B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6647/2017
Sen t en z a d e l 2 l u g l i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Viktoria Helfenstein e Caroline Gehring,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia),
rappresentato dall’UCM Associazione Utenti Sanità Pubblica,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; seconda domanda di rendita
(decisione del 18 settembre 2017).
C-6647/2017
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Fatti:
A.
Con decisione del 2 luglio 2013, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità
per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore
di A._______ – cittadino italiano, nato il (…; doc. 2 dell’incarto dell’autorità
inferiore [di seguito, doc. A 2] – una rendita intera d’invalidità svizzera dal
1° gennaio al 30 giugno 2012. Dalla motivazione della decisione risultava
che, in virtù del rapporto del 13 febbraio 2013 del medico SMR, il quale si
era fondato sugli atti dell’incarto dell’assicurazione B._______, l’interes-
sato (affetto da ferite complesse alle dita II-V mano sinistra [a seguito di
infortunio] e sindrome ansioso-depressiva) presentava, fermo restando
una completa incapacità lavorativa in una qualsiasi attività dal 10 gennaio
2011, una capacità al lavoro dell’80% sia nell’attività di muratore sia in
un’attività sostitutiva adeguata dal 2 aprile 2012. Il grado d’invalidità era
pari al 20%, ritenuto che l’interessato avrebbe sfruttato maggiormente la
sua residua capacità di guadagno nell’esercizio dell’attività di muratore
(doc. A 70). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
B.
B.a Il 24 ottobre 2016, l’interessato ha formulato una seconda richiesta
volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invali-
dità, esibendo in particolare dei documenti medici (doc. A 90; v. anche doc.
A 91 e A 96). Dalle carte processuali risulta che sono poi stati prodotti un
rapporto del 3 aprile 2017 del medico curante e la perizia medica E 213 del
3 aprile 2017 (doc. A 108 e A 109).
B.b Nel rapporto dell’8 giugno 2017, il dott. C._______, medico SMR, ha
rilevato che, dal profilo somatico, non vi è stata, nel corso degli anni, alcuna
modifica dello stato di salute. Dal profilo psichico, ha proposto l’effettua-
zione di una perizia (doc. A 117).
B.c Nella perizia psichiatrica del 18 luglio 2017, il dott. D._______, specia-
lista in psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi di disturbo dell’adat-
tamento evoluto in un episodio depressivo di grado lieve ad andamento
cronico (F 32.01). Secondo lo psichiatra, almeno negli ultimi due anni, la
capacità lavorativa dell’interessato è ridotta, per motivi psichici, del 25% in
una qualsiasi attività lucrativa (doc. A 121).
B.d Nel rapporto del 14 agosto 2017, il dott. C._______ ha ritenuto, in virtù
della menzionata perizia, che vi è stato un peggioramento dello stato di
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Pagina 3
salute psichico dell’interessato da diversi anni. Ha concluso per il mede-
simo ad un’incapacità al lavoro del 45% nell’attività di muratore e ad un’in-
capacità al lavoro del 25% in un’attività sostitutiva adeguata da gennaio del
2013 (doc. A 122).
B.e Con decisione del 18 settembre 2017 (doc. A 136), che ha fatto seguito
ad un progetto di decisione del 30 agosto 2017 (doc. A 125) e ad uno scritto
d’opposizione del 2 ottobre 2017 (doc. A 126), l’UAIE ha respinto la do-
manda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità. Ha osser-
vato che dalle carte processuali, in particolare dalla perizia psichiatrica del
luglio 2017, risulta che, da gennaio del 2013, vi è stato un peggioramento
dello stato di salute dell’interessato e che il medesimo presenta un’inabilità
lavorativa del 45% nell’attività di muratore e del 25% in un’attività sostitutiva
adeguata, ciò che conduce ad un grado d’invalidità del 29% (doc. A 123),
che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità svizzera.
C.
C.a Il 23 novembre 2017, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale conto la decisione dell’UAIE del 18 settem-
bre 2017 mediante il quale ha chiesto l’accoglimento del gravame, l’annul-
lamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di una rendita d’in-
validità per un grado d’invalidità del 50%. Ha segnalato che vi è stato un
peggioramento del suo stato di salute. In particolare, ha precisato che, se-
condo il certificato psichiatrico del 7 novembre 2016 del dott. E._______,
specialista neurologo, psichiatra e psicoterapeuta, e la relazione psichia-
trica del 16 novembre 2017 del dott. F._______, specialista in psichiatria e
psicoterapia, allegati in copia, i disturbi alla mano sinistra di cui è affetto e
la sindrome depressiva nonché la sindrome da disadattamento di cui soffre
comportano una completa inabilità lavorativa nell’attività di muratore ed
un’inabilità al lavoro del 50% in un’attività confacente allo stato di salute
(doc. TAF 1). L’8 gennaio 2018, l’interessato ha versato l’anticipo spese
(doc. TAF 2 a 4).
C.b Con risposta al ricorso del 22 febbraio 2018, l’UAIE ha proposto la
reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato
al preavviso dell’Ufficio AI del Cantone G._______ del 19 febbraio 2018,
secondo il quale, in virtù del rapporto dell’agosto 2017 del medico SMR,
che, a sua volta, si è fondato sulla perizia psichiatrica del luglio 2017 (come
pure sul rapporto di visita medica del gennaio 2013 del dott. H._______,
specialista in chirurgia della mano [medico incaricato dall’assicurazione
C-6647/2017
Pagina 4
B._______]), l’interessato presenta una capacità al lavoro del 75% in un’at-
tività sostitutiva adeguata da gennaio del 2013. Detto Ufficio ha poi preci-
sato che il rapporto psichiatrico del 16 novembre 2017 esibito in sede di
ricorso pone una diversa diagnosi, ma fa stato di un quadro clinico e di una
terapia farmacologica invariati e non riferisce di alcuna sostanziale modi-
fica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale del luglio 2017 (v.
l’annotazione del 13 febbraio 2018 del medico SMR). Infine, l’Ufficio AI ha
confermato che il grado d’invalidità è pari al 29%, ciò che esclude il ricono-
scimento del diritto ad una rendita d’invalidità svizzera (doc. TAF 6).
C.c Nella replica del 4 aprile 2018, l’interessato ha ribadito che, secondo il
certificato psichiatrico del 26 marzo 2018 del dott. E._______, allegato in
copia, il suo stato di salute è peggiorato ed egli è inabile al lavoro almeno
nella misura del 50% (doc. TAF 9).
C.d Nella duplica del 30 aprile 2018, l’UAIE ha nuovamente proposto la
reiezione del ricorso e rinviato alla presa di posizione dell’Ufficio AI del Can-
tone G._______ del 27 aprile 2018, secondo cui il certificato psichiatrico
del 26 marzo 2018, sottoposto ad esame del proprio servizio medico (v.
l’annotazione del 25 aprile 2018 del medico SMR), non apporta nuovi ele-
menti clinici suscettibili di modificare la valutazione clinico-lavorativa dell’in-
teressato (doc. TAF 11).
C.e In una presa di posizione dell’11 giugno 2018, l’interessato si è nuova-
mente riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso
del 23 novembre 2017 ed alla replica del 4 aprile 2018 (doc. TAF 14), scritto
di osservazioni che è poi stato trasmesso all’autorità inferiore per cono-
scenza con provvedimento del 19 giugno 2018 (doc. TAF 15).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
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Pagina 5
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva-
mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla
legge (art. 52 PA). Esso è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
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Pagina 6
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 (sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016
consid. 4.2 e relativi riferimenti).
2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti; 129 V 1 consid. 1.2). La
domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 24 ottobre 2016, al
caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 6a revisione
della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
3.2 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de-
cisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al mo-
mento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia
conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla deci-
sione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini
se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono su-
scettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta
decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio
2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2;
DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
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Pagina 7
4.
4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI).
4.2 Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equi-
librato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fi-
sica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato
alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considera-
zione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività
(art. 6 LPGA).
4.3 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
4.4 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con-
suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve-
dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in-
capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva-
lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
4.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF
9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17
gennaio 2011 consid. 3 e relativi riferimenti). In base all'art. 16 LPGA, ap-
plicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio-
nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione
di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
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Pagina 8
4.6 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente
incapacità lavorativa.
5.
5.1 Dal momento che è entrata nel merito della seconda domanda di ren-
dita d’invalidità presentata dal ricorrente, all'autorità inferiore incombeva, in
analogia ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA, di esaminare se tra la
situazione esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato
che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita, nel caso
concreto al 2 luglio 2013, e la situazione al momento della nuova decisione
qui impugnata, in concreto al 18 settembre 2017, è intervenuta una modi-
fica significativa del grado d'invalidità (sentenze del TF 9C_421/2014 del
21 luglio 2014 consid. 3 e 9C_418/2010 del 29 agosto 2011 consid. 4.2 e
4.3).
5.2 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il
cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac-
cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
5.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
5.4 Costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica
rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invali-
dità e, quindi, sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere
soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato
di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue con-
seguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento signi-
ficativo (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
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Pagina 9
6.
6.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3).
6.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 e relativi riferimenti; 125 V 351
[sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr.
DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]).
6.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, esse contengono considera-
zioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto
di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di
una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono
atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione. Giova altresì rilevare come debba essere conside-
rato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono
tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei par-
ticolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e
relativi riferimenti).
6.4 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale
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Pagina 10
sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011 consid. 7.2 e relativi riferimenti).
7.
Nel caso in esame, per quanto emerge dalle carte processuali al loro stato
attuale e per i motivi indicati di seguito, non è possibile determinarsi con il
necessario grado della verosimiglianza preponderante sulle affezioni di cui
soffre il ricorrente rispettivamente sulla loro incidenza sulla residua capa-
cità lavorativa.
7.1 Questo Tribunale rileva che, nel febbraio 2012, l’insorgente è stato sot-
toposto ad una visita medica da parte del dott. H._______, specialista in
chirurgia della mano (medico incaricato dall’assicurazione B._______).
All’esame clinico, erano stati rilevati segnatamente dei movimenti delle ar-
ticolazioni rimaste dalle dita da II a V soddisfacenti, ipersensibilità dorsale
al dito II, ai monconi delle dita III e IV ed alla falange distale del dito V.
Persistevano i dolori, specialmente all’esposizione al freddo, al dito V, ai
monconi delle dita III e IV ed alla falange distale del dito II della mano sini-
stra. L’assicurato lamentava anche dolori alla spalla sinistra. Il medico
aveva posto la diagnosi di ferite complesse alle dita II, III, IV e V della mano
sinistra (a seguito di infortunio professionale) e ritenuto esigibile, dal 2
aprile 2012, l’esercizio dell’attività di muratore-carpentiere nella misura
dell’80% (v. il rapporto di visita medica del 21 marzo 2012 [doc. 41 dell’in-
carto dell’assicurazione B._______ {di seguito, doc. B 41}]). Dal profilo psi-
chico, nel rapporto psichiatrico del 6 febbraio 2012 (doc. B 40), il dott.
I._______, specialista in psichiatria e psicoterapia (medico incaricato
dall’assicurazione B._______) ha indicato che l’assicurato era affetto da un
disturbo dell’adattamento con lieve reazione ansiosa (F 43.22) in relazione
con difficoltà socio-esistenziali e famigliari. I sentimenti e i disturbi lamentati
(soggettivamente, egli si sentiva abbattuto, stanco e preoccupato per il suo
futuro) corrispondevano a modalità reattive legate alla sua situazione so-
cio-esistenziale-finanziaria. Non era ravvisabile alcun segno di un disturbo
affettivo, alcun rallentamento psico-motorio, alcun segno di uno stato di
ansia, alcuna affettività coartata, alcun segno di anedonia o ritiro sociale.
Secondo il medico, l’assicurato non presentava un quadro psico-patologico
di rilevanza clinica tale da impedirgli l’esercizio di un’attività lavorativa con-
facente ad eventuali limiti funzionali (riscontrati) a livello ortopedico.
7.2 Nell’ambito della nuova domanda di rendita in esame, nella perizia psi-
chiatrica del 18 luglio 2017 (doc. A 121; perizia su cui è basata l’impugnata
decisione del settembre 2017), il dott. D._______ ha segnalato che l’assi-
curato, pur avendo difficoltà nel rievocare l’evento dell’infortunio sul lavoro,
C-6647/2017
Pagina 11
non presenta né evitamenti di attività correlate alla dinamica dell’infortunio
né uno stato di allarme continuo. Questo permette di escludere la presenza
di un disturbo postraumatico da stress, anche se si è sviluppata una sin-
drome da disadattamento che ha portato ad una presa a carico psichiatrica
e psicofarmacologica. La farmacoterapia ha permesso di limitare la com-
ponente ansiosa e in parte neurovegetativa, ma non sembra aver influito
sull’umore che progressivamente è apparso sempre più deflesso così
come sulla sensazione di malessere generale che perdura ormai da molti
anni. Nel tempo sembrano essersi aggiunte una componente abulica e al-
cuni sintomi cognitivi della depressione con circadianità, perdita della li-
bido, infuturazione negativa ed una maggior passività depressiva che per-
mettono di determinare, almeno negli ultimi due anni, la presenza di un
episodio depressivo maggiore seppure di grado lieve. Il divorzio, la man-
canza di un lavoro e di un’attività, il vivere da solo e la lontananza dalla
famiglia di origine hanno contribuito alla cronicizzazione della sindrome da
disadattamento e, nel tempo, allo sviluppo dell’episodio depressivo. L’as-
sicurato continua a presentare sintomi depressivi con una farmacoterapia
a dosaggi adeguati e non vi è mai stata remissione benché la terapia sia
stata iniziata già alla fine del 2011. Esistono tuttavia ancora numerose ri-
sorse; la componente abulica non è pervasiva, i vissuti di vergogna favori-
scono una spinta a tentare di riciclarsi in attività confacenti alla limitazione
somatica, anche se flessibilità, capacità di adattamento e persistenza ap-
paiono lievemente inficiate dalla patologia depressiva. L’assicurato pre-
senta un rispetto delle regole, una capacità di organizzazione e di integra-
zione nel gruppo buoni ed anche l’assertività non appare compromessa in
modo grave. Il dott. D._______ ha posto la diagnosi di disturbo dell’adatta-
mento evoluto in un episodio depressivo di grado lieve ad andamento cro-
nico (F 32.01). Secondo lo specialista, almeno negli ultimi due anni, la ca-
pacità lavorativa dell’assicurato, per motivi psichiatrici, è ridotta del 25%
(diminuzione del rendimento) in ogni attività.
7.2.1 Ora, è incontestato in questa sede – anche dal medico SMR dott.
C._______ (cfr. rapporto del 14 agosto 2017 [doc. A 122]) – che vi è certa-
mente stato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente dal profilo
psichiatrico rispetto alla situazione esistente al momento della decisione
del 2 luglio 2013 sulla prima domanda di rendita AI.
7.2.2 Sussiste tuttavia qualche dubbio sul momento in cui tale peggiora-
mento è intervenuto rispettivamente sull’incidenza di tale peggioramento
sulla residua capacità lavorativa del ricorrente.
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Pagina 12
7.2.2.1 Da un lato, il medico SMR ha reputato di poter ravvisare, in virtù
della succitata perizia psichiatrica del dott. D._______, un peggioramento
significativo dello stato di salute del ricorrente a far tempo da gennaio del
2013. A tal proposito, va però rilevato che lo psichiatra dott. D._______ non
ha accennato ad alcun peggioramento dello stato di salute che sarebbe
intervenuto nel gennaio del 2013. Il perito stesso ha infatti sottolineato che
la limitazione della capacità lavorativa potrebbe essere stimata al massimo
in un 25% a partire almeno da un paio di anni (dal giorno dell’effettuazione
della perizia, che nel caso in esame è basata su due colloqui svolti il 13 e
18 luglio 2017), precisando altresì che la datazione del momento dell’inter-
venuto peggioramento risulta complessa poiché vi è stato, a partire dal
2012, uno scivolamento graduale nell’episodio depressivo maggiore.
7.2.2.2 Dall’altro lato, la valutazione del medico SMR dott. C._______ non
è altresì sufficientemente motivata sulle ragioni che lo spingono a ritenere
un’incapacità al lavoro dell’insorgente a decorrere da gennaio 2013 del
45% nella precedente attività di muratore – che appare fondata sull’addi-
zione fra l’incapacità al lavoro del 20% come accertata (nella precedente
procedura), nel rapporto di visita in chirurgia della mano del 21 marzo 2012
(doc. B 41), e l’incapacità al lavoro del 25% come esposta nella perizia
psichiatrica del dott. D._______ – ma solamente del 25% in un’attività so-
stitutiva adeguata, allorquando, nel febbraio del 2013, un altro medico
SMR, il dott. J._______, aveva riconosciuto un’incapacità al lavoro del 20%
anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva adeguata per le sole conse-
guenze dell’infortunio alla mano (doc. A 60; v. anche doc. A 68), senza che
sussistessero allora patologie psichiatriche aventi incidenza sulla residua
capacità lavorativa (v. anche il rapporto psichiatrico del dott. I._______ del
6 febbraio 2012 [doc. B 40]), come invece risulta infine dalla perizia psi-
chiatrica del dott. D._______ del 18 luglio 2017. Anche se un’addizione
delle rispettive incapacità lavorative non costituisce chiaramente un auto-
matismo, occorre non di meno che il medico che effettua una valutazione
complessiva dell’incidenza sulla residua capacità lavorativa delle differenti
affezioni del ricorrente spieghi in modo intelligibile e convincente per quale
ragione ritiene giustificata un’addizione delle diverse incapacità lavorative
per quanto attiene alla procedente attività, ma ingiustificata per un’attività
sostitutiva adeguata, ciò che però il medico SMR dott. C._______ non ha
fatto nel caso concreto nel suo rapporto del 14 agosto 2017, senza che
una tale motivazione risulti altrimenti dalla decisione impugnata.
7.3 Giova altresì rilevare che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modifica dello
stato di salute suscettibile di incidere in procedura di revisione sulla residua
C-6647/2017
Pagina 13
capacità lavorativa – come nel caso di specie perlomeno dal profilo psi-
chico – il grado d’invalidità deve essere stabilito nuovamente, e libera-
mente, sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, dunque
pure senza vincoli a precedenti valutazioni dell’invalidità (DTF 141 V 9 e
relativi riferimenti). Da questo profilo, nell’ambito della nuova domanda di
rendita qui in esame, una volta constatato il peggioramento (certo) dello
stato di salute psichico del ricorrente, non era consentito all’autorità infe-
riore di decidere la pratica senza effettuare un nuovo esame d’insieme
delle differenti patologie di cui soffre indubitabilmente l’insorgente mede-
simo. Da questo profilo non è sufficiente che il medico SMR dott.
C._______, nel suo rapporto dell’8 giugno 2017 (doc. A 117), si limiti a rile-
vare che “la questione somatica risulta di pertinenza B._______ e non ha
subito modifiche” nel corso degli anni. Al di là dell’incoerenza “interna” di
queste due affermazioni fra loro, non è infatti dato sapere, in virtù delle
risultanze processuali, per quale motivo il dott. C._______ non abbia rite-
nuto necessaria l’effettuazione di una perizia interdisciplinare compren-
dente una valutazione reumatologica/ortopedica/neurologica, in relazione
segnatamente all’infortunio alla mano, e psichiatrica. La necessità, a 4 anni
di distanza dal momento in cui nel 2013 è stata accordata una rendita intera
al ricorrente (per un periodo di 6 mesi) sulla base dell’infortunio con ferite
complesse alle dita II, III, IV e V alla mano sinistra, di effettuare una perizia
sullo stato di salute somatico appariva tanto più necessaria ove solo si rilevi
che il rapporto neurologico dell’8 ottobre 2016 riferisce di algie e disestesie
in corrispondenza delle dita amputate (doc. A 90) e che nella perizia E 213
del 3 aprile 2017 è evidenziata la presenza di parestesie a livello delle dita
amputate, iperestesie dolorose e eccessiva sensibilità al freddo (alle dita
amputate; doc. A 109). Peraltro, anche nel 2013, era stata effettuata una
visita medica della mano sinistra, ove era stato appurato che persistevano
i dolori da iperpatia in particolare ai monconi delle dita III e IV risalenti lungo
il braccio fino alla spalla e che non era subentrata l’auspicata assuefazione
(ai dolori; doc. B 42). Basti al proposito ancora rilevare che, secondo una
costante giurisprudenza del Tribunale federale, non è sufficiente esami-
nare le affezioni di cui soffre un assicurato mediante perizie isolate (cfr.
sentenza del TF 9C_235/2013 del 10 settembre 2013 consid. 3.2 con rinvii
e sentenza del TAF C-15/2015 del 18 febbraio 2019 consid. 11.1), tanto
meno, come è stato fatto nel caso concreto, basandosi su rapporti (sulle
conseguenze delle patologie alla mano) risalenti ad una precedente proce-
dura AI conclusasi con decisione del 2 luglio 2013.
8.
Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un
C-6647/2017
Pagina 14
insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il diritto
federale ed incorre nell’annullamento.
9.
9.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito
o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-6273/2014 del 25 ottobre 2016
consid. 9.2). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti
sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti; DTF 126 II 43; 125 II 326). Tale non è il caso nella pre-
sente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.
9.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la
stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente e a
emanare una nuova decisione. L’autorità inferiore dovrà in particolare far
effettuare una perizia interdisciplinare in reumatologia-ortopedia-neurolo-
gia (chirurgia della mano) e psichiatria, da svolgersi in Svizzera, non es-
sendo sufficiente, come già indicato, esaminare le affezioni di cui soffre un
assicurato mediante perizie isolate (cfr. consid. 7.3 del presente giudizio
con rinvii). Va altresì pure rilevato che secondo la più recente giurispru-
denza, la capacità lavorativa esigibile da una persona che soffre di disturbi
depressivi anche di grado da leggero a medio deve essere valutata sulla
base di una visione d’insieme, nell’ambito di una procedura d’accertamento
dei fatti strutturata fondata su indicatori atta a stabilire, da un lato, i fattori
invalidanti e, dall’altro, le risorse della persona (DTF 143 V 409; 141 V 281).
Giova in tale ambito ancora rilevare che l’insorgente soffre di una sindrome
depressiva ricorrente di entità medio-grave (F 33.1/2 [cfr. certificato dello
psichiatra dott. E._______ del 7 novembre 2016 {allegato al doc. TAF 1}])
e che nel certificato psichiatrico del 26 marzo 2018, sempre del dott.
E._______ (allegato al doc. TAF 9), è indicato che l’insorgente non appare
in grado di avere un benché minimo programma esistenziale futuro. Questi
rapporti, certo redatti dopo che è stata effettuata la perizia psichiatrica del
luglio 2017, forniscono degli indizi su una situazione medica (disturbo de-
pressivo) che potrebbe essersi modificata ulteriormente nel tempo. Per il
resto, e a seconda del risultato della citata perizia interdisciplinare, l'UAIE
dovrà pure effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base delle
possibili attività sostitutive adeguate ritenute.
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9.3 Peraltro, stante le premesse, nulla – neppure la più recente giurispru-
denza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il
consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per
completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti
complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di
causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo
stato di salute del ricorrente e sull’incidenza delle affezioni di cui soffre sulla
residua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si
giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della
doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie,
è richiesto un accertamento peritale interdisciplinare in ambiti che non sono
stati (o comunque insufficientemente) chiariti nella procedura di prima
istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell’emanazione della
decisione litigiosa, gli elementi per dovere agire in tal senso essendo già
presenti agli atti di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in partico-
lare, anche il consid. 7.3 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale fede-
rale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA non-
ché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS
273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi-
nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le
valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti
non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche li-
mitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'am-
ministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui mede-
simo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha
per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un sif-
fatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha
proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in
caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari ac-
certamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid.
2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C-3038/2016 del 2 aprile 2019
consid. 12).
9.4 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento del ri-
corrente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 18 settembre 2017 l'autorità inferiore ha
considerato che l'insorgente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello
pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che co-
stituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di
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specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Non era pertanto ne-
cessario conferire al ricorrente la facoltà di ritirare il proprio gravame.
10.
10.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
800.-, versato l’8 gennaio 2018, sarà restituito al ricorrente allorquando la
presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
10.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripeti-
bili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in
assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF)
in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario, limitato, svolto dal
rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del
18 settembre 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af-
finché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova deci-
sione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 800.-, corrisposto l’8
gennaio 2018, sarà restituito al ricorrente allorquando il presente giudizio
sarà cresciuto in giudicato.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Pagina 18
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Il termine è
reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale
oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art.
48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: