Corte II I
C-6687/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 d i c e m b r e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Madeleine Hirsig;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,rappresentata da Patronato INAS,
via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione
dell'8 ottobre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6687/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera come
cucitrice dal 1980, versando regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità fino al 1993, quando
si è ritirata dal lavoro per ragioni di salute. In data 31 maggio 1994, la
nominata ha presentato una domanda volta al conseguimento di una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'indagine
medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che l'assicurata
soffriva di una sindrome lombospondilogena a sinistra di carattere
cronico su di una scoliosi sinistro convessa in zona lombare e destro
convessa in zona toracale, piccola protrusione discale in sede
mediana e paramediana sinistra fra L4-5, sospetta sindrome di
aggravamento, probabili esiti di sacroileite bilaterale. Il medico
dell'Ufficio AI aveva ritenuto che le patologie in corso non
determinavano un'incapacità al lavoro di livello rilevante nel mestiere
di cucitrice esercitato fino al 1993 dall'interessata. Con decisione del 5
ottobre 1995 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), ora
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), ha respinto la domanda di rendita. L'assicurata ha
impugnato tale provvedimento innanzi alla competente Commissione
federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti
all'estero (CFR AVS/AI), la quale, con giudizio del 30 gennaio 1996 ha
respinto l'impugnativa e confermato la decisione del 5 ottobre 1995.
B.
In data 30 luglio 2004, A._______ ha formulato una seconda domanda
volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione invalidità.
Risulta che l'interessata ha ripreso a lavorare come frontaliera in
qualità di operaia in un'industria di materiale elettrico (micromotori
elettrici) dal 1° giugno 2000 ed ha cessato tale lavoro il 10 giugno
2003 per malattia. L'indagine sanitaria ha rilevato che l'interessata era
portatrice degli esiti di una chemodectomia all'orecchio destro (parte
esterna media) estirpato il 17 febbraio 2004, causante una perdita
completa dell'udito all'orecchio destro, vertigini, cefalee, nonché di
problemi ortopedici già rilevati nel corso della precedente domanda.
L'interessata ha ripreso il lavoro ad inizio maggio 2004 per cui la
richiesta è stata respinta dall'UAI con decisione del 10 gennaio 2005.
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C.
In data 19 ottobre 2006, la nominata ha presentato una terza richiesta
di prestazioni AI. A suffragio delle sua nuova domanda ha prodotto un
certificato medico del Dott. Marchetta del 14 novembre 2006 ed un
attestato dell'ASL di Como del 19 gennaio 2006. Esibisce inoltre una
relazione allestita il 16 ottobre 2006 dal Dott. Heitmann, specialista in
medicina interna. Detto sanitario rileva gli esiti della chemodectomia
all'orecchio destro del febbraio 2004 ed una sospetta recidiva, una
probabile disfunzione temporo-mandibolare destra, una probabile
sindrome del tunnel carpale destra, una sospetta cardiopatia
ischemica ed una sindrome ansio-depressiva e ritiene la paziente
inabile ad ogni lavoro proficuo. In base al rapporto dell'8 gennaio 2007
del Dott. Klauser, l'amministrazione ha deciso di entrare nel merito
della domanda di prestazioni.
Dall'indagine economica, si evince che l'interessata ha ripreso l'attività
(dopo l'assenza dal 10 giugno 2003 al 14 maggio 2004) presso la ditta
di micromotori elettrici di Stabio il 17 maggio 2004 ed è stata assente
dal lavoro per ragioni di salute dal 3 al 9 novembre 2004, dal 28
gennaio al 7 febbraio, dal 14 al 23 ottobre 2005, dal 12 dicembre 2005
al 7 gennaio 2006, dal 6 al 9 aprile ed a partire dal 12 luglio 2006 fino
al licenziamento del 30 aprile 2007 (cfr. rapporto della datrice di lavoro
del 13 marzo 2007).
Altri documenti sono poi pervenuti, segnatamente:
- una perizia medica particolareggiata (E 213) allestita il 5 gennaio
2007 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale di Como (INPS), ove, in base alla diagnosi di esiti di pregresso
intervento di exeresi di chemodectomia di tipo B/C dell'orecchio destro,
anacusia e sindrome vertiginosa conseguenti, possibile recidiva, note
di poliartrosi, nevrosi ansiosa con spunti fobici è stato posto un tasso
d'invalidità del 50%;
- referti radiografici della mani e del piede sinistro del 19 dicembre
2006;
- i risultati di un elettrocardiogramma del 23 novembre 2006 e di
un'ergometria del 16 novembre 2006, un rapporto d'esame
cardiologico del 20 novembre 2006.
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D.
Nella relazione del 10 settembre 2007, il medico dell'Ufficio AI
cantonale, Dott. Klauser, ha stimato che era necessario di procedere a
una visita medica pluridisciplinare.
Nel frattempo è pervenuto un rapporto di dimissione ospedaliera
relativo alla degenza dal 20 luglio al 1° agosto 2007 per emicrania
senz'aura (cronicizzata), sindrome ansio-depressiva, anemia
sideropenica.
La richiedente è stata visitata il 16, 28, 29, 30 gennaio 2008 presso il
Servizio Accertamento medico (SAM) di Bellinzona dove è stata
sottoposta a visite specialistiche in reumatologia, neurologia,
otorinolaringoiatria, cardiologia e psichiatria. Della diagnosi dettagliata
si dirà nella parte in diritto. Gli esperti incaricati hanno stimato che la
paziente presenta un'incapacità di lavoro del 30% nella sua ultima
attività (operaia di fabbrica di micromotori elettrici) e ciò da luglio 2006
(le patologie invalidanti sono di origine ortopedica e neurologica, non
psichiatrica, cardiologica né otorinolaringoiatrica). In un'attività più
adattata ai diversi limiti funzionali (neurologici/ortopedici), l'incapacità
lavorativa scenderebbe al 20%.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Klauser il quale, nella
sua relazione del 19 maggio 2008, ha condiviso diagnosi e valutazione
espresse dai medici del SAM.
Nel suo rapporto del 2 giugno 2008, il Consulente in integrazione
professionale (CIP) ha preso atto delle risultanze mediche ed ha
indicato che l'interessata non presenta un'incapacità di lavoro di rilievo
invalidante. Produce, oltre a documentazione già ad atti, recenti referti
cardiologici, segnatamente: la cartella clinica (con i risultati degli
esami oggettivi) relativa alla degenza dal 17 al 21 aprile 2008 per
angina da sforzo per disfunzione endoteliale coronarica; i risultati di
una visita neurologica del 7 aprile 2008 attestante un'emicrania
cronicizzata con attacchi di panico; i risultati di un'ulteriore visita
neurologica del 16 settembre 2008 attestante la stessa diagnosi.
E.
Con progetto di decisione del 20 agosto 2008, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto la reiezione della domanda di rendita. Con scritto del 19
settembre 2008 (ricevuto dall'amministrazione solo il 1° ottobre 2008),
A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INAS, si è
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opposta a tale progetto contestando di essere in grado di conseguire
un guadagno sufficiente. Con scritto del 3 ottobre 2008, l'Ufficio AI
cantonale ha reso attento il Patronato INAS che le osservazioni al
progetto di decisione erano tardive e che la documentazione esibita
sarebbe stata esaminata nell'ambito di un eventuale ricorso.
Mediante decisione dell'8 ottobre 2008, l'UAIE ha respinto la domanda
di rendita.
F.
Con il ricorso depositato il 23 ottobre 2008, A._______, sempre
rappresentata dal Patronato INAS, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad almeno tre quarti di
rendita AI. Produce la documentazione già presentata in sede di
audizione e formula le stesse argomentazioni. In un secondo tempo,
esibisce una relazione medica allestita il 12 novembre 2008 dal Dott.
Heitmann. L'esperto di parte riprende la diagnosi esposta dal SAM
precisando la patologia cardiaca sulla scorta delle recenti risultante
cliniche. Egli rileva che la paziente presenta una costante
sintomatologia anginosa e che non ha potuto effettuare
un'ecocardiografia da stress (il 27 ottobre 2008) proprio perché, in
quella a riposo, si era riscontrata una marcata ipocinesia inferiore;
sarebbe prossimamente prevista una nuova coronarografia.
L'insorgente chiede inoltre l'esonero dal pagamento delle spese
processuali.
G.
Nel rapporto del medico dell'Ufficio AI cantonale del 3 dicembre 2008,
i medici consultati (Dott. Erba e Noseda, cardiologo), hanno ritenuto
necessario fare esibire i risultati della coronarografia di cui fa cenno il
Dott. Heitmann.
Il 9 gennaio 2009 il Patronato INAS ha trasmesso la coronarografia
effettuata il 20 novembre precedente.
L'incarto è stato risottoposto in esame all'amministrazione. L'Ufficio AI
cantonale ha sottoposto gli atti ai due medici consulenti (Noseda,
cardiologo ed Erba). Nelle loro relazioni del 23/26 febbraio 2009, i
medici incaricati hanno rilevato che i recenti esami non hanno posto in
evidenza una patologia cardiaca di influenza invalidante.
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Nella risposta di causa del 2 marzo 2009, l'Ufficio AI cantonale
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Nella sua risposta del 6 marzo 2009 l'UAIE riprende tali conclusioni.
H.
Dopo aver preso atto delle osservazioni delle rispettive
amministrazioni e di altra documentazione di rilievo, il Patronato INAS,
nella sua replica del 5 maggio 2009, ha ribadito l'intenzione della
propria assistita di mantenere il ricorso. L'insorgente critica
l'amministrazione di non aver adeguatamente esaminato la
problematica vertiginosa/emicranica e la fibromialgia, patologia
accennata dal Dott. Heitmann.
Con ordinanza del 9 giugno 2009, il TAF ha chiuso lo scambio degli
allegati.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
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2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
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europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato
rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI,
RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito
della richiesta. Se l'amministrazione entra nel merito della nuova
domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale
e, in particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 108
e 130 V 64 e 71). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni
sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg.
OAI).
In concreto, l'UAIE ha emanato una prima decisione negativa il 5
ottobre 1995. Una seconda decisione negativa, in esito ad una
seconda richiesta di prestazioni, è stata emanata il 10 gennaio 2005.
Con decisione dell'8 ottobre 2008 ha in seguito respinto una terza
domanda di rendita presentata il 19 ottobre 2006. Ne consegue che il
periodo di riferimento per giudicare se è intervenuta una modifica
rilevante del grado d'invalidità, può essere limitato dal 10 gennaio
2005 all'8 ottobre 2008.
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
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ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio
2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3
anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tal fine è
possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
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7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 L'assicurata ha ricominciato a lavorare nel giugno 2000 per una
ditta di elettrotecnica della zona di frontiera. Dopo un'interruzione
dell'attività dovuta a patologia passeggera, ha ripreso a lavorare nel
maggio 2004 in ragione di 40/43 ore settimanali (a seconda dei turni).
È rimasta assente dal lavoro per ragioni di malattia (o infortunio) dal
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C-6687/2008
28 gennaio al 6 febbraio, dal 14 al 23 ottobre, dal 12 dicembre 2005 al
7 gennaio 2006, dal 6 al 9 aprile ed a partire dal 12 luglio 2006. È
stata licenziata con effetto 30 aprile 2007.
Da quanto precede, ne consegue che almeno fino al 12 luglio 2006,
A._______ non ha mai subito un'incapacità di lavoro del 40% almeno
per un lungo periodo, seguita da incapacità di guadagno pure della
metà almeno. Dopo la data surriferita la nominata non ha più lavorato.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
Pagina 11
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9.
9.1 Nel caso in esame, in sede d'istruttoria l'interessata è stata
sottoposta a visita medica approfondita al SAM di Bellinzona. I medici
incaricati hanno evidenziato:
"Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
sindrome panvertebrale cronica su: leggere turbe statiche ed iniziali
alterazioni degenerative, insufficienza muscolare, tendenza alla
cronicizzazione dei dolori con sviluppo fibromialgico,
(anamnesticamente) pregressa sacroileite bilaterale (diagnosi non
confermata); sindrome fibromialgica; persistenti dolori alla caviglia
sinistra su esiti di frattura bimalleolare e conseguente osteosintesi nel
2001; cefalea cronica frontale a destra con importante componente
tensionale/funzionale.
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
anacusia e sindrome vertiginosa cronica su petrosectomia subtotale
destra per chemodectomia della rocca petrosa destra di grado B/C;
malattia coronarica compensata; fattori di rischio cardiovascolari:
pregresso abuso nicotinico, ipertensione arteriosa, obesità;
ipertensione arteriosa in trattamento; nota anemia sideropenica; fobie
specifiche (claustrofobia e paura della malattie oncologiche), obesità
con BMI 36 Kg/m2".
Per quanto riguarda la diagnosi la parte ricorrente critica
l'amministrazione di non avere sufficientemente investigato le
patologie fibromialgica, cardiologica e neurologica. Tali affermazioni
non trovano riscontri agli atti. Inoltre, la documentazione prodotta in
sede ricorsuale non ha apportato sostanziali novità. La relazione del
Dott. Heitmann del 12 novembre 2008 riprende, nella sostanza, quanto
già evidenziato dal SAM e riferisce in merito agli ultimi eventi
patologici (cardiopatie) della ricorrente.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
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Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, deve essere osservato che una perizia richiesta
dall'UAI (in casu un servizio di accertamento medico specifico
dell'assicurazione per l'invalidità) non può essere scartato adducendo
che si tratta di un referto di parte. Infatti, la legge attribuisce
all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita,
procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute,
l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei
richiedenti. A tale scopo possono essere domandati rapporti e
informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati
specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI).
In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale organo amministrativo
preposto all'attuazione della legge, sicché le perizie ordinate in
adempimento di questo compito non possono essere considerate di
parte o non conclusive alla luce di altri referti (DTF 123 V 175 e 122 V
157). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che deve essere
considerata rilevante una perizia affidata al SAM, negando che tale
servizio medico possa essere considerato parte in causa per
sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo sarebbe obbligato
a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell’assicurazione per l’invalidità.
Determinante è invece la circostanza che la perizia del SAM rispetti
tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti,
per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in
particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i
temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle
censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella
presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui
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giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non
è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione
del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
10.2 Nella fattispecie, va annotato che i sanitari del SAM hanno preso
atto dell'incarto della Cassa malati e dell'abbondante documentazione
sanitaria raccolta nell'ambito delle prime due domande di rendita. La
perizia del SAM tiene inoltre conto dell'evoluzione del suo stato di
salute fino alle date delle visite del gennaio 2008. L'assicurata
presenta differenti aspetti patologici che interessano più organi ed
apparati.
10.2.1 Dal lato ortopedico/reumatologico (Dott. Keller), il problema alla
colonna vertebrale è presente da numerosi anni. La sindrome è algica
e si associa ad una fibromialgia. Dal punto di vista oggettivo i
movimenti dell'intera colonna sono ben conservati, non vi sono segni
di radicolopatie cervicale o lombare, lo stato articolare non presenta
particolarità di rilievo e non vi sono segni di un'artropatia di tipo
infiammatorio. Dolenzie sono segnalate alla colonna cervicale e,
parzialmente, a quella lombare. Le radiografie dell'intera colonna
vertebrale hanno potuto evidenziare solo delle incipienti alterazioni a
livello toraco-lombare; l'articolazione sacro-illiaca è leggermente
sclerotica, ma ben riconoscibile. Comunque, i movimenti degli arti
inferiori e superiori sono senza particolarità, a parte le descritte
dolenzie polidistrettuali. L'abilità dei polsi, delle mani e delle dita non
presenta particolari limitazioni. Per quel che riguarda la caviglia
sinistra, accidentata nel 2001, la paziente accusa dolori soprattutto in
caso di sovraccarico. Il Dott. Keller valuta la capacità lavorativa della
paziente al 70% nell'ultima attività esercitata ed all'80% nell'ambito di
un lavoro particolarmente adattato.
10.2.2 Sotto il profilo neurologico (Dott.Bernasconi), l'esperto non ha
riscontrato danni radicolari alla colonna vertebrale od altre sofferenze
neurogene. Anche per quanto riguarda il problema
vestibolare/vertigionoso, l'esperto non ha segnalato anomalie
oggettive, a parte una marcia ad occhi chiusi di tipo incerto. Le cefalee
ricorrenti possono essere riferite agli esiti dell'intervento all'orecchio,
ma, di per sé, non assumono carattere invalidante; la cefalea frontale,
più recente, assume una componente tensionale, ma gli esami
effettuati in Italia (tomografie assiali computerizzate, TAC) hanno
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escluso danni più gravi e, peraltro, l'indagine clinica-oggettiva è
risultata negativa. Nel caso in esame è palese una notevole
discrepanza fra le constatazioni oggettive e le doglianze soggettive.
Pur ritenendo verosimile che possano esservi degli episodi di cefalea
intensa e limitante, malgrado la difficoltà di quantificare in modo
oggettivo detti disturbi, il Dott. Bernasconi non ritiene che queste siano
di entità tale da determinare un'inabilità lavorativa superiore al 20%.
10.2.3 Dal lato otorinolaringoiatrico (Dott. Jermini), la paziente è
portatrice degli esiti dell'exeresi di un chemodectoma all'orecchio
destro (febbraio 2004). Non si sono verificate recidive del male, come
neppure eventuali metastasi. L'udito dell'orecchio destro non è
funzionale. La patologia può essere all'origine dei fenomeni vertiginosi
accusati dalla paziente, ma di solito non dopo un periodo di 2 anni
dopo l'intervento. In assenza pertanto di disturbi oggettivabili attuali, lo
specialista incaricato valuta nulla l'incapacità di lavoro dell'assicurata
in qualsiasi ambito lavorativo a lei proponibile.
10.2.4 Sotto il profilo cardiologico (Dott. Sartori) i dolori toracali
accusati dalla paziente sono atipici e non ascrivibili a turbe
cardiocircolatorie. Tutti gli esami più significativi sono stati effettuati e
le uniche affezioni riscontrabili consistono in una irregolarità della
ripolarizzazione e, alla luce dell'esame tomoscintigrafico, in una
ischemia miocardica inducibile allo sforzo in territorio anterosettale e,
quindi, prognosticamente significativa. La paziente è abile a qualsiasi
lavoro di tipo leggero e/o sedentario. L'esame coronarografico del 20
novembre 2008 (prodotto in sede di ricorso) ha mostrato un quadro
angiografico senza evidenza di ateroslerosi coronarica ed ha inoltre
mostrato una normale funzione endoteliale. Il Dott. Noseda,
cardiologo, nella sua relazione del 23 febbraio 2009, dopo aver
analizzato tale referto, ha escluso una problematica cardiaca con
influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurata.
10.2.5 Dal lato psichiatrico, il Dott. Jaime ha riferito che la paziente
presenta soprattutto delle fobie che non influiscono sulla sua capacità
di lavoro. Si tratta della paura degli spazi chiusi, dei viaggi in aereo e
dell'insorgenza di patologie cancerose. Da un punto di vista clinico si
tratta di un quadro che assume una gravità lieve e non incide in modo
importante sulla qualità di vita dell'assicurata. Peraltro, l'interessata
non è seguita da uno specialista, ma assume, all'occasione solamente
una cura psicofarmacologica adeguata.
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10.2.6 Per quanto riguarda la fibromalgia, la stessa è stata
menzionata per la prima volta dal Dott. Heitmann nella sua perizia del
12 novembre 2008.
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in SCHAFFAUSER/SCHLAURI, Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 64 n. 93). Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe
a carico dell'AI le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile deve essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b;
DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Dunque, nel quadro di esame del
diritto a prestazioni (o in caso di revisione) le manifestazioni soggettive
di dolori devono essere confermate da osservazioni mediche
concludenti, a difetto di ciò un apprezzamento di questo diritto a
prestazioni non può garantito in modo conforme al principio di parità di
trattamento fra gli assicurati.
Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l'inesigibilità della
ripresa lavorativa presuppone in ogni caso la presenza manifesta di
una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate
da un decorso patologico pluriennale son sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo
stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF
130 V 352 consid. 2.2.2 ).
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Nel caso in esame, la sindrome fibromialgica segnalata dal Dott. Keller
non è di principio contestata. La paziente descrive dolori non
oggettivabili che, con il tempo, sono andati vieppiù peggiorando
diffondendosi all'intero sistema locomotore. Nessun miglioramento è
stato riscontrato con l'assunzione di AINS ed analgesici, né tantomeno
con l'esecuzione di trattamenti fisioterapici. Il Dott. Keller osserva che
questa sintomatologia tocca il sistema locomotore con dolori più
intensi lungo l'intera muscolatura paravertebrale. Tuttavia, queste
doglianze di tipo soggettivo non sono accompagnate da una una
comorbidità psichica rilevante. L'esame psichiatrico, come già rilevato,
ha messo in luce delle fobie su di una base ansiosa, ma nessuna
turba mentale che possa sorreggere il carattere invalidante
dell'affezione fibromialgica. In queste circostanze si deve ritenere che
il riscontro di una fibromialgia non ha conseguenze pratiche sulla
valutazione dell'incapacità di lavoro dell'assicurata.
10.3 In sostanza, i medici del SAM rilevano che le patologie
invalidanti sono quelle di carattere reumatologico/ortopedico e
neurologico, mentre quelle otorinolaringoiatriche, cardiologiche e
psichiatriche non lo sono. La paziente presenta un grado d'invalidità
del 30% nell'ambito del precedente lavoro (settore elettrico-industriale)
ed anche in quello ancora precedente (cucitrice/settore tessile). In
attività più adeguate, la capacità al lavoro salirebbe all'80% (cfr. punti
8 e 9 della perizia), ma a determinate condizioni di porto pesi, posture,
condizioni di lavoro ecc.
La documentazione esibita dopo la visita al SAM (segnatamente:
rapporti di visite ed esami cardiologici del 21 aprile, 30 giugno, 18
novembre 2008; visite neurologiche del 7 aprile 2008 e 16 settembre
2008, certificati del medico curante Dott. Marchetta, ecc.) non ha
modificato questa valutazione. La stessa è stata adeguatamente
esaminata dai medici dell'Ufficio AI cantonale (Dott.ri Klauser, Erba,
Noseda), i quali hanno potuto escludere l'insorgenza di un
peggioramento e/o di una scarsa analisi di patologie in atto.
10.4 Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri dei medici del SAM e
dei collaboratori dell'Ufficio AI cantonale, ritiene che A._______ dopo il
luglio 2006 (cessazione dell'attività) avrebbe potuto svolgere, in misura
del 70%, la precedente attività di operaia in industria del settore
elettrico-industriale (fabbrica di micromotori elettrici). Lo stesso tasso è
applicabile al precedente lavoro nel settore tessile o delle confezioni
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(cucitrice). Queste attività sono di carattere leggero e semisedentario.
L'assicurata era infatti addetta a compiti di imballaggio di oggetti non
pesanti in piedi o seduta, verificava la qualità del prodotto, lo
inscatolava e lo poneva su di una paletta pronto per l'uscita dalla
fabbrica. Lavorava anche alla tavola dei connettori pure in posizione
prevalentemente seduta o alternata; a volte era addetta al montaggio
in posizione seduta (cfr. rapporto del datore di lavoro redatto il 13
marzo 2007).
L'assicurata presenta dunque un tasso d'incapacità di lavoro e di
guadagno del 30% ai sensi della LAI insufficiente per avere diritto a
una rendita d'invalidità. In queste circostanze il ricorso deve essere
respinto e l'impugnata decisione confermata.
11.
11.1 Di principio la procedura è onerosa e quindi soggetta al
pagamento di spese processuali (art. 69 LAI). Nel ricorso del 23
ottobre 2008, il Patronato INAS ha formulato una domanda di
assistenza giudiziaria per quanto attiene alla dispensa dal pagamento
delle spese processuali.
Giusta l'art. 6 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nella
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008, le spese processuali possono essere condonate totalmente o
parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio
previsto dall'art. 65 PA, quando, segnatamente (lett. b.) per altri motivi
inerenti il litigio o alla parte in causa non risulti equo addossarle le
spese processuali.
Attesto che l'interessata non lavora più dal luglio 2006, il TAF rinuncia
a prelevare le spese processuali.
11.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non
hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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