Corte II I
C-6632/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Beat Weber, Johannes Frölicher,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del
22 settembre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6632/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera come manovale dal 1967 al 1969, dal 1977 al 1987 e dal
1990 al 1992, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 43). Il 14 marzo 2006,
per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale
(INPS), l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda
tendente ad ottenere una rendita d'invalidità svizzera (doc. 4).
B. Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- il questionario per l'assicurato, del 26 gennaio 2008, dal quale si
evince che egli ha lavorato come operaio edile negli ultimi tre anni, dal
1° gennaio al 9 aprile 2005 e dal 19 giugno al 13 agosto 2007, quando
ha smesso la propria attività per “malattia”, quattro ore quotidiane per
cinque giorni alla settimana, percependo un salario di EUR 8.44 all'ora
e 277.05 al mese (doc. 13),
- il questionario per il datore di lavoro, del 24 gennaio 2008, dal quale
traspare che l'assicurato ha lavorato come manovale, dal 20 giugno al
13 agosto 2007, quando ha cessato la propria attività per “riduzione di
personale”, quattro ore quotidiane, come da contratto di lavoro part-
time, per cinque giorni alla settimana, realizzando un salario di EUR
8.44 all'ora, 277.5 al mese e 1'249.11 all'anno, e che avrebbe potuto
guadagnare, a tempo pieno, un salario di EUR 1460.12 al mese e
17'521.44 all'anno (doc. 14 e 19),
- una cartella clinica relativa ad un ricovero dal 29 maggio al 2 giugno
2001, nel quale sono diagnosticati degli episodi di tachicardia
parossistica sopraventricolare (TPSV), un'ipercolesterolemia di grado
lieve ed una cervicoartrosi (doc. 20),
- una scheda di dimissione ospedaliera, del 5 gennaio 2006, corredata
di una cartella clinica relativa ad un ricovero dal 30 dicembre 2005 al
5 gennaio 2006, nelle quali è posta la diagnosi di dolore precordiale e
di cardiopatia ipertensiva benigna senza insufficienza cardiaca (doc.
21 e 22),
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- un certificato medico del 9 febbraio 2006, in cui è espressa, nel
quadro di uno stato di salute scadente, la diagnosi di cardiopatia
ipertensiva, d'artrosi, di stato ansioso-depressivo e di dislipidemia
(doc. 23),
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. B._______, del
20 aprile 2006, diagnosticante una cardiopatia ipertensiva con
dislipidemia (ipertensione essenziale maligna), un'obesità ed un
versamento articolare al ginocchio sinistro, nella quale è inoltre
precisato che l'assicurato, considerate le sue condizioni di salute
migliorate, è in grado di svolgere regolarmente attività leggere,
essendo controindicati l'umidità, il freddo, il calore, il lavoro notturno, le
frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi, la salita di
piani inclinati e di scale, mentre non può più esercitare a tempo pieno
il suo ultimo mestiere, ed è valutato un grado d'invalidità generale,
secondo il diritto italiano, del 75% (doc. 24),
- una scheda di dimissione clinica, relativa ad un ricovero dal 1° al 15
gennaio 2007, nella quale sono diagnosticate un'emorragia cerebrale
capsulo-talamica destra, un'ipertensione arteriosa, una lieve
ipercolesterolemia ed una bradicardia sinusale (doc. 25),
- un esame elettrocardiografico del 6 marzo 2007, facente stato di un
pregresso ictus da emorragia cerebrale in soggetto iperteso (doc. 26),
- un referto di tomografia computerizzata del cranio, del 9 luglio 2007,
nel quale sono descritti una piccola area di malacia in sede capsulo-
talamina a destra, come da esito di pregressa emorragia, non
apprezzabili lesioni focali a carico del parenchima cerebrale e
cerebellare, un'ipodensità della sostanza bianca periventricolare in
sede dei corni frontali, con un sistema ventricolare in asse e di
ampiezza nella norma (doc. 27),
- un referto radiografico della colonna vertebrale e delle ginocchia, del
16 novembre 2007, diagnosticante una spondilosi osteofitosica con
discopatie intersomatiche ed una gonartrosi bilaterale (doc. 28),
- un esame elettrocardiografico del 30 novembre 2007, facente stato di
un pregresso ictus (doc. 29),
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- un certificato ortopedico del 30 novembre 2007, nel quale è dipinto
un grave quadro degenerativo artrosico con notevole limitazione
funzionale del rachide cervicale e lombare, delle ginocchia e delle
spalle, ed è precisato che l'assicurato non è idoneo a lavoro proficuo
(doc. 30),
- un certificato neurologico del 4 gennaio 2008, di difficile lettura,
facente stato, in particolare, di una pregressa emorragia cerebrale
capsulo-talamica destra (doc. 31).
C.
L'UAIE ha sottoposto la documentazione sopraelencata
all'apprezzamento del proprio servizio medico, nella persona del dott.
C._______. Nel suo rapporto finale del 5 giugno 2008, quest'ultimo ha
posto la diagnosi, con influsso sulla capacità lavorativa, di esiti da
emisindrome sinistra per pregresso ictus cerebrale, di gonartrosi a
sinistra e d'obesità, come pure la diagnosi, ininfluente sulla capacità
lavorativa, di cardiopatia ipertensiva leggera e compensata, ed ha
fissato, a decorrere dal 15 gennaio 2007, un'incapacità lavorativa del
50% per l'ultima attività svolta ed una capacità lavorativa completa in
attività confacenti, in posizione seduta od alternata, non implicanti
lavori pesanti e il trasposto di carichi superiori a 10 kg o lo
spostamento su terreni non piani, quali sorvegliante di parcheggi,
cassiere o venditore di biglietti (doc. 34 e 34.1).
Il 20 giugno 2008 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità.
Come reddito ipotetico da valido per il 2005, l'amministrazione ha
ritenuto un valore di EUR 1'377.15, sulla base dei dati formiti
dall'ultimo datore di lavoro, e, come reddito da invalido, secondo i dati
dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), in attività quali cassiere o
telefonista, ha considerato un valore medio di EUR 1'278.31, ridotto
del 20%, viste le circostanze personali dell'assicurato, ossia EUR
1'022.65. Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha ricavato
una perdita di guadagno del 25.74%, corrispondente ad un grado
d'invalidità del 26% (doc. 35).
D.
Il 25 giugno 2008 l'UAIE ha approntato un progetto di decisione, con il
quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua domanda
d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 36).
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L'assicurato si è opposto a questo progetto, esibendo un referto
relativo ad una tomografia computerizzata dell'encefalo, del 6 agosto
2008, nel quale è riferita una situazione encefalica pressoché invariata
rispetto alla diagnosi descritta nel referto del 9 luglio 2007 (doc. 37).
Pronunciandosi su questo nuovo documento medico il 17 settembre
2008, il dott. C._______ ha constatato che esso non apporta elementi
diagnostici nuovi, confermando che l'apprezzamento del caso rimane
invariato (doc. 39).
Il 22 settembre 2008 l'UAIE ha quindi emanato una decisione,
mediante la quale ha negato all'assicurato il diritto all'ottenimento di
una rendita d'invalidità svizzera (doc. 40).
E.
Contro questa decisione, rappresentato dal Patronato INCA,
l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il
21 ottobre 2008, chiedendo che gli sia accordata una mezza rendita
d'invalidità.
Il 19 novembre 2008 il ricorrente ha prodotto un rapporto neurologico
del dott. D._______, del 7 novembre 2008, nel quale sono riportati un
deterioramento cognitivo moderato con parkinsonismo da esiti di
un'emorragia cerebrale capsulo-talamica destra, un'encefalopatia
vascolare cronica, una sindrome depressivo-ansiosa reattiva, una
cefalea cronica, un epispasmo facciale destro, una cardiopatia
ipertensiva, un diabete mellito di tipo 2, una poliartrosi con gonalgia
sinistra ed una dislipidemia, e nel quale è formulata un'incapacità
lavorativa completa generale.
Con presa di posizione del 2 febbraio 2009, il dott. E._______, medico
dell'UAIE, ha considerato che questo rapporto medico presenta
indubitabilmente dei nuovi elementi diagnostici, ossia un
deterioramento cognitivo, una sindrome depressivo-ansiosa reattiva ed
un diabete mellito di tipo 2, ma che essi non implicano un
cambiamento della capacità lavorativa, concludendo che il ricorrente
dovrebbe, in particolare, cercare di ridurre il proprio peso corporeo e
praticare dello sport (doc. 45).
L'UAIE ha risposto al ricorso il 23 febbraio 2009, chiedendone il rigetto
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con la conseguente conferma della decisione impugnata.
Il ricorrente ha replicato il 20 marzo 2009, riconfermando le proprie
conclusioni.
F.
Con decisione incidentale del 24 marzo 2009, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Un versamento di Fr. 302.- è stato
effettuato il 30 aprile 2009.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
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è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo relativo alle spese processuali è stato versato nel termine
impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
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ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, secondo le nuove disposizioni.
4.
Il ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una mezza
rendita d'invalidità.
5.
Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.
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In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 14
marzo 2006. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 14 marzo 2005 (ossia dodici
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 22 settembre 2008, data della
decisione dell'UAIE. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio
2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3
anni (art. 36 LAI nel tenore valido dal 1° gennaio 2008). A tale fine è
possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
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7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI a partire dal 1°
gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità
inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e
dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione
europea e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
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considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
Pagina 11
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9.
In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in
particolare, dalla perizia E 213 del dott.B._______, medico dell'INPS,
del 20 aprile 2006 (doc. 24), da diversi referti clinici del 2007 (doc. 25
a 28), e dal rapporto del dott. C._______, medico dell'UAIE, del 5
giugno 2008 (doc. 34), risulta, sostanzialmente, la diagnosi di esiti da
emorragia cerebrale capsulo-talamica (emisindrome sinistra per
pregresso ictus cerebrale), di gonartrosi bilaterale, di cardiopatia
ipertensiva, d'obesità e di spondilosi osteofitosica con discopatie
intersomatiche.
Ciò stante, in questa sede, il ricorrente ha prodotto un rapporto
neurologico del dott. D._______, del 7 novembre 2008, che espone la
presenza di altri elementi diagnostici, identificati con un
deterioramento cognitivo moderato accompagnato da parkinsonismo,
a seguito della nota emorragia cerebrale, una sindrome depressivo-
ansiosa reattiva e un diabete mellito di tipo 2. Determinadosi su questo
rapporto il 2 febbraio 2009 (doc. 45), il dott. E._______, medico
dell'UAIE, ha riconosciuto l'attendibilità di queste nuove risultanze
diagnostiche. Ne discende che il collegio giudicante considera pure
queste affezioni come parte integrante della diagnosi determinante in
questa procedura.
10.
10.1 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate
sono di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare.
Così, nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato,
è inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al
31 dicembre 2007), per cui può entrare in considerazione solo la
lettera b della citata norma legale, la quale prevede un termine di
attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% durante almeno un anno.
10.2 A questo proposito, il dott. B._______ ha attestato nella sua
perizia, da un lato, che il ricorrente non è più in grado di svolgere a
tempo pieno il suo ultimo lavoro di manovale, e, dall'altro lato, che egli
può esercitare regolarmente attività leggere, purché al riparo
dall'umidità, dal freddo e dal calore, non implicanti turni notturni,
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frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi, come pure la
salita di piani inclinati e di scale, ed ha fissato cionondimeno un grado
d'invalidità generale, conformemente al diritto italiano, del 75%.
Occorre rilevare che questa valutazione è stata effettuata prima del
ricovero in clinica del ricorrente, dal 1° al 15 gennaio 2007, per
un'emorragia cerebrale (doc. 25).
Dal canto suo, il dott. C._______ ha stabilito, pur tenendo conto della
detta emorragia (ictus), un'incapacità lavorativa del 50% come
manovale ed una capacità lavorativa completa in attività confacenti, in
posizione seduta od alternata, che non implichino lavori pesanti e il
trasporto di carichi superiori a 10 kg o lo spostamento su terreni non
piani, quali sorvegliante di parcheggi, cassiere o venditore di biglietti.
Questa valutazione si fonda però su delle premesse non condivisibili.
Infatti, il dott. C._______, riferendosi alla perizia E 213, ha parlato di
cardiopatia ipertensiva “benigna”, come riportato nella scheda di
dimissione ospedaliera del 5 gennaio 2006 (doc. 22), mentre il dott.
B._______ ha qualificato la detta affezione di “maligna” (doc. 24, p. 8).
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal dott. C._______, non si
può desumere da nessun documento medico all'incarto, e tantomeno
dal questionario per il datore di lavoro, che il ricorrente abbia “si bien
récupéré qu'il a pu reprendre son travail jusqu'au 13 août 2007 ”. Non
convincente è pure l'affermazione “et même à ce moment-là, l'arrêt
était dû à des raisons économiques”, nella misura in cui sussiste una
contraddizione, non risolta all'incarto, fra le indicazioni del ricorrente e
del datore di lavoro, il primo avendo comunicato che la cessazione del
lavoro è intervenuta per “malattia”, il secondo per “riduzione di
personale”, e ciò tanto più che l'attività lavorativa è stata svolta per un
periodo limitato da giugno ad agosto 2007 (doc. 13, 14 e 19).
10.3 Anche la presa di posizione del dott. E._______, del 2 febbraio
2009 (doc. 45), riguardo al rapporto del dott. D._______, difetta di
forza persuasiva sufficiente. Infatti, da un lato, il dott. E._______ ha
ammesso la presenza di nuovi elementi diagnostici, ma, dall'altro lato,
ha rilevato che mancano comunque vari test ed esami, per concludere
senza particolari spiegazioni che “insgesamt liegen zwar neue
medizinische Elemente vor; diese bewirken aber keine Veränderung
der bisher beurteilten Arbeitsunfähigkeit”.
10.4 In aggiunta a quanto precede, è doveroso rilevare che l'ultimo
esame del ricorrente presso un medico dell'INPS risale al 20 aprile
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2006, data della perizia E 213 del dott.B._______, ossia due anni e
cinque mesi prima dell'emissione della decisione impugnata, e che la
documentazione medica prodotta in seguito, di natura specialistica,
non può ovviare all'assenza di una valutazione medica globale e, nel
contempo, particolareggiata dello stato di salute del ricorrente.
11.
Di conseguenza, conformemente alle considerazioni sopraesposte, è
necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione
impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE per complemento d'istruzione.
12.
12.1 Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o
eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità
inferiore. Benché questa disposizione permetta solo eccezionalmente
di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione
prevista è tuttavia giustificata in concreto, se si considerano le
contraddizioni che palesa l'incarto riguardo alla capacità lavorativa e
alla riduzione del grado d'invalidità per circostanze personali.
12.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria per determinare il
grado della capacità lavorativa durante il periodo dal 14 marzo 2005 al
22 settembre 2008 (periodo d'esame giudiziario). A questo fine, l'UAIE
incaricherà l'INPS dell'esecuzione di una nuova perizia medica
particolareggiata E 213, con referti specialistici in neurologia,
cardiologia e medicina interna, che sottoporrà con l'intero incarto al
proprio servizio medico, il quale quantificherà la capacità lavorativa
dettagliando e giustificando le proprie conclusioni. Una volta che il
servizio medico si sarà pronunciato in questo senso, l'UAIE effettuerà
un adeguato e circostanziato raffronto dei redditi, ed emanerà quindi
una nuova decisione impugnabile.
13.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, non sono prelevate spese processuali e l'anticipo versato il
30 aprile 2009, è retrocesso al ricorrente.
Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
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per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per
il tramite di un rappresentante professionale, per cui ha dovuto
sostenere spese indispensabili e relativamente elevate, è giustificato
assegnarli un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.- (art. 7 e segg.
del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 22
settembre 2008 è annullata.
2.
Gli atti sono rinviati all'UAIE, affinché proceda conformemente a
quanto esposto al considerando 12.2.
3.
Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente è rimborsato
l'anticipo di Fr. 302.- versato il 30 aprile 2009.
4.
Al ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-.
5.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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