Corte II I
C-6631/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Andreas Trommer,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Marco Broggini,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6631/2008
Fatti:
A.
In data 22 maggio 2008, B._______, cittadina dello Sri Lanka nata
il ..., ha depositato una domanda di visto alla Rappresentanza di
Svizzera a Colombo al fine di frequentare per due mesi dei corsi
intensivi di italiano e per rendere visita a A._______ e alla sua
famiglia, amici dell'interessata, residenti in Ticino. All'istanza essa ha
allegato una lettera dell'ospitante, nella quale questi confermava di
farsi carico di tutti i costi che sarebbero sopravvenuti durante il
soggiorno dell'invitata e ne garantiva l'uscita dal territorio elvetico
entro i termini stabiliti.
B.
In data 16 giugno 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di
Bellinzona ha trasmesso per competenza e decisione la suddetta
richiesta all'Ufficio federale della migrazione (UFM).
C.
Con decisione del 24 settembre 2008 l'UFM ha rifiutato l'autorizzazio-
ne d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______, considerando in
sostanza che la situazione socioeconomica prevalente in Sri Lanka ed
in particolare le disparità economiche esistenti tra questo paese e la
Svizzera non garantivano l'uscita dal territorio della Confederazione
alla scadenza del soggiorno previsto. L'autorità intimata ha inoltre rile-
vato che i motivi addotti a sostegno dell'istanza, come pure l'insieme
delle circostanze della fattispecie facevano sorgere seri dubbi sulle
reali intenzioni della richiedente, precisando infine che essa non può
avvalersi di legami familiari o professionali stretti con il suo Paese
d'origine atti a garantirne il ritorno, tenuto conto del fatto che essa può
lasciare lo Sri Lanka per un periodo di due mesi.
D.
Con missiva del 17 ottobre 2008 all'attenzione dell'UFM, l'ospitante ha
dichiarato di aver svolto diverse funzioni pubbliche e di essere un citta-
dino svizzero rispettoso dell'ordinamento giuridico vigente nel nostro
Paese. Egli ha poi sottolineato che la richiedente soddisfaceva i requi-
siti richiesti di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre
2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
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E.
In data 22 ottobre 2008, agendo per il tramite del suo patrocinatore,
A._______ ha interposto ricorso avverso la detta decisione, chie-
dendone l'annullamento. In sostanza il ricorrente ha contestato il crite-
rio relativo alle disparità economiche tra i due Paesi su cui si fonda
l'UFM per respingere la richiesta di visto e l'affermazione secondo la
quale la richiedente non avrebbe stretti legami familiari nel suo Paese
d'origine, sottolineando inoltre che l'interessata è impiegata in qualità
di sarta di una casa di moda italiana la quale le avrebbe autorizzato la
vacanza in Ticino. Egli ha fatto inoltre valere che erano state fornite
diverse garanzie attestanti la presa a carico di tutti i costi inerenti al
soggiorno nonché all'uscita dalla Svizzera ed ha poi asserito che detta
decisione viola manifestamente l'art. 5 cpv. 2 LStr e che l'autorità di
prime cure ha abusato del suo potere d'apprezzamento.
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso con preavviso del
3 dicembre 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. In so-
stanza l'autorità di prime cure ha riconfermato quanto stabilito nella
decisione impugnata precisando che la richiedente è una persona in
giovane età senza impegni familiari né professionali. L'autorità inferio-
re ha pertanto considerato il ritorno come non sufficientemente assicu-
rato. Infine l'UFM ha asserito che vista la politica restrittiva in tale am-
bito un rapporto d'amicizia come quello instauratosi tra la richiedente e
l'ospitante non sono atti a permettere un esito favorevole all'istanza.
L'autorità di prime cure ha infine dichiarato che le garanzie fornite
dall'ospitante sono degne d'interesse ma vanno relativizzate in quanto
la richiedente rimane libera delle proprie decisioni.
G.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del
10 dicembre 2008, il ricorrente ha ripreso le argomentazioni esposte in
sede di ricorso.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono es-
sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50-52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez-
zamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto-
nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica
d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato
in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti
sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del
giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo
2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messag-
gio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo
2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che
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desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta
durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere
possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva
(cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza
recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri,
Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p.
287).
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'en-
trata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri
Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel
suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamen-
te in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio del
Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002,
in FF 2002 3327; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha
accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspo-
ne nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per
l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino
(RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008.
L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisio-
ne completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la proce-
dura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è
stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 sull'entrata e sul rila-
scio dei visti (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo di-
ritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore
dell'OEV.
5.
Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggior-
no non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo
2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attra-
versamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice fron-
tiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni
d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essen-
zialmente a quelle di cui all'art. 5 della legge federale del 16 dicembre
2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). In concreto la pratica e la giuri-
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sprudenza relative a quest'ultima disposizione possono essere
applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009
consid. 4 e 5).
6.
L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15
marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i citta-
dini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerato che
B._______ è cittadina dello Sri Lanka, è sottomessa all'obbligo del
visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza
del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'au-
torità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non
è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tut-
tavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme
delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazio-
ne generale del Paese d'origine del richiedente.
7.2 Nel 2008 il prodotto interno lordo (PIL) nello Sri Lanka ammontava
a 40.7 miliardi USD che corrispondono ad un PIL pro capite di 2014
USD. Nello stesso anno la crescita economica di questo Paese rag-
giungeva il 6 %. Tuttavia i valori del primo trimestre del 2009 lasciano
presagire dei tassi percentuali per l'anno corrente inferiori a quelli
dell'anno precedente. Sebbene nel 2008 si è potuto constatare una di-
minuzione della disoccupazione che si aggirava attorno al 5.2 %, nei
primi tre mesi del 2009, secondo i dati dell'Organizzazione internazio-
nale del Lavoro (OIL), già 192 000 lavoratori hanno perso il loro posto
di lavoro in seguito alla crisi economica globale, soprattutto nel settore
dell'industria, in particolare nell'industria dell'abbigliamento che
rappresenta il pilastro principale delle esportazioni del Paese. Nel
2008 l'inflazione nello Sri Lanka raggiungeva cifre molto elevate pari al
22.6 % (cfr. Länder, Reisen und
Sicherheit > Alle Länder A-Z > Sri Lanka, visitato il 7 settembre 2009).
Per quanto riguarda il conflitto armato che si protrae da più di venti
anni nello Sri Lanka, le LTTE (Liberation Tigers of Tamils Eelam) han-
no depositato le armi il 17 maggio 2009. Ciò nonostante il clima politi-
co rimane a tutt'oggi teso e il rischio di attentati permane in tutto il
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Paese (cfr. Consigli di
viaggio > Destinazioni di viaggio > Sri Lanka, visitato il 7 settembre
2009).
Si rileva infine che la pressione migratoria, come lo ha dimostrato
l'esperienza, risulta essere elevata soprattutto in presenza di persone
giovani che non hanno particolari legami familiari o professionali che li
vincola al loro Paese d'origine. L'emigrazione è inoltre intensificata al-
lorquando la persona interessata ha parenti o amici all'estero. La diffi-
cile situazione dello Sri Lanka si riflette altresì nella statistica svizzera
sull'asilo: questo Paese si trova infatti al secondo posto per l'elevato
numero di richieste d'asilo in Svizzera nel secondo trimestre del 2009
(cfr. Statistiche sull'asilo dell'UFM del secondo trimestre 2009 del 9
luglio 2009, pag. 7).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeco-
nomica nello Sri Lanka e del fatto che la predisposizione a lasciare il
proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti
sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al ri-
schio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio
Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Cio-
nonostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situa-
zione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei
fatti eccessivamente generalizzata. L'autorità inferiore deve per tanto
esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare
gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una pro-
gnosi favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera.
8.
Dagli atti di causa risulta che B._______ ha 27 anni, non è coniugata e
non ha figli. Essa è impiegata presso una casa di moda italiana in
qualità di sarta. Alla luce dei fatti non emergono obblighi di carattere
famigliare o legami professionali al proprio Paese che potrebbero
ostacolare concretamente un'eventuale emigrazione, considerato il fat-
to che l'interessata può lasciare il proprio impiego per un periodo rela-
tivamente lungo. Sebbene i legami professionali possano in una certa
misura spingere la persona interessata a ritornare in Patria, non pos-
sono essere considerati tali da impedirle l'organizzazione di un sog-
giorno più lungo di quanto stabilito, una volta entrata in Svizzera. Viste
le disparità socioeconomiche tra i due Paesi e tenuto conto che la ri-
chiedente non ha stretti legami familiari né professionali, il Tribunale
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giunge alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti non è as-
sicurata.
9.
Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla
base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro
i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente
garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiara-
zioni fornite dal ricorrente in relazione alla presa a carico delle spese
cagionate dal soggiorno auspicato nonché le assicurazioni dell'ospi-
tante secondo le quali l'interessata avrebbe lasciato la Svizzera allo
spirare del visto, non sono tali da impedirle, una volta sul territorio el-
vetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente
(cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre
2005). L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichia-
razioni d'intenzione formulate dal richiedente in merito all'uscita
puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto non lo legano, così come
le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, le quali costituiscono delle
semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici che, in
mancanza di elementi concreti attestanti la volontà di uscire dal
territorio elvetico, non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un
cittadino straniero entro i termini stabiliti.
10.
Ne discende che l'UFM con decisione del 24 settembre 2008 non ha
violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in
data 30 ottobre 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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