B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6675/2011
S e n t e n z a d e l 2 3 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 4 novembre
2011).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 6 luglio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ –
cittadino italiano, nato l'(…), coniugato, con due figli (doc. A 1-1) – una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° agosto
2006 al 31 gennaio 2009, unitamente alle rendite completive in favore dei
figli (doc. A 39-2; v. anche doc. A 28-1 e 37-1). È stato stabilito, in virtù del
rapporto del 28 novembre 2008 del dott. B._______, del Servizio medico
dell'AI (SMR; doc. A 17-1; in cui è altresì fatto riferimento al rapporto di vi-
sita medica del 16 ottobre 2008 della C._______), che l'interessato era
affetto segnatamente da (esiti di) una rottura transmurale del sovraspina-
to della spalla sinistra post-traumatica e (esiti di) tre interventi chirurgici e
che lo stesso presentava un'inabilità al lavoro totale dal 29 agosto 2005 al
16 ottobre 2008, ma una capacità al lavoro del 100% in un'attività sostitu-
tiva confacente allo stato di salute a decorrere dal 1° gennaio 2009, ciò
che conduceva ad un grado d'invalidità del 25% (v. doc. A 19-1 e 26-1).
2.
Il 14 aprile 2010, l'UAIE ha riassegnato all'interessato una rendita intera
d'invalidità, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (doc. A 69-1; v. anche doc. A
54-1 e 59-1; è fatto riferimento all'art. 29bis dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201; ricaduta dello
stato d'inabilità relativa all'infortunio subito il 26 agosto 2005]). In partico-
lare, è stato considerato, sulla base della documentazione medica assun-
ta agli atti (doc. A 47-1 e 48-1) come pure del rapporto del 23 febbraio
2010 della dott.ssa D._______, del SMR (doc. A 52-1), che l'interessato
era affetto da una recidiva di rottura della cuffia dei rotatori alla spalla si-
nistra e che lo stesso presentava un'inabilità al lavoro totale a decorrere
dal 20 gennaio 2010 (data del ricovero per intervento di sutura funziona-
le).
3.
3.1. Nel mese di giugno del 2010, l'autorità inferiore ha avviato la prevista
procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. A 70-1; v. anche doc. A
59-1).
3.2. Nei rapporti del 9 settembre 2010 e del 10 febbraio e 25 maggio 2011
(doc. A 71-1, 73-1 e 78-1), la dott.ssa D._______ ha rilevato, sulla base
della documentazione medica agli atti (doc. A 61-1, 67-1, 75-2, 76-1 a 76-
8, 82-1, 85-2, 89-1 e doc. B 100-1 e 107-1 [v. anche doc. B 120-1]), che
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l'interessato soffre di affezioni connesse con l'infortunio alla spalla sini-
stra. Ha quindi ritenuto un'incapacità lavorativa del 100% da gennaio del
2010 per sei mesi.
4.
Il 4 novembre 2011, l'autorità inferiore, dopo avere constatato che in virtù
dei documenti ricevuti l'esercizio della precedente attività di muratore è
proponibile in misura ridotta e l'esercizio di un'attività lucrativa confacente
allo stato di salute è da considerare esigibile a far tempo da luglio del
2010, ciò che conduce ad un grado d'invalidità del 17%, ha deciso di
sopprimere, con effetto al 1° gennaio 2012 (v. doc. A 97-3), la rendita inte-
ra d'invalidità pagata fino ad allora, essendo intervenuto un notevole mi-
glioramento ai sensi dell'art. 17 della legge federale del 6 ottobre 2000
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1
[doc. A 97-1]).
5.
Il 23 novembre 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribuna-
le amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 4 novembre
2011 mediante il quale ha chiesto "la rivalutazione" di detta decisione dal
momento che le patologie di cui è affetto nonché la terapia farmacologica
che assume ed i trattamenti a cui si sottopone non gli consentono di svol-
gere una qualsiasi attività lucrativa, neppure una leggera confacente allo
stato di salute. Ha esibito segnatamente i rapporti ortopedici del 20 mag-
gio 2003 e 4 novembre 2011, un rapporto neurologico del 9 novembre
2011, un certificato medico dell'11 novembre 2011, i referti radiologici del
13 maggio, 21 luglio e 6 ottobre 2011 ed una prescrizione per i trattamenti
da ottobre a novembre 2011 (doc. TAF 1).
6.
6.1. Con decisione incidentale del 19 dicembre 2011 (notificata il 22 di-
cembre 2011; doc. TAF 3 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha in-
vitato il ricorrente a versare, entro il 19 gennaio 2012, un anticipo di fr.
400.-- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2 a 3).
6.2. Con atto del 16 gennaio 2012 (inoltrato dinanzi al Tribunale federale,
che è poi stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale per com-
petenza), l'interessato ha formulato una domanda di assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali. Ha
fatto valere d'essere indigente. Ha prodotto l'attestazione della rendita
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d'invalidità della C._______ dell'8 novembre 2011 ed una relazione psi-
chiatrica del 13 gennaio 2012 (doc. TAF 5; v. anche doc. TAF 4).
6.3. Il 16 febbraio 2012, il medesimo ha esibito il formulario "domanda di
gratuito patrocinio" (doc. TAF 9).
7.
Nella risposta al ricorso del 13 marzo 2012 (doc. TAF 10), l'UAIE ha pro-
posto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa
procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio dell'assicu-
razione per l'invalidità del Cantone E._______ (Ufficio AI) del 27 febbraio
2012 (conclusione principale; doc. TAF 4), il quale rinvia a sua volta
all'annotazione del Servizio medico regionale (SMR) del 15 febbraio
2012. Secondo quest'ultima, è indicato completare l'istruttoria e pertanto
sottoporre l'insorgente ad una perizia psichiatrica e ad una perizia reuma-
tologica.
8.
Il 3 aprile 2012, il ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale, via telefax,
un rapporto medico del 1° marzo 2012 ed un certificato medico del 14
marzo 2012 (doc. TAF 11).
9.
9.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b del-
la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della leg-
ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
9.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
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9.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
10.
10.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina
le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in
particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua
capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
10.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incom-
pleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
11.
11.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
conclusione principale della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
E._______ del 27 febbraio 2012 è giustificata dalla necessità di completa-
re l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo sta-
to di salute del ricorrente, segnatamente con un esame sullo stato di salu-
te psichico e con un esame sullo stato di salute reumatologico (i medici
del SMR avendo rilevato, nella presa di posizione del 15 febbraio 2012
[doc. TAF 10], che la documentazione medica, esibita in sede di ricorso,
evidenzia la "presenza di possibili patologie extrainfortunistiche, patologie
documentate da ottobre 2011 [problematica meniscale] e da dicembre
2011 [problematica psichiatrica]").
11.2. Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giu-
risprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità in-
feriore e dai medici SMR consultati, riservato ogni ulteriore esame che
l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rende-
re necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in
effetti possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza
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preponderante sull'esistenza delle condizioni per una revisione della ren-
dita precedentemente accordata. Nulla mutano, a questa conclusione,
neanche i documenti medici prodotti dal ricorrente il 3 aprile 2012 (doc.
TAF 11), ritenuto altresì che l'insorgente stesso ha concluso al rinvio degli
atti di causa all'autorità inferiore e che la stessa provvederà ad includere
nell'esame dei fatti di causa anche i citati documenti, peraltro di data po-
steriore alla decisione impugnata.
11.3. Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla con-
clusione presentata dall'insorgente, proposta che è accolta in questa se-
de, la risposta al ricorso del 13 marzo 2012, la presa di posizione dell'Uf-
ficio AI del Cantone E._______ del 27 febbraio 2012 e l'annotazione dei
medici SMR del 15 febbraio 2012 sono trasmesse al ricorrente unitamen-
te alla presente sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non
era necessario accordare al ricorrente la facoltà di esprimersi riguardo ai
citati atti prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c
PA).
11.4. Nel caso concreto non era altresì necessario dare al ricorrente la
possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuo-
va giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF
137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire
dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste
l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente
(cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 4 novembre 2011 l'autorità inferiore ha
deciso di sopprimere, con effetto al 1° gennaio 2012, la rendita intera
d'invalidità versata fino ad allora.
11.5. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la
decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministra-
zione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso prece-
dentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto
sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente
a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del
caso.
12.
12.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese pro-
cessuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso del-
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la dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta
senza oggetto.
12.2. Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che
non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e rela-
tivamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica
l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e
segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 4 novembre
2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia pro-
ceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è
pertanto divenuta senza oggetto.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegate: copie
della risposta al ricorso del 13 marzo 2012, della presa di posizione
dell'Ufficio AI del Cantone E._______ del 27 febbraio 2012 e
dell'annotazione dei medici SMR del 15 febbraio 2012)
– autorità inferiore (n. di rif. ; allegate: copie del rapporto medico del 1°
marzo 2012 e del certificato medico del 14 marzo 2012)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio:
La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: