B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6689/2011
S e n t e n z a d e l 2 2 o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Daniel Stufetti,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, patrocinata dall'avv. Giuseppe Pedone,
Studio Legale, via F. Gorgoni n. 56, IT-73020 Cutrofiano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 10 novembre 2011.
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Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 10 novembre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito in via di
revisione la rendita intera d'invalidità di cui era beneficiaria la cittadina ita-
liana A._______, nata il …, con un quarto di rendita dal 1° gennaio 2012,
il 3 dicembre 2011 l'assicurata ha depositato, presso il Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: il Tribunale), un ricorso contro il suddetto
provvedimento amministrativo, chiedendo il mantenimento del suo diritto
ad una rendita intera d'invalidità anche dopo il 1° gennaio 2012, ed alle-
gando abbondante documentazione medica,
lo scrivente Tribunale, con ordinanza del 13 dicembre 2011 2012, ha invi-
tato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso e alla documenta-
zione esibita,
ricevuta copia dell'impugnativa, l'UAIE ha sottoposto gli atti al
Servizio Medico Regionale (SMR, dott. B._______), il quale, nel suo rap-
porto del 1° maggio 2012, ha rilevato che la nuova documentazione me-
dica esibita non modificava le conclusioni mediche precedenti,
nella sua risposta del 21 maggio 2012, l' UAIE ha quindi proposto la reie-
zione del ricorso e la conferma della decisione impugnata,
con replica del 6 luglio 2012, la ricorrente, rappresentata
dall'avv. Pedone, rende noto che il suo stato di salute non è migliorato nel
periodo in esame, chiede pertanto di essere sottoposta ad una consulen-
za medico-legale per accertare le sue infermità ed allega nuova docu-
mentazione medica,
nella sua duplica del 19 settembre 2012, l'UAIE, dopo aver risottoposto
l'incarto al SMR (dott. C._______, rapporto del 7 settembre 2012), si è
espresso per l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione de-
gli atti, considerata la necessità di richiedere un esame psichiatrico ed un
esame ortopedico per determinare la capacità di lavoro residua della ri-
corrente,
con ordinanza del 19 settembre 2012, la ricorrente è stata invitata a
esprimersi in merito al prospettato rinvio degli atti di causa all'autorità in-
feriore per complemento d'istruzione e ad indicare quale seguito inten-
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desse dare alla presente procedura e, in particolare, a comunicare se
avesse l'intenzione di ritirare il ricorso, dato che, dall'esito dei nuovi ac-
certamenti, avrebbe potuto risultare sia il suo diritto a una rendita intera
d'invalidità, sia la conferma della prestazione riconosciuta con la decisio-
ne del 10 novembre 2011, ma anche la sua soppressione, ciò che avreb-
be costituito un pregiudizio per la ricorrente,
sino ad oggi la ricorrente non ha dato seguito a tale invito,
e considerato in diritto che
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF,
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, concernenti l'assicurazione per
l'invalidità, possono essere portate innanzi a questo Tribunale, confor-
memente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione
per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ri-
correre chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposi-
zione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione, condizioni adempiute in concreto,
il ricorso, depositato il 3 dicembre 2011, è tempestivo ed ossequioso dei
requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito,
l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta
dal punto di vista medico, per cui il collegio giudicante non può trarne
conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è dunque opportuno
prestare adesione, considerato che un complemento d'istruttoria dal pun-
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to di vista psichiatrico ed ortopedico appare indispensabile alla luce della
documentazione lacunosa agli atti,
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore, in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal SMR, ossia
con investigazioni complementari di natura psichiatrica ed ortopedica,
se l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una
tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustifica-
ta, in concreto, se si considerano le lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali ed il
montante di Fr. 400.- versato dalla ricorrente quale anticipo le è restituito,
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato,
visti gli atti di causa, la memoria di replica e la documentazione esibita, si
giustifica riconoscere alla ricorrente un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 800.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore,
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 10 novembre 2011, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si percepiscono spese di procedura e l'importo di Fr. 400.-, versato
dalla ricorrente il 27 luglio 2012, le è restituito.
3.
Alla ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 800-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore
4.
Comunicazione:
– al rappresentante della ricorrente (Raccomandata AR),
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazione, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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