Corte II I
C-6655/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
2 ottobre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6655/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 2 ottobre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita
AI presentata dall'interessato il 31 luglio 2009.
2.
Il 20 ottobre 2009, l'interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale
amministrativo federale un plico raccomandato contenente copia del
progetto di decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone B._______ del 13 agosto 2009 (due esemplari), della
decisione resa dall'UAIE il 2 ottobre 2009, del formulario di richiesta di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità del 28 luglio
2009, delle attestazioni mediche del 19 ottobre, 14 luglio e 17 marzo
2009 e dei referti medici del 24, 23, 20 e 14 aprile 2009 nonché del 6
ottobre 2008.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'UAIE.
4.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
30 ottobre 2009 (notificata il 3 novembre 2009; cfr. risultanze
processuali [doc. TAF 3]), ha invitato l'insorgente a presentare un atto
ricorsuale comprendente i motivi, le conclusioni e la propria firma
manoscritta in originale (o quella di un rappresentante munito della
necessaria procura) (art. 52 cpv. 2 PA), nel termine di 7 giorni a
decorrere da quello successivo alla notificazione della menzionata
decisione incidentale, con comminatoria di inammissibilità del ricorso
in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA).
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5.
Il termine assegnato al ricorrente per presentare un atto ricorsuale nel
senso indicato nella decisione incidentale del 30 ottobre 2009 di
questo Tribunale è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per
conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
6.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett.
b LTAF).
7.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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