha esposto la diagnosi di diabete
mellito tipo 2. Sennonché, il medico dell'UAIE non ha indicato per
quale ragione non ha reputato di includere nella diagnosi una
neuropatia né perché abbia ritenuto superfluo un complemento
d'istruttoria al riguardo. Ne discende un insufficiente accertamento dei
fatti dal profilo neurologico.
12.4.3 Questo Tribunale osserva infine che nel 2006 è stata
diagnosticata una radicolopatia compressiva cervicale C5-C6 a sinistra
(doc. 20; v. anche doc. 26). Dal referto di visita ortopedica del 27
febbraio 2007 (pur se mal leggibile) risulta che l'insorgente continua ad
essere affetta da cervicobrachialgia con compressione radicolare C5-
C6 (doc. 31). Certo, il dott. C._______ nel suo rapporto del giugno
2007 ha ritenuto di includere nella diagnosi l'artrosi. Il medico
dell'UAIE non si è però pronunciato sull'esistenza di una radicolopatia
compressiva C5-C6 e le sue possibili limitazioni funzionali
rispettivamente sulla ragione per cui anche in tale ambito un
complemento d'istruttoria ematica sarebbe stato inutile. Ne discende
un insufficiente accertamento dei fatti dal profilo ortopedico/reumatolo-
gico.
12.4.4 Questo Tribunale rileva, inoltre, che dai certificati neurologici
del settembre 2006 risulta che la ricorrente è affetta da una sindrome
ansiosa depressiva (doc. 26; v. anche doc. 30). Nella perizia medica
Pagina 20
C-6626/2007
particolareggiata E 213 dell'ottobre 2006 è pure indicato che la
medesima è depressa (doc. 29 pag. 2) rispettivamente che soffre di
una sindrome ansioso depressiva (doc. 29 pag. 5). La problematica
psichica non è però stata neppure menzionata da parte del dott.
C._______ nel suo rapporto del giugno 2007, senza che vi siano
indicazioni sui motivi per cui tale affezione non avrebbe alcuna
incidenza sulla capacità a svolgere le abituali mansioni rispettivamente
sulle ragioni per cui un complemento d'istruttoria in merito sarebbe
stato inutile. Ne discende un insufficiente accertamento dei fatti dal
profilo psichiatrico.
12.5
12.5.1 Nel caso di specie, il medico dell'UAIE non ha comunque
neppure motivato in modo adeguato le ragioni per cui le affezioni,
peraltro non esaustive, da lui ritenute (segnatamente di natura
neurologica, psichiatrica, cardiaca ed ortopedica/reumatologica), siano
state giudicate come senza incidenza sulla capacità lavorativa della
ricorrente (quale casalinga), nonostante che dal formulario E 213 del
24 ottobre 2006 risulti come il sanitario incaricato d'effettuare la
perizia medica particolareggiata abbia considerato che l'insorgente è
inabile al lavoro nella misura dell'80% sia nella sua precedente attività
(operaia tessile) sia in un'attività sostitutiva e che la stessa non può
svolgere attività pesanti e semipesanti, senz'altro suscettibili di
presentarsi, come precedentemente indicato (consid. 12.4.1),
nell'ambito delle consuete mansioni domestiche. In particolare, non è
dato sapere perché il dott. C._______ per tutte le consuete mansioni
di casalinga da lui indicate e ritenute nell'apposito formulario (v. doc.
33), abbia concluso ad una capacità della ricorrente del 100%. Infatti,
dal momento che appare incontestato, allo stato attuale degli atti di
causa, che l'insorgente non è più in grado di svolgere attività pesanti o
medio pesanti, che secondo l'esperienza generale della vita e il
normale andamento delle cose la casalinga deve pure di massima
espletare (oltre a quelle leggere) delle mansioni esclusivamente
pesanti e mediopesanti, non è desumibile dagli atti di causa per quale
motivo per alcune delle attività di casalinga riportate nel menzionato
formulario – in particolare, ma non solo, quelle di cui al punto 3
"pulizia dell'abitazione" – è stata ritenuta una capacità del 100% (la
ricorrente ha peraltro dichiarato di non potere effettuare le pulizie
dell'abitazione; cfr. la sua risposta alla domanda 3 del questionario per
gli assicurati occupati nell'economia domestica; doc. 12).
Pagina 21
C-6626/2007
12.5.2 A prescindere dal fatto che nel caso concreto l'inchiesta
domiciliare di regola necessaria in presenza di limitazioni essenzial-
mente d'origine somatica, non è stata esperita, senza che sia stata
indicata una valida ragione per giustificare una rinuncia o il ricorso ad
altro strumento idoneo alternativo per un corretto accertamento dei
fatti giuridicamente rilevanti (v. sulla questione le sentenze del
Tribunale federale I 733/06 del 16 luglio 2007 consid. 4.2.1 e
8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2 e 3 nonché le sentenze del
Tribunale amministrativo federale C-5131/2007 del 16 marzo 2009 e C-
7838/2007 dell'8 settembre 2009), va peraltro precisato che non è
ipotizzabile in casu una valutazione della capacità della ricorrente a
svolgere le abituali mansioni di casalinga sulla sola base del generico
formulario per gli assicurati occupati nell'economia domestica,
compilato dalla ricorrente medesima (doc. 12), che non risponde
minimamente, ad esso solo, alle esigenze di un corretto accertamento
dei fatti per persona attiva nelle consuete mansioni di casalinga.
13.
Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il
diritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti), incorre nell'annullamento.
14.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a
completare l'accertamento dei fatti determinanti nel periodo di
riferimento (24 maggio 2005 - 1° agosto 2007), come indicato nei
considerandi che precedono, nonché a pronunciare una nuova
decisione.
Pagina 22
C-6626/2007
15.
15.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 300.--, versato il 12 giugno 2008, è restituito alla
ricorrente.
15.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un
mandatario professionale si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità piena (cfr. sulla questione la sentenza del Tribunale
federale 8C_653/2009 del 28 ottobre 2009 consid. 8 e relativi
riferimenti) a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con
gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro
effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal patrocinatore
della ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), ed è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 23
C-6626/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 22 agosto 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, versato il
12 giugno 2008, è restituito alla ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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