B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6650/2014
Sen t en z a d e l l ’ 11 o t t o b r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Viktoria Helfenstein e Caroline Bissegger,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Valentina Sabia,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (riconsiderazione; decisione del
3 ottobre 2014).
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Fatti:
A.
Con due decisioni distinte del 16 settembre 2009, fondate su una domanda
di rendita del 30 settembre 2008 (cfr. doc. 3 pag. 7), l’Ufficio dell’assicura-
zione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha ricono-
sciuto a A._______ – cittadino italiano, nato (…), segnatamente affetto da
“esiti di asportazione di carcinomi squamosi multipli del cavo orale (dorso
linguale) e lesioni leucoplastiche recidivanti della lingua” (cfr. doc. 21, 24 e
66) – il diritto di percepire un quarto di rendita dell’assicurazione per l’inva-
lidità (AI) dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009 (prima decisione del
16 settembre 2009 [doc. 28]) e una mezza rendita AI a decorrere dal 1°
febbraio 2009 (seconda decisione del 16 settembre 2009 [doc. 29]).
B.
Il 20 ottobre 2011, l’assicurato ha chiesto la revisione della rendita facendo
valere un peggioramento dello stato di salute (cfr. doc. 30 e 31). Il 17 no-
vembre 2011, l’UAIE non è entrato nel merito della domanda di revisione
in quanto dalla documentazione trasmessa non è stato reso plausibile un
cambiamento rilevante del grado d’invalidità (doc. 34; cfr. anche doc. 33
[presa di posizione del servizio medico del 15 novembre 2011]). La deci-
sione è cresciuta incontestata in giudicato.
C.
C.a Una revisione della rendita è stata promossa d’ufficio nel gennaio del
2012 (doc. 36 e 37). L’amministrazione ha raccolto diversa documenta-
zione medica di cui si dirà, se del caso, in seguito.
C.b Dai questionari per la revisione della rendita del 15 febbraio 2012 e del
4 marzo 2013, è emerso che l’interessato ha lavorato, da maggio 2005,
presso il medesimo datore di lavoro in qualità di operaio metalmeccanico,
con mansioni leggere e senza una diminuzione del guadagno da febbraio
2009 (cfr. doc. 17). Almeno da febbraio del 2012, l’attività lavorativa è stata
esercitata in maniera discontinua (doc. 38 e 62).
C.c Con progetto di decisione del 28 marzo 2013, l’UAIE ha prospettato –
in applicazione dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (RS 830.1) sulla riconsiderazione
– la soppressione della mezza rendita versata all’interessato a decorrere
da febbraio 2009 in virtù della “seconda” (v. sub lett. A. dei fatti del presente
giudizio) decisione resa il 16 settembre 2009. L’autorità inferiore ha rilevato
che dal questionario del datore di lavoro risulta che l’assicurato ha eserci-
tato un lavoro più leggero dall’11 febbraio 2009 nella stessa ditta con un
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tempo di lavoro normale e senza diminuzione di guadagno. Osserva altresì
che l’assicurato è attualmente in cassa integrazione, fattore estraneo all’in-
validità (doc. 66).
C.d Il 7 maggio 2013, l’interessato ha contestato la soppressione della ren-
dita. L’assicurato ha fatto valere che la sua capacità di guadagno risulta
notevolmente diminuita (doc. 69).
D.
Con decisione del 3 ottobre 2014, l’UAIE ha riconsiderato e dunque sop-
presso, con effetto al 1° dicembre 2014, la mezza rendita che era stata
accordata al ricorrente a decorrere dal 1° febbraio 2009, sostanzialmente
per i motivi già indicati nel progetto di decisione. L’autorità di prime cure ha
altresì aggiunto che la mezza rendita attribuita a decorrere dal 1° febbraio
2009 corrispondeva alla valutazione medica dell’incapacità lavorativa e
che dal punto di vista medico lo stato di salute dell’interessato è rimasto
invariato. Dal punto di vista economico, dal questionario del datore di la-
voro del 20 maggio 2014 emergerebbe che l’assicurato è attualmente in
cassa integrazione, che lavorerebbe una settimana al mese, che non
avrebbe percepito uno stipendio sociale e che non apparirebbe alcuna as-
senza per ragioni di malattia di lunga durata (doc. 93; cfr. anche doc. 91
[presa di posizione del servizio medico dell’UAIE del 27 agosto 2014]).
E.
L’11 novembre 2014 (cfr. timbro postale), l’interessato ha presentato ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), mediante il quale
ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il ripristino della
mezza rendita. Ha fatto valere che la riduzione della capacità di guadagno,
contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, non deve im-
putarsi in maniera preponderante al regime di cassa integrazione, bensì ai
problemi di salute. Peraltro, la ditta presso la quale presta saltuariamente
attività lavorativa, considerate le affezioni di cui è affetto, preferisce convo-
care altri dipendenti più efficienti ed in grado di svolgere in maniera ade-
guata le mansioni di operaio. Allega di essere affetto da anni da plurime ed
invasive patologie invalidanti, in particolare di spondiloartrosi, esiti di exe-
resi carcinoma spino cellulare del dorso della lingua e sindrome depres-
siva. Per tali patologie in Italia gli sarebbe stata riconosciuta un’invalidità
dell’80% (doc. TAF 1).
F.
Con versamenti del 19 dicembre 2014 e del 13 gennaio 2015 (doc. TAF 5
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Pagina 4
e 7), l’insorgente ha corrisposto fr. 400.66 a copertura del richiesto anticipo
(di fr. 400.-) sulle presumibili spese processuali.
G.
Con risposta del 25 febbraio 2015, l’autorità inferiore ha proposto la reie-
zione del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 10).
Nella stessa, sono state riprese le medesime motivazioni di cui alla deci-
sione impugnata del 3 ottobre 2014.
H.
Con replica del 21 marzo 2015 (cfr. timbro postale), il ricorrente ha indicato
segnatamente che l’Istituto nazionale di previdenza sociale italiano (INPS)
ha trasmesso all’UAIE tutta la documentazione comprovante la sua per-
centuale d’invalidità (doc. TAF 13). Alla medesima ha allegato diversa do-
cumentazione medica, in parte già agli atti.
I.
Con duplica del 4 maggio 2015, l’UAIE ha riconfermato la propria proposta
di reiezione del ricorso (doc. TAF 15). La stessa è stata trasmessa per co-
noscenza al ricorrente con provvedimento dell’11 maggio 2015 (doc. TAF
16 [cfr. anche doc. TAF 17, avviso di ricevimento]).
J.
Con scritto del 13 settembre 2016 (cfr. timbro postale), il ricorrente ha chie-
sto informazioni circa l’esito del ricorso interposto nel novembre del 2014
(doc. TAF 18). Il 14 ottobre 2016, questo Tribunale ha segnalato, da un
lato, che l’istruttoria di causa era da considerarsi di principio conclusa e,
dall’altro lato, che si sarebbe adoperato alfine di pronunciare la sentenza
nel più breve tempo possibile (doc. TAF 19).
K.
K.a Nel febbraio del 2017, il ricorrente ha nuovamente chiesto informazioni
in merito al suo ricorso (doc. TAF 21). Il 18 maggio 2017, l’interessato ha
poi presentato ulteriore documentazione medica alfine di corroborare la
gravità del suo stato di salute (doc. TAF 22).
K.b Con scritto del 1° settembre 2017 (cfr. timbro postale), per il tramite
dell’avv. V. Sabia, il ricorrente ha nuovamente ribadito che la componente
predominante della diminuzione di guadagno è da ravvisare nel suo preca-
rio stato di salute e non alla disoccupazione/cassa integrazione. Ha inoltre
chiesto nuovamente l’evasione del suo ricorso (doc. TAF 23).
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Pagina 5
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 con rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile. Inoltre, con versamenti del 19 dicembre 2014 e del 13 gennaio
2015 (doc. TAF 5 e 7), il ricorrente ha tempestivamente corrisposto l'anti-
cipo spese richiesto (art. 21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA). Infine, va rilevato per
sovrabbondanza che oggetto della presente vertenza è unicamente la ri-
considerazione della seconda decisione resa dall’autorità inferiore il 16 set-
tembre 2009, quella mediante la quale è stata accordata al ricorrente una
mezza rendita AI a decorrere dal 1° febbraio 2009, l’autorità inferiore me-
desima avendo riconsiderato solo tale decisione e il giudice non potendo
altresì obbligare l’autorità inferiore ad effettuare una riconsiderazione (cfr.
sentenza del TF 9C_99/2013 del 25 marzo 2013 consid. 2.1 con rinvii).
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
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nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile
2016 consid. 4.2 con rinvii).
2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
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Pagina 7
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445). Ne discende che in concreto si applicano, da un lato, le disposizioni
in vigore fino al 31 dicembre 2011, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo succes-
sivo, le nuove norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le
disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente ap-
plicabili con la loro entrata in vigore).
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 3 ottobre 2014.
Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20
aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer-
cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto-
posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere
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Pagina 8
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA).
4.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con-
suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve-
dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in-
capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva-
lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
4.3 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno il 50%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%,
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitual-
mente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente
quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF
132 V 423 consid. 6.4.1; 130 V 253 consid. 2.3 e sentenza del TF I 702/03
del 28 maggio 2004 consid. 1 con rinvii).
4.4 La nozione d'invalidità di cui agli art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (cfr. sentenze del TF
9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17
gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi-
gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili-
brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo
generale del raffronto dei redditi).
4.5 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in-
validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi-
gibili dall'assicurato (cfr. sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre
2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 con rinvii).
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Pagina 9
5.
5.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid.
3; 122 V 157 consid. 1c).
5.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 232 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V
254 consid. 3.3 e 3.4]). In particolare, per quanto concerne le perizie giudi-
ziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a di-
sposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un
punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il
giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emer-
gono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare
sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali
(DTF 137 V 210 consid. 1.3.4; 125 V 351 consid. 3b/bb).
5.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il TF ha precisato che esse
contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad ac-
certare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo
stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare
se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudi-
ziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova
altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza
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Pagina 10
l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore
del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
5.4 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista psichia-
trico, poggiata su criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente, il quale deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione
(DTF 130 V 396). Tenendo conto di diversi criteri, lo psichiatra deve valu-
tare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assicurato.
5.5 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddit-
tori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale
e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice
che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da
un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si eviden-
ziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 con rinvii).
6.
Nel caso di specie, l'oggetto del contendere è la questione di sapere se
mediante la decisione impugnata del 3 ottobre 2014 l'autorità inferiore ha
soppresso a giusto titolo o meno, conformemente all’art. 53 cpv. 2 LPGA e
a decorrere dal 1° dicembre 2014, la mezza rendita accordata al ricorrente
dal 1° febbraio 2009 con la (seconda) decisione resa il 16 settembre 2009.
6.1
6.1.1 Giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni
o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è pro-
vato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole
importanza. Perché vi sia una riconsiderazione, oltre all'importanza della
rettifica, è necessario fondarsi sulla situazione giuridica esistente al mo-
mento della sua pronuncia, prendendo in considerazione anche la prassi
allora in vigore (DTF 140 V 77 consid. 3.1 pag. 79 seg. con rinvii). Per
motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione
diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presup-
posti del diritto a prestazioni (di lunga durata), l'irregolarità deve essere
manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui
esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi
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Pagina 11
aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare sostenibile alla luce
della situazione di fatto e di diritto. In altre parole, la via della riconsidera-
zione è adempiuta soltanto se non si presenta alcun dubbio sull'erroneità
della decisione iniziale e se tale assunto configura la sola soluzione possi-
bile alla luce dei fatti e delle disposizioni legali applicabili (DTF 138 V 324
consid. 3.3 pag. 328 con rinvii). Occorre inoltre sottolineare che la modifica
(nel senso di una soppressione o di una riduzione) in via di riconsidera-
zione di una rendita presuppone in ogni caso che, dall'assegnazione della
prestazione, non siano intervenute modifiche della situazione giuridica-
mente rilevante che giustifichino il mantenimento della rendita alle condi-
zioni precedentemente ammesse (art. 17 LPGA; sentenze del TF
9C_766/2016 del 3 aprile 2017 consid. 1.2 con rinvii; 9C_173/2015 del 29
giugno 2016 consid. 2.2 con rinvii; 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid.
6.2 con rinvii).
6.1.2 Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene
con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce tut-
tavia una differente regolamentazione allorché la modifica della presta-
zione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'inva-
lidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado
d'invalidità. In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene
con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI [RS 831.201]), salvo in
caso di violazione dell'obbligo d'informare da parte dell'assicurato (art. 77,
85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI). Per contro, se l'errore che dà luogo alla
riconsiderazione concerne degli elementi che non sono specifici al diritto
dell'AI, ma che si trovano per analogia anche nell'ambito dell'assicurazione
vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex
tunc [cfr. sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.1
con rinvii e sentenza del TAF C-4527/2012 del 25 novembre 2014 consid.
4.2 con rinvii]).
6.2
6.2.1 Nella decisione impugnata, l’UAIE ha ritenuto adempiti i criteri per
una riconsiderazione ex nunc e pro futuro della (seconda) decisione del 16
settembre 2009 mediante la quale ha accordato al ricorrente una mezza
rendita AI a decorrere dal 1° febbraio 2009, dal momento che il ricorrente
non avrebbe subito nel 2009 una diminuzione del guadagno. L’UAIE ha
rilevato che dal questionario del datore di lavoro del 6 aprile 2009 risulta
che l’insorgente esercitava un lavoro più leggero dall’11 febbraio 2009 nella
C-6650/2014
Pagina 12
stessa ditta con un tempo di lavoro normale, di 40h settimanali, con il me-
desimo guadagno di quello che gli sarebbe stato corrisposto senza danno
alla salute (cfr. doc. 17, 91 e 93).
6.2.2 Questo Tribunale constata che, per quanto attiene alla situazione esi-
stente al momento della sua emanazione, l’erroneità della (seconda) deci-
sione resa dall’UAIE il 16 settembre 2009 è chiara e manifesta.
6.2.3 In effetti, da quanto emerge dal questionario del datore di lavoro del
6 aprile 2009, senza che emergano motivi per dubitare del suo contenuto,
l’interessato ha esercitato a decorrere dall’11 febbraio 2009 un’attività so-
stitutiva leggera nella misura del 100% senza subire una diminuzione del
guadagno, segnatamente di Euro 19'250.- (Euro 1'480.77 x 13 mesi =
19'250.01 [doc. 17]). Conto tenuto che il grado d’invalidità è determinato,
di principio, secondo il calcolo del raffronto dei redditi e che l’interessato
non ha subito una perdita di guadagno, all’epoca della (seconda) decisione
del 16 settembre 2009 non erano date le condizioni per l’erogazione di una
rendita d’invalidità svizzera.
6.2.4 Peraltro, questo Tribunale rileva che la (seconda) decisione del 16
settembre 2009 mediante la quale è stata accordata al ricorrente una
mezza rendita AI dal 1° febbraio 2009 è manifestamente errata anche per
un’altra ragione, ossia per accertamento chiaramente insufficiente dei fatti
giuridicamente rilevanti (sentenza del TF 9C_22/2014 del 26 marzo 2014
consid. 1 con rinvii). Certo, la Commissione medica di verifica dell’Istituto
nazionale di previdenza sociale italiano (INPS), ha riconosciuto all’insor-
gente una riduzione permanente della capacità lavorativa del 50% a decor-
rere dal 30 aprile 2008 (doc. 21), conclusione condivisa dal medico
dell’UAIE nella sua brevissima e generica presa di posizione del 21 giugno
2009 (doc. 24). Tuttavia, non è dato sapere né i motivi per cui la menzio-
nata Commissione medica dell’INPS sia giunta alla generica valutazione di
un’incapacità lavorativa del 50% in qualsivoglia attività né quelli per cui il
medico dell’UAIE abbia condiviso tale conclusione. Detta valutazione è al-
tresì contraria agli atti di causa dal momento che dagli stessi emerge che
il ricorrente è stato assente dal lavoro nel 2007 per 44 giorni, nel 2008 per
23 giorni e nel 2009 per 38 giorni (doc. 88 pag. 3), ossia un numero di giorni
insufficiente per potere ammettere un’incapacità lavorativa del 50% in qual-
siasi attività, ed ha continuato a lavorare a tempo pieno in un’attività sosti-
tutiva leggera – che il ricorrente stesso non ha mai preteso essere inesigi-
bile in quel momento – dal 1° febbraio del 2009. Stante queste premesse,
l’autorità inferiore non poteva manifestamente statuire il 16 settembre 2009
sulle sole risultanze processuali allora acquisite, sommarie e chiaramente
C-6650/2014
Pagina 13
insufficienti, nemmeno volendo concederle un ampio margine di apprezza-
mento.
7.
Prima di poter confermare la legittimità della decisione impugnata occorre
tuttavia ancora esaminare se dal momento dell’assegnazione della mezza
rendita AI, il 16 settembre 2009, alla data della decisione impugnata (il 3
ottobre 2014) siano intervenute modifiche della situazione giuridicamente
rilevante che giustifichino il mantenimento della rendita (cfr. sulla questione
il consid. 6.1 del presente giudizio).
7.1 Per quanto attiene allo sviluppo della situazione medica ed economica
a decorrere dal 16 settembre 2009, riguardo agli anni 2010 e 2011 appare
sufficiente rilevare, da un lato, che il datore di lavoro del ricorrente ha indi-
cato che il ricorrente negli anni in esame ha svolto la sua attività, leggera,
al 100% ed ha indicato assenze dell’insorgente di 10 giorni nel 2010 e di
22 giorni nel 2011 (doc. 88 pag. 3), assenze che non appaiono poter giu-
stificare un’incapacità lavorativa pari o superiore al 40%. Non risulta altresì
da alcun’altra risultanza processuale che le indicazioni del datore di lavoro
riguardanti gli anni 2010 e 2011 non siano corrette.
7.2 Diversa è invece la situazione a partire dal 2012, ossia da quando è
stato introdotto il regime di cassa integrazione, a favore dei lavoratori so-
spesi dall’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorino a ora-
rio ridotto, nell’azienda a cui è legato contrattualmente il ricorrente.
7.2.1 Nella decisione impugnata del 3 ottobre 2014, l’autorità inferiore ha
considerato che lo stato di salute del ricorrente è rimasto invariato dal 2009
(incapacità lavorativa del 50% in attività sostitutiva adeguata), che l’insor-
gente beneficia della cassa integrazione, fattore estraneo all’invalidità, e
che l’eventuale perdita di guadagno è dunque dovuta alla disoccupa-
zione/cassa integrazione e non ai problemi di salute (doc. 93). La succinta
motivazione della decisione impugnata è generica, imprecisa e contraddit-
toria e non soddisfa i criteri di una motivazione sufficiente suscettibile di
consentire al ricorrente di ricorrere con criteri adeguati ed all’autorità di ri-
corso di valutare con cognizione di causa la legittimità della decisione im-
pugnata. Ora, non è per esempio dato sapere come si possa affermare, da
un lato, che lo stato di salute dell’insorgente è rimasto invariato dal 16 set-
tembre 2009 al 3 ottobre 2014, nel senso di una residua capacità lavorativa
del 50%, e, dall’altro lato, che l’eventuale perdita di guadagno è dovuta alla
disoccupazione/cassa integrazione. L’autorità inferiore non spiega in parti-
C-6650/2014
Pagina 14
colare sulla base di quale disposizione legale del nostro ordinamento l’as-
sicurazione AI svizzera potrebbe sottrarsi al pagamento di una rendita AI
che sarebbe dovuta secondo la legislazione svizzera per un’incapacità la-
vorativa del 50% per il fatto che l’assicurato beneficia in Italia della cassa
integrazione. Basti qui rilevare che nonostante che l’insorgente sia incluso
nei lavoratori che beneficiano della cassa integrazione in Italia, persino in
detto Paese percepisce un assegno d’invalidità (doc. 67 pag. 4). In so-
stanza, l’autorità inferiore – senza però fornire alcuna motivazione plausi-
bile, e legalmente fondata, al riguardo – sembra trattare in modo identico
la situazione di un assicurato che nonostante un’incapacità lavorativa atte-
stata medicalmente del 50% continua nondimeno a lavorare, effettiva-
mente e per decisione propria, al 100% senza subire una perdita di guada-
gno, con quella di un cassaintegrato, sempre con capacità lavorativa resi-
dua medicalmente attestata del 50%, che lavora però effettivamente solo
una settimana al mese al massimo (2014) e che dall’insieme dei documenti
di cui agli atti di causa sembra altresì subire, se si escludono gli introiti
legati all’assegno d’invalidità, una perdita di guadagno rispetto a quanto
percepito precedentemente dal datore di lavoro quando lavorava effettiva-
mente al 100%. Ne consegue che la decisione impugnata incorre nell’an-
nullamento già per un insufficiente motivazione della stessa, ma anche per
un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. conside-
rando che segue).
7.2.2 Per quanto concerne il periodo dal 2012 al 2014, ossia da quando è
subentrato, almeno dal 15 febbraio 2012, il regime di cassa integrazione
(cfr. doc. 38), l’autorità inferiore è pure incorsa in un accertamento insuffi-
ciente dei fatti giuridicamente rilevanti.
7.2.3 Questo Tribunale osserva che l’insorgente ha dichiarato di avere la-
vorato nel 2012 al 60% (doc. 38) con uno stipendio di Euro 15'979.- (cfr.
doc. TAF 1) e di non avere lavorato nel 2013 (doc. 62), ma di avere perce-
pito uno “stipendio” di Euro 14'340.- e una pensione d’invalidità di Euro
6'582.- (cfr. doc. 67 pagg. 3-5 e doc. TAF 1 e allegati). Per quanto concerne
il 2014, il ricorrente ha indicato di avere lavorato al 25% (circa una setti-
mana al mese), che lo stipendio sarebbe di Euro 14'560.- (Euro 7.- all’ora
x 160 ore = Euro 1'120.- x 13 mesi = 14'560.-), ma di percepirne solamente
Euro 11'700.- (Euro 900.- x 13 mesi = 11'700.- [doc. 85]). Nel questionario
per il datore di lavoro del 20 maggio 2014 (doc. 88), è stato indicato uno
stipendio di Euro 22'062.69 per un’attività lavorativa svolta in misura del
100% (doc. 88). A prescindere dal fatto che le informazioni inerenti la retri-
buzione dell’anno 2014 fornite dal datore di lavoro e dal ricorrente non col-
limano (cfr. doc. 85, 88 e allegati al doc. TAF 1), non è possibile, secondo
C-6650/2014
Pagina 15
il grado della verosimiglianza preponderante valida nelle assicurazioni so-
ciali, ritenere – come ha fatto l’autorità inferiore – che qualsiasi sia stata la
perdita di guadagno subita dal ricorrente nel 2014 essa è dovuta alla di-
soccupazione (recte: regime di cassa integrazione) e non ai problemi di
salute. Visto che non risulta dalle carte processuali, contrariamente alla
generica indicazione fornita dal datore di lavoro nel questionario del 20
maggio 2014 (doc. 88), che il ricorrente abbia lavorato nel 2014 al 100%
senza subire perdita di guadagno, andava infine determinata con preci-
sione dal profilo medico l’incapacità lavorativa del ricorrente rispettiva-
mente il grado d’invalidità che ne consegue secondo la legislazione sviz-
zera. Tuttavia, ciò non è stato fatto dall’autorità inferiore.
7.2.4 In effetti – conto tenuto in particolare del fatto che la Commissione
medica dell’INPS il 28 luglio 2011 ha riconosciuto un’incapacità lavorativa
permanente del 55%, che il ricorrente (per quanto emerge dalle carte pro-
cessuali) appare avere lavorato in misura parziale almeno a partire dal
2012, e in misura del 25% al massimo dal 2014, e che infine dalla perizia
medica particolareggiata E 213 del 16 aprile 2012 (doc. 47) emerge, da un
lato, che l’insorgente è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, ma
con numerose controindicazioni (cfr. pag. 9 della perizia) e, dall’altro lato,
che il ricorrente non è più in grado di svolgere a tempo pieno né il suo
ultimo lavoro né un lavoro sostitutivo adeguato ed è considerato invalido al
75% in qualsiasi attività conformemente alle disposizioni di legge del Paese
di residenza, ossia l’Italia – non era né è possibile determinarsi sull’esi-
stenza delle condizioni per procedere ad una riconsiderazione della “se-
conda” decisione del 16 settembre 2009 ed una soppressione della mezza
rendita allora accordata senza procedere ad un sufficiente esame dello
stato di salute dell’assicurato e della incidenza dello stesso sulla residua
capacità lavorativa per poi poter determinare il grado d’invalidità dell’inte-
ressato al momento dell’emanazione della decisione litigiosa.
7.3 Per quanto attiene all’incapacità lavorativa, l’UAIE ha ritenuto che la
stessa è del 50% e che è rimasta invariata dal 2009. Questo Tribunale ri-
leva che l’interessato è affetto da spondiloartrosi e osteofitosi lombare, car-
cinoma alla lingua, sindrome di dipendenza in regime di mantenimento con
metadone e sindrome depressiva (cfr. doc. 42, 47 e 82). La situazione me-
dica del ricorrente interessa più discipline della medicina rispetto al 2009,
segnatamente l’ortopedia, l’oncologia, nonché la psichiatria. Per i motivi di
cui si dirà di seguito, nel caso concreto l’autorità inferiore ha eseguito
un’istruttoria di causa carente.
C-6650/2014
Pagina 16
7.3.1 In merito alla spondiloartrosi e alla osteofitosi lombare, agli atti figu-
rano una RM lombosacrale del 14 gennaio 2010 e una RX della colonna
toracica del 16 gennaio 2012 (cfr. allegati al doc. TAF 13). Questi referti,
oltre a non esprimersi sulla capacità lavorativa dell’interessato, non sono
sufficientemente recenti per determinare l’evoluzione di tali patologie fino
ad ottobre 2014 (momento dell’emanazione della decisione impugnata) e
per potere escludere a priori una modifica dello stato di salute del ricorrente
fino alla data della decisione impugnata.
7.3.2 Quanto al carcinoma alla lingua, con presa di posizione del servizio
medico dell’UAIE del 7 ottobre 2013 (doc. 76), è stato indicato che il carci-
noma alla lingua aveva causato, all’epoca della decisione del 16 settembre
2009, un’incapacità lavorativa del 50% e che questa incapacità lavorativa
era da considerarsi definitiva. Inoltre, nella medesima presa di posizione è
stata ritenuta una situazione stabile, salvo una recidiva avvenuta nel 2010.
Questo Tribunale rileva che agli atti di cui all’incarto dell’autorità inferiore
non figurano ulteriori esami e/o valutazioni specialistici in merito al carci-
noma e pertanto non è dato di sapere il motivo per cui, a fronte di una
recidiva del carcinoma nel 2010, si sarebbe potuto semplicemente prescin-
dere dall’effettuazione dei necessari ed ulteriori accertamenti medici prima
di emanare la decisione impugnata, fermo restando che l’argomento se-
condo cui ciò non sarebbe comunque necessario in seguito al fatto che il
ricorrente beneficia del regime di cassa integrazione è incomprensibile.
7.3.3 Per quanto concerne la sindrome di dipendenza in regime di mante-
nimento con metadone e la sindrome depressiva, nella perizia del 20 feb-
braio 2014 (sulla base delle visita del 30 gennaio 2014; doc. 82) del dott.
B._______, specialista in psichiatria e psicoterapia FMH, sono state poste
quali diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa una “sindrome depres-
siva ricorrente, episodio attuale lieve/medio (ICD 10 F 33.1)” e una “sin-
drome di dipendenza (ICD 10 F 1 X.22), attualmente in regime di manteni-
mento con supervisione clinica sostitutiva (75 mg di metadone al giorno)”
e, quale diagnosi senza influsso sull’attività lavorativa un “probabile di-
sturbo di personalità di tipo borderline” (doc. 82 pag. 6). L’esperto ha rite-
nuto un’incapacità lavorativa tra il 30% e il 50% (doc. 82 pagg. 7 e 9). Que-
sto Tribunale ritiene che alla menzionata perizia psichiatrica non può es-
sere riconosciuto pieno valore probatorio – come peraltro già avevano se-
gnalato i medici del Servizio medico dell’UAIE nella presa di posizione del
27 agosto 2014 (cfr. doc. 91) – perché contraddittoria ed incompleta. Il pe-
rito indica infatti che la problematica tossicologica è sotto controllo, tuttavia
questa affermazione non trova riscontro negli atti di causa, in quanto il me-
dico curante ha riferito che l’insorgente continua ad assumere stupefacenti,
C-6650/2014
Pagina 17
che ha un comportamento ambivalente in merito alla patologia e alla sua
terapia, che i colloqui psicologici, psicosociali e psicoeducativi sono stati
più volte sospesi e che il trattamento metadonico pari a 60 mg al giorno
nell’aprile 2012 è aumentato a 75 mg al giorno almeno dall’ottobre 2013
(doc. 45 e doc. allegato al doc. TAF 13). Inoltre, la valutazione dell’esperto
non è convincente in quanto attesta un’incapacità lavorativa dapprima del
30-40% e poi del 50% (pag. 7 e 9 della perizia) senza che sia dato di ca-
pirne il motivo. Inoltre, è utile rammentare che secondo giurisprudenza, le
varie forme di dipendenza, segnatamente la tossicodipendenza, la farma-
codipendenza e l'alcolismo, non sono di per sé invalidanti ai sensi dell’as-
sicurazione per l’invalidità. Possono comunque assumere rilievo dal punto
di vista dell'assicurazione per l'invalidità se hanno causato una malattia o
un infortunio con effetti limitanti la capacità lavorativa oppure se sono la
conseguenza di un pregiudizio fisico o mentale con valenza di malattia
(DTF 124 V 265 consid. 3c con rinvii; cfr. pure sentenze del TF
9C_706/2012 del 1° luglio 2013 consid. 3.2; I 556/06 del 13 settembre 2007
consid. 3.1; I 560/05 del 31 gennaio 2007 consid. 4), ipotesi che non sono
state né affrontate né escluse nella perizia psichiatrica.
7.4 Ne discende che – in assenza di sufficienti accertamenti segnatamente
in ambito ortopedico, oncologico e psichiatrico – l’istruttoria eseguita
dall’autorità inferiore si rileva carente. Non risulta altresì possibile, in tali
condizioni, determinarsi, con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nelle assicurazioni sociali, sullo stato di salute dell’insorgente, la re-
lativa incapacità lavorativa ed il grado d’invalidità che ne consegue.
8.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto e l’impugnata
decisione del 3 ottobre 2014, insufficientemente motivata e fondata su un
accertamento carente dei fatti giuridicamente rilevanti, deve essere annul-
lata.
9.
9.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru-
zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del
TAF C-1446/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 8.1). In particolare, esso si
sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque suffi-
cienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II
C-6650/2014
Pagina 18
326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedente-
mente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridica-
mente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnata-
mente con una perizia pluridisciplinare in ortopedia, oncologia e psichiatria
(cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze
[accertamento manifestamente insufficiente dei fatti giuridicamente rile-
vanti da parte dell’autorità inferiore] DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), e con
ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del
ricorrente dovesse rendere necessario, nonché a pronunciare una nuova
decisione.
9.2 Ne consegue che alla richiesta del ricorrente tendente al ripristino del
versamento della mezza rendita AI non può essere dato seguito, ritenuto
che allo stato attuale delle cose non è possibile confermare il diritto ad una
mezza rendita AI a favore dell’insorgente. Inoltre, giova altresì per sovrab-
bondanza rammentare che, secondo costante giurisprudenza, se l'effetto
sospensivo è ritirato, come nel caso di specie, ad un ricorso contro una
decisione di revisione/riconsiderazione che sopprime una rendita, questo
ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione per complemento
dell'istruttoria, di principio anche durante tutta questa procedura d'istru-
zione e fino alla notifica di una nuova decisione (cfr. sentenza del TF
8C_451/2010 dell'11 novembre 2010 consid. 2; in particolare DTF 129 V
370 e 106 V 18).
9.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 3 ottobre 2014 l'autorità inferiore ha sop-
presso a decorrere dal 1° dicembre 2014 la mezza rendita erogata all’inte-
ressato da febbraio 2009.
10.
10.1 Conto tenuto dell’insieme delle circostanze e visto l'esito della causa,
non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA e art. 6 lett. b del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.66, versato il 19 dicembre 2014 e il 13 gennaio 2015, sarà restituito al
ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
C-6650/2014
Pagina 19
10.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di
una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 500.-
(compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, sentenza
del TAF C-995/2014 del 9 marzo 2017 consid. 10.2 con rinvii]), tenuto conto
del lavoro effettivo, limitato, svolto dalla rappresentante del ricorrente, la
quale è intervenuta nella presente causa redigendo l’ultimo scritto inviato
dal ricorrente il 1° settembre 2017 (scritto che ha richiesto tutt’al più, ma
nondimeno, l’apertura di un incarto, un colloquio con il ricorrente, lo studio
degli atti di causa e la redazione del menzionato scritto di due pagine in-
viato il 1° settembre 2017). L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-6650/2014
Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata del
3 ottobre 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché
proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto (ripristino della mezza ren-
dita AI), il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.66, versato il 19
dicembre 2014 e il 13 gennaio 2015, sarà restituito al ricorrente allor-
quando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
3.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 500.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-
mento; allegato: formulario “Indirizzo per il pagamento")
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegate: copie del doc. TAF
22 e degli annessi documenti)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-6650/2014
Pagina 21
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: