Corte II I
C-6649/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Alberto Meuli, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, patrocinata dall'avv. Lotti Sigg Bonazzi,
Theaterstrasse 3, casella postale 2336, 8401 Winterthur,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del
15 settembre 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6649/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata, ha lavorato in
Svizzera a partire dal 1993 (come aiuto cucina in un ospedale),
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo. In data 16
marzo 1994, in un infortunio sulle scale, si è ferita al polso destro
(frattura dello stiloide ulnare). Maggiori accertamenti permisero di
porre in luce dei danni ai ligamenti locali. La nominata non ha più
ripreso il suo precedente lavoro e, in data 14 maggio 1996, ha
formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Dopo investigazioni mediche
approfondite (segnatamente una visita presso il ZMB di Basilea nel
maggio 1998, rapporto del 12 giugno seguente, doc. 43), con
decisione del 1° giugno 1999, l'Ufficio AI del Cantone di Zurigo ha
respinto la domanda di rendita per carenza d'invalidità di livello
pensionabile. L'interessata ha impugnato il suddetto provvedimento
amministrativo innanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali del
Cantone di Zurigo (TCA). Dopo ulteriori indagini sanitarie
(segnatamente una perizia presso la Schultess Klinik di Zurigo, Dott.
Herren, 2 ottobre 2001, doc. 111), con giudizio del 31 maggio 2002,
detta autorità giudiziaria ha parzialmente accolto il gravame ed ha
riconosciuto il diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° maggio 1995 al 31 maggio 1996 e dal 1° giugno 1996
il diritto alla mezza rendita AI per un grado d'invalidità del 60.45%
(doc. 118, p. 22 consid. 9). Con decisione del 13 dicembre 2002,
l'Ufficio AI del Cantone Zurigo ha accordato le prestazioni secondo
quanto disposto dal Tribunale cantonale (doc. 121, 129-131).
Si osserva che l'assicuratore infortuni (Zurigo assicurazioni), con
decisione del 16 marzo 1994, aveva riconosciuto in favore della
propria assicurata un diritto alla rendita pari ad un grado d'invalidità
del 25.45% (doc. 1-151).
B.
Con il rimpatrio dell'interessata, i pagamenti delle prestazioni sono
stati ripresi, per competenza, dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAI; ora, Ufficio dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) a decorrere dal 13 agosto
2003 (doc. 152).
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C-6649/2009
Nell'ottobre 2004, l'amministrazione ha avviato la prevista procedura di
revisione del diritto alla rendita (doc. 158), la quale non ha posto in
luce sostanziali mutamenti della capacità di lavoro. Il 1° gennaio 2004,
è entrata in vigore una modifica legislativa che, fra l'altro, prevedeva il
diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione AI con un grado
d'invalidità di almeno il 60%. Il tasso d'invalidità dell'assicurata
essendo del 60%, con decisione del 21 marzo 2005, l'UAIE ha erogato
in favore della nominata tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità con decorrenza 1° gennaio 2004 (doc. 169).
C.
In data 21 aprile 2008, l'UAIE ha avviato una seconda procedura di
revisione del diritto alla rendita (doc. 174).
Nel questionario per la revisione della rendita AI la nominata fa
presente di non avere più svolto attività lucrativa dopo il rimpatrio (doc.
182). Nel questionario per assicurati occupati nell'economia
domestica, sottoscritto il 27 ottobre 2008, l'assicurata annota di essere
in grado di svolgere solo una parte dei lavori di casa (doc. 181).
La richiedente è stata vistata il 4 luglio 2008 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Torino, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di pregressa frattura
accidentale polso destro, sindrome depressiva ed ha posto un tasso
d'invalidità del 25% (doc. 177). La nominata è stata di nuovo visitata
presso gli stessi servizi il 29 dicembre 2008; è stata ritenuta la
diagnosi di modica limitazione del polso destro e della spalla sinistra,
sindrome ansioso depressiva reattiva ed è stato posto un tasso
d'invalidità del 20% (doc. 184). Sono stati esibiti i risultati di una visita
ortopedica del 18 dicembre 2008 (doc. 189).
Nella sua relazione del 29 marzo 2009, la Dott.ssa Meyer (doc. 195),
dell'UAIE, dopo avere ripreso la diagnosi sopra riferita, ha constatato
che la capacità al lavoro dell'interessata sia in ambito casalingo che in
attività lucrativa non implicanti un sovraccarico e/o abilità al polso
destro, è migliorata sensibilmente. Il sanitario interpellato ammette
comunque ancora un tasso d'invalidità del 40% nell'ambito casalingo e
in attività di sostituzione da dicembre 2008. Chiamata dall'UAIE a
precisare in che cosa consistesse il miglioramento (doc. 196), la
Dott.ssa Meyer, nella sua relazione del 28 aprile 2009, ha spiegato
che sia le doglianze soggettive che le risultanze cliniche (funzionalità,
limitazioni specifiche) sono da considerare migliorate (doc. 197).
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L'incarto è stato sottoposto alla Dott.ssa Sereni-Keller, dell'UAIE. Nella
sua relazione del 26 maggio 2009 anche lei si è espressa per un
miglioramento evidente della capacità dell'assicurata di svolgere le sue
mansioni domestiche. Infatti, I'educazione dapprima di uno e poi di
due figli – nati rispettivamente nel 1995 e 1997 – con il tempo è
diventata meno impegnativa. Anche clinicamente vi sarebbe un netto
miglioramento, del resto progressivamente confermato dai sanitari
dell'INPS (con gradi d'invalidità che passano dal 35% al 25% ed infine
al 20%). La Dott.ssa Sereni-Keller fornisce poi un elenco di attività che
l'interessata potrebbe ora svolgere (doc. 201).
L'amministrazione ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi
applicando il metodo cosiddetto misto (50% come casalinga, 50%
come persona esercitante un'attività lucrativa) e ponendo un tasso
d'invalidità del 40%. Ne risulta un'invalidità del 43% da dicembre 2008.
In questo calcolo, il salario dopo l'invalidità è stato ulteriormente
ridotto del 10% per tenere conto della situazione personale
dell'assicurata (doc. 203).
Con progetto di decisione del 16 giugno 2009, l'UAIE ha informato
l'interessata che la prestazione in corso, ossia tre quarti di rendita AI,
sarebbe stata ridotta ad un quarto di rendita e l'ha invitata a
pronunciarsi in merito (doc. 204).
Con scritto del 28 luglio 2009 (doc. 209), l'assicurata si è opposta a
tale progetto producendo un breve referto dell'ortopedico Dott. Pitta
del 28 luglio 2009 attestante la nota diagnosi di esiti di frattura dello
stiloide ulnare destro con sub-lussazione ulno-carpica al polso
provocante dolorabilità e riduzione della forza locali. Esibisce inoltre un
referto di risonanza magnetica del polso destro del 20 luglio 2009
(doc. 206, 208).
L'incarto è stato risottoposto in esame alla Dott.ssa Sereni-Keller, la
quale, nella relazione del 19 agosto 2009, si è riconfermata nelle sue
precedenti considerazioni (doc. 211).
Mediante decisione del 15 settembre 2009, notificata il 25 settembre
(doc. 215), l'UAIE ha ridotto la prestazione AI ad un quarto di rendita a
decorrere dal 1° novembre successivo (doc. 213).
D.
Con il ricorso depositato il 22 ottobre 2009, A._______, regolarmente
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rappresentata dall'avv. Sigg Bonazzi, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il ripristino del diritto a tre quarti di rendita AI. Chiede
inoltre l'assistenza giudiziaria.
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'11 febbraio 2010, l'UAIE ha
proposto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
Con ordinanza del 15 febbraio 2010, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a compilare la domanda di
assistenza giudiziaria ed a prendere posizione in merito alla risposta
dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo.
Dopo aver preso atto del formulario compilato per la domanda di
"gratuito patrocinio" e la documentazione annessa, il TAF, con
decisione incidentale dell'11 maggio 2010, ha accolto tale richiesta
designando l'avv. Sigg Bonazzi come rappresentante d'ufficio.
Con replica del 14 giugno 2010, la ricorrente ha contestato sia il
miglioramento della sua capacità di lavoro, sia il calcolo comparativo
dei redditi effettuato dall'amministrazione. Chiede inoltre che la
procedura sia continuata in lingua tedesca.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
Pagina 5
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2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
2.4 La parte ricorrente, con la replica del 14 giugno 2010, ha chiesto
che il giudizio sia redatto in tedesco, dal momento che gran parte degli
atti relativi alla concessione della rendita AI sono in lingua tedesca.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante
la lingua della decisione impugnata; se le parti utilizzano un'altra
lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Ora, la
decisione impugnata relativa alla procedura di revisione è redatta in
italiano e, peraltro, la lingua di procedura utilizzata dall'UAIE a partire
dal rimpatrio dell'assicurata è stata anche l'italiano. A prescindere dal
fatto che la domanda è stata presentata solo in sede di replica, non vi
è motivo nel caso di specie per derogare alla regola principale
secondo la quale la sentenza è redatta nella lingua della decisione
impugnata.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
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relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF
130 V 445 consid. 1.2).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 15 settembre 2009, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
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C-6649/2009
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V citata).
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede. Deve essere aggiunto che fino al 31 dicembre 2003, la legge
prevedeva il diritto alla mezza rendita AI con un tasso d'invalidità del
50% ed il diritto alla rendita intera con un grado d'invalidità dei due
terzi almeno (66.67%). Non era previsto il diritto ai tre quarti di rendita.
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; c. al termine di questo anno è invalido almeno al
40%.
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
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parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile.
5.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica o psichica non esercitavano
un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono
considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie
mansioni consuete.
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961 [OAI, RS 831.201]).
6.2 Se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di
svolgere mansioni consuete migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del
diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole,
e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
6.3 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
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quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 113 V 275 consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto
della revisione non deve costituire una base legale che possa
giustificare un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr.
anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
6.4 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
7.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato
in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima
decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF
133 V 108 consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra la decisione del
13 dicembre 2002, con la quale l'Ufficio AI del Cantone di Zurigo, in
seguito a sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali,
ha erogato in favore dell'assicurata una rendita intera AI a decorrere
dal 1° maggio 1995 al 31 maggio 1996 e una mezza rendita AI dal 1°
giugno 1996 in poi, fino al 15 settembre 2009, data della decisione
impugnata. Deve essere ricordato che l'Ufficio AI cantonale aveva
ammesso un tasso d'invalidità del 53% dal 1° giugno 1996 e del 60%
dal 1° marzo 1998. Tuttavia, con decisione del 21 marzo 2005, l'UAIE
ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita a partire dal 1° gennaio
2004 in seguito alla 5a revisione della LAI. Quest'ultima decisione non
costituisce tuttavia una decisione che ha esaminato materialmente il
diritto alla rendita come lo richiede la giurisprudenza sopracitata.
8.
8.1 L'interessata non ha più lavorato dopo il rimpatrio (doc. 182). Ora,
la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
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giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.2 L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28a cpv. 2 LAI). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità
(metodo specifico).
8.3 Va precisato che secondo l'art. 28a cpv. 3 LAI (in vigore dal 1°
gennaio 2008) qualora l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a tempo
parziale, o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità,
per questa parte, è determinata secondo l'art. 16 LPGA. Se, inoltre,
svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2 (cfr. considerando 8.2). In tal caso,
occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
Pagina 11
C-6649/2009
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello
svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei
due ambiti (metodo misto).
8.4 Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione
dell'invalidità di una persona assicurata che non esercita più un'attività
lucrativa si deve esaminare quale sarebbe stata l'attività esercitata se
non fosse subentrata l'invalidità. In altre parole, lo statuto
dell'assicurata viene determinato valutando se la stessa da sana,
quindi se non fosse subentrato il danno alla salute, avrebbe
consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia domestica o ad
un'occupazione remunerata e questo tenendo conto dell'evoluzione
della situazione fino all'emanazione della decisione impugnata.
L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa ove tale
eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare,
sociale ed economica con un grado di verosimiglianza preponderante
(DTF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b).
8.5 Nella specie dev'essere rilevato che l'Ufficio AI del Cantone di
Zurigo aveva applicato il metodo misto e ciò conformemente a quanto
disposto dal Tribunale cantonale con sentenza del 31 maggio 2002.
L'autorità giudiziaria cantonale aveva ritenuto che la parte dedicata
alle mansioni domestiche sarebbe aumentata con la nascita della
seconda figlia avvenuta il 25 novembre 1997 dal 23% (il tasso di
occupazione prima della nascita della seconda figlia essendo del 77%)
al 50% (cfr. nel dettaglio il riassunto dell'UAIE doc. 193/194). Secondo
il Tribunale cantonale, la nascita del secondo figlio avrebbe comportato
un maggiore impegno nell'economia domestica.
Nell'ambito della presente procedura di revisione, l'amministrazione ha
applicato il metodo misto basandosi come in precedenza sul fatto che
la parte consacrata all'economia domestica è sempre del 50%, mentre
il 50% rimanente sarebbe stato consacrato a un'attività lucrativa. Tale
modo di procedere è tutelabile e del resto non è contestato dalla parte
ricorrente. Peraltro, la composizione familiare non è cambiata negli
ultimi anni.
9.
9.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla rendita intera AI l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla
quale traspariva che l'assicurata era portatrice di dolori cronici al polso
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destro in esiti di frattura del disco articolare destro, frattura incompleta
(fissura) dello stiloide ulnare (visibile artrograficamente) destro guarita,
lesione parziale (visibile artrograficamente) dei ligamenti scafo-lunati
senza ripercussioni di instabilità, disturbi secondari alla spalla sinistra
con minimi segni di impingment sub-acromiale rilevabili solo a livello
sonografico. L'assicurata venne visitata sia presso il centro ZMB
(rapporto del 12 luglio 1998, doc. 43), sia presso la Schultess Klinik di
Zurigo (rapporto del 2 ottobre 2001, doc. 111).
9.2 Al momento della revisione in esame in base ai documenti giunti
dall'INPS è stata posta la diagnosi di pregressa frattura accidentale
polso destro (frattura di Colles), sindrome depressiva (cfr. perizia
medica particolareggiata del 4 luglio 2008, doc. 177). La perizia
medica particolareggiata del 29 dicembre 2008 (doc. 184) indica in
diagnosi una modica limitazione funzionale del polso destro e della
spalla sinistra, sindrome ansiosa-reattiva.
10.
10.1 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS, nella sua prima relazione del 4 luglio
2008 (E 213, doc. 177) pone un tasso d'invalidità del 25% annotando
che le condizioni di salute dell'interessata sono migliorate. Detto
medico (Dott. Sanna), peraltro, non ritiene opportuni ulteriori
accertamenti data l'inconsistenza del danno invalidante. La perizia (E
213) del 29 dicembre 2008 (Dott. Bologna) rileva un tasso d'invalidità
del 20% e pure annota un miglioramento delle condizioni
dell'assicurata. Va precisato che verosimilmente questi sanitari si
riferiscono ad una precedente visita (E 213) del 25 ottobre 2004 (doc.
160; Dott. Bologna), ove era stato posto un tasso d'invalidità del 35% e
ancora si segnalavano delle limitazioni funzionali al polso destro e
qualche problema anche alla spalla sinistra.
10.2 Dal canto loro, i medici dell'UAIE procedono ad un confronto con
la situazione presente al momento delle visite specialistiche in
Svizzera. La Dott.ssa Meyer (doc. 195) fonda il suo giudizio sul
rapporto d'esame ortopedico ad atti (18 dicembre 2008, doc. 189) e
constata come l'articolazione radiocarpica destra sia solo lievemente
limitata nei movimenti di estensione adduzione e abduzione e che vi
sia una diminuzione della forza prensile; il quadro clinico è
caratterizzato da una sinovite radiocarpica con artrosi della stessa e
lesione della placca palmare radiocarpica. Anche il medico dell'INPS, il
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29 dicembre 2009, procede all'esame dell'apparato osteo-articolare
(doc. 184), rilevando (arto superiore destro) spalla e gomito liberi,
prosupinazione dell'avambraccio completa, movimenti del polso limitati
in tutte le direzioni di una decina di gradi nella fasi estreme, dita libere,
pinze e pugno lievemente ipostenici (...). Il medico dell'UAIE ammette
dunque un miglioramento rispetto alla situazione precedente e pone
un tasso d'invalidità del 40% nella tenuta dell'economia domestica e
del 40% in attività di sostituzione. Nel rapporto completivo del 28 aprile
2009 (doc. 197), il medico dell'UAIE ha evidenziato che la funzionalità
locale presenta ora solo leggere limitazioni funzionali e una leggera
diminuzione di forza. La Dott. Sereni Keller annota che le sequele
invalidanti presenti al momento in cui la rendita venne riconosciuta
sono diminuite; non vi sono più turbe trofiche e le lesioni traumatiche
sono stabilizzate. Per quel che si riferisce ad una menzionata
sindrome depressiva si tratta solo di una forma di neurodistonia
focalizzata sui propri sintomi, patologia non seguita in ambito
specialistico e che, manifestamente, non sembra assumere carattere
di gravità (doc. 198-201, 211).
10.3
10.3.1 Con i medici dell'UAIE va rilevato come attualmente, e
diversamente da come descritto segnatamente nel rapporto della
Schultess Klinik del 2001, la limitazione funzionale al polso destro è
minima, per non dire quasi inesistente; le doglianze soggettive
dell'assicurata sono pure diminuite. L'unico impedimento che
l'assicurata potrebbe ancora incontrare si situerebbe nel porto di pesi
eccessivi con la mano destra o un'attività che richieda una particolare
abilità di questa mano. La Dott. ssa Sereni Keller indica che il tasso
d'incapacità al lavoro si situa 40% come addetta alla vendita per
corrispondenza, commessa, fattorina, ricezionista, ecc. L'interessata
sarebbe inoltre incapace di svolgere le sue mansioni in casa in misura
del 40%, come era già stato rilevato dalla Dott.ssa Meyer. La Dott.ssa
Sereni-Keller ricorda inoltre come i medici dell'INPS in tre occasioni (E
213) sono passati da un tasso d'invalidità del 35% (2005) ad un tasso
d'invalidità del 20%. Per il resto, l'assicurata, ancora in giovane età, si
presenta in eccellenti condizioni generali di salute, ogni altro organo
ed apparato essendo indenni da patologie.
10.3.2 La valutazione del lavoro domestico si basa sulle indicazioni
della richiedente stessa, le quali sono controllate in una certa misura
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dall'amministrazione. Il risultato è necessariamente una valutazione
esaminata dall'UAIE (o dal giudice in caso di ricorso) alla luce delle
perizie mediche ad atti. Il controllo giudiziario richiede che ogni punto
della valutazione sia stato determinato con cura e precisione. Il
risultato in percentuale che si ottiene non può essere arrotondato
(DTF 127 V 129 consid. 5a; VSI 2001 p. 265).
Analizzando la situazione medica con le incombenze domestiche
(famiglia attualmente composta da 4 persone – di cui due adolescenti
– in una casa di 5 locali) si giunge a ritenere che l'interessata potrebbe
incontrare difficoltà nell'ambito dei lavori più pesanti (come le grandi
pulizie, stendere la biancheria, ecc.), mentre in compiti più leggeri la
sua capacità resta quasi intatta (condotta dell'economia domestica,
preparazione dei pasti, ecc.). Nel complesso, in base alle apposite
direttive concernenti l'invalidità edite dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali, l'interessata presenta un'incapacità al lavoro
massima del 40% nell'ambito delle consuete attività domestiche.
Vero è che A._______, nell'apposito formulario per gli assicurati
occupati nell'economia domestica (doc. 181), ha affermato di essere in
grado di svolgere solo parte dei lavori di casa. Tale affermazione non
può tuttavia assurgere alla dignità di prova, dal momento che riflette la
posizione unilaterale della stessa ed è smentita dalle risultanze
mediche oggettive.
10.3.3 Il collegio giudicante non ha pertanto alcun motivo di scostarsi
dal convincente parere dei medici dell’UAIE e dell'INPS, fondato sul
corretto apprezzamento del caso concreto e sull’attento esame della
documentazione clinica ad atti. Trattasi infatti di osservazioni cliniche
da cui si possono derivare utili oggettivi e persuasivi elementi di
giudizio atti a dimostrare che, nonostante le affezioni di cui è
portatrice, A._______ ha migliorato, nel corso del tempo, la sua
capacità al lavoro e di svolgere le sue mansioni di casa. Se si
confronta l'analisi clinica oggettiva (con le limitazioni funzionali)
effettuata nel corso della visita presso la clinica Schultess nel 2001
(doc. 111), nonché le doglianze soggettive di allora, con le modeste
limitazioni funzionali e doglianze soggettive riscontrate nel corso
dell'attuale revisione, la riduzione ad un tasso d'invalidità del 40% in
ogni ambito sembra molto favorevole per la ricorrente. Le limitazioni
attuali sono oggettivamente minime e banali. Oltretutto, dal punto di
vista strumentale, non si rileva praticamente più nulla di anomalo e ciò
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viene confermato anche dalla risonanza magnetica del polso destro
del 20 luglio 2009 (doc. 206), ove tutto è nella normalità e tutto è
regolare, salvo la presenza di una fibrocartilagine iperintensa ed una
minima falda di versamento articolare in sede ulno-carpale.
Viene dunque ammesso un evidente miglioramento della capacità di
lavoro dell'assicurata rispetto al passato ai sensi dell'art. 17 LPGA con
un'incapacità del 40% come casalinga e del 40% in attività sostitutive
di tipo leggero e semplice.
11.
11.1 L'autorità inferiore ha stabilito un grado d'invalidità del 43% da
dicembre 2008. Irrilevante è il tasso d'invalidità del 48% ammesso per
soli 2 mesi da ottobre 2008, per il motivo che la rendita è stata ridotta
solo con effetto 1° novembre 2009. Per operare il raffronto dei redditi
prima e dopo l'invalidità si terrà conto dei dati riportati nella sentenza
del Tribunale cantonale zurighese (doc. 118).
11.2
11.2.1 Il salario prima dell'insorgenza dell'invalidità era nel 1996 di
Fr. 33'145 per un tasso d'occupazione del 77% e sarebbe stato di
Fr. 43'406.- se l'interessata avesse lavorato al cento per cento. Tenuto
conto dell'indicizzazione di tali remunerazioni fino al 2008 da punti
2117 a punti 2499 (cfr. DTF 128 V 174 confermata in DTF 129 V 222,
l'anno di riferimento è quello della soppressione/riduzione del diritto) , il
reddito da valida sarebbe stato di Fr. 51'238.-, ossia Fr. 4'269.86
mensili.
11.2.2 Per quanto riguarda il salario dopo l'insorgere dell'invalidità
occorre ritenere un'attività semplice, leggera, ripetitiva, per esempio
nel settore del commercio al dettaglio (per esempio commessa) nel
2008 (tabelle TA1 dell'Ufficio federale di statistica, livello 4, donne),
ossia Fr. 4'031.-. Questo valore deve essere riportato su di un orario di
categoria di 41.6 ore settimanali, le statistiche essendo fondate su 40
ore. Ne deriva un guadagno mensile di Fr. 4'192.24.
Il reddito teorico da invalida può essere ridotto fino al 25% per tenere
conto dei fattori personali dell'assicurata (DTF 126 V 75), quali età,
handicap. Di principio, secondo la giurisprudenza menzionata, il
giudice non può, senza valido motivo, scostarsi dalla valutazione
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operata dall'amministrazione. In altre parole, la stessa gode di un
ampio potere d'apprezzamento. Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha
applicato una riduzione del 10%. Lo scrivente Tribunale rileva che
l'assicurata è di giovane età (classe 1970, 38 anni nel 2008), in
relativo buono stato di salute e l'handicap al polso è poco rilevante. La
riduzione del 10% è quindi tutelabile. Ne deriva un reddito dopo
l'invalidità svolto al 100% di Fr. 3'773.- (Fr. 4'192.24 - 10%).
L'attività di sostituzione potendo essere svolta in misura del 60%, ne
consegue un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di
Fr. 2'263.80.
11.2.3 La perdita di guadagno come persona esercitante un'attività
lucrativa è quindi del 46.98%, in applicazione della formula [(4'269.86
– 2'263.80) x 100] : 4'269.86.
11.3 Come casalinga l'incapacità di svolgere le proprie mansioni è
stata fissata al 40%, conformemente a quanto stabilito nel
considerando 10.3.2 sopracitato.
11.4 Occorre pertanto sommare le rispettive invalidità come casalinga
e come persona esercitante un'attività lucrativa, tenendo conto che
l'interessata, senza l'insorgere dell'invalidità, avrebbe consacrato il
50% del suo tempo a un'attività lucrativa e il 50% rimanente alle sue
mansioni di casa (cfr. consid. 8.5).
Si ha pertanto (46.98% x 50%) + (40% x 50%) = 43.49% che
rappresenta il tasso d'invalidità globale dell'interessata, secondo il
metodo misto. Tale percentuale dà diritto a un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
11.5 Alla data della decisione impugnata il miglioramento durava da
più di tre mesi (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI). Pertanto, l'impugnata
decisione del 15 settembre 2009 (ricevuta dall'interessata il 25
settembre successivo, doc. 215), che riduce la rendita AI da tre quarti
ad un quarto a decorrere dal 1° novembre 2009 (il primo giorno del
secondo mese che segue la notifica della decisione; cfr. considerando
6.4), può essere tutelata ed il ricorso deve essere di conseguenza
respinto.
12.
Con decisione incidentale dell'11 maggio 2010, questo Tribunale ha
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posto la ricorrente al beneficio dell'assistenza giudiziaria ed ha
designato l'avv. Sigg Bonazzi quale sua rappresentante legale.
Non si prelevano pertanto spese processuali.
Considerati gli atti di ricorso e di replica nonché la documentazione
esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità di
Fr. 2'500.- che è posta a carico della cassa di questo Tribunale.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La domanda di stesura della sentenza in lingua tedesca è respinta.
2.
Il ricorso è respinto.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità a titolo di assistenza
giudiziaria di Fr. 2'500.-, la quale è posta a carico della cassa di
questo Tribunale.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna
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- Swiss Life Service Center, Casella postale, 8022 Zurigo (contratto
n. xxxxx)
- Zurigo Vita, Casella postale, 8085 Zurigo (xxx.xxx.xx UVG)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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