Corte II I
C-6774/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
17 agosto 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6774/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1968 al 1990, solvendo contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo
(doc. 6). Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa come bracciante
agricolo, in ragione di 32.3 ore alla settimana. Il 1° gennaio 2006, ha
interrotto il lavoro per motivi di salute (doc. 10). Il 31 agosto 2006, ha
formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• un referto di ecografia (addome) dell'8 marzo 2006, unitamente
ad un referto di controllo TAC del 28 marzo 2006 (doc. 11);
• un referto di esame TC (renale) del 18 aprile 2006 (doc. 12);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 15 al 21 maggio
2006 segnatamente per tumori maligni del rene con
conseguente intervento di nefrectomia destra (doc. 13-1 a 13-
33);
• i certificati per indennità di malattia per il periodo dal 22 maggio
al 21 ottobre 2006, attestanti la diagnosi di nefrectomia destra
e colecistectomia (doc. 8);
• un rapporto medico del 7 luglio 2006, in cui è segnalato che il
paziente è stato sottoposto in data 16 maggio 2006 ad
intervento di nefrectomia radicale destra e indicato che l'esame
istologico ha confermato la presenza segnatamente di
carcinoma renale (doc. 14);
• un resoconto operatorio del 16 luglio 2006 concernente
l'intervento di nefrectomia destra (doc. 15);
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• una cartella clinica concernente il ricovero dal 28 agosto al 3
settembre 2006 per calcolosi della colecisti con conseguente
intervento segnatamente di colecistectomia (doc. 16-1 a 16-34);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 16 ottobre 2006, in cui è segnalata la
diagnosi di esiti di nefroureterectomia per carcinoma del rene
destro; le condizioni di salute dell'interessato sono state definite
come migliorate e lo stesso è stato ritenuto in grado di svolgere
regolarmente lavori leggeri, ma non il suo ultimo lavoro né un
lavoro adeguato alle sue condizioni a tempo pieno (massimo:
30% dell'orario giornaliero normale). È stato segnalato che
l'assicurato è considerato invalido al 70% conformemente alle
disposizioni di legge del Paese di residenza sia nella
precedente attività che in un'attività adeguata alle sue
condizioni (doc. 17);
• un referto di ecografia (addome superiore e inferiore) del
3 novembre 2006 dal quale emerge in particolare che il volume
e la struttura del fegato sono nella norma, senza evidenti
lesioni ripetitive in colecistectomizzato, che pancreas, milza,
grandi vasi, vescica e prostata sono regolari e non sono
constatati linfonodi addominali (doc. 18);
• un certificato medico del 1° dicembre 2006, nel quale è
evidenziato che il paziente è stato sottoposto in data 16 maggio
2006 segnatamente ad intervento di nefrectomia radicale
destra per carcinoma renale e segnalato che gli esami
ematochimici eseguiti nonché l'ecografia all'addome sono nella
norma (doc. 19);
• il questionario per il datore di lavoro (non datato e non
compilato) (doc. 9);
• il questionario per l'assicurato del 23 febbraio 2007, nel quale
l'assicurato ha affermato di avere lavorato alle dipendenze di
diversi datori di lavoro durante 102 oppure 151 giornate
all'anno e di essersi occupato in particolare della raccolta di
olive, della potatura di alberi nonché di lavori vari (doc. 10).
C.
Nel suo rapporto dell'8 giugno 2007, il dott. B._______, medico
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dell'UAIE, ha esposto la diagnosi principale, con ripercussioni sulla
capacità lavorativa, di carcinoma renale (carcinoma a cellule chiare) e
stato dopo nefroureterectomia in persona in buona salute (2006). Ha
pure evidenziato la diagnosi secondaria, senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa, di stato dopo colecistectomia per calcoli della
colecisti (2006). Il medico ha in particolare rilevato che il formulario E
213 del 16 ottobre 2006 postula un'incapacità al lavoro dell'interessato
del 70%, ma risulta totalmente immotivato con riferimento a tale
incapacità, verosimilmente ritenuta solo a causa del carcinoma
scoperto (e poi curato). Il dott. B._______ ha osservato che
l'assicurato, che ha presumibilmente interrotto il lavoro per motivi di
salute, è stato ricoverato dal 15 al 21 maggio 2006 per un intervento
per carcinoma renale nonché dal 28 agosto al 3 settembre 2006 per
colecistectomia per formazione di calcoli. Lo stesso, a causa dei
menzionati interventi, è stato inabile al lavoro per due volte durante
alcune settimane nel 2006. Tuttavia, non ha mai subito un'incapacità al
lavoro di livello pensionabile. Conto tenuto della guarigione dopo i due
importanti interventi chirurgici nonché dell'età, l'assicurato è ritenuto
inabile nella misura del 20% nell'esercizio di un'attività pesante, quale
quella di bracciante. Il dott. B._______ ha quindi concluso che il
medesimo presenta un'incapacità al lavoro del 20% nella sua
precedente attività a far tempo dal 15 maggio 2006 (doc. 21).
D.
Il 13 giugno 2007, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'assicurato che la richiesta di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività
lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere
il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso
all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla
ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc.
22).
E.
Il 9 luglio 2007, l'interessato ha presentato le sue osservazioni al
progetto di decisione del 13 giugno 2007, mediante le quali ha
postulato il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Si è doluto di un'insufficiente
motivazione del progetto di decisione del 13 giugno 2007 – sia in
ordine al parametro adottato per determinare la riduzione della
capacità di guadagno che alla percentuale di riduzione della capacità
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stessa – ciò che non consentirebbe al ricorrente di verificare la
correttezza delle conclusioni tratte e d'esercitare compiutamente il suo
diritto di difesa. Ha altresì indicato che le patologie da cui è affetto, fra
cui, nefroureterectomia destra per carcinoma renale, stato ansioso,
gastrite, superficie del colon irritabile e pregressa appendicectomia,
comportano delle notevoli limitazioni della capacità lavorativa. Ha
infine sottolineato che i periodici controlli medici a cui è sottoposto
nonché la terapia farmacologica che assume non gli consentono di
svolgere un'attività lucrativa (doc. 32). Ha esibito le ricette mediche
(mal leggibili) del 5 ottobre, 16 novembre e 12 dicembre 2006 e del 19
gennaio, 3 e 16 aprile, 25 maggio e 12 giugno 2007 del dott.
C._______, specialista in malattie orecchio, naso, gola, nonché un
referto di esami ematochimici del 2 maggio 2007 (doc. 23 a 31).
F.
Nel suo rapporto del 15 agosto 2007, il dott. B._______ ha osservato
che le diagnosi evidenziate nell'atto di osservazioni del 17 luglio 2007
(recte: 9 luglio 2007) dell'interessato non sono corroborate da rapporti
medici oggettivi e neppure da una valutazione in merito ad una
specifica incapacità al lavoro. In particolare, le ricette mediche del dott.
C._______ prescrivono, da un lato, medicamenti contro le allergie
(antistaminici, gocce per il naso) e, dall'altro, antibiotici. Tali documenti
medici non riferiscono comunque di alcuna patologia con
ripercussione sulla capacità al lavoro. I referti delle analisi di
laboratorio non permettono altresì di concludere che l'interessato
presenta un'incapacità al lavoro. Il dott. B._______ ha quindi
confermato la precedente presa di posizione (doc. 34).
G.
Il 17 agosto 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato
che l'interessato non ha subito né un'incapacità permanente di
guadagno né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai
sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In
particolare, ha precisato che l'esercizio di un'attività lucrativa è da
considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad
una rendita. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che la
documentazione prodotta con atto del 9 luglio 2007, successivamente
alla ricezione del progetto di decisione, conferma i noti pregiudizi alla
salute, ma non comporta nuovi elementi clinici (doc. 35).
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H.
Il 2 ottobre 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
17 agosto 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità a far tempo da agosto del 2006 (data della
richiesta volta all'ottenimento di una rendita). Si è doluto di
un'insufficiente motivazione della decisione impugnata. Ha fatto valere
che il provvedimento impugnato non indica quale parametro è stato
adottato per escludere un'incapacità lavorativa di livello pensionabile e
neppure le valutazioni del servizio medico dell'autorità inferiore. Non
gli è quindi stato consentito di farsi un'idea chiara della portata della
decisione che lo riguardava per poterla, se del caso, impugnare. A tal
fine, l'autorità deve in ogni decisione menzionare, anche se
sommariamente, le considerazioni che ne hanno determinato il
convincimento. L'insorgente ha poi ribadito che le patologie di cui è
affetto (segnatamente nefrectomia radicale destra per carcinoma
renale, stato ansioso, gastrite, superficie del colon irritabile, pregressa
appendicectomia) nonché i periodici controlli medici a cui è sottoposto
e le terapie farmacologiche che assume non gli consentono di
compiere alcuno sforzo, quindi tantomeno di svolgere una qualsiasi
attività lucrativa (doc. TAF 1).
I.
Nella risposta al ricorso del 6 dicembre 2007, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici del giugno
e agosto 2007 del servizio medico, il quale, a sua volta, si è basato
sulla documentazione medica agli atti, il ricorrente è stato ritenuto
abile al lavoro nella misura del'80% nella precedente attività di
bracciante agricolo. Per conseguenza, non ha mai subito un'incapacità
lavorativa di livello pensionabile. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato
che l'insorgente non ha allegato alcun fatto nuovo e neppure ha esibito
nuova documentazione medica suscettibile di giustificare un diverso
apprezzamento (doc. TAF 3).
J.
Nella replica del 23 gennaio 2008, il ricorrente ha ribadito il suo diritto
ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha
segnalato che le patologie di cui è affetto non gli consentono di
svolgere una qualsiasi attività lucrativa, quindi tantomeno la
precedente attività di bracciante agricolo, ossia un lavoro pesante ed
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esposto agli agenti atmosferici (freddo, caldo, sole, pioggia, umidità).
Ha contestato la valutazione riguardo alla sua capacità lavorativa. Ha
altresì sottolineato che, in virtù della sua età nonché della sua scarsa
formazione, non si può esigere che abbia a mettere a frutto la sua
residua capacità lavorativa. Infine, ha fatto valere di essere stato
riconosciuto invalido dalle autorità italiane a far tempo dal 31 agosto
2006. Ha esibito la decisione del 21 dicembre 2007 dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) di D._______ in materia
d'assegno d'invalidità (doc. TAF 6).
K.
Con decisione incidentale del 29 gennaio 2008 (notificata il 2 febbraio
2008; doc. TAF 11 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato
il ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali. Il 29 febbraio 2008, l'interessato
ha versato l'importo di fr. 281.-- (doc. TAF 7 a 9 e 11).
L.
Con decisione incidentale del 7 marzo 2008 (notificata il 14 marzo
2008; doc. TAF 12 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha
richiesto al ricorrente il versamento, entro il 16 aprile 2008, del saldo
del richiesto anticipo sulle presunte spese processuali. L'8 aprile 2008,
l'interessato ha versato il saldo di fr. 19.-- (doc. TAF 10 e 12 a 14).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
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(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
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l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 31 agosto 2006.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 31 agosto 2005 (ossia 12
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mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 17 agosto 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Il ricorrente contesta la decisione dell'UAIE, oltre che per ragioni di
merito, anche per motivi formali. Egli lamenta una violazione del suo
diritto d'essere sentito per difetto di motivazione della decisione
impugnata.
4.1 L'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e
se, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di
convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione
della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione,
dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per
l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel
convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi
argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie
legittimamente acquisite nonché sull'indicazione dei criteri di
valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto
ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso
logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo
le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa
ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la
motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando
così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione
specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo
d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario.
Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a
compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a
prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali,
essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di
quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le
ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando
d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid.
3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3322/2006 del
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3 aprile 2008 consid. 6.1). Peraltro, l'esigenza della motivazione
aumenta allorquando l'applicazione della legge implica l'esercizio del
potere di apprezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica
indeterminata (DTF 134 I 83 consid. 4.1, DTF 129 I 232 consid. 3.3 e
relativi riferimenti nonché sentenza del Tribunale federale
2C_105/2009 del 18 settembre 2009 consid. 5.1). Se questi precetti
vengono disattesi, il vizio formale comporta di norma l'annullamento
della decisione, senza che il ricorrente debba dimostrare un
interesse, in altri termini indipendentemente dalle possibilità di
successo del ricorrente nel merito (DTF 118 Ia 17 consid. 1a, DTF
117 Ia 7 consid. 1a e DTF 115 Ia 10 consid. 2a). Tuttavia, un vizio
nella motivazione della decisione può essere sanato in procedura di
ricorso nella misura in cui il ricorrente abbia avuto il diritto di
replicare e di rispondere – dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode
di piena cognizione – alle ragioni infine addotte dall'autorità inferiore
nella risposta al ricorso (cf. sentenza del Tribunale federale nel caso
1P.265/2006 del 15 giugno 2006 e relativi riferimenti).
4.2 Nel gravame il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non
avere indicato il parametro che è stato ritenuto per escludere
un'incapacità lavorativa di livello pensionabile né le valutazioni del
servizio medico dell'UAIE, ciò che gli ha impedito di verificare la
correttezza della decisione adottata e d'impugnare la decisione
litigiosa con criteri adeguati. La censura non appare del tutto priva di
fondamento, ove solo si rilevi che al ricorrente, anteriormente alla
pronuncia della decisione qui impugnata, non sono state trasmesse
le prese di posizione del servizio medico dell'UAIE, benché
quest'ultime fossero decisive per la determinazione dell'incapacità
lavorativa dell'insorgente nell'esercizio della precedente attività di
bracciante agricolo, e i motivi determinanti delle stesse non siano
stati riportati nella decisione del 17 agosto 2007. Sennonché, nella
risposta al ricorso del 6 dicembre 2007 – trasmessa all'insorgente,
unitamente ai rapporti dell'8 giugno e del 15 agosto 2007 del servizio
medico dell'UAIE, mediante provvedimento di questo Tribunale dell'11
dicembre 2007 (cfr. doc. TAF 4) – l'autorità inferiore ha comunque
provveduto a precisare la motivazione alla base della propria
decisione, in particolare sul fatto che l'insorgente può continuare ad
esercitare la sua precedente attività lavorativa di bracciante agricolo
nella misura dell'80% e che per conseguenza il medesimo non ha
mai subito un'incapacità al lavoro di livello pensionabile. Peraltro, al
ricorrente è stata data facoltà in sede di ricorso – dinanzi ad
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un'autorità, il Tribunale amministrativo federale, che gode di piena
cognizione – di pronunciarsi in merito alle ragioni presentate
dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso. Con atto inoltrato il 23
gennaio 2008, quest'ultimo ha presentato la propria replica, con la
conseguenza che un eventuale vizio della motivazione sarebbe
comunque da considerarsi sanato. In siffatte circostanze, il richiesto
annullamento della decisione impugnata per mancanza di un'adegua-
ta motivazione costituirebbe una vana formalità.
5.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
6.
6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
6.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
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40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
6.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
Pagina 13
C-6774/2007
7.
7.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
7.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
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non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
7.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
8.
8.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
8.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
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9.
9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
9.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
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9.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
10.
Nel caso di specie, occorre rilevare che dalla documentazione
medica agli atti emerge che il ricorrente soffre segnatamente di esiti di
nefroureterectomia per carcinoma del rene destro nonché stato dopo
colecistectomia per calcoli della colecisti (cfr. perizia particolareggiata
E 213 del 16 ottobre 2006 pag. 8 [doc. 17] e cartella clinica
concernente il ricovero dal 28 agosto al 3 settembre 2006 [doc. 16-1 a
16-34]). Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% in media durante un anno.
11.
11.1 Occorre quindi determinare se il ricorrente ha subito nel periodo
determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), e senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40%
durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
11.2 Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il
ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa. In particolare, è
stato alle dipendenze di diversi datori di lavoro, come bracciante
agricolo (raccolta di olive, potatura di alberi, lavori vari), in ragione di
32.3 ore alla settimana, durante 102 oppure 151 giornate all'anno. Ha
interrotto il lavoro il 1° gennaio 2006 per motivi di salute (doc. 10).
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11.3
11.3.1 Nei suoi rapporti dell'8 giugno e 15 agosto 2007, il dott.
B._______, medico dell'UAIE, ha esposto la diagnosi che a suo
giudizio, conto tenuto della documentazione medica agli atti (in
particolare della perizia particolareggiata E 213 del 16 ottobre 2006),
ha una ripercussione sulla capacità lavorativa del ricorrente, ossia lo
stato dopo nefroureterectomia (maggio 2006) e quella, senza
ripercussione sulla capacità lavorativa, d'intervento di colecistectomia
per formazione di calcoli (agosto 2006). Ha altresì indicato che
l'insorgente è stato inabile al lavoro per due volte durante alcune
settimane nel 2006 a seguito degli interventi chirurgici subiti. Il dott.
B._______ ha quindi ritenuto che visto gli esiti positivi dei due
interventi, il ricorrente, cinquantottenne, presentava tutt'al più
un'incapacità lavorativa del 20% a far tempo dal 15 maggio 2006 nella
sua precedente attività di bracciante agricolo (doc. 21 e 34).
11.3.2 Il ricorrente non ha presentato in sede di ricorso rapporti
medici oggettivi suscettibili di far apparire la fattispecie in una luce
diversa a lui più favorevole e determinante per l'ottenimento di una
rendita d'invalidità svizzera. Certo, nella perizia medica particolareg-
giata E 213 del 16 ottobre 2006 (doc. 17), l'insorgente è stato ritenuto
capace di svolgere la sua precedente attività di bracciante agricolo,
come ogni altra attività sostitutiva adeguata, solo nella misura del 30%
dell'orario giornaliero normale. Sennonché, detta valutazione medica –
diversamente da quella effettuata dal medico dell'UAIE che ha
concluso ad capacità lavorativa dell'80% nella precedente attività di
bracciante agricolo – non è condivisibile, risultando difficilmente
compatibile con la diagnosi accertata, ossia esiti di nefroureterectomia
per carcinoma del rene destro, senza indicazioni chiare riguardo a
specifiche limitazioni funzionali. La stessa non è altresì corroborata da
riscontri oggettivi né nella citata perizia né in altri documenti medici
agli atti (di data anteriore alla decisione impugnata del 17 agosto
2007), segnatamente da indicazioni precise, affidabili e oggettivabili
sull'esistenza di problemi di salute maggiori di quelli ritenuti dal
medico dell'UAIE e suscettibili d'incidere significativamente sulla
capacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività (e/o in
eventuali attività sostitutive adeguate). La perizia particolareggiata in
questione non convince fra l'altro laddove il medico incaricato
dell'esame ha considerato, da un lato, che le condizioni di salute
dell'insorgente sono migliorate e che il medesimo è in grado di
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svolgere regolari lavori, ma solo leggeri e, dall'altro lato, che il
ricorrente è in grado di svolgere anche la sua precedente attività di
bracciante agricolo – che comunque non si può definire un'attività
leggera – nella misura del 30% al massimo dell'orario giornaliero
normale. In tal modo, ha considerato, senza fornire una valida
spiegazione al riguardo, una residua capacità lavorativa identica per il
ricorrente sia in lavori medio-pesanti/pesanti quale quello di bracciante
agricolo, sia in attività sostitutive leggere. Ora, e come rettamente
rilevato dal medico dell'UAIE, dalla documentazione medica agli atti
risulta in particolare che l'insorgente è stato sottoposto ad un
intervento di nefrectomia destra per carcinoma renale nel maggio del
2006 (doc. 13-17), che il decorso postoperatorio è risultato regolare
(doc. 13-17) e che, dopo l'intervento chirurgico, i referti degli esami
ematochimici e dell'ecografia dell'addome sono nella norma (doc. 19).
I rapporti oncologici non comportano altresì alcuna indicazione in
merito ad una specifica incapacità lavorativa e neppure al relativo
grado nella precedente attività di bracciante agricolo. Il ricorrente ha
invero sottolineato, con scritto del 9 luglio 2007 successivo al progetto
di decisione del 13 giugno 2007 dell'UAIE, ma pure in sede di ricorso e
di replica, che le affezioni di cui soffre non gli consentono di esercitare
una qualsiasi attività lucrativa, quindi tanto meno il precedente lavoro
di bracciante agricolo. Tuttavia, non ha prodotto nuova documentazio-
ne medica suscettibile di dimostrare la pretesa maggiore incidenza sul
grado d'incapacità lavorativa ritenuta dall'UAIE (20%) delle affezioni
indicate ed in particolare di quelle che il medico dell'UAIE non ha
ritenuto di dovere includere nelle patologie aventi una ripercussione
sulla capacità lavorativa. Occorre altresì precisare che le ricette
mediche (mal leggibili) dall'ottobre 2006 al giugno 2007 del dott.
C._______, specialista in malattie orecchio, naso, gola, esibite
dall'insorgente in sede di osservazioni al progetto di decisione del 13
giugno 2007, prescrivono certo l'assunzione di farmaci per il
trattamento segnatamente di infezioni, algie nonché allergie, ma non
fanno stato, come pure il referto di esami ematochimici del 2 maggio
2007, di nuove patologie corroborate da riscontri medici oggettivi e
neppure comportano alcuna indicazione in merito ad una specifica
inabilità lavorativa ed al relativo grado (doc. 23 a 31). Il ricorrente ha
certo preteso di soffrire di nuove affezioni – stato ansioso, gastrite,
superficie del colon irritabile, pregressa appendicectomia – ma non ha
prodotto alcun documento medico specialistico da cui risultino, da un
lato, tali affezioni e, dall'altro lato e per ciò che qui più interessa,
l'incidenza delle stesse sulla sua capacità lavorativa. In conclusione,
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secondo questo Tribunale, non vi è ragione di scostarsi dalle
valutazioni del dott. B._______ del servizio medico dell'UAIE (doc. 21
e 34).
11.4 Non soccorre l'insorgente neppure il fatto che sia stato
riconosciuto invalido ai sensi del diritto italiano (v. doc. TAF 6,
segnatamente la copia della decisione del 21 dicembre 2007 dell'INPS
di D._______ in materia d'assegno d'invalidità). Giova in effetti
rammentare che la valutazione di un'autorità straniera con riferimento
all'incapacità lavorativa di un assicurato non vincola di principio le
autorità svizzere nell'apprezzamento del caso secondo il diritto
svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2).
11.5 Giova inoltre rilevare che allorquando, come nel caso di specie, il
ricorrente presenta ancora una residua capacità lavorativa dell'80%
nella sua precedente attività di bracciante agricolo, il grado d'invalidità
corrisponde all'incapacità lavorativa (“Prozent-Vergleich”). In tale caso,
la determinazione del grado d'invalidità non presuppone né la presa in
considerazione dell'età del ricorrente né del mercato equilibrato del
lavoro né un raffronto dei redditi ipotetici (cfr. sentenze del Tribunale
federale 9C_612/2007 e 9C_947/2008 del 29 maggio 2009 nonché
sentenza del Tribunale amministrativo federale C-5385/2007 del 3
dicembre 2009 consid. 11.7).
11.6 Va infine ricordato che, per costante giurisprudenza, ogni
assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97
consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a).
12.
In conclusione, sulla scorta della documentazione medica agli atti di
causa e delle considerazioni che precedono, questo Tribunale
condivide la valutazione dell'autorità inferiore secondo la quale il
ricorrente presenta, ad esclusione di qualche settimana a seguito dei
due interventi chirurgici subiti nel 2006, una residua capacità
lavorativa dell'80% nella sua precedente attività di bracciante agricolo
a far tempo dal 15 maggio 2006.
Pagina 20
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13.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
14.
14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, corrisposto dall'insorgente con
versamenti del 29 febbraio ed 8 aprile 2008.
14.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 21
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, corrisposto con versamenti del 29
febbraio ed 8 aprile 2008, è computato con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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