B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-669/2015
Sen t en z a d e l 2 3 a p r i l e 2 0 1 5
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; non entrata nel merito della
terza domanda di rendita (decisione del 22 dicembre 2014).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 22 dicembre 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso che, conformemente all'art.
87 cpv. 3 OAI (RS 831.201), non erano date le condizioni per un esame di
merito della terza domanda di rendita, l'interessato non avendo reso
plausibile una modifica rilevante del grado d'invalidità.
2.
Il 20 gennaio 2015, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi all'UAIE
contro la decisione del 22 dicembre 2014 mediante il quale ha chiesto il
riconoscimento di una rendita d'invalidità, le sue condizioni di salute non
consentendogli di svolgere una qualsiasi attività lucrativa, ricorso che è poi
stato trasmesso il 30 gennaio 2015 per competenza al Tribunale
amministrativo federale (TAF).
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero.
4.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali
non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS
830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI
non deroghi alla LPGA.
5.
5.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 10
febbraio 2015 (notificata il 16 febbraio 2015; cfr. in particolare l'avviso di
ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il
termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del
provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 400.- (al netto di eventuali
spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle
presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di
inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il
termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del
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provvedimento medesimo, idonea documentazione attestante che
l'importo di fr. 400.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o
addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del
Tribunale.
5.2. Il 4 marzo 2015, l'importo di fr. 388.- è stato ricevuto dal TAF (cfr. doc.
TAF 5).
6.
6.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 10
marzo 2015 (notificata il 16 marzo 2015; cfr. in particolare l'avviso di
ricevimento postale [doc. TAF 7]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il
termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del
provvedimento medesimo, il saldo (integrale) dell'anticipo equivalente alle
presunte spese processuali di fr. 12.-, al netto di eventuali spese postali o
bancarie a carico del ricorrente, con comminatoria di inammissibilità del
ricorso in caso di mancato versamento o di versamento solo parziale del
richiesto saldo dell'anticipo spese. Questo Tribunale ha altresì precisato
all'insorgente che gli incombeva d'indicare all'operatore scelto i pertinenti
dati del destinatario della richiesta di trasferimento di fondi di denaro, di
verificare la corretta e tempestiva esecuzione dell'ordine da parte
dell'operatore stesso nonché di assicurarsi che quest'ultimo segnali se del
caso alla banca corrispondente estera che le spese e le commissioni sono
a carico dell'ordinante, fermo restando che era tenuto a pagare l'importo
integrale di fr. 400.- ed assicurarsi che ciò avvenisse tenuto conto anche di
eventuali problemi connessi con il tasso di cambio. Il Tribunale
amministrativo federale ha pure invitato il ricorrente a produrre, sempre
entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla
notificazione del provvedimento medesimo, idonea documentazione
attestante che il saldo (integrale) dell'anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di fr. 12.- è stato tempestivamente versato alla posta
svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore
del Tribunale.
6.2. Il 30 marzo 2015, l'importo di fr. 12.- è stato ricevuto dal TAF (cfr. doc.
TAF 9).
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7.
7.1. Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 2 aprile
2015, ha invitato il ricorrente a dimostrare, entro il termine di 5 giorni a
decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento mede-
simo, mediante attestazione originale e firmata rilasciata dalla posta o dalla
banca, che il richiesto saldo dell'anticipo spese di fr. 12.- è stato versato
tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o ban-
cario in Svizzera, in favore del Tribunale, come indicato nella decisione in-
cidentale del 10 marzo 2015 di questo Tribunale.
7.2. Con scritto del 16 aprile 2015, inoltrato via telefax (doc. TAF 11), l'in-
sorgente ha segnalato che, secondo l'allegata attestazione dell'Agenzia di
B._______ della Banca popolare di C._______, il 26 marzo 2015 ha effet-
tuato il versamento dell'importo restante di fr. 12.- (doc. TAF 11).
8.
8.1. Giusta l'art. 21 cpv. 3 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, il termine per
il pagamento di un anticipo è di principio osservato se l'importo dovuto è
versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto po-
stale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità. Secondo giurispru-
denza, il momento determinante per stabilire l'osservanza o l'inosservanza
del termine è pertanto quello in cui l'importo è stato versato in favore
dell'autorità alla Posta svizzera (sia che ciò avvenga allo sportello di un
ufficio postale oppure tramite trasferimento all'estero) o il momento in cui
l'ordine di pagamento in favore dell'autorità è stato addebitato al conto po-
stale o bancario del ricorrente o del suo patrocinatore (sentenza del TF
9C_691/2008 del 23 settembre 2009).
8.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, se il
termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti,
inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del ter-
mine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art.
38 cpv. 3 LPGA).
8.3. La decisione incidentale di questo Tribunale del 10 marzo 2015 è stata
notificata al rappresentante del ricorrente il 16 marzo 2015 (cfr. in partico-
lare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 7]). Considerato che il termine
di 5 giorni per versare il richiesto saldo dell'anticipo spese ha iniziato a de-
correre il 17 marzo 2015 ed è scaduto il 23 marzo 2015, il pagamento
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dell'importo di fr. 12.- mediante addebito sul conto bancario dell'insorgente
il 26 marzo 2015 (v. l'indicazione "data regolamento su C/C" sulla menzio-
nata attestazione bancaria) lo è stato tardivamente. Per conseguenza, il
ricorso è inammissibile (art. 23 PA). Giova tutt'al più ancora rilevare che
l'inammissibilità del ricorso in esame non costituisce un formalismo ecces-
sivo (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_742/2013 del 6 maggio
2014; cfr. pure le sentenze del TAF C-3563/2014 del 23 febbraio 2015 e C-
506/2011 del 16 maggio 2011 nonché relativi riferimenti).
8.4. Peraltro, l'insorgente, benché rappresentato in questa sede, non ha
inoltrato, entro il 23 marzo 2015, un'istanza di proroga del termine per il
versamento del richiesto saldo dell'anticipo spese. Il telefax del 16 aprile
2015, non può neppure essere considerato quale domanda di restituzione
del termine per effettuare il versamento del richiesto saldo dell'anticipo
spese, già per il fatto che il ricorrente non ha indicato la ragione che gli
avrebbe impedito di versare tempestivamente il saldo di fr. 12.- dell'anticipo
sulle presumibili spese processuali richiesto (cfr., sulla questione, la sen-
tenza del TF 9C_581/2008 del 27 gennaio 2009).
9.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
10.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). È pertanto restituito al ricorrente
l'importo di fr. 400.-.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
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1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 400.- sarà restituito al
ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
3.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: