Corte II I
C-6742/2007
{T 0/2}
Sentenza del 18 giugno 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______ e B._______,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6742/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con lettere del 27 giugno, rispettivamente 4 luglio 2007,
A._______ e B._______, domiciliati a C._______, hanno invitato
D._______cittadina colombiana nata l'..., a venire in Svizzera per una
visita dal 2 agosto al 1° novembre 2007, garantendo nel contempo
l'assunzione di tutte le spese, vitto, alloggio ed ogni altra incombenza
di ordine finanziario relative al soggiorno di quest'ultima;
che in data 12 luglio 2007, D._______ ha presentato presso il
Consolato di Svizzera a Calì una domanda di visto per la Svizzera al
fine di soggiornare per un periodo di tre mesi presso la madre
B._______, precisando nel contempo di essere nubile ed estetista;
che a sostegno della succitata domanda di visto, la richiedente ha in
particolare prodotto agli atti una dichiarazione del suo datore di lavoro
attestante la sua attività di estetista, copia della riservazione di un
biglietto aereo per la Svizzera e una copia dell'assicurazione viaggio
conclusa in suo favore dagli invitanti;
che in data 17 settembre 2007, l'UFM ha emesso una decisione di
rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di
D._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della
situazione socioeconomica prevalente in Colombia, ed in particolare
delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la
sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del
soggiorno previsto non poteva essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato che l'interessata non
poteva avvalersi di legami familiari (persona in giovane età senza
impegni familiari) o professionali stretti con il suo paese d'origine e che
il fatto che essa potesse lasciare la Colombia per un periodo così
lungo (tre mesi) la confortava nell'apprezzamento della fattispecie;
che l'UFM ha infine rilevato come la presenza della madre in Svizzera
potrebbe costituire un motivo supplementare per tentare di prolungare
il suo soggiorno sul territorio della Confederazione;
che con scritto del 28 settembre 2007, rimesso alla Posta il 2 ottobre
successivo, A._______ e B._______ hanno interposto ricorso avverso
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la precitata decisione, affermando che D._______ intrattiene da cinque
anni una relazione sentimentale in Colombia, paese in cui lavora a sua
piena soddisfazione come estetista presso una clinica, i cui
responsabili hanno autorizzato la sua assenza dal lavoro per tre mesi
(cfr. dichiarazione del datore di lavoro del 25 settembre 2007);
che i ricorrenti hanno poi precisato che B._______ soffre di allergie
che le causano problemi respiratori, di modo che essa è impossibilitata
ad affrontare un lungo viaggio in Colombia (cfr. certificato medico del
1° ottobre 2007);
che essi hanno infine ribadito la loro volontà di assumersi tutte le
spese relative alla visita dell'interessata, rilevando di disporre dei
necessari mezzi finanziari;
che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del
22 novembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame,
rilevando come il rientro in patria di D._______ non fosse
sufficientemente garantito e sottolineando a questo proposito come le
garanzie fornite per quel che concerne l'accoglienza e la presa a
carico delle spese di soggiorno in Svizzera non sono decisive;
che l'autorità di prime cure ha poi ritenuto che la richiedente, persona
giovane e senza impegni familiari particolari in Colombia, potrebbe
tentare di lasciare il suo paese d'origine con la speranza di trovare in
Svizzera, ove risiede sua madre, condizioni di vita migliori, per lei
dapprima e ulteriormente per il suo fidanzato, di modo che le
argomentazioni in merito alla sua situazione professionale vanno
relativizzate;
che il suddetto ufficio ha infine affermato che il fatto che la madre
dell'interessata soffra di asma bronchiale allergica non significa che
essa sia del tutto impossibilitata a fare visita alla figlia all'estero in
futuro;
che, invitati a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, i ricorrenti non hanno reagito;
che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
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dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF;
che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1
della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]);
che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente
all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune
ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio
1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS,
RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS
142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli
stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201);
che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata
presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto
(materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità
alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr;
che, di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui
all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate
prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal
nuovo diritto;
che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF);
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che A._______ e B._______ hanno diritto di ricorrere (art. 48 PA) e
che il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla
legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA);
che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto
(cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS);
che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM
(art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS);
che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e
saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della
popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente
(cfr. art. 1 lett. a vOLS);
che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano
venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di
lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in
materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto
fiscale [RDAF] 1997, p. 287);
che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in
Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare
nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro
soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS);
che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico
svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla
concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv.
1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de
la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p.
24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/
Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28
ss);
che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni
d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in
particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza
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dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c
vOEnS);
che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato
allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in
ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in
funzione della situazione personale del richiedente;
che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze
dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di D._______ alla
scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile
regnante in Colombia, e viste le considerevoli disparità economiche
esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il
rischio che l'interessata non faccia ritorno in patria alla scadenza del
visto richiesto;
che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un
permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non
prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e
che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della
Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano
ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro
soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi;
che, in ragione della situazione personale di D._______, questa ipotesi
non può essere esclusa nella fattispecie;
che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della
procedura si evince che il fidanzato della richiedente vive in Colombia;
che, sebbene si debba riconoscere che un tale legame sia proprio, in
una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al
termine del soggiorno auspicato, esso non è comunque sufficiente ad
assicurarne il ritorno nel paese d'origine;
che la richiedente è nubile, in giovane età e senza figli e quindi
senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua
patria, senza che ciò comporti per lei delle difficoltà maggiori sul piano
personale o familiare;
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che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura
in cui D._______ ritrova in Svizzera la madre e il di lei marito, non si
può escludere che, una volta arrivata sul territorio della
Confederazione, la richiedente tenti con ogni mezzo di restarvici;
che nel quadro della sua domanda di visto l'interessata ha affermato di
lavorare in qualità di estetista presso una clinica, come peraltro
comprovato dalla documentazione agli atti;
che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nella sua
decisione del 17 settembre 2007, il fatto che essa possa lasciare il suo
paese per un periodo così lungo (tre mesi) mal si concilia con
l'esercizio di un'attività lucrativa e fa sorgere dei dubbi in merito
all'intensità dei legami professionali con il suo paese d'origine, e
questo nonostante l'autorizzazione rilasciata dal suo datore di lavoro
ad un'assenza per il suddetto lasso di tempo (cfr. dichiarazione del
25 settembre 2007);
che i legami professionali che l'invitata intrattiene con il suo paese
d'origine non appaiono quindi sufficientemente intensi da garantirne il
ritorno in Colombia;
che, di transenna, il rifiuto di cui è stata oggetto D._______ non è tale
da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con la madre
e il di lei marito residenti in Svizzera, potendo quest'ultimi renderle a
loro visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o
economico che ne potrebbero derivare;
che per quanto attiene l'allergia agli acari della polvere di cui soffre la
madre della richiedente, si rileva come dal certificato medico del
1° ottobre 2007, non risulti un'impossibilità assoluta per la stessa di
viaggiare (“deve possibilmente evitare di trovarsi in ambienti polverosi”) e
che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo
preavviso del 22 novembre 2007, tale affezione allergica non significa
che quest'ultima sia del tutto impossibilitata a rendere visita alla figlia
all'estero in futuro;
che le garanzie fornite da A._______ e B._______ in relazione alla
presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché
le loro assicurazioni secondo le quali l'invitata avrebbe lasciato la
Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un
cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i
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passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del
Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005);
che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni
d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo
scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite
dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione,
prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la
partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr.
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 57.24);
che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in
discussione la buona fede di persone residenti regolarmente in
Svizzera, le quali hanno invitato un terzo domiciliato all'estero per un
soggiorno turistico;
che l'avvenuta stipulazione da parte degli invitanti di una polizza
assicurativa relativa al prospettato soggiorno in Svizzera di D._______
non è tale da modificare la situazione, in quanto le garanzie fornite sul
piano finanziario, sebbene siano effettivamente prese in
considerazione al momento di pronunciarsi sulla questione di sapere
se un visto può essere accordato ad un cittadino straniero che lo
sollecita, non possono essere considerate come decisive, nella misura
in cui esse non vincolano la richiedente, la quale risponde
individualmente del proprio comportamento e di conseguenza non
permettono minimamente di escludere l'eventualità che l'interessata,
una volta in Svizzera, non cerchi di prolungare la sua presenza (cfr. a
questo proposito la sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 sopra
citata);
che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria
della richiedente non può essere considerato come sufficientemente
garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS), di modo che le condizioni per
il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute;
che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art.
49 PA);
che il ricorso è respinto;
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che le spese di procedura sono pertanto poste a carico dei ricorrenti
(cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]);
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a Fr. 600.-, sono poste a carico dei
ricorrenti e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato
in data 12 ottobre 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 2 308 677 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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