B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6780/2013
S e n t e n z a d e l 2 7 o t t o b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato da UNIA Ticino e Moesa,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 22 ottobre 2013).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 10 settembre 2004, l'Ufficio dell'assicurazione per l'in-
validità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in
favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con due fi-
gli (doc. A 1-1) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invali-
dità dal 1° agosto al 30 settembre 2003, unitamente alle rendite completi-
ve in favore dei figli (doc. A 17-1). È stato stabilito che l'assicurato (affetto
da stato dopo intervento di fissazione intersomatica L5-S1, per spondilosi
L5-S1 con instabilità lombosacrale e sindrome lombo-vertebrale cronica;
v. il rapporto del giugno 2003 del dott. B._______ [doc. B 1-11]) aveva
presentato una completa inabilità al lavoro dal 23 agosto 2002 alla fine di
settembre del 2003. Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
2.
2.1 Il 23 maggio 2013, l'interessato ha formulato una seconda richiesta
volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invali-
dità (doc. A 22-1).
2.2 Nel rapporto del 23 agosto 2013 (doc. A 58-1), il medico SMR ha rile-
vato, in particolare sulla base del rapporto del 16 giugno 2013 del dott.
C._______ (doc. B 14-1), che l'interessato è affetto segnatamente da sin-
drome lombovertebrale e lombospondilogena cronica recidivante, tendi-
nosi achillea a destra, iniziale artrosi astragalo-navicolare a sinistra, iper-
tensione arteriosa, dislipidemia ed obesità. Ha quindi ritenuto per l'inte-
ressato un'incapacità al lavoro del 100% dal 10 aprile 2013, del 40% dal
20 giugno 2013 e del 20% dal 1° luglio 2013 sia nella precedente attività
sia in un'attività confacente allo stato di salute.
3.
Il 22 ottobre 2013, l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni dell'assi-
curazione svizzera per l'invalidità. L'autorità inferiore ha segnatamente ri-
tenuto che l'interessato è abile al lavoro nella misura dell'80% in una
qualsiasi attività da aprile (recte luglio) del 2013 e che avrebbe potuto
maggiormente valorizzare la sua capacità lavorativa nell'esercizio dell'at-
tività abituale, ciò che conduce ad un grado d'invalidità del 20%, che e-
sclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione sviz-
zera per l'invalidità. Per quanto attiene all'adozione di provvedimenti d'in-
tegrazione professionale, l'autorità inferiore ha escluso l'applicazione di
siffatte misure, i requisiti per il loro ottenimento non essendo adempiti,
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fermo restando la possibilità di un reinserimento nel mondo del lavoro
tramite la normale via del collocamento (doc. A 67-1).
4.
Il 2 dicembre 2013 (e con atto di complemento datato 18 febbraio 2014),
l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale contro la decisione dell'UAIE del 22 ottobre 2013 mediante il quale
ha chiesto d'accogliere il gravame, d'annullare la decisione impugnata e
di rinviare gli atti di causa all'autorità inferiore affinché la stessa, dopo il
necessario complemento istruttorio, si pronunci sul diritto a beneficiare di
provvedimenti d'integrazione professionale come pure sul diritto a perce-
pire una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha precisato
che le affezioni di cui soffre nonché i trattamenti medici a cui si sottopone
comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lu-
crativa. Infine, ha segnalato che l'autorità inferiore non ha effettuato l'abi-
tuale confronto dei redditi determinanti. Ha esibito segnatamente docu-
menti medici di data intercorrente da aprile a novembre 2013 (doc. TAF 1
e 8). Il 9 aprile 2014, ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 9 a 11).
5.
Con risposta al ricorso del 28 luglio 2014, l'UAIE ha proposto la reiezione
del gravame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla
presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone D._______ del 23 luglio
2014, secondo la quale in virtù della perizia del giugno 2013 del dott.
C._______ – perizia che peraltro è conforme ai criteri di una perizia neu-
trale specialistica – e del rapporto dell'agosto 2013 del medico SMR, l'as-
sicurato è abile al lavoro, dal 1° luglio 2013, nella misura dell'80% nell'at-
tività abituale di capo muratore e nella misura del 100% in un'attività con-
facente allo stato di salute. Detto Ufficio ha altresì precisato che la docu-
mentazione medica prodotta in sede di ricorso, non riferisce di alcuna so-
stanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale del
giugno 2013 del dott. C._______ (v. il rapporto del 22 luglio 2014 del me-
dico SMR). Infine, l'Ufficio AI ha sottolineato che nella misura in cui l'assi-
curato è in grado di svolgere la precedente attività all'80%, il suo grado
d'invalidità è pari al 20% (doc. TAF 16).
6.
Il 31 luglio 2014, l'interessato ha prodotto documenti medici di data inter-
corrente da luglio 2013 a luglio 2014 (doc. TAF 15). Nella replica del 17
settembre 2014, si è poi riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in di-
ritto di cui al ricorso del 2 dicembre 2013. Ha esibito i documenti medici
già prodotti il 31 luglio 2014 (doc. TAF 19).
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7.
Nella duplica dell'8 ottobre 2014 (doc. TAF 21), l'UAIE ha proposto l'am-
missione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio
degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere
conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
D._______ del 2 ottobre 2014 (doc. TAF 21), il quale rinvia a sua volta
all'annotazione del medico SMR del 1° ottobre 2014. Secondo quest'ulti-
ma, è indicato completare l'istruttoria e pertanto sottoporre l'insorgente ad
una perizia pluridisciplinare comprendente una valutazione reumatologi-
ca, neurologica, otorinolaringoiatrica (ORL) e psichiatrica (doc. TAF 21).
8.
8.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero.
8.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
8.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
9.
9.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina
le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in
particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua
capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
9.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incomple-
to dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
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10.
10.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone D._______ del 2 ottobre
2014 è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti
giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente,
segnatamente con un esame sullo stato di salute reumatologico, neurolo-
gico, otorinolaringoiatrico e psichiatrico, il medico SMR avendo rilevato,
nell'annotazione del 3 dicembre 2013 (doc. TAF 21), che "l'assicurato
presenta quale ulteriore patologia una vertigine posizionale benigna, pa-
tologia di regola autolimitante nel corso di pochi mesi; nel presente caso
risulta un decorso protratto". Detto medico ha altresì fatto riferimento ad
una sindrome algica cronica.
10.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la giurisprudenza
del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il con-
sid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per
completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e
dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzio-
ne nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere neces-
sario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti
possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente con
il necessario grado della verosimiglianza preponderante.
10.3 Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla con-
clusione presentata dall'insorgente, proposta che è accolta in questa se-
de, la duplica dell'8 ottobre 2014, la presa di posizione dell'Ufficio AI del
Cantone D._______ del 2 ottobre 2014 e l'annotazione del medico SMR
del 1° ottobre 2014 sono trasmesse al ricorrente unitamente alla presente
sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non era necessario
accordare al ricorrente la facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti prima
della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
10.4 Nel caso concreto non era altresì necessario dare al ricorrente la
possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui alla sentenza DTF 137 V 314. In
effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità infe-
riore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di
una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul que-
sito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella
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decisione impugnata del 22 ottobre 2013 l'autorità inferiore ha considera-
to che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensio-
nabile durante un anno senza notevole interruzione, perlomeno fino alla
data della decisione impugnata (che costituisce il limite della cognizione
temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la do-
manda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazio-
ne svizzera per l'invalidità.
10.5 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la
decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministra-
zione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso prece-
dentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto
sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibil-
mente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione comples-
siva del caso. Infine, l'UAIE renderà una nuova decisione sul diritto
dell'insorgente a provvedimenti d'integrazione professionale rispettiva-
mente alla rendita d'invalidità.
11.
11.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali
di fr. 400.-, versato il 9 aprile 2014, è restituito al ricorrente.
11.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripe-
tibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF
132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in
materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vin-
cente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'ammini-
strazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in
assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF)
in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente con-
tenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è
posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 22 ottobre 2013 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af-
finché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 9
aprile 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza
sarà cresciuta in giudicato.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; copie della duplica
dell'8 ottobre 2014, della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
D._______ del 2 ottobre 2014 e dell'annotazione del medico SMR del
1° ottobre 2014)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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