Corte II I
C-6773/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 a p r i l e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6773/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino svizzero nato in Italia il (...), da sempre residente
in questo paese, ha formulato una domanda d'invalidità all'Ambasciata
svizzera a Roma, il 27 aprile 2005 (doc. 1). L'Ambasciata ha
trasmesso la domanda all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE), il quale, dopo aver chiesto al
richiedente di informare del suo procedere l'Istituto nazionale italiano
della previdenza sociale (INPS), ha ricevuto da quest'ultimo una
conferma scritta della domanda, senza documentazione
complementare, il 9 gennaio 2006 (doc. 4).
B.
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito i documenti seguenti:
- l'estratto del conto individuale della Cassa svizzera di
compensazione, dal quale si evince che il richiedente ha versato i
contributi all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI), dal 1976 al 2004 (doc. 12),
- il questionario per il datore di lavoro, del 7 marzo 2007, da cui risulta
che l'assicurato lavora come addetto alle pulizie in una società a
responsabilità limitata romana, dal 1° novembre 2005, quattro ore al
giorno, dal lunedì al giovedì, e cinque ore il venerdì, per un salario
orario lordo di EUR 6.359, corrispondente a un salario mensile di EUR
577.57 e annuo di EUR 8'085.98 (doc. 16),
- il questionario per l'assicurato, del febbraio 2007, nel quale
quest'ultimo dichiara di avere compiuto le scuole obbligatorie
(elementare e media), di non avere acquisito nessuna formazione
professionale, di non avere esercitato nessuna attività professionale
durante i tre anni precedenti la domanda d'invalidità, di non essere
affiliato a nessuna cassa pensione, confermando per il resto i dati
forniti dal suo datore di lavoro (doc. 17),
- diversa documentazione di natura neuro-psicologica e psichiatrica, in
parte di difficile lettura, facente stato, sostanzialmente, di esiti di
encefalopatia perinatale con ritardo psicomotorio e assai basso
quoziente intellettuale, come pure di un disturbo dell'adattamento con
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umore depressivo (doc. 19 a 25),
- la perizia medica particolareggiata della dott.ssa G._______, del 12
aprile 2006 (formulario E 213), nella quale si evidenzia la diagnosi di
deficit intellettivo lieve e di disturbo dell'adattamento con ansia e
spunti depressivi, come pure un grado d'invalidità del 50%, nel quadro
di uno stato di salute generale buono; la perizia riporta pure che
l'assicurato ha lavorato presso un ristorante come inserviente dal
1992, prima di esercitare la sua occupazione attuale (doc. 26),
- certificato del dott. Z._______, medico curante dell'assicurato, stilato
il 21 febbraio 2006, di difficile lettura, nel quale è posta la diagnosi
d'insufficienza mentale lieve, nel quadro di uno stato di salute generale
buono (doc. 27),
- la presa di posizione del dott. L._______ dell'UAIE, redatta l'11
giugno 2007, nella quale è stabilita la diagnosi di deficit intellettivo
lieve, con una capacità lavorativa completa nell'ultima attività svolta
dall'assicurato (doc. 31).
C.
Il 19 giugno 2007 l'UAIE ha così rilasciato un progetto di decisione,
tramite il quale ha respinto la domanda di riconoscimento del diritto ad
una rendita d'invalidità, per il motivo che l'assicurato non subisce
nessuna perdita di guadagno (doc. 32).
Il 16 luglio 2007 l'assicurato, rappresentato da suo fratello, si è
opposto a questo progetto, sostenendo, in particolare, che esso difetta
di una sufficiente motivazione, ed ha reiterato la sua domanda
tendente all'ottenimento di una rendita d'invalidità. Egli ha inoltre
allegato della documentazione già agli atti (doc. 36).
Ciononostante, il 23 agosto 2007, l'UAIE ha emesso una decisione di
rifiuto della richiesta d'invalidità formulata dall'assicurato (doc.37).
D.
Contro questa decisione, l'assicurato ha interposto ricorso al Tribunale
amministrativo federale il 25 settembre 2007, chiedendo, in sostanza,
di constatarne l'insufficienza di motivazione e di riconoscere il suo
diritto ad una rendita d'invalidità. Egli ha allegato, oltre a della
documentazione già agli atti, i giustificativi della sua inabilità al
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servizio militare (copia di un estratto del libretto militare, copia del pro-
memoria alla decisione della Commissione di visita sanitaria del 17
settembre 1974, lettera del console svizzero a Roma del 30 ottobre
1974), un'attestazione del Settore lavoro di Roma, nella quale si
certifica che egli è invalido civile al 60% dal 5 luglio 2005, e la lettera
d'assunzione del suo attuale datore di lavoro, in cui si specificano
appunto le condizioni d'assunzione, ossia, in particolare, il salario
(EUR 549.23 per quattordici mensilità), l'orario (ventuno ore
settimanali), il luogo (Ministero del tesoro) e la normativa alla base del
contratto (Legge 68/99, relativa al diritto al lavoro dei disabili).
Il 10 ottobre 2007, tramite decisione incidentale, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a volere indicare un
domicilio di notificazione in Svizzera per il prosieguo della procedura. Il
ricorrente ha dato seguito a questo invito, eleggendo domicilio nel
canton Berna, il 14 novembre 2007.
Dal canto suo, l'UAIE ha inoltrato l'allegato di risposta il 15 febbraio
2008, limitandosi a ribadire la propria posizione. Il ricorrente non ha
replicato.
E.
Con decisione incidentale del 24 aprile 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo
versamento è stato effettuato il 15 maggio 2008.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
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all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ricevibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e che l'anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è stato versato
nei termini.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
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normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
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momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
Il ricorrente ha contestato la validità formale della decisione dell'UAIE,
rilevando che essa difetta di una motivazione sufficiente.
5.
5.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista all'art. 29 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18
aprile 1999 (Cost, RS 101), comprende il diritto per l'assicurato di
prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7
consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che
una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove
pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove
pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o
almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è
proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132
consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura
amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28
(diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito
stricto sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione
motivata).
5.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito
dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per
l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari
ed a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di
impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso
eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo
(cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8
consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del
Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007
consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere
sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di
trattare i problemi pertinenti (cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8
consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice
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(o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha
fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di
apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena
conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata
dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da
giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e
dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento
dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai
diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF
112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Nel
campo delle assicurazioni sociali, in particolare, le esigenze relative
alla motivazione non devono essere particolarmente elevate. È, infatti,
sufficiente che l'amministrazione indichi brevemente i motivi della
decisione e quali sono gli elementi alla base di quest'ultima (DTF 124
V 180, consid. 1a, confermato in DTF del 9 maggio 2000 in re I. ed in
Pra 2001, n. 71, consid. 1 a/bb).
5.3 Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una
garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in
principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I
19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464
consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale
violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando
l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito
alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e
che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a).
5.4 In concreto, la motivazione della decisione impugnata appare
certo concisa, ma ciò non ha però impedito il ricorrente di
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comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito
del ricorso, infatti, egli ha potuto difendersi in maniera corretta. Egli è
stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni
per cui è stata pronunciata. Tuttavia, anche se la decisione fosse
considerata non sufficientemente motivata, si rileva che tale carenza
sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti al
Tribunale amministrativo federale, il quale dispone infatti di piena
cognizione. Inoltre, con la sua risposta del 15 febbraio 2008, l'UAIE ha
avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completare le
motivazioni della sua decisione, successivamente notificate
all'interessato, al quale è stato concesso il diritto di replica, di cui in
definitiva non ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b).
Visto quanto precede, la censura del ricorrente in ordine
all'insufficienza della motivazione e, quindi, alla violazione del suo
diritto di essere sentito, deve essere respinta.
6.
Il ricorrente ha inoltre contestato la validità materiale della decisione
dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita
d'invalidità.
7.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi
precedenti la richiesta.
In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 9
gennaio 2006. Il Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi
ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 9 gennaio
2005 (ossia dodici mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 23 agosto
2007, data della decisione dell'UAIE. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
8.
Secondo l'art. 36 cpv. 1 LAI, hanno diritto ad una rendita ordinaria gli
assicurati che, all'insorgere dell'invalidità, hanno pagato i contributi per
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almeno un anno.
In concreto, è pacifico che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera, a titolo facoltativo, durante più di un anno intero e, pertanto,
adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale
la legge subordina l'erogazione di una rendita.
9.
9.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%).
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
9.2 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
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parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
9.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
10.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
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11.
In concreto, dalla perizia medica particolareggiata della dott.ssa
G._______ (doc. 26) e dal certificato del dott. Z._______ (doc. 27),
come pure dalla diversa documentazione neuro-psicologica e
psichiatrica prodotta dal ricorrente (doc. 19 a 25), risulta che
quest'ultimo è affetto da un deficit intellettivo lieve e da un disturbo
dell'adattamento con umore depressivo. La dott.ssa G._______ ha
inoltre constatato limitazioni funzionali nella ricerca e nella continuità
di lavoro, stabilendo un grado d'invalidità del 50%.
La decisione impugnata si fonda su un'unica presa di posizione del
dott. L._______, redatta l'11 giugno 2007 (doc. 31). Il medico dell'UAIE
ha affermato che il lieve deficit intellettivo non è si modificato dalla
nascita e che le attività svolte fino ad oggi dal ricorrente non esigono
sforzi intellettuali più grandi di quelli che può produrre, per cui una
riduzione del tempo di lavoro non è giustificata e, nell'attività di addetto
alle pulizie, la capacità lavorativa è completa.
12.
La presa di posizione del medico dell'UAIE non può convincere il
collegio giudicante, poiché essa non appare motivata in maniera
adeguata. Infatti, considerati gli atti all'incarto, non è dato di capire, da
un lato, quale sia il reale influsso del deficit intellettivo lieve sulla
capacità lavorativa del ricorrente, e, dall'altro, in cosa consista
precisamente il disturbo dell'adattamento con umore depressivo, quale
sia la sua gravità, e in che misura esso influisca sulla capacità
lavorativa del ricorrente.
Bisogna inoltre sottolineare che, in base agli atti all'incarto, non è
permesso di ricostituire in modo soddisfacente il percorso
professionale del ricorrente: da un lato, si evince che egli ha lavorato
come inserviente dal 1992, ma l'UAIE non ha stabilito per quanto
tempo, per quale salario e per quali motivi egli abbia smesso di
esercitare quella professione; dall'altro lato, è assodato che il
ricorrente è stato riconosciuto in Italia quale invalido civile al 60% e
che è stato assunto dal suo attuale datore di lavoro proprio tenuto
conto di questa sua invalidità.
A questo proposito, occorre considerare che la Legge 68/99, del 12
marzo 1999, ha come finalità la promozione dell'inserimento e
dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro,
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attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, in particolare
delle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche
o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle
competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile (art.
1 lett. a Legge 68/99).
Ora, è in conformità con questa legislazione che il ricorrente è stato
obbligatoriamente assunto dal suo datore di lavoro, per cui non è
escluso che il salario da lui percepito abbia una componente sociale,
che non permette quindi di determinare la sua effettiva capacità di
guadagno.
13.
Visto quanto precede, è doveroso accogliere parzialmente il ricorso,
annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE per
complemento d'istruzione.
14.
14.1 Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o
eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità
inferiore.
Benché questa disposizione permetta solo eccezionalmente di
ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista
è tuttavia giustificata in concreto, se si considerano le numerose
lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere.
14.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria, delucidando la
situazione medica per il periodo di cognizione giudiziaria, ciò che
implicherà di sottoporre il ricorrente ad una perizia neuro-psichiatrica,
e procedendo presso l'attuale datore di lavori agli accertamenti
necessari, in particolare relativi alle condizioni d'assunzione del
ricorrente e d'esecuzione del suo lavoro.
In seguito, l'incarto sarà trasmesso per esame al servizio medico
dell'UAIE, il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità
lavorativa nel periodo di cognizione giudiziaria, nonché in merito a
concrete attività professionali che il ricorrente avrebbe potuto eseguire
nel periodo pertinente. Se del caso, l'UAIE effettuerà un'adeguata e
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circostanziata indagine comparativa dei redditi, ed emanerà poi un
nuovo provvedimento impugnabile.
15.
Visto l'esito della procedura, che vede il ricorrente vincente, non sono
prelevate spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 3 PA) e l'anticipo di Fr.
300.-, versato il 15 maggio 2008, gli è retrocesso.
Conformemente all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
In concreto, considerato che il ricorrente non ha agito per il tramite di
un rappresentante professionale, per cui non ha dovuto sostenere
spese indispensabili e relativamente elevate, non è giustificato
assegnarli un'indennità per spese ripetibili (art. 7 e segg. del
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 23 agosto
2007 è annullata.
2.
Gli atti sono rinviati all'UAIE affinché proceda conformemente a quanto
esposto al considerando 14.2.
3.
Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente è rimborsato
l'anticipo di Fr. 300.-, versato il 15 maggio 2008.
4.
Non si assegnano spese per ripetibili.
5.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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