B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6701/2012
S e n t e n z a d e l 2 3 l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jean-Daniel Dubey, Daniele Cattaneo,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto d'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
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Fatti:
A.
B._______ (in seguito B._______), cittadina dominicana, residente a
Santo Domingo divorziata, nata il … (già dichiaratasi nata il …), è entrata
in Svizzera per la prima volta nel 1987, lavorando quale "ballerina" presso
il C._______ a … (cfr. verbale di interrogatorio del 22 aprile 1989 della
polizia cantonale). L'interessata ha quindi soggiornato nuovamente in
Svizzera svolgendo un'attività lucrativa in diversi locali pubblici del Canto-
ne Ticino (cfr. segnatamente permesso di dimora di breve durata "per-
messino" del 26 marzo e 28 maggio 1990). B._______, allo scopo di ren-
dere visita al figlio D._______(in seguito D._______), cittadino svizzero
nato il … e residente a …, ha in seguito ottenuto alcuni visti d'entrata sul
territorio svizzero segnatamente dal 6 luglio al 15 settembre 1993, dal 13
maggio al 13 agosto 1994 (cfr. incarto cantonale), come pure alcuni per-
messi di dimora temporanea "L", senza il permesso per l'esercizio di atti-
vità lucrativa, per la durata di sei mesi, segnatamente dal 23 marzo al 22
settembre 1995, dal 13 marzo al 12 settembre 1996, dal 4 maggio al 3
novembre 1997, dal 5 dicembre 1998 al 1° giugno 1999, e dal 30 luglio
2000 al 31 gennaio 2001.
B.
Il 16 febbraio 2006 l'interessata si è unita in matrimonio a E._______. I
coniugi, dalla cui unione non sono nati figli, hanno deciso la separazione
della vita comune nel 2009 e nel gennaio del 2011, con atto notarile, han-
no fatto costatare la separazione di fatto al fine di procedere in seguito al
divorzio secondo la legislazione del Paese d'origine (cfr. incarto cantona-
le).
C.
Con istanza del 16 agosto 2011 D._______ ha chiesto il rilascio di un
permesso di dimora per stranieri che non esercitano un'attività lucrativa, a
beneficio della madre B._______. Con decisione del 28 marzo 2012 la
Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito SPOP) ha re-
spinto l'istanza.
D.
L'11 settembre seguente, B._______ ha quindi chiesto il rilascio di un vi-
sto Schengen della durata di 90 giorni al fine di poter rendere visita figlio
D._______, e alla di lui famiglia residente a … . Quest'ultimo, assieme al-
la moglie F._______, cittadina svizzera nata il 2 febbraio 1964, si è dichia-
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rato pronto a farsi carico di tutti i costi relativi al sostentamento e all'allog-
gio dell'invitata (cfr. dichiarazione dell'11 settembre 2012). Tale garanzia è
stata pure ribadita con la sottoscrizione del formulario ufficiale "dichiara-
zione di garanzia", il 14 settembre seguente; tra la documentazione forni-
ta, anche il "formulario di complemento alla dichiarazione di garanzia", su
cui - nella parte riservata alle autorità cantonali - le stesse hanno rilevato
che il formulario era stato contraffatto, e meglio nell'indicazione, attraver-
so l'apposizione di una crocetta, che un'assicurazione di viaggio conclusa
dal garante a nome del visitatore non era richiesta (cfr. formulario di com-
plemento alla dichiarazione di garanzia del 27/28 settembre e 12 ottobre
2012).
Con scritto del 15 ottobre 2012 l'Ufficio della migrazione del cantone Tici-
no ha informato il figlio-garante di aver trasmesso la documentazione per-
tinente alla Rappresentanza svizzera a Santo Domingo.
Con decisione del 17 ottobre seguente tale autorità ha emanato una de-
cisione negativa mediante modulo standard Schengen. In particolare,
considerati la decisione negativa emessa dalle autorità cantonali circa il
permesso di dimora, nonché la falsificazione del formulario cantonale con
la cancellazione della richiesta di copertura assicurativa (cfr. formulario
cantonale), non è stato possibile valutare positivamente il rilascio del visto
richiesto.
E.
Il 4 novembre 2012 l'interessata ha inoltrato opposizione all'Ufficio federa-
le della migrazione (in seguito UFM), il quale il 27 novembre seguente, ha
confermato il rifiuto di concedere l'autorizzazione d'entrata nello spazio
Schengen considerato che l'età (64 anni), la situazione coniugale (sepa-
rata), la facoltà di lasciare il paese d'origine per un periodo di tre mesi,
come pure le condizioni socioeconomiche prevalenti nella Repubblica
Dominicana, non permettevano di ritenere la partenza al termine del sog-
giorno sufficientemente garantita, non essendo possibile escludere che la
richiedente desideri protrarre il soggiorno nella speranza di trovare condi-
zioni di vita migliori di quelle che conosce in patria. Inoltre l'aver soggior-
nato già in precedenza – a scopo turistico - in Svizzera e aver fatto ritorno
nel proprio Paese d'origine, non può comportare il rilascio automatico del
visto in esame, tenuto conto per di più che recentemente l'interessata ha
postulato – senza successo – il rilascio del permesso di dimora, ciò che
avvalorerebbe la valutazione effettuata dal'UFM, e meglio il pericolo che
la richiedente intenda stabilirsi in Svizzera e non fare più ritorno in patria.
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Pagina 4
F.
Il 27 dicembre 2012 l'invitante, D._______, ha inoltrato ricorso contro la
decisione dell'autorità di prime cure, chiedendo al presente Tribunale di
annullare la citata decisione e di accogliere la richiesta di visto d'entrata.
Egli ha indicato in buona sostanza che la situazione socio-economica
considerata dall'UFM non è attinente alla realtà nella misura in cui l'inte-
ressata conduce una vita più che decente con i sacrifici dalla famiglia in
Svizzera. Inoltre D._______ ha rilevato che in generale le motivazioni
dell'autorità di prima istanza sono delle semplici congetture che sottoline-
ano una "grande mancanza di fiducia nei [loro] confronti". Infine con rife-
rimento alla contraffazione del formulario, il ricorrente non ha preso posi-
zione sottolineando unicamente che l'assicurazione viaggi è stata fornita
in un secondo momento (cfr. ricorso pag. 1).
G.
Con risposta del 5 marzo 2013, l'autorità di prime cure ha chiesto di di-
chiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la
decisione impugnata. L'UFM ha infatti ribadito quanto già espresso nella
propria decisione, rilevando - in maniera generale - che le argomentazioni
addotte in sede di ricorso non consentono di modificare l'apprezzamento
della fattispecie.
H.
Con replica del 27 aprile 2013 l'invitante e ricorrente ha ribadito che l'au-
torità di prime cure si è "basata su un dubbio infondato", poiché non corri-
sponde in alcun modo alle proprie intenzioni violare la legislazione svizze-
ra in materia, trattenendo la madre – a beneficio di aiuti finanziari regolari
dalla Svizzera che le permettono di avere un tenore di vita dignitoso - ol-
tre il limite temporale richiesto con il visto. A sostegno delle proprie alle-
gazioni il figlio richiedente ha allegato una "ricapitolazione" di tutte le
transazioni di denaro effettuate a favore della richiedente attraverso la
G._______, come pure un ulteriore scritto quale garanzia per un "assolu-
to rientro in patria rispettando la scadenza del soggiorno".
I.
Con duplica del 15 maggio 2013 l'UFM si è riconfermato nelle proprie al-
legazioni di fatto e di diritto.
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Pagina 5
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribuna-
le) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge fede-
rale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata
nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva
(cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). D._______, che ha pre-
cedentemente inoltrato opposizione davanti all'Ambasciata svizzera a
Santo Domingo (cfr. lettera del 4 novembre 2012), ha il diritto di ricorrere
(art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini
prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accer-
tamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza
ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio
del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002,
in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desidera-
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Pagina 6
no venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per
un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legit-
timamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid.
3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale
in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo
e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287. Come rilevato a giusto titolo
dall'autorità inferiore la legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce
né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, co-
me gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stra-
nieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera auto-
nomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messag-
gio citato in FF 2002 3327, nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1 e DTAF
2009/27 consid. 3 e giurisprudenza citata).
4.
Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre
mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza del 22 ottobre 2008
concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), il quale rin-
via al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al
regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche
(codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5
cpv. 1 del codice frontiere Schengen, modificato con il Regolamento (UE)
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 modificante la
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il codice frontiere
Schengen per quando riguarda la circolazione dei titolari di visto per sog-
giorni di lunga durata, definisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di
paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o più documenti di
viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di
un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di
soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e art. 14 cpv. 1
lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti
[Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). Inoltre
non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS)
ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni in-
ternazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutato in
modo particolare la volontà del richiedente di lasciare gli Stati membri
Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 par. 1 co-
dice dei visti).
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Ciò posto, le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen
corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio
Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile
concedere un visto a validità territoriale limitata. Lo stato membro interes-
sato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato
per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi interna-
zionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art. 5 cpv. 4 lett. c
Codice frontiere Schengen).
5.
L'art. 5 cpv. 2 LStr esige inoltre dallo straniero che prevede un soggiorno
temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo sog-
giorno. Questa condizione di diritto nazionale, non rappresenta un'esi-
genza supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen.
L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiara-
zione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno
sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le istruzioni
consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle rappresentazioni
diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 di-
cembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare che venga valuta-
to il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertanto la pratica e la giu-
risprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere applicate (in me-
rito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
6.
In qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del
21 marzo 2001), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi
che figurano nell'allegato I al medesimo Regolamento devono essere in
possesso del visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati Schengen. In proposito, essendo la Repubblica di Santo Domingo,
contemplata nel sopracitato allegato I, l'invitata, quale cittadina dominica-
na, soggiace all'obbligo del visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del
previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudi-
care un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo
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Pagina 8
certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle
supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i
dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine
della richiedente.
7.2 L'economia della Repubblica dominicana si è rapidamente ripresa a
partire dall'agosto 2004, nonostante la difficile crisi causata dal tracollo fi-
nanziario delle tre più grandi banche d'affari avvenuto nel 2003. Infatti
negli ultimi anni si è assistito ad una crescita media annuale del 7% e,
sebbene essa sia tendenzialmente diminuita a causa dell'indebolimento
generale dell'economia mondiale, nel 2012 è comunque stata pari al
4,6% e nel 2013 è previsto un leggero aumento al 4,7% (cfr. sentenza
TAF C-3917/2012 del 6 febbraio 2013 e Rapporto congiunto Ambascia-
te/Consolati/ENT 2013, Repubblica Dominicana, Ministero degli esteri ita-
liano,
nicana del 2013 visitato il 31 giugno 2013). È stato inoltre constatato un
aumento del tasso di criminalità, in particolare la commissione di reati
perlopiù contro il patrimonio che degradano talvolta in atti di violenza (cfr.
> Consigli di viaggio > Desti-
nazioni di viaggio > Consigli di viaggio per: Repubblica dominicana, ulti-
mo aggiornamento: il 24 maggio 2013, visitato il 31 giugno 2013).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeco-
nomica nella Repubblica dominicana nonché delle differenze tra questo
Paese e la Svizzera, la valutazione dell'UFM secondo cui il rischio di
un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente eleva-
to, non può essere contestata. Effettivamente, a prescindere dal fatto che
la predisposizione a lasciare il proprio Paese d'origine è agevolata allor-
quando parenti o conoscenti si trovano all'estero, va ricordato che la
pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta essere più
elevata in presenza di persone che non hanno particolari legami famigliari
o professionali al loro Paese d'origine, come è il caso nella fattispecie.
Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situa-
zione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fat-
ti eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme
delle circostanze del caso concreto; in particolare gli obblighi familiari, so-
ciali o professionali possono costituire una prognosi favorevole in vista di
una partenza regolare dalla Svizzera.
8.
Per quanto riguarda i legami esistenti nel Paese d'origine, dagli atti di
causa risulta che la richiedente – sessantacinquenne, divorziata e sepa-
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Pagina 9
rata dal secondo marito – non ha un'attività lucrativa, sia essa duratura o
saltuaria, nella Repubblica dominicana. Ciò posto il presente Tribunale
considera che non esistono legami professionali imprescindibili tra l'invita-
ta e il paese d'origine. Quanto alla situazione famigliare, il Tribunale rileva
che l'unico figlio, cittadino svizzero, risiede nel Cantone Ticino a Rivera
con la propria famiglia; ciò costituisce un ulteriore indizio che porta a non
escludere l'intenzione dell'interessata a protrarre il proprio soggiorno in
Svizzera rispettivamente nello spazio Schengen per trovare delle migliori
condizioni di vita. D'altronde ciò è anche comprovato dalla richiesta di
permesso di dimora per ricongiungimento famigliare presentata nel 2011,
dopo la separazione dal secondo marito.
A titolo abbondanziale il Tribunale rileva che la contraffazione - da parte
della famiglia invitante – del formulario dichiarazione di garanzia, così
come indicato in narrativa, non è stata contestata dal ricorrente.
9.
Il presente tribunale rileva inoltre che non sono adempiute le condizioni
per la concessione di un VTL, così come indicato al considerando 4, ed in
particolare non sono emersi motivi umanitari: infatti la famiglia residente
in Svizzera potrà rendere visita a B._______ in Repubblica dominicana o
in un altro Paese, ritenuto che l'interessata non si trova in un stato di salu-
te tale da non potere effettuare alcuno spostamento.
10.
10.1 Da quanto precede il Tribunale costata che si è in presenza di un ri-
schio migratorio elevato e che pertanto il rilascio del visto a favore della
richiedente non può essere concesso.
10.2 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato - a giusto titolo -
che l'uscita dalla spazio Schengen entro i termini richiesti per il soggiorno
a scopo di visita, non è sufficientemente garantita. La correttezza di tale
valutazione non può essere pregiudicata neanche dalle ripetute dichiara-
zioni di garanzia formulata dagli invitanti. In effetti nell'esame del rischio di
un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile
comportamento dell'invitata dedotto dalla documentazione agli atti. Solo
quest'ultima è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen
entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la
dichiarazione fornita dagli invitanti con la quale essi si portano garanti per
tutte le spese di soggiorno, non sono tali da impedire alla richiedente di
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Pagina 10
intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. DTAF
2009/27 consid. 9).
11.
Ne discende che l'UFM con decisione del 27 novembre 2012 non ha vio-
lato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'auto-
rità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non é inadeguata (art. 49
PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e so-
no computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 9
febbraio 2013.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. Simic … ; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: