B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6698/2013
S e n t e n z a d e l 2 4 g e n n a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avvocato Salvatore D'Ostuni,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione
del 28 ottobre 2013).
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato (da […]) e padre
di tre figli (nati rispettivamente nel […], […] e […]), ha formulato in data 12
ottobre 2010 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicu-
razione svizzera per la vecchiaia (anticipata di due anni; doc. 14 pag. 1 e
17 pag. 1).
A.b Con decisione del 9 agosto 2011, la Cassa svizzera di compensazio-
ne (CSC) ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (con riduzione per anticipa-
zione) di fr. 926.-- al mese dal 1° febbraio 2011. Detta rendita è stata cal-
colata in base ad una durata di contribuzione di 20 anni e 3 mesi, un red-
dito annuo medio di fr. 77'952.-- ed una scala delle rendite 21 (doc. 19; v.
anche doc. 18 [foglio di calcolo]). L'importo della rendita è poi stato ag-
giornato, a seguito del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte
dell'interessato, con decisione del 21 gennaio 2013 (doc. 25).
B.
B.a Con scritto del 6 febbraio 2013 (doc. 26), la Cassa di compensazione
dell'artigianato svizzero di B._______ ha segnalato alla CSC che nei conti
individuali dell'interessato (doc. 29) sono stati registrati per gli anni dal
1980 al 1989 dei contributi AVS che erano stati in realtà versati da un al-
tro assicurato. Detta Cassa di compensazione ha poi indicato che ha
provveduto a stornare gli importi in questione dai conti individuali dell'inte-
ressato (doc. 30).
B.b Nelle decisioni del 28 febbraio 2013, la CSC ha riconsiderato la pro-
pria decisione del 9 agosto 2011 ed ha deciso di erogare in favore dell'in-
teressato una rendita di vecchiaia svizzera (con riduzione per anticipazio-
ne) di fr. 743.-- al mese dal 1° febbraio 2011 e di fr. 751.-- al mese dal 1°
febbraio 2013. Dette rendite sono state calcolate in base ad una durata di
contribuzione di 19 anni e 2 mesi, un reddito annuo medio di fr. 51'948.--
ed una scala delle rendite 20 (doc. 32 e 33; v. anche doc. 31 [foglio di
calcolo]). Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha indicato in partico-
lare, sotto la rubrica "complemento d'informazione", che "(ha) proceduto
ad un nuovo calcolo della rendita precedentemente attribuita poiché (ha)
constatato che lo stesso era errato. Per gli anni 1980-1989 una cassa le
aveva contabilizzato dei contributi di un altro assicurato. L'errore è stato
rettificato" (v. doc. 32 pag. 4 e doc. 33 pag. 4).
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C.
Con atto del 1° marzo 2013, la CSC, dopo aver segnalato che ha effet-
tuato un (nuovo) calcolo della rendita di vecchiaia sulla base dei conti in-
dividuali rettificati dalla Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero
(in particolare, per gli anni dal 1980 al 1989 erano stati registrati i contri-
buti AVS versati da un altro assicurato), ha concesso all'assicurato la fa-
coltà di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'atto in
questione, delle osservazioni – sulla prospettata richiesta di restituzione
dell'importo di fr. 4'577.--, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente ri-
scossa da febbraio 2011 a febbraio 2013 compresi (differenza fra le rendi-
te di vecchiaia versate a torto e le rendite di vecchiaia che avrebbero do-
vuto essere versate; è in particolare fatto riferimento all'art. 25 della legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali [LPGA, RS 830.1]) – con la precisazione che, in caso di
mancato riscontro, sarebbe stata emessa una decisione di restituzione,
decisione contro la quale l'interessato avrebbe potuto interporre un'oppo-
sizione qualora avesse inteso contestarla (doc. 37).
D.
Con scritto dell'8 marzo 2013, l'interessato si è opposto alla restituzione
dell'importo di fr. 4'393.-- (recte fr. 4'577.--) ed ha chiesto che fosse man-
tenuta la rendita di vecchiaia di fr. 926.-- al mese, come da decisione del-
la CSC del 9 agosto 2011 (doc. 39 pag. 1). Ha esibito copia del succitato
atto della CSC del 1° marzo 2013 (doc. 39 pag. 5) e copia della decisione
della CSC del 28 febbraio 2013 (doc. 39 pag. 7).
E.
Nella decisione su opposizione dell'8 luglio 2013 (doc. 43), la CSC ha re-
spinto l'opposizione dell'8 marzo 2013 (doc. 39 pag. 1) e confermato le
proprie decisioni del 28 febbraio 2013 (doc. 32 e 33) mediante le quali ha
deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia sviz-
zera (anticipata di due anni) rispettivamente di fr. 743.-- al mese dal 1°
febbraio 2011 e di fr. 750.-- al mese dal 1° gennaio 2013 nonché di fr.
751.-- al mese dal 1° febbraio 2013. In particolare, l'autorità inferiore ha
esposto in dettaglio le norme legali applicabili nonché le basi di calcolo
della rendita di vecchiaia (segnatamente anni di contribuzione, scale delle
rendite, redditi dell'attività lucrativa, accrediti per compiti educativi, reddito
annuo medio determinante e riduzione per rendita di vecchiaia anticipata
di due anni). Per quanto attiene alla restituzione delle prestazioni versate
a torto (è fatto riferimento all'art. 25 cpv. 1 LPGA e all'art. 3 cpv. 1 e 2
dell'ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle
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assicurazioni sociali [OPGA, RS 830.11]), detta autorità ha annunciato
che sarebbe stata emessa una decisione separata in merito.
F.
Con decisione del 28 ottobre 2013, la CSC ha chiesto la restituzione
dell'importo di fr. 4'577.--, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente
percepita da febbraio 2011 a febbraio 2013 compresi (è fatto riferimento
all'art. 25 LPGA; doc. 45).
G.
Con scritto inoltrato l'11 novembre 2013, ma datato 8 marzo 2013, scritto
uguale a quello a suo tempo inoltrato come opposizione alla decisione
della CSC del 28 febbraio 2013 (cfr. riassunto dei fatti del presente giudi-
zio, lettera D) – scritto che è poi stato trasmesso il 26 novembre 2013 per
competenza al Tribunale amministrativo federale (unitamente a copia del-
la decisione su opposizione della CSC dell'8 luglio 2013) – l'interessato
ha chiesto che "non sia fatto alcun recupero credito come dalla vostra
cassa richiesto per le somme di fr. 4'393.-- (recte fr. 4'577.--)". L'interessa-
to ha poi domandato che "la prestazione economica accordata a (lui) resti
la medesima della rendita originaria del 09/08/2011 di fr. 926.-- mensili"
(doc. TAF 1).
H.
Il 4 dicembre 2013, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa
Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 2).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni rese dalla
Cassa svizzera di compensazione.
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1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In
virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali
non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge fede-
rale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
2.
2.1 Ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS,
le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso.
2.2 Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso
deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della deci-
sione impugnata.
2.3 Dagli atti di causa risulta che l'interessato l'11 novembre 2013 ha inol-
trato dinanzi alla CSC uno scritto datato 8 marzo 2013 (doc. TAF 1; v. in
particolare la busta d'invio), scritto che è poi stato ricevuto dall'autorità in-
feriore il 18 novembre 2013 (v. il timbro "CdC 18 NOV. 2013") e trasmes-
so per competenza al Tribunale amministrativo federale il 26 novembre
2013 (doc. TAF 1). Ora, nella misura in cui lo scritto dell'assicurato inoltra-
to l'11 novembre 2013 dovesse essere considerato quale ricorso contro la
decisione su opposizione della CSC dell'8 luglio 2013, come pare ritenere
l'autorità inferiore nello scritto del 26 novembre 2013 (doc. TAF 1), detto
ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile siccome tardivo. La de-
cisione su opposizione della CSC dell'8 luglio 2013 è in effetti stata notifi-
cata al rappresentante dell'interessato il 19 luglio 2013 (cfr. estratto "Po-
ste Italiane Cerca Spedizioni" del 22 gennaio 2014 [doc. TAF 3]). Ritenuto
che il termine di 30 giorni (art. 60 LPGA per rimando dell'art. 1 cpv. 1
LAVS) per inoltrare ricorso contro la decisione su opposizione della CSC
dell'8 luglio 2013 ha iniziato a decorrere, in virtù delle ferie giudiziarie, il
16 agosto 2013 ed è scaduto il 16 settembre 2013 (art. 38 cpv. 1, cpv. 3 e
cpv. 4 lett. c LPGA per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS), il ricorso inoltrato
l'11 novembre 2013 lo è stato manifestamente in modo tardivo, ossia do-
po la scadenza del termine ricorsuale. Peraltro, l'interessato non ha pre-
sentato e motivato una domanda di restituzione del termine ricorsuale
(art. 41 LPGA; v. pure art. 24 cpv. 1 PA).
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3.
Peraltro, e nella misura in cui lo scritto dell'8 marzo 2013, inoltrato nuo-
vamente dall'insorgente anche l'11 novembre 2013 dopo la notificazione
della decisione della CSC del 28 ottobre 2013, dovesse appunto conside-
rarsi un ricorso contro quest'ultima decisione, detto ricorso sarebbe pari-
menti inammissibile per i motivi di cui si dirà di seguito.
3.1 Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS,
le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo oppo-
sizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni
processuali e pregiudiziali.
3.2 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LTAF, sono inammissibili i ricorsi contro le
decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugna-
te mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'art. 33
lett. c a lett. f LTAF.
3.3 In particolare, le decisioni della CSC possono essere impugnate con
opposizione all'autorità di decisione e, in caso di contestazione, devono
essere oggetto di una procedura d'opposizione, prima di poter essere im-
pugnate mediante ricorso dinanzi ad un Tribunale (v., sulla questione, la
sentenza del Tribunale federale 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 lettera
A; v. pure la decisione del Tribunale amministrativo federale C-8609/2010
dell'11 gennaio 2011), procedura d'opposizione che permette all'interes-
sato di ottenere da parte dell'amministrazione il riesame in fatto e in diritto
della (prima) decisione (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-3590/2011 del 1° luglio 2011).
3.4 Dagli atti di causa risulta che, con decisione del 28 ottobre 2013 (doc.
45), la CSC ha chiesto all'assicurato la restituzione dell'importo di fr.
4'577.-- (a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita da febbra-
io 2011 a febbraio 2013 compresi). Questa decisione è stata notificata al
rappresentante dell'assicurato ed all'assicurato medesimo l'8 novembre
2013 (cfr. gli attestati della competente posta; doc. 46). Non risulta dalle
carte processuali che sia poi stata emanata una decisione su opposizio-
ne. Visto quanto precede, qualora l'interessato, con lo scritto dell'11 no-
vembre 2013, avesse voluto inoltrare ricorso contro la decisione della
CSC del 28 ottobre 2013, detto ricorso dovrebbe essere considerato i-
nammissibile, avuto riguardo al fatto che, per quanto emerge dagli atti di
causa, nel caso in esame non è (ancora) stata resa una decisione su op-
posizione.
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Pagina 7
4.
In conclusione, e visto quanto esposto, questo Tribunale non entra nel
merito dello scritto dell'assicurato inoltrato l'11 novembre 2013, datato 8
marzo 2013, e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1
lett. b LTAF in combinazione con l'art. art. 85bis cpv. 3 LAVS).
5.
Detto scritto va altresì trasmesso alla CSC per competenza affinché la
stessa esami se lo scritto dell'assicurato inoltrato l'11 novembre 2013
possa essere considerato quale opposizione, ai sensi dell'art. 52 cpv. 1
LPGA, alla decisione della CSC del 28 ottobre 2013.
6.
Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) e, visto l'esito
della procedura, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combi-
nazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrati-
vo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 8
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Non si entra nel merito dello scritto dell'assicurato, datato 8 marzo 2013,
inoltrato l'11 novembre 2013.
2.
Lo scritto in questione è trasmesso all'autorità inferiore per competenza ai
sensi del considerando 5.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegato: scritto
dell'assicurato inoltrato l'11 novembre 2013)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: