Corte II I
C-6776/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Michael Peterli,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6776/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il 22 luglio 1950, coniugato dal 10
agosto 1973, ha lavorato in Svizzera in svariati periodi dal 1968 al
1975, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale arco
temporale. In Italia ha lavorato in svariati periodi dal 1976 fino al
giugno 2001, da ultimo in qualità di manovale edile, allorquando è
stato licenziato per problemi alla schiena. Da allora ha cessato
qualsiasi attività lavorativa. È al beneficio di una pensione di invalidità
italiana di complessivi Euro (...) al mese a decorrere dal 1° dicembre
2003. In data 10 novembre 2005, A._______ ha formulato una
richiesta volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 1-10).
B.
Il richiedente è stato visitato il 17 febbraio 2006 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di (...), ove il
sanitario incaricato ha diagnosticato "lombosciatalgia sinistra da
spondiloartrosi e discopatie lombari, coxartrosi bilaterale, esiti duplice
attacco ischemico transitorio carotideo, ipertensione arteriosa, lieve
ipoacusia bilaterale” e, dopo aver precisato che l'assicurato è in grado
di effettuare regolarmente lavori leggeri, ha posto un tasso di invalidità
del 70% per l'ultimo lavoro svolto (doc. 23). Nell'ambito di tale richiesta
è stato esibito un insieme di documenti medici obiettivi (referti di
radiografie, di esame ECG e di esame ematochimico, certificati medici
vari ecc.) relativo al periodo 2002-2004, tra cui figurano in particolare:
una cartella clinica relativa al ricovero dal 3 al 6 aprile 2002 per
“duplice attacco ischemico transitorio carotideo, ipertensione
arteriosa”; una cartella clinica relativa al ricovero dal 21 al 24 maggio
2002 per “lombosciatalgia sinistra da spondiloartrosi con discopatie
(...), coxartrosi bilaterale più grave a destra” ed una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio (CTU) relativa alla visita medica peritale
dell'11 novembre 2004 del Dott. T._______ al Giudice del lavoro del
Tribunale di (...) giusta il quale l'assicurato è affetto da “spondiloartrosi
con discopatie multiple e discreto impegno funzionale, poliartrosi,
ipertensione arteriosa ed ipoacusia alle alte frequenze”. A parere del
Dott. T._______ le predette affezioni determinano una permanente
riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in
occupazioni confacenti alle sue attitudini ma non una assoluta e
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permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Nel
corso dell'istruttoria l'amministrazione ha assunto agli atti anche il
questionario dell'assicurato (doc. 10-22).
C.
Nel suo rapporto del 28 febbraio 2007, il Dott. L._______ del Servizio
medico regionale (SMR) ha posto la diagnosi principale di
"lombosciatalgie” ed associata (senza ripercussione sulla capacità di
lavoro) di “stato dopo ischemia transitoria cerebrale nel 2000 ed
ipertensione arteriosa” ed è giunto alla conclusione che l'assicurato è
inabile al 70% nell'attività abituale di operaio edile dal 1° dicembre
2003, mentre è da ritenere abile al 100% dalla stessa data in qualsiasi
attività lavorativa adeguata e leggera (entro determinati limiti e,
segnatamente: 2 pause della durata di 15 minuti l'una; posizione di
lavoro alternata; portata massima di pesi: 10 kg 4/5 volte al giorno;
lavori pesanti esclusi, ecc.; doc. 25). Nel suo rapporto del 14 marzo
2007, il medico dell'UAIE ha poi precisato che l'assicurato è in ogni
caso abile al 100% a decorrere dal 1° dicembre 2003 nelle seguenti
attività sostitutive: sorvegliante di parcheggi o musei; magazziniere/
addetto alla gestione di stocks; piccole consegne con veicolo;
riparazioni di piccoli apparecchi/articoli domestici; addetto alla
registrazione ed all'archivio e addetto alla distribuzione del corriere
interno (doc. 27 e 27.1). L'amministrazione ha quindi operato il
raffronto dei redditi giungendo alla conclusione che l'assicurato
presenta un grado di invalidità del 30,80% arrotondato al 31% a
decorrere dal 1° dicembre 2003 (doc. 28).
D.
Mediante progetto di decisione del 23 aprile 2007 l'UAIE ha
comunicato all'assicurato che la sua richiesta di prestazioni avrebbe
dovuto essere respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile
(doc. 29). Con osservazioni del 9 giugno 2007 completate con scritto
del 30 luglio 2007, l'assicurato, regolarmente rappresentato dall'avv.
Luigi Potenza, chiede che la domanda di rendita venga accolta, nulla
producendo a suffragio delle proprie conclusioni. Mediante decisione
del 16 agosto 2007 l'UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni
dell'assicurato per carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc. 33).
E.
Con gravame del 1° ottobre 2007, depositato alla posta italiana il
giorno successivo, A._______, sempre rappresentato dall'avv. Luigi
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Potenza, chiede, sostanzialmente, l'annullamento formale della
decisione impugnata in quanto priva di motivazione e che, in via
subordinata, gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità e
gli sia applicata la riduzione massima possibile (25%) sul reddito da
invalido. Nulla produce a suffragio delle sue conclusioni.
Chiamato a pronunciarsi, l'UAIE, nelle sue osservazioni responsive del
10 dicembre 2007, propone la reiezione dell'impugnativa con
argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che
seguono.
Dopo aver preso conoscenza delle osservazioni dell'amministrazione,
il ricorrente, invitato dal Tribunale amministrativo federale a replicare,
ha ribadito, con scritto del 15 gennaio 2008, la propria posizione
processuale producendo, nel contempo, oltre a documentazione già
agli atti, una relazione di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) del 21
agosto 2006 del Dott. I._______ giusta il quale l'assicurato è affetto da
“spondilodiscoartrosi con protrusioni discali plurisegmentali ed ernia
del disco improntante il sacco durale ed il midollo spinale, ipertensione
arteriosa in buon compenso emodinamico, duplice episodio di TIA
carotideo senza reliquati neurologici e lieve ipoacusia neurosensoriale
con udito sociale conservato”. Il Dott. I._______ ritiene l'assicurato
invalido con riduzione della capacità di lavoro – in occupazioni
confacenti alle sue attitudini – in misura superiore ai 2/3 a decorrere
dal novembre 2003.
F.
Con scritto del 25 febbraio 2008 il ricorrente ha chiesto di essere posto
al beneficio dell'assistenza giudiziaria per quanto attiene alle spese
processuali e, su richiesta della scrivente Autorità, l'assicurato ha
quindi compilato in data 23 aprile 2008 il formulario concernente la
domanda di gratuito patrocinio.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
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emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959
(LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
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del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
A._______ ha contestato la validità della decisione avversata da un
punto di vista formale ritenendola nulla in quanto priva di motivazione.
5.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile
1999 (Cost, RS 101) comprende il diritto per l'assicurato di prendere
conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b),
di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione
sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di
ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di
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partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di
poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad
influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e
giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il
diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di
esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito stricto
sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata).
5.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito
dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per
l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari
ed a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di
impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso
eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo
(cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8
consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del
Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007
consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere
sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di
trattare i problemi pertinenti (cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8
consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice
(o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha
fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di
apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena
conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata
dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da
giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e
dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento
dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai
diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF
112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Nel
campo delle assicurazioni sociali, in particolare, le esigenze relative
alla motivazione non devono essere particolarmente elevate. È, infatti,
sufficiente che l'amministrazione indichi brevemente i motivi della
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decisione e quali sono gli elementi alla base di quest'ultima (DTF 124
V 180, consid. 1a, confermato in DTF del 9 maggio 2000 in re I. ed in
Pra 2001, n. 71, consid. 1 a/bb).
5.3 Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una
garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in
principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I
19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464
consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale
violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando
l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito
alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e
che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a).
6.
Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata risulta
relativamente stringata, ciò non ha tuttavia impedito all'assicurato di
comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito
del ricorso, infatti, egli ha potuto difendersi in maniera corretta.
Concretamente il ricorrente è stato in grado di dedurre i fatti su cui la
decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata. Tuttavia,
anche se la decisione venisse considerata non sufficientemente
motivata, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata
dall'impugnazione della stessa davanti alla scrivente autorità, la quale
dispone di piena cognizione. In occasione delle osservazioni
responsive del 10 dicembre 2007 inoltre, l'autorità inferiore ha avuto
modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le
motivazioni, successivamente notificate all'interessato, al quale è stato
concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40
consid. 4b). Stante quanto precede, la censura del ricorrente, in ordine
all'insufficienza della motivazione e, quindi, alla violazione del suo
diritto di essere sentito, deve essere respinta.
7.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 10 novembre 2005.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
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l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 10 novembre 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 16 agosto 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
8.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
9.
In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
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secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
Pagina 10
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10.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
11.
11.1 Dalla documentazione agli atti si evince che A._______ ha
lavorato in Svizzera, con interruzione, negli anni dal 1968 al 1975 e,
dopo il rimpatrio, ha lavorato in Italia in svariati periodi dal 1976 fino al
giugno 2001, da ultimo in qualità di manovale edile, allorquando è
stato licenziato per problemi alla schiena. Occorre pertanto fondarsi
sulla documentazione medica al fine di valutare l'eventuale incapacità
lavorativa del ricorrente.
11.2 Nel caso di specie la diagnosi, nel periodo di cognizione in
oggetto, è condivisa essenzialmente da tutti i medici che si sono
espressi in merito. L'assicurato risulta essere affetto da
“lombosciatalgia sinistra da spondiloartrosi e discopatie lombari,
poliartrosi, coxartrosi bilaterale, esiti duplice attacco ischemico
transitorio carotideo, ernia del disco, ipertensione arteriosa, lieve
ipoacusia bilaterale” (perizia particolareggiata INPS del 17 febbraio
2006; relazione di consulenza tecnica d'ufficio relativa alla visita
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medica peritale dell'11 novembre 2004 del Dott. T._______; relazione
di consulenza tecnica d'ufficio del 21 agosto 2006 del Dott. I._______
e rapporti medici del Dott. L._______ del 28 febbraio e del 14 marzo
2007). Il collegio giudicante non intravede quindi ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la
diagnosi.
11.3 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
almeno durante un anno.
12.
Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
menzionate, il sanitario medico dell'INPS, dopo aver precisato che
l'assicurato può svolgere regolarmente lavori leggeri, ha posto un
tasso di invalidità del 70% per l'ultimo lavoro svolto quale manovale
edile (doc. 23). Dal canto suo, il Dott. T._______, nella sua relazione
relativa alla visita medica peritale dell'11 novembre 2004, è dell'avviso
che le patologie di cui è affetto l'assicurato determinano una
permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro
in occupazioni confacenti alle sue attitudini ma non una assoluta e
permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Mentre ad avviso del Dott. I._______, nella relazione del 21 agosto
2006, l'assicurato è invalido con riduzione della capacità di lavoro in
occupazioni confacenti alle sue attitudini in misura superiore ai 2/3 a
decorrere dal novembre 2003.
A questo proposito il collegio giudicante osserva innanzitutto che
laddove i CTU menzionano delle “occupazioni confacenti alle sue
attitudini” dell'assicurato si riferiscono, invero, per lo più ad attività
lavorative medio-pesanti, analoghe a quella svolta in precedenza. Tali
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conclusioni sono in effetti condivise dal Dott. L._______ il quale, nei
suoi rapporti medici del 28 febbraio e del 14 marzo 2007, è giunto alla
conclusione che l'assicurato è inabile al 70% nell'attività abituale di
operaio edile dal 1° dicembre 2003, mentre lo ha ritenuto abile al
100% in qualsiasi attività lavorativa adeguata e leggera (entro
determinati limiti: 2 pause della durata di 15 minuti l'una; posizione di
lavoro alternata; portata massima di pesi: 10 kg 4/5 volte al giorno;
lavori pesanti esclusi, ecc.; doc. 25) e, segnatamente, nelle seguenti
attività sostitutive: sorvegliante di parcheggi o musei; magazziniere/
addetto alla gestione di stocks, piccole consegne con veicolo,
riparazioni di piccoli apparecchi/articoli domestici, addetto alla
registrazione ed all'archivio e addetto alla distribuzione del corriere
interno (doc. 27 e 27.1).
Dalla documentazione agli atti si osserva che il Dott. C._______
nell'ambito della visita medica effettuata presso l'INPS ha evidenziato
una mobilità ridotta delle anche e della colonna con presenza di
lombalgie nonché di una iporiflessia dell'arto inferiore sinistro senza
altra anomalia neurologica. Le radiografie del bacino, della colonna
vertebrale e l'IRM pure della colonna effettuati nel 2002 sulle quali si
basano le due perizie del Dott. T._______, rispettivamente del Dott.
I._______, evidenziano delle discopatie lombari con protrusioni discali
L2-L3-L4 e piccole ernie a livello di L4-L5 e L5-S1. All'esame obiettivo,
il Dott. T._______ rilevava unicamente una lieve limitazione funzionale
a livello della coxo-femorale a destra nonché una deambulazione
autonoma e normale. L'ipertensione arteriosa è in buon compenso
emodinamico e l'episodio di ischemia cerebrale ha avuto un'evoluzione
favorevole senza sequele neurologiche. Parimenti, l'ipoacusia è di
rilevanza trascurabile.
Da quanto precede, il Tribunale può concludere che la patologia
principale di cui è affetto il ricorrente e che determina una riduzione
della sua capacità di lavoro, si situa a livello della colonna vertebrale,
ciò che gli impedisce indubbiamente di svolgere lavori medio-pesanti.
Condividendo le conclusioni del Dott. L._______, il Tribunale ritiene
tuttavia che egli, benché inabile nelle misura del 70% nell'ultima
attività svolta, possa svolgere al 100% un'attività semplice, leggera ed
adatta (come, per es., portinaio, custode di immobili o cantieri e
sorvegliante di parcheggi/musei) entro i limiti descritti dal medico
dell'UAIE.
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13.
L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe
conseguire se non fosse diventato invalido.
Sulla base dei risultati statistici dell'inchiesta ottobre 2004-2005
dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra, l'amministrazione ha
tenuto conto di un salario mensile medio, privo di invalidità,
conseguibile nel 2005 in Italia quale manovale edile di Euro 1'560.00.
Ha poi accertato il salario mensile medio ottenibile in attività di tipo
leggero non qualificate e piú precisamente:
- operaio non qualificato; manovale di fabbrica/produzione in generale;
custode di immobili e di cantieri; addetto alla registrazione ed
all'archivio; addetto alla distribuzione del corriere interno (attività
comparabili a quella di un manovale non qualificato in stamperie ed
industrie annesse): Euro 1'186.66;
- riparazioni di piccoli apparecchi/articoli domestici (attività comparabili
a quella di un montatore di apparecchi elettronici nell'ambito della
fabbricazione di apparecchi e di forniture elettroniche): Euro 1'219.61;
- magazziniere/addetto alla gestione di stocks (attività comparabili a
quella di un addetto alla contabilità degli stocks nell'ambito del
commercio all'ingrosso): Euro 1'396.77;
- sorvegliante di parcheggi o musei; cassiere; venditore di biglietti
(attività comparabili a quella di un cassiere nell'ambito del commercio
al dettaglio): Euro 1'276.89.
Ha quindi ritenuto quale salario mensile da invalido un importo
corrispondente alla media dei salari relativi alle professioni sostitutive
precitate e, quindi, un introito mensile di Euro 1'269.98 al quale ha poi
applicato un correttivo del 15% tenuto conto dell'età e dell'esigibilità
unicamente di attività leggere (DTF 124 V 321, 126 V 75,
Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 1999 IV n. 6 e SVR
2000 IV n. 1). È così giunta ad un salario mensile medio di Euro
1'079.48. Il confronto fra un reddito privo di invalidità di Euro 1'560.00
ed un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'079.48
comporta una perdita di guadagno del 30,80 % [(1'560.00 -
1'079.48)x100] : 1'560.00}, tasso che esclude il riconoscimento del
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diritto alla rendita d'invalidità.
A titolo abbondanziale si osserva che non si raggiungerebbe il tasso
minimo del 40% richiesto dalla legge per avere diritto al quarto di
rendita nemmeno nell'ipotesi in cui si dovesse applicare all'introito
teorico di Euro 1'269.98 la riduzione massima del 25% consentita
dalla giurisprudenza per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), come richiesto dall'assicurato nell'atto
ricorsuale. Infatti, il calcolo comparativo, rispetto al salario privo di
invalidità di Euro 1'560.00, comporterebbe una perdita di guadagno
del 38.94 % [(1'560.00 – 952.49)x100] : 1'560.00.
A._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
14.
Con scritto 25 febbraio 2008 A._______ ha chiesto di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria per quanto attiene alle spese
processuali della presente procedura.
Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali. Secondo la giurisprudenza
consolidata, i presupposti per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel
bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito
sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti,
sentenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale I
134/06 del 7 maggio 2007). A tal proposito si osserva che per valutare
la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio
particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il
gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto
che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi
(DTF 125 II 275 e DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o
le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le
domande non possono essere considerate senza esito favorevole
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(DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Lo scrivente Tribunale ritiene che dalla documentazione agli atti risulta
comprovata la situazione d'indigenza del ricorrente (che percepisce un
reddito mensile complessivo di Euro 430.00) e che il gravame non
appariva di primo acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole
(DTF 125 V 202 consid. 4a; 372 consid. 5b). Il ricorrente è pertanto
dispensato dal pagamento delle spese processuali.
15.
In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è ammessa, non si
prelevano pertanto spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. 263.50.322.158),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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