Corte II I
C-6785/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Stefan Mesmer,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avv. Massimo Millesoli,
via Duca degli Abruzzi 10, IT-95046 Palagonia,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione su opposizione
del 15 agosto 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6785/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il [...], coniugato, ha lavorato in
Svizzera in qualità di macellaio dal 1968 al 1980 (doc. 4), solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo (doc. 1). Rientrato
in Italia, ha lavorato in proprio quale agricoltore fino ad agosto del
1995; in seguito, si è occupato esclusivamente della direzione della
sua azienda agricola almeno fino a dicembre del 2005 (doc. 2, doc. 3,
doc. 13 e doc. 14). Il 14 luglio 2005, ha formulato una richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 2).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha assunto agli atti la seguente
documentazione:
• i formulari per la dichiarazione dei redditi per l'anno 1995, 1996
e 1998 (doc. 9, doc. 10);
• il questionario per agricoltori indipendenti del 20 dicembre
2005, nel quale l'interessato ha affermato di non essere più in
grado di svolgere alcuna attività agricola, pur continuando ad
occuparsi della direzione della sua azienda (doc. 13);
• il questionario per l'assicurato del 20 dicembre 2005 (doc. 14);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 30 agosto al
18 dicembre 1995 per cisti d'echinococco epatica (doc. 15);
• un referto d'esame eco epatica del 9 gennaio 1996 (doc. 16);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 29 settembre al
2 ottobre 1997 per trauma da strappamento del 1° dito mano
destra (doc. 17);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 17 agosto 2005, attestante perdita
anatomica metacarpo 1° dito mano destra quale conseguenza
di infortunio sul lavoro (1997) da cui rendita dall'Istituto
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Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) del 40%, turbe dispeptiche in pregresso intervento
d'asportazione di cisti di echinococco epatica (1995); secondo
la stessa l'interessato è invalido nella misura del 35% sia nella
precedente attività che in attività adeguate alle sue condizioni
(doc. 18; perizia medicata dettagliata su formulario E 213 pag.
10).
C.
Nel suo rapporto del 12 maggio 2006, il dott. B._______, medico
dell'UAIE, dopo aver ripreso la menzionata diagnosi, ha fissato a
partire dal 29 settembre 1997 (data dell'infortunio professionale)
un'incapacità lavorativa dell'assicurato dell'ordine del 30% nelle
precedenti attività (macellaio, agricoltore), considerandolo tuttavia
abile al 100% in attività sostitutive fisicamente meno impegnative
(quali ad esempio, sorvegliante di posteggio/museo, corriere/addetto
alla distribuzione della posta in una ditta).
C.a Il 22 maggio 2006, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che
l'assicurato non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno
né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle
disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 21).
C.b Il 4 luglio 2006, l'assicurato ha inoltrato opposizione contro la
citata decisione dell'UAIE. Ha fatto valere di essere stato riconosciuto
invalido al 40% in Italia. Ha segnalato di non svolgere alcuna attività
lucrativa e di aver ceduto a titolo gratuito la sua azienda agricola. Ha
osservato, infine, che oltre alla riferita inabilità al 40% va aggiunta altra
percentuale per i problemi inerenti il fegato per il lavoro svolto in
Svizzera a contatto con gli animali (doc. 25). Ha esibito ulteriore
documentazione (doc. 22 a 24).
C.c Il 15 agosto 2007, l'UAIE ha respinto l'opposizione dell'interessato
e confermato la propria decisione del 22 maggio 2006 (doc. 26).
D.
Il 3 ottobre 2007, l'assicurato ha interposto ricorso contro la decisione
dell'UAIE del 15 agosto 2007 mediante il quale chiede,
sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha fatto valere di non
essere nelle condizioni psico-fisiche per produrre reddito e d'essere
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incapace al lavoro nella misura del 40% minimo in media per un anno,
come previsto e disciplinato dalla legge federale del 19 giugno 1959
su l’assicurazione per l’invalidità (LAI, RS 831.20). Per conseguenza,
va riconosciuta la sua invalidità con totale e permanente inabilità
lavorativa, come valutato in Italia dall'INAIL, e il suo diritto ai relativi
benefici economici. Ha segnalato d'essere disposto a sottoporsi ad
accertamenti clinici da parte dei medici di fiducia del Tribunale
amministrativo federale qualora quest'ultimo lo ritenesse opportuno.
Ha esibito, fra l'altro, della documentazione medica (doc. TAF 1).
E.
Nella risposta al ricorso del 4 dicembre 2007, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del gravame. Ha fatto valere che l'assicurato è
abile al 70% nella sua precedente attività di coltivatore diretto e quindi
non avrebbe mai subito un'incapacità al lavoro di livello pensionabile.
Inoltre, ha osservato che l'assicurazione svizzera per l'invalidità non è
vincolata dal fatto che l'interessato è al beneficio di una pensione
d'invalidità nel suo Paese (doc. TAF 3).
F.
Nella replica del 15 marzo 2008, il ricorrente ha ribadito il suo diritto
ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In
particolare, ha fatto valere un peggioramente del suo stato di salute
nonché una capacità lavorativa ridotta. Ha esibito una relazione
medico-legale del Dott. C._______ dell'11 marzo 2008, corredata da
documentazione medica (doc. TAF 10).
G.
G.a L'autorità inferiore ha sottoposto gli atti al Dott. D._______, il
quale, nel suo rapporto dell'8 aprile 2008 (doc. 28), ha ritenuto la
diagnosi di stato dopo operazione al fegato per cisti di echinococco,
stato dopo amputazione del pollice destro e cervicalgie. In particolare,
ha osservato che l'affezione alle cervicali, peraltro insorta e
documentata nel gennaio del 2008, ossia posteriormente alla
decisione impugnata, comporta delle ridotte limitazioni funzionali. Ha
altresì rilevato che, a seguito dell'amputazione del pollice, la mano
destra è limitata a livello funzionale in modo importante, segnatamente
nell'afferrare gli oggetti. Ha quindi postulato un'incapacità lavorativa
del 40% dell'assicurato nella precedente attività di agricoltore,
considerandolo tuttavia abile al 100% in attività sostitutive, quali ad
esempio sorvegliante di un parcheggio.
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G.b L'8 maggio 2008, l'UAIE ha effettuato una valutazione
dell'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile di Euro
1'362.90, conseguibile in Italia nel 2005, come agricoltore
indipendente (statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro,
Ginevra, 2006) e l'ha contrapposto ad una media dei salari per le
attività di sostituzione proposte dai Dott.ri B._______ e D._______ di
Euro 1'231.78, ossia la media dei salari delle categorie “commercio al
dettaglio” e “stampa, editoria ed industrie annesse”. Quest'ultimo
importo è stato ridotto del 15% (1'231.78 – 184.77 = 1'047.01), per
tener conto dell'età e delle limitazioni fisiche dell'interessato. Perciò,
l'ufficio ha confrontato un reddito di Euro 1'362.90 ed un introito
teorico di Euro 1'047.01. Il calcolo della perdita di guadagno è stato
indicato come segue: [(1'362.90 – 1'047.01) x 100] : 1'362.90 =
23.18% (doc. 29).
G.c Nella duplica del 16 maggio 2008, l'autorità inferiore ha precisato
che l'assicurato non può più svolgere la precedente attività di
coltivatore diretto. Ha però ritenuto che il ricorrente, svolgendo
un'attività sostitutiva adeguata, subirebbe una perdita di guadagno del
23,18%, tasso che esclude il diritto ad una rendita. Ha quindi proposto
la reiezione del gravame (doc. TAF 12).
H.
Il 21 maggio 2008, questo Tribunale ha richiesto al ricorrente il
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali, anticipo che è stato versato tempestivamente (doc. TAF
13-15).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 1985 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), la procedura in
materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura
in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte
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generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA pronunciate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF. In particolare, le decisioni dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità sono impugnabili dinanzi al Tribunale
amministrativo federale giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
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l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI in vigore dal 1° gennaio 2008
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 14 luglio 2005.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 14 luglio 2004 (ossia 12 mesi
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precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla
rendita sia sorto tra tale data ed il 15 agosto 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
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40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 102 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
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l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84). L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che
per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori
domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di
pubblica utilità.
6.2 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 pag. 329 consid. 1c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 283 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
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Kommentar, Zurigo 2003, art. 42 n. 16 pag 424 e seg.; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 469 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art.
40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF,
RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti
determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Giova altresì
rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza
l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in
favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che
essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi
riferimenti).
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9.
9.1 Dopo il rimpatrio, il ricorrente ha esercitato un'attività lavorativa
senza restrizioni quale coltivatore diretto almeno fino ad agosto del
1995 (doc. 13), per poi continuare ad occuparsi della direzione della
sua azienda almeno fino a dicembre del 2005 (doc. 2 e doc. 13).
9.2 Dalla documentazione medica agli atti di data anteriore alla
pronuncia della decisione litigiosa (segnatamente doc. 18, E 213,
perizia medica particolareggiata del 17 agosto 2005) emerge altresì e
sostanzialmente la seguente diagnosi: esiti di intervento chirurgico per
pregressa echinococcosi epatica con formazione di cisti (1995), stato
dopo amputazione del 1° dito della mano destra a seguito di un
infortunio sul lavoro (1997; da cui rendita INAIL del 40%) e turbe
dispeptiche in pregresso (doc. 18, doc. 20 e doc. 28).
9.3 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o di peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato
di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa media di almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico della previdenza sociale italiana, nella
sua perizia medica particolareggiata del 17 agosto 2005, pone
un'incapacità lavorativa del 35% in qualsivoglia attività (doc. 18).
Dal canto suo, il Dott. B._______, del servizio medico dell'UAIE, nel
suo rapporto del 12 maggio 2006 ha considerato che il ricorrente, dal
momento dell'infortunio del 1997, ha subito una limitazione funzionale
permanente e totale nelle attività che richiedono l'utilizzo senza
restrizioni della mano destra. Ha comunque postulato un'incapacità
lavorativa del 30% quale piccolo coltivatore autonomo, ma una
capacità del 100% per attività sostitutiva meno impegnativa quale
quella di sorvegliante di posteggi/musei, corriere, addetto alla
distribuzione della posta in una ditta (doc. 20).
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Infine, il Dott. D._______, del servizio medico dell'UAIE, nel suo
rapporto dell'8 aprile 2008 ha precisato che in un caso come quello in
esame ben si può ritenere per l'insorgente un'incapacità lavorativa del
40%, e non solo del 30%, nei lavori agricoli. Ha però pure ritenuto una
capacità lavorativa intatta, dunque del 100%, per il lavoro sostitutivo di
sorvegliante di posteggi (doc. 28).
10.2 Questo Tribunale non ha ragione di scostarsi, nella sostanza, dal
parere fondato, logico, motivato e cui può essere attribuito forza
probatoria ai sensi dei criteri posti dalla giurisprudenza (DTF 125 V
351 segg.), dei Dott.ri B._______ e D._______. Secondo quest'ultimi,
non vi sono conseguenze funzionali in relazione all'echinococcosi,
ritenuto altresì che da più di 10 anni dalla scoperta della malattia
parassitaria non vi è stata comparsa né di cisti né di recidive. Le
sequele da imputarsi all'intervento chirurgico subito nel 1997 (perdita
anatomica metacarpo-1°dito della mano destra) implicano certo,
sempre secondo detti medici, importanti limitazioni funzionali della
mano destra (con incapacità lavorativa fino al 40% in lavori
nell'agricoltura), ma consentono comunque un'attività senza restrizio-
ni, dunque al 100%, nelle citate attività sostitutive. Peraltro, l'opinione
di cui alla perizia particolareggiata del 17 agosto 2005 del Dott.
E._______ – secondo la quale sussisterebbe un grado d'invalidità per
il ricorrente del 35% non solo nella precedente attività di coltivatore
diretto, ma pure in ogni altra sostitutiva confacente alle attuali
condizioni di salute dell'insorgente medesimo – non trova riscontro
oggettivo né nella perizia particolareggiata stessa né in altro rapporto
medico di data anteriore a quella della decisione impugnata, sia esso
stato prodotto prima o dopo l'inoltro del gravame.
10.3 In sede di ricorso, il ricorrente ha invero esibito della
documentazione medica anche di data posteriore alla decisione
impugnata. Tuttavia nella misura in cui si riferisce alle note diagnosi di
"esiti di pregressa echinococcosi e trauma da strappamento del 1° dito
della mano destra", essa non apporta alcun nuovo elemento decisivo
per la valutazione economico-giuridica dell'invalidità del ricorrente
suscettibile di condurre all'erogazione di almeno un quarto di rendita.
Inoltre, anche volendo prescindere dal fatto che i nuovi rapporti medici
sono posteriori di oltre cinque mesi rispetto alla data della decisione
amministrativa impugnata – che delimita, come summenzionato, il
potere cognitivo dell'autorità giudiziaria – gli stessi non adempiono i
requisiti della concludenza, chiarezza e motivazione atti a conferire
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loro valore probatorio ai sensi della giurisprudenza (v. la più volte
citata DTF 125 V 351 consid. 3a). Basti qui rilevare, da un lato, che
uno solo dei rapporti medici di cui trattasi si pronuncia sulla questione
dell'incapacità lavorativa del ricorrente, quello del Dott. C._______
dell'11 marzo 2008. Dall'altro lato, dallo stesso non è desumibile
alcuna motivazione chiara e concludente con riferimento alle ragioni
che stanno alla base della conclusione d'inabilità lavorativa dell'80%,
fermo restando che detta conclusione appare altresì in contrasto con
la comunicazione dell'INAIL sui risultati dell'accertamento medico
legale espletato in sede di revisione (v. documento del 21 febbraio
2008 dell'INAIL prodotto dal ricorrente stesso). Inoltre, l'ottenimento di
una pensione straniera d'invalidità non costituisce un elemento
determinante per l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto
svizzero (DTF 130 V 253). Peraltro, nel rapporto del Dott. C._______
dell'11 marzo 2008 non è indicato che la postulata invalidità era già
data al momento della pronuncia della decisione impugnata.
10.4 Sulla scorta della pertinente documentazione medica e delle
considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che il ricorrente
non avrebbe più potuto svolgere il lavoro di agricoltore nella misura
indicata dal Dott. D._______ nel suo rapporto dell'8 aprile 2008 in
quanto controindicato rispetto alle patologie descritte. A lui sarebbero
comunque stati proponibili, a tempo pieno, attività sostitutive
fisicamente meno impegnative, quali quella di sorvegliante di un
parcheggio.
11.
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione, il
ricorrente presentasse un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.1 L'autorità inferiore ha considerato quale reddito da valido quello
conseguibile nel 2005 in Italia come agricoltore indipendente, ossia
Euro 1'362.90 mensili, ed ha ritenuto quale reddito da invalido, quello
ottenibile in attività di tipo leggero, ossia Euro 1'231.78 mensili,
secondo le basi di calcolo di cui al documento n. 29, peraltro
trasmesso all'insorgente mediante la decisione incidentale di questo
Tribunale del 21 maggio 2008 (doc. TAF 13), basi di calcolo rimaste
incontestate e che questo Tribunale non ha motivo di modificare
d'ufficio. Peraltro, il reddito da invalido può essere ridotto, al massimo
del 25%, per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato, quali età
o andicap (DTF 126 V 75). L'UAIE ha operato una riduzione del 15%,
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la quale appare ammissibile. Ne risulta un reddito dopo l'insorgenza
dell'invalidità di Euro 1'047.01. Dal confronto fra il reddito da valido di
Euro 1'362.90 e quello da invalido di Euro 1'047.01 consegue la
determinazione di un grado d'invalidità del 23,18% che esclude il
riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità. Peraltro, anche applicando la riduzione massima
consentita del 25%, la differenza tra i redditi di riferimento non si
avvicina in alcun modo alla percentuale minima del 40% necessaria
per maturare il diritto ad una rendita.
11.2 Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--, sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3
lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr.
300.--, versato dal ricorrente stesso il 6 giugno 2008.
12.1 Il ricorrente non ha altresì diritto alla rifusione delle spese
ripetibili (art. 64 PA in relazione all'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Peraltro, le
autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto
ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo
eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V
205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 6 giugno 2008, è computato con
le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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